La patente a crediti parte da 30 crediti e può salire fino a un massimo di 100. I crediti aggiuntivi arrivano da tre canali previsti dal DM 18 settembre 2024, n. 132: anzianità dell’impresa (fino a 10), bienni senza decurtazioni (fino a 20) e attività, investimenti o formazione (fino a 40). Ogni voce va provata e, se acquisita dopo la domanda, registrata sul portale dell’Ispettorato.
Il DL 159/2025 non ha modificato il DM 132/2024, ma ha reso molto più pesanti alcune decurtazioni. Per questo il punteggio aggiuntivo, a ottobre 2026, è soprattutto un margine di sicurezza: è la differenza tra un’impresa che dopo un verbale continua a lavorare e una che scende sotto la soglia di 15 crediti.
Da 30 a 100 crediti: le quattro componenti del punteggio
L’articolo 27, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 fissa il punteggio iniziale a 30 crediti e affida a un decreto ministeriale i criteri per attribuire crediti ulteriori. Quel decreto è il DM 132/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2024. L’articolo 4 stabilisce il tetto di 100 crediti, l’articolo 5 descrive come raggiungerlo.
| Componente | Base nel DM 132/2024 | Crediti massimi | Quando si ottiene |
|---|---|---|---|
| Punteggio iniziale | art. 4 | 30 | al rilascio della patente |
| Storicità dell’impresa | art. 5, comma 2 | 10 | al rilascio, in base alla data di iscrizione alla Camera di commercio |
| Assenza di decurtazioni | art. 5, comma 3 | 20 | 1 credito per ogni biennio dal rilascio |
| Attività, investimenti, formazione | art. 5, comma 4 | 40 | alla domanda o con aggiornamento successivo |
| Totale | art. 4 | 100 |
Le quattro componenti sommate danno esattamente 100. Non esistono quindi crediti “extra” oltre questi canali: un’impresa che dichiara un punteggio superiore, o che conta due volte lo stesso requisito, sta leggendo male il decreto.
Storicità e anni senza decurtazioni: i crediti che non si possono comprare
La storicità premia l’impresa in base alla data di iscrizione alla CCIAA, secondo la tabella allegata al decreto. È un valore che l’impresa non può influenzare: si legge sulla visura e viene attribuito al rilascio. Chi ha costituito di recente una nuova società per un singolo appalto parte quindi con un vantaggio inferiore rispetto a un’impresa storica.
Il secondo canale matura con il tempo. Per ogni biennio trascorso dal rilascio senza decurtazioni si aggiunge 1 credito, fino a un massimo di 20. Poiché l’obbligo di patente decorre dal 1° ottobre 2024, il primo biennio utile matura non prima dell’autunno 2026: è un canale lento, che produce effetti significativi solo nel lungo periodo.
La sospensione dell’incremento biennale
L’articolo 6 del DM 132/2024 aggiunge una regola che molti trascurano. Se all’impresa viene contestata una violazione dell’Allegato I-bis, l’incremento biennale resta sospeso fino alla decisione definitiva. Una contestazione aperta blocca quindi la maturazione del credito anche se la decurtazione vera e propria non è ancora avvenuta.
Attività, investimenti e formazione: la voce da 40 crediti
È il canale su cui l’impresa ha davvero margine di scelta. L’articolo 5, comma 4, lo divide in due blocchi con tetti separati: fino a 30 crediti per i requisiti di salute e sicurezza (lettera a) e fino a 10 per altri requisiti organizzativi e reputazionali (lettera b). Il valore puntuale di ciascuna voce è indicato nella tabella allegata al decreto, che va consultata nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Requisiti di salute e sicurezza (fino a 30 crediti)
- Sistema di gestione certificato secondo la UNI EN ISO 45001 da un organismo accreditato ACCREDIA o firmatario degli accordi IAF MLA.
- Modello di organizzazione e gestione dell’articolo 30 asseverato da un organismo paritetico secondo la UNI 11751-1.
- Formazione ulteriore rispetto a quella obbligatoria, in particolare per i lavoratori stranieri.
- Presenza di un Mastro Formatore Artigiano certificato.
- Soluzioni tecnologiche avanzate previste da protocolli tra le parti sociali o da accordi degli organismi paritetici.
- DVR elaborato in forma ordinaria anche quando l’impresa potrebbe usare le procedure standardizzate.
- Almeno due visite in cantiere del medico competente insieme all’RLS o all’RLST.
Altri requisiti (fino a 10 crediti)
Il secondo blocco premia caratteristiche dell’organizzazione: dimensione dell’organico, qualifica di Mastro Formatore Artigiano, attestazione SOA di I o II classifica, standard contrattuali certificati e consulenza degli organismi paritetici con esito positivo. Si aggiungono la formazione linguistica per i lavoratori stranieri, l’incentivo Cassa Edile, i requisiti reputazionali dell’articolo 109 del D.Lgs. 36/2023 e il regolamento interno certificato delle cooperative.
La SOA di III classifica o superiore non compare tra i crediti perché, per l’articolo 27, comma 15, esonera del tutto dalla patente. Per queste imprese il tema dei crediti aggiuntivi non si pone.
Requisito posseduto, aggiornato o perso: il momento conta
Il comma 5 dell’articolo 5 distingue due situazioni. Se il requisito esiste già al momento della domanda, i crediti sono attribuiti con il rilascio. Se viene acquisito dopo, l’impresa deve aggiornare il punteggio in via telematica sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, allegando i documenti che lo comprovano.
Il comma 6 opera nella direzione opposta. Per i requisiti legati a certificazioni periodiche, la perdita del requisito comporta la sottrazione dei crediti corrispondenti. Un sistema ISO 45001 non rinnovato alla scadenza, o un’asseverazione del MOG non confermata, abbassa il punteggio senza che l’impresa abbia commesso alcuna violazione.
