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DL 159/2025: domande frequenti e risposte aggiornate a ottobre 2026

Badge, patente a crediti, scale, visite mediche, near miss e SIISL: le risposte brevi ai dubbi più comuni sul DL 159/2025, con date e fonti verificate.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026

Il DL 159/2025 è in vigore dal 31 ottobre 2025 e la legge di conversione n. 198/2025 dal 31 dicembre 2025. Molte misure sono già applicabili, come la sanzione minima di 12.000 euro sulla patente a crediti, mentre altre, tra cui il badge di cantiere, aspettano ancora un decreto attuativo. Qui trovi le risposte brevi, aggiornate al 14 ottobre 2026.

Ogni risposta indica la norma di riferimento e, quando serve, la pagina del sito che approfondisce il tema. Per il quadro completo delle misure c’è la guida al DL 159/2025 sulla sicurezza sul lavoro.

Che cos’è il DL 159/2025 e chi riguarda?

È il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, intitolato alle misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 lo stesso giorno ed è entrato in vigore subito, come prevede il suo articolo 21.

Riguarda quasi tutti i datori di lavoro, ma con intensità diversa. Le novità più incisive toccano l’edilizia (patente a crediti, badge, notifica preliminare, lavori in quota), le imprese con sorveglianza sanitaria, il turismo e i pubblici esercizi, l’agricoltura e le organizzazioni di volontariato di protezione civile, per le quali nasce il nuovo articolo 3-bis del D.Lgs. 81/2008.

Quale testo bisogna leggere: il decreto originario o quello coordinato?

Il riferimento corretto è il testo coordinato con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025. Il decreto originario non contiene le modifiche approvate dal Parlamento, alcune delle quali sono sostanziali: per esempio la nuova disciplina delle scale verticali e la formazione entro 30 giorni nel turismo.

Nel testo coordinato le parti aggiunte in conversione sono racchiuse tra doppie parentesi tonde. È un dettaglio utile, perché aiuta a capire da quando decorre ciascuna regola. Come orientarsi tra le due versioni è spiegato nella pagina sul testo coordinato del DL 159 con la Legge 198/2025.

Le nuove regole valgono dal 31 ottobre o dal 31 dicembre 2025?

Dipende da dove si trova la norma. Le disposizioni del decreto originario si applicano dal 31 ottobre 2025; quelle introdotte o modificate dalla legge di conversione dal 31 dicembre 2025, giorno successivo alla pubblicazione della legge. Alcune misure hanno poi una decorrenza propria fissata dal testo.

Misura Norma Da quando si applica
Sanzione minima patente a crediti di 12.000 euro art. 27, c. 11, D.Lgs. 81/2008 violazioni commesse dopo il 31/10/2025
Nuovo art. 115: protezioni collettive prima dei DPI art. 115 D.Lgs. 81/2008 31/10/2025
Visite mediche in orario di lavoro art. 20, c. 2, lett. i) 31/10/2025
Notifica preliminare con imprese in subappalto Allegato XII, punto 12 notifiche trasmesse dal 31/10/2025
Formazione entro 30 giorni in turismo e bar art. 1-bis DL 159/2025 31/12/2025
Scale verticali oltre 5 metri, nuove installazioni art. 113, c. 2 31/12/2025
Scale verticali installate entro il 31/10/2025 art. 5, c. 1-bis, DL 159/2025 1/2/2026
Decurtazione di 5 crediti per lavoratore in nero Allegato I-bis, n. 21 illeciti commessi dal 1/1/2026
Pubblicazione delle offerte sul SIISL per i bonus art. 14 DL 159/2025 obbligo pieno per assunzioni dal 1/12/2026

Le date di tutti i termini, compresi quelli dei decreti attesi, sono raccolte nello scadenzario del DL 159/2025.

Il badge di cantiere è già obbligatorio?

No, fuori dai cantieri della ricostruzione post-sisma 2016. L’articolo 3, comma 3, del DL 159/2025 affida le modalità attuative a un decreto del Ministero del Lavoro con il MIT, da adottare entro il 1° marzo 2026. Al 14 ottobre 2026 quel decreto non risulta adottato e la Circolare INL n. 1/2026 lega la piena operatività del badge proprio alla sua emanazione.

Nel frattempo resta pienamente esigibile la tessera di riconoscimento prevista dagli articoli 18 e 26 del D.Lgs. 81/2008 e dall’articolo 5 della L. 136/2010. Se manca, la sanzione per datore e dirigente va da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. Le prospettive e i soggetti coinvolti sono descritti nella pagina su quando il badge di cantiere diventerà obbligatorio.

Il badge della ricostruzione post-sisma vale anche negli altri cantieri?

No. Il badge partito il 13 maggio 2026 nel cratere del sisma 2016, nei cantieri di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, ha una base giuridica diversa dal DL 159/2025: l’articolo 35, comma 6, del DL 189/2016 e l’Ordinanza commissariale n. 216 del 27 dicembre 2024, attuati con il decreto commissariale n. 332 del 13 aprile 2026.

