Dossier tematico

Sorveglianza sanitaria e medico competente: cosa cambia con il DL 159/2025

Visite in orario di lavoro, controllo per alcol e droghe, prevenzione oncologica e strutture del medico competente: novità del DL 159 e scadenze 2026.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026

Il DL 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, non riscrive la sorveglianza sanitaria ma ne corregge alcuni punti sensibili. Le visite obbligatorie entrano nell’orario di lavoro, il medico competente acquista un compito sulla prevenzione oncologica, nasce una visita per sospetto uso di alcol o sostanze e si attendono requisiti nazionali per le strutture sanitarie. Due atti attuativi sono ancora aperti a ottobre 2026.

Le modifiche si concentrano nell’art. 17 del decreto, intitolato “Sorveglianza sanitaria e promozione della salute”, e in due lettere dell’art. 5. Il resto della disciplina resta quello del Testo unico del 2008, già ritoccato dalla L. 203/2024: chi deve nominare il medico, quali visite sono previste, come si esprime il giudizio di idoneità e come lo si impugna. Per la visione d’insieme del decreto si può partire dalla guida completa al DL 159/2025.

Le cinque novità del DL 159 sulla salute dei lavoratori

La tabella riassume, per ciascuna misura, la norma del D.Lgs. 81/2008 toccata, la data da cui vale e la situazione al 14 ottobre 2026. Le parti scritte nel decreto originario sono in vigore dal 31 ottobre 2025; quelle aggiunte dalla legge di conversione dal 31 dicembre 2025.

Misura Norma modificata In vigore Situazione a ottobre 2026
Controlli sanitari computati nell’orario di lavoro, esclusi i preassuntivi art. 20, c. 2, lett. i) 31/10/2025 Applicabile
Il medico competente informa sulla prevenzione oncologica e promuove gli screening LEA art. 25, c. 1, lett. a-bis) 31/10/2025 Applicabile
Visita prima o durante il turno per ragionevole sospetto di alcol o sostanze art. 41, c. 2, lett. e-quater), e c. 4 31/10/2025, testo ritoccato in conversione In vigore, ma l’INL indica di attendere l’accordo del c. 4-bis
Accordo Stato-Regioni sugli accertamenti di alcol e tossicodipendenza art. 41, c. 4-bis termine 31/12/2026 Non concluso
DM Salute sui requisiti delle strutture del medico competente art. 39, c. 2-bis termine 31/10/2026 Non risulta adottato
Convenzioni degli organismi paritetici con ASL o medici competenti art. 51, c. 3-quater 31/10/2025 Facoltà già utilizzabile

A queste si aggiunge l’art. 17, comma 2, che consente alla contrattazione collettiva di prevedere permessi retribuiti per fare gli screening oncologici del Servizio sanitario nazionale in orario di lavoro. È una possibilità affidata ai contratti, non un obbligo diretto per il datore.

Quello che il decreto non tocca: art. 41 e giudizio di idoneità

Chi cerca nel DL 159 una nuova disciplina delle visite periodiche o dei ricorsi non la trova. L’elenco delle visite, la periodicità annuale salvo diversa indicazione, la cartella sanitaria e di rischio e i quattro possibili giudizi del medico restano quelli dell’art. 41. La lettura comma per comma, con le modifiche più recenti, è nella scheda sull’articolo 41 e le sue visite.

Lo stesso vale per i commi 6-9: il giudizio va scritto e consegnato in copia a lavoratore e datore, quello di inidoneità temporanea deve indicare la durata e contro ogni giudizio si può ricorrere entro trenta giorni all’organo di vigilanza. Come attuare prescrizioni e limitazioni senza diffondere dati clinici è spiegato nella pagina sul giudizio di idoneità, le prescrizioni e il ricorso.

Tempo di lavoro e visita per alcol: le due novità che toccano i turni

La prima novità ha effetti immediati sulla gestione del personale. Dal 31 ottobre 2025 una visita periodica, una visita al rientro dopo una lunga malattia o un esame integrativo sono tempo di lavoro e vanno pianificati come tali, anche quando si svolgono fuori sede. Le conseguenze su turni, trasferte e buste paga sono trattate nella guida alle visite mediche in orario di lavoro.

La seconda è più delicata. La nuova lettera e-quater) dell’art. 41 permette una visita prima o durante il turno quando c’è un ragionevole motivo di ritenere il lavoratore sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Vale solo per le attività ad elevato rischio di infortuni individuate in base all’art. 15 della L. 125/2001 e all’art. 125 del DPR 309/1990. La Circolare INL n. 1/2026 invita ad attendere l’accordo previsto dal comma 4-bis prima di applicarla: il percorso è ricostruito nella scheda sulla visita per alcol e sostanze.

Medico competente: prevenzione oncologica, strutture ed etica professionale

Con la lettera a-bis) dell’art. 25 il medico competente deve informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e favorire l’adesione agli screening previsti dai livelli essenziali di assistenza. Non è una nuova visita né un nuovo esame a carico dell’azienda: è un compito informativo e di promozione, che si inserisce nei contatti già previsti. Contenuti e limiti sono nella pagina sulla prevenzione oncologica nei luoghi di lavoro.