Ne derivano tre regole pratiche:
- Usare nelle offerte e nei questionari di qualifica solo il punteggio che risulta dal portale, non quello atteso da una certificazione in corso.
- Tenere uno scadenzario dei requisiti periodici, con un preavviso sufficiente a completare il rinnovo prima della scadenza.
- Conservare, per ogni credito, il documento intestato al titolare della patente che lo giustifica: certificato, verbale di asseverazione, attestati della formazione ulteriore, verbali delle visite del medico competente.
Perché i crediti aggiuntivi pesano di più dopo il DL 159/2025
Il DL 159/2025 non tocca i criteri di attribuzione, ma interviene sulle decurtazioni. Per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, il nuovo numero 21 dell’Allegato I-bis toglie 5 crediti per ciascun lavoratore impiegato in nero, e il numero 24 ne toglie un altro per lavoratore quando c’è l’aggravante. In più, per queste due voci la decurtazione scatta con la sola notifica del verbale, senza attendere un provvedimento definitivo. Il meccanismo è spiegato nella pagina sulla decurtazione dei crediti per lavoro irregolare.
Esempio: due imprese ricevono lo stesso verbale per tre lavoratori in nero, senza aggravante. La decurtazione è di 15 crediti per entrambe. L’impresa A ha il solo punteggio iniziale di 30 crediti e scende a 15, cioè esattamente sulla soglia minima: un qualsiasi ulteriore addebito la fermerebbe. L’impresa B, con 22 crediti aggiuntivi tra storicità e certificazioni, scende da 52 a 37 e conserva un margine ampio.
Con quattro lavoratori in nero l’impresa A perderebbe 20 crediti e arriverebbe a 10. Sotto i 15 crediti non si può operare nei cantieri, salvo completare le attività in corso quando i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto, e chi opera comunque rischia la sanzione minima di 12.000 euro prevista dall’articolo 27, comma 11.
Errori tipici nella gestione del punteggio aggiuntivo
Il primo errore è considerare un investimento come un credito già acquisito. L’acquisto di una soluzione tecnologica o l’avvio di un percorso di certificazione non producono punteggio finché il requisito non è conseguito e registrato.
Il secondo è valorizzare la formazione obbligatoria. I corsi per lavoratori, preposti e dirigenti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sono un requisito minimo; il decreto premia la formazione ulteriore. Gli attestati dovrebbero rendere evidente la distinzione, per esempio indicando che il percorso è aggiuntivo rispetto al monte ore obbligatorio.
Il terzo è dimenticare la sottrazione automatica alla scadenza delle certificazioni. Un committente che controlla il punteggio in fase di qualifica, e poi di nuovo prima dell’accesso in cantiere, può trovare due numeri diversi senza che vi sia stata alcuna decurtazione. Per chi qualifica i fornitori, il controllo sul portale va ripetuto nel corso dei lavori, come spiegato nella guida al funzionamento della patente a crediti.
Crediti aggiuntivi e recupero dei crediti persi: due strade diverse
Il recupero è disciplinato dall’articolo 7 del DM 132/2024 e riguarda chi ha subito decurtazioni. Decide una Commissione territoriale composta da INL e INAIL, che può restituire fino a 15 crediti tenendo conto della formazione svolta dai responsabili e dai lavoratori del cantiere e di eventuali investimenti in sicurezza.
I crediti aggiuntivi dell’articolo 5, invece, si costruiscono in assenza di violazioni e non passano da una commissione. Le due procedure non vanno confuse: un corso di formazione usato per ottenere il recupero non dovrebbe essere presentato una seconda volta come formazione ulteriore per incrementare il punteggio.
Il quadro complessivo delle novità introdotte dal decreto sulla patente, comprese la sospensione cautelare e la priorità dei controlli nel subappalto, è nella pagina dedicata alla patente a crediti nel 2026. Per le altre misure del decreto si può partire dalla guida completa al DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Qual è il punteggio massimo della patente a crediti?
Il DM 132/2024 fissa il tetto complessivo a 100 crediti. Si parte da 30 crediti al rilascio; a questi si possono aggiungere fino a 10 crediti per la storicità dell'impresa, fino a 20 per i bienni trascorsi senza decurtazioni e fino a 40 per attività, investimenti e formazione in materia di salute e sicurezza o per altri requisiti organizzativi indicati dal decreto.
Quando vengono attribuiti i crediti per una certificazione ISO 45001 ottenuta dopo la domanda?
Se il requisito esisteva già al momento della domanda, i crediti si attribuiscono con il rilascio. Se viene acquisito dopo, l'impresa deve aggiornare il punteggio in via telematica sul portale dell'Ispettorato e allegare la documentazione che lo prova. Fino a quell'aggiornamento il credito non compare nel punteggio e non può essere speso in gara o nella qualificazione dei fornitori.
La formazione obbligatoria dei lavoratori fa guadagnare crediti?
No. Il DM 132/2024 premia la formazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge, con un'attenzione particolare ai lavoratori stranieri. I corsi imposti dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sono un requisito minimo, non un titolo per ottenere punteggio aggiuntivo. Conviene quindi tenere distinti, già negli attestati, i percorsi obbligatori da quelli volontari.
Cosa succede ai crediti se la certificazione scade o viene revocata?
Per i requisiti soggetti a certificazione periodica, l'articolo 5, comma 6, del DM 132/2024 prevede che i crediti collegati vengano sottratti quando il requisito si perde. Una certificazione ISO 45001 non rinnovata o un'asseverazione del modello organizzativo non confermata riducono quindi il punteggio, anche se l'impresa non ha commesso alcuna violazione.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.