Chi opera in un cantiere senza patente a crediti, o con meno di 15 crediti, paga una sanzione pari al 10% del valore dei lavori e mai inferiore a 12.000 euro, oltre all’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Il nuovo minimo, raddoppiato dal DL 159/2025, si applica alle violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025.
Su questa data circolano ancora indicazioni sbagliate. L’aumento non è stato introdotto dalla legge di conversione del 29 dicembre 2025: fa parte del testo originario del decreto, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Circolare n. 1/2026.
Che cosa dice l’articolo 27, comma 11, dopo il DL 159/2025
Il comma 11 dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 colpisce l’impresa o il lavoratore autonomo che opera nei cantieri temporanei o mobili privo della patente, del documento equivalente previsto per imprese e lavoratori autonomi esteri, oppure con un punteggio inferiore a 15 crediti. L’articolo 3, comma 4, lettera a), numero 3, del DL 159/2025 ha cambiato un solo elemento: la soglia minima.
| Elemento | Prima del DL 159/2025 | Dopo il DL 159/2025 |
|---|---|---|
| Criterio di calcolo | 10% del valore dei lavori | 10% del valore dei lavori |
| Importo minimo | 6.000 euro | 12.000 euro |
| Diffida dell’art. 301-bis | non applicabile | non applicabile |
| Esclusione dai lavori pubblici | sei mesi | sei mesi |
| Destinazione dei proventi | bilancio dell’INL | bilancio dell’INL |
| Violazioni interessate | fino al 31 ottobre 2025 | commesse dopo il 31 ottobre 2025 |
Il risultato pratico è che 12.000 euro non sono un importo fisso né un tetto. Sono il pavimento sotto il quale la sanzione non può scendere; sopra la soglia di 120.000 euro di lavori comanda la percentuale.
La data da controllare, quindi, è quella in cui l’impresa ha operato senza titolo, non quella del verbale. Un accertamento notificato nel 2026 per lavorazioni svolte senza patente a settembre 2025 segue ancora il vecchio minimo di 6.000 euro; per lavorazioni svolte da novembre 2025 in poi vale il minimo di 12.000 euro. Se l’attività è proseguita a cavallo del 31 ottobre, conviene ricostruire con precisione le giornate di presenza in cantiere.
Come si calcola la sanzione: esempi per valore dei lavori
Il calcolo parte dal valore dei lavori svolti dal soggetto senza titolo. Se il 10% supera 12.000 euro si applica la percentuale, altrimenti il minimo. La soglia di equilibrio è quindi 120.000 euro.
| Valore dei lavori | 10% | Sanzione applicata |
|---|---|---|
| non determinabile | — | 12.000 euro (minimo) |
| 40.000 euro | 4.000 euro | 12.000 euro (minimo) |
| 80.000 euro | 8.000 euro | 12.000 euro (minimo) |
| 120.000 euro | 12.000 euro | 12.000 euro |
| 300.000 euro | 30.000 euro | 30.000 euro |
Esempio: un subappaltatore privo di patente esegue opere di cartongesso per 80.000 euro. Il 10% sarebbe di 8.000 euro, ma si applica il minimo di 12.000. Con le regole precedenti la sanzione sarebbe stata di 8.000 euro, perché il vecchio minimo di 6.000 era inferiore al 10%.
Il pagamento in misura ridotta: perché si arriva a 4.000 euro
La sanzione del comma 11 non è soggetta alla diffida dell’articolo 301-bis, quella che consente di regolarizzare e pagare il minimo. Resta però ammesso il pagamento in misura ridotta previsto in generale dall’articolo 16 della L. 689/1981 per le sanzioni amministrative.
La Circolare INL n. 1/2026 ne trae la conseguenza per i casi in cui il riferimento è il minimo, cioè quando il valore dei lavori non è determinabile o il suo 10% è inferiore a 12.000 euro. In questi casi il pagamento in misura ridotta è di 4.000 euro. La circolare non quantifica la misura ridotta quando si applica il 10%; per il dettaglio richiama la nota INL prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024, alla quale conviene fare riferimento nel caso concreto.
Il pagamento in misura ridotta estingue l’obbligazione pecuniaria, ma non cancella l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi, che il comma 11 prevede come conseguenza autonoma della violazione.
Chi rischia la sanzione e chi ne è escluso
L’obbligo di patente, in vigore dal 1° ottobre 2024, riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. La sanzione colpisce quindi anche l’artigiano senza dipendenti, non solo l’impresa strutturata.