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 39 riguarda invece chi eroga il servizio. Un decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, deve fissare i requisiti delle strutture pubbliche o private convenzionate per cui il medico lavora. Il termine di dodici mesi scade il 31 ottobre 2026 e l’atto non risulta adottato: lo stato aggiornato è nella scheda sui requisiti delle strutture del medico competente. Lo stesso art. 39, al comma 1, impone di esercitare secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH, tema della scheda dedicata all’etica professionale.

Microimprese: la strada delle convenzioni tramite organismi paritetici

Per le imprese fino a dieci lavoratori, e per i lavoratori aderenti alla bilateralità, il nuovo comma 3-quater dell’art. 51 consente agli organismi paritetici di stipulare convenzioni con le ASL o con medici competenti per facilitare la sorveglianza sanitaria. È una leva di accesso al servizio, non un trasferimento di responsabilità: la nomina del medico e l’attuazione dei giudizi restano in capo al datore. Limiti, verifiche da fare e differenze rispetto alle altre funzioni degli organismi sono descritti nella pagina sugli organismi paritetici e le convenzioni ASL.

Lo stesso art. 51 è stato toccato anche dall’art. 5 del decreto: il comma 8-bis, riscritto, obbliga gli organismi a comunicare ogni anno, tramite l’INAIL, i dati su imprese aderenti, RLST e asseverazioni agli organi di vigilanza e, dopo la conversione, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro.

Le scadenze ancora aperte fino a marzo 2027

Per la sorveglianza sanitaria il calendario attuativo si chiude in tre tappe. Conviene leggerle insieme perché due riguardano lo stesso articolo 41 e la terza cade proprio in questi giorni.

  1. 31 ottobre 2026: scade il termine per il decreto sui requisiti delle strutture del medico competente (art. 39, c. 2-bis). Dai monitoraggi del Ministero del Lavoro non risulta adottato.
  2. 31 dicembre 2026: termine per l’accordo in Conferenza Stato-Regioni, sentite le parti sociali, che rivede condizioni e modalità degli accertamenti di tossicodipendenza e alcoldipendenza (art. 41, c. 4-bis).
  3. Da marzo 2027: se l’accordo manca, decorsi sessanta giorni dal termine il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro, può provvedere con decreto.

Fino a quando questi atti non arrivano, restano valide le procedure in uso: le strutture continuano a operare con i requisiti attuali e gli accertamenti su alcol e droghe seguono la disciplina vigente prima del decreto.

Cosa verificare in azienda nei prossimi mesi

Le novità si traducono in poche verifiche concrete, che il datore di lavoro può condurre con il medico competente e l’RSPP senza attendere i decreti mancanti.

  1. Controllare che le convocazioni a visita e gli esami integrativi siano registrati come orario di lavoro, distinguendo la sola visita preassuntiva.
  2. Chiedere al medico competente come intende assolvere l’informazione sulla prevenzione oncologica e documentarla nella relazione sanitaria.
  3. Verificare se tra le mansioni ve ne sono di comprese negli elenchi delle attività ad elevato rischio per alcol e sostanze, e aggiornare le procedure solo dopo l’accordo del comma 4-bis.
  4. Se il medico opera tramite una struttura convenzionata, annotare la scadenza del decreto sui requisiti per riesaminare l’incarico quando sarà pubblicato.
  5. Nelle microimprese, chiedere all’organismo paritetico di riferimento se ha attivato convenzioni e con quali prestazioni.
  6. Rileggere protocollo sanitario e documento di valutazione dei rischi per accertare che ogni visita resti collegata a un rischio effettivo.

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Risposte rapide

Domande frequenti

Il DL 159/2025 ha cambiato le regole sulla sorveglianza sanitaria?

Sì, ma in modo mirato. L'art. 17 del decreto stabilisce che i controlli sanitari rientrano nell'orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi, aggiunge un obbligo informativo del medico competente sulla prevenzione oncologica, introduce una visita per sospetto uso di alcol o sostanze nelle attività ad elevato rischio e chiede un decreto sui requisiti delle strutture del medico competente. L'impianto dell'art. 41 resta invariato.

Le visite mediche del lavoro vanno fatte in orario di lavoro?

Sì. Dal 31 ottobre 2025 l'art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/2008 precisa che i controlli sanitari a cui il lavoratore deve sottoporsi sono computati nell'orario di lavoro. Fa eccezione solo la visita in fase preassuntiva. La Circolare INL n. 1/2026 osserva che la norma chiarisce un principio già consolidato in giurisprudenza.

La visita per alcol e droghe prima del turno è già applicabile?

La norma è in vigore, ma l'Ispettorato nazionale del lavoro, nella Circolare n. 1/2026, ritiene necessario attendere l'accordo Stato-Regioni previsto dall'art. 41, comma 4-bis, per applicarla correttamente. L'accordo va raggiunto entro il 31 dicembre 2026; al 14 ottobre 2026 non risulta concluso. Riguarda solo le attività ad elevato rischio di infortuni individuate dalla normativa su alcol e stupefacenti.

Quali scadenze sulla sorveglianza sanitaria sono ancora aperte?

Due. Il decreto del Ministro della Salute sui requisiti delle strutture del medico competente (art. 39, comma 2-bis) doveva arrivare entro il 31 ottobre 2026 e non risulta adottato dalle fonti ministeriali consultate. L'accordo Stato-Regioni sugli accertamenti di alcol e tossicodipendenza (art. 41, comma 4-bis) ha come termine il 31 dicembre 2026; in mancanza, dopo 60 giorni può intervenire un decreto ministeriale.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.