Il Commissario lo presenta come esperienza pilota, ma questo non crea un obbligo nel resto del Paese. Un’impresa che lavora sia nel cratere sia altrove deve quindi applicare il badge solo nei cantieri della ricostruzione e la tessera di riconoscimento ovunque.

Quanto costa lavorare in cantiere senza patente a crediti?

La sanzione è pari al 10% del valore dei lavori e non può essere inferiore a 12.000 euro; prima del decreto il minimo era di 6.000 euro. Non è diffidabile e comporta anche l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. Si applica pure a chi opera con meno di 15 crediti.

Esempio: su un subappalto da 80.000 euro il 10% è 8.000 euro, quindi scatta il minimo di 12.000. Su lavori da 300.000 euro la sanzione è di 30.000 euro. Quando si applica il minimo, secondo la Circolare INL n. 1/2026, il pagamento in misura ridotta è di 4.000 euro. Il calcolo completo è nella pagina sulla sanzione di 12.000 euro per mancanza della patente.

Quanti crediti si perdono per un lavoratore in nero?

Per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 l’impresa perde 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, qualunque sia il numero di giornate lavorate in nero. Se il verbale contesta anche l’aggravante, cioè l’impiego di stranieri senza permesso di soggiorno, di minori in età non lavorativa o di percettori di misure come l’Assegno di inclusione, si aggiunge 1 credito per lavoratore.

La vera novità è il momento. Per queste due voci la decurtazione avviene alla notifica del verbale di accertamento, senza attendere un provvedimento definitivo, come prevede il nuovo comma 7-bis dell’articolo 27.

Cosa cambia per i lavori in quota e le scale fisse?

Il nuovo articolo 115 del D.Lgs. 81/2008 mette in via prioritaria parapetti e reti di sicurezza; solo se non sono attuabili si passa ai sistemi individuali, scegliendo prima trattenuta, posizionamento e accesso con funi e solo per ultimo l’arresto caduta.

Per le scale verticali permanenti più alte di 5 metri e con inclinazione superiore a 75 gradi, l’articolo 113 chiede una gabbia di sicurezza oppure un sistema anticaduta individuale, scelti in base alla valutazione del rischio. Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 la regola vale dal 1° febbraio 2026. I requisiti tecnici sono nella pagina sulle scale verticali oltre 5 metri.

Le visite mediche vanno fatte in orario di lavoro?

Sì. Dal 31 ottobre 2025 l’articolo 20, comma 2, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i controlli sanitari a cui il lavoratore deve sottoporsi sono computati nell’orario di lavoro. L’unica eccezione riguarda le visite in fase preassuntiva.

La Circolare INL n. 1/2026 osserva che la norma recepisce un orientamento già consolidato in giurisprudenza. In pratica la visita periodica, quella alla ripresa del lavoro o quella su richiesta del lavoratore va programmata come tempo di lavoro e retribuita come tale; se cade fuori dal turno abituale, quel tempo va comunque computato nell’orario.

Il datore può far visitare un lavoratore che sembra sotto effetto di alcol?

Il decreto introduce nell’articolo 41 una nuova visita, effettuata prima o durante il turno, quando vi è un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o sostanze. Vale solo per le attività a elevato rischio di infortuni individuate dalla L. 125/2001 e dal DPR 309/1990.

Per applicarla correttamente l’INL ritiene necessario attendere l’Accordo Stato-Regioni previsto dall’articolo 41, comma 4-bis, da concludere entro il 31 dicembre 2026, che rivedrà condizioni e modalità degli accertamenti. A ottobre 2026 l’accordo non risulta ancora raggiunto.

Le imprese con più di 15 dipendenti devono tenere un registro dei near miss?

No: il decreto non istituisce alcun registro. L’articolo 15 prevede linee guida del Ministero del Lavoro, d’intesa con l’INAIL, per identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni nelle imprese con più di 15 dipendenti, e un successivo decreto sulla comunicazione dei soli dati aggregati.

Le linee guida dovevano arrivare entro il 30 aprile 2026: i monitoraggi ministeriali del primo e del secondo trimestre 2026 non ne riportano l’adozione. Restano valide le procedure INAIL già elaborate con le parti sociali e gli organismi paritetici, che la norma fa espressamente salve.

Cosa cambia per la formazione sulla sicurezza?

Le novità del decreto sono quattro. Gli RLS delle imprese con meno di 15 lavoratori hanno ora un aggiornamento periodico, con modalità affidate alla contrattazione collettiva. Bar, ristoranti e strutture ricettive possono concludere la formazione dei neoassunti entro 30 giorni. Le competenze acquisite confluiscono nel fascicolo elettronico del lavoratore. Infine, un nuovo accordo dovrà fissare i requisiti degli enti formatori.

Quest’ultimo accordo era atteso entro il 29 gennaio 2026 e non risulta adottato. Non va confuso con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che regola durata e contenuti dei corsi ed è già in vigore.

Le aziende devono pubblicare le offerte di lavoro sul SIISL?