Restano fuori dall’obbligo, e dunque dalla sanzione:
- chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come progettisti e coordinatori per la sicurezza;
- le imprese con attestazione SOA di classifica III o superiore, per l’articolo 27, comma 15;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in un altro Stato UE che possiedono un documento equivalente rilasciato dal loro Paese, e quelli extra UE solo se il documento equivalente è riconosciuto secondo la legge italiana;
- chi ha presentato la domanda ed è in attesa del rilascio, salvo diversa comunicazione dell’INL, come prevede il comma 1.
Un’impresa con SOA di classifica I o II resta invece obbligata. Per lei l’attestazione conta solo come requisito utile per i crediti aggiuntivi della patente.
Sotto 15 crediti: quando si può finire il lavoro senza sanzione
La sanzione non riguarda solo chi non ha mai chiesto la patente. Si applica anche a chi la possiede ma è sceso sotto 15 crediti per effetto delle decurtazioni. Dopo il DL 159/2025 questo scenario è più frequente, perché per il lavoro nero la decurtazione di 5 crediti per lavoratore scatta con la notifica del verbale, come spiegato nella pagina sulla decurtazione dei crediti per lavoro irregolare.
Il comma 10 offre una sola via d’uscita: l’impresa può completare le attività in corso quando i lavori già eseguiti superano il 30% del valore del contratto. Sotto quella percentuale deve fermarsi; se continua, si espone alla sanzione del comma 11.
Esempio: un’impresa scende a 12 crediti mentre ha due cantieri aperti. Nel primo, con un contratto di 200.000 euro, ha eseguito lavori per 90.000 euro, cioè il 45%: può concluderlo. Nel secondo, con un contratto di 150.000 euro, è al 20%: deve interrompere le lavorazioni. Se proseguisse, la sanzione minima sarebbe di 15.000 euro, il 10% del valore dei lavori.
Sanzione, decurtazione e sospensione non sono la stessa cosa
Sono tre strumenti con presupposti diversi, che possono anche sommarsi. La sanzione del comma 11 punisce l’operatività senza titolo valido. La decurtazione riduce il punteggio dopo una violazione dell’Allegato I-bis. La sospensione cautelare del comma 8 ferma la patente fino a 12 mesi dopo un infortunio mortale o con inabilità permanente, come descritto nella pagina sulla sospensione della patente per infortuni gravi.
Un errore che si incontra spesso nelle verifiche è controllare la patente del subappaltatore solo alla firma del contratto. Il punteggio può cambiare durante i lavori, e chi coordina il cantiere ha interesse a ripetere la verifica sul portale dell’Ispettorato prima di ogni nuovo ingresso e dopo notizie di accertamenti. Il controllo è ancora più rilevante nei subappalti, dove la vigilanza dell’INL è ora prioritaria per l’articolo 3, comma 1, del decreto.
Le altre modifiche alla patente introdotte dal decreto sono raccolte nella pagina sulla patente a crediti nel 2026, e la cronologia delle decorrenze è nello scadenzario delle date chiave del DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Da quando si applica la sanzione minima di 12.000 euro?
Dal 31 ottobre 2025. L'aumento del minimo è contenuto nel testo originario del DL 159/2025, entrato in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e non è stato introdotto dalla legge di conversione. La Circolare INL n. 1/2026 lo conferma: il nuovo minimo vale per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025. Per quelle precedenti resta il minimo di 6.000 euro.
Quanto si paga davvero se si opera senza patente su un cantiere piccolo?
Quando il valore dei lavori non è determinabile o il 10% risulta inferiore a 12.000 euro, si applica il minimo. Poiché la sanzione non è diffidabile, il trasgressore può pagare in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/1981: secondo la Circolare INL n. 1/2026 l'importo è di 4.000 euro. A questo si aggiunge l'esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.
La sanzione vale anche per i lavoratori autonomi?
Sì. L'obbligo di patente riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, esclusi chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Un artigiano senza dipendenti che esegue lavorazioni in cantiere senza patente, o con meno di 15 crediti, è soggetto alla stessa sanzione del 10% del valore dei lavori con minimo di 12.000 euro.
Chi ha la SOA rischia la sanzione per mancanza di patente?
No, se l'attestazione è di classifica III o superiore. L'articolo 27, comma 15, del D.Lgs. 81/2008 esonera queste imprese dall'obbligo di patente, quindi la sanzione del comma 11 non si applica. Le imprese con SOA di classifica I o II restano invece obbligate: per loro l'attestazione vale solo come requisito che può far guadagnare crediti aggiuntivi secondo il DM 132/2024.
Fonti ufficiali
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