Solo se chiedono benefici contributivi per le assunzioni. L’obbligo è previsto dall’articolo 14 del DL 159/2025 dal 1° aprile 2026, ma il DM 5 ottobre 2026, n. 134, ha fissato una fase sperimentale fino al 30 novembre 2026, durante la quale la pubblicazione è facoltativa e le agevolazioni non si perdono.

Per le assunzioni dal 1° dicembre 2026 la posizione va pubblicata sul SIISL prima o contestualmente all’assunzione, e il suo identificativo va indicato nel flusso UNIEMENS.

Il nuovo bonus INAIL per le aziende virtuose è già applicato?

Sì. Con la circolare n. 3 del 20 gennaio 2026 l’INAIL ha pubblicato la nuova tabella delle riduzioni per andamento infortunistico, applicata in via provvisoria dal 1° gennaio 2026. Il decreto interministeriale Lavoro-MEF del 2 aprile 2026 ha poi approvato le nuove aliquote di oscillazione.

Resta invece da adottare il decreto che escluderà dal beneficio le aziende con condanne definitive negli ultimi due anni per violazioni gravi in materia di sicurezza: il termine del 1° marzo 2026 è passato senza che risulti emanato.

Che valore ha la Circolare INL n. 1/2026?

È il documento con cui l’Ispettorato ha dato le prime istruzioni operative sul decreto, protocollato il 23 febbraio 2026 e pubblicato sul sito il 22 aprile 2026. Vincola il personale ispettivo e indica come saranno svolti i controlli, ma non modifica la legge e non lega i giudici.

Proprio per questo è lo strumento più utile per prepararsi a un’ispezione: spiega, per esempio, che in caso di scale senza gabbia gli ispettori verificano procedure e DPI disponibili. Il contenuto è riassunto argomento per argomento nella pagina sulla Circolare INL 1/2026 e i suoi chiarimenti.

Cosa succede se un decreto attuativo non arriva in tempo?

I termini fissati per i decreti attuativi non hanno effetto sostitutivo: se il provvedimento non viene adottato, la parte della norma che ne dipende resta inapplicabile, mentre il resto della disposizione produce i suoi effetti. Il badge è l’esempio più chiaro: manca il decreto, ma la tessera di riconoscimento resta obbligatoria.

A ottobre 2026 risultano scaduti senza adozione, secondo le fonti ufficiali consultate, almeno il decreto sugli ambiti a rischio più elevato (30 dicembre 2025), l’accordo sull’accreditamento dei formatori (29 gennaio 2026), il decreto sul badge (1° marzo 2026) e le linee guida sui near miss (30 aprile 2026). Chi incontra un termine tecnico poco chiaro può consultare il glossario della sicurezza sul lavoro e del DL 159.

I volontari di protezione civile sono equiparati ai lavoratori?

Solo in parte. Il nuovo articolo 3-bis del D.Lgs. 81/2008 li equipara ai lavoratori soltanto per formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, attrezzature e DPI. Le sedi delle organizzazioni e i luoghi di esercitazione e intervento non sono luoghi di lavoro, salvo che vi si svolga attività lavorativa.

Le sanzioni sono specifiche: il legale rappresentante che non rispetta gli obblighi rischia l’interdizione dalle attività di protezione civile da 6 mesi a 2 anni, ridotta a una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro se è un sindaco.

Risposte rapide

Domande frequenti

Chi controlla il rispetto delle nuove regole del DL 159/2025?

La vigilanza resta affidata soprattutto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai servizi di prevenzione delle ASL, con il supporto del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Il decreto rafforza questi organi: autorizza l'INL ad assumere 300 ispettori a tempo indeterminato nel triennio 2026-2028, con concorsi su base regionale, e porta il contingente dei Carabinieri del lavoro da 710 a 810 unità.

Il DL 159/2025 cambia la verifica dell'idoneità tecnico-professionale negli appalti?

No. Il testo coordinato non modifica né l'articolo 26 né l'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, e lascia invariato l'Allegato XVII. Il committente verifica l'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi con le stesse regole di prima. Cambiano invece strumenti collegati: il controllo della patente a crediti, la notifica preliminare che deve indicare le imprese in subappalto e, in prospettiva, il badge di cantiere.

Un'impresa edile con attestazione SOA deve avere la patente a crediti?

Dipende dalla classifica. L'articolo 27, comma 15, del D.Lgs. 81/2008 esonera le imprese in possesso di attestazione SOA di classifica III o superiore. Chi ha una SOA di classifica I o II resta obbligato alla patente: per queste imprese l'attestazione conta solo come requisito che può far ottenere crediti aggiuntivi secondo il DM 132/2024. Il DL 159/2025 non ha cambiato questa esenzione.

Gli studenti in formazione scuola-lavoro sono coperti dall'INAIL anche nel tragitto?

Sì. L'articolo 7 del DL 159/2025 contiene un'interpretazione autentica: la tutela INAIL prevista per gli studenti dall'articolo 18 del DL 48/2023 copre anche gli infortuni in itinere, nel percorso tra casa e luogo del percorso formativo e ritorno. Lo stesso articolo vieta alle convenzioni scuola-impresa di adibire gli studenti a lavorazioni a elevato rischio individuate nel DVR dell'impresa ospitante.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.