I requisiti delle strutture in cui opera il medico competente saranno fissati da un decreto del Ministro della Salute, previo parere della Conferenza Stato-Regioni. Lo prevede l’art. 39, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, introdotto dal DL 159/2025. Il termine per adottarlo scade il 31 ottobre 2026 e a metà ottobre il decreto non risulta emanato.
La norma riguarda solo una delle tre forme in cui si può svolgere l’incarico di medico competente: quella del medico dipendente o collaboratore di una struttura esterna, pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore. Per capire che cosa cambierà, e soprattutto che cosa vale oggi, conviene partire da come l’art. 39 organizza la professione.
Le tre forme di esercizio dell’incarico secondo l’art. 39
L’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il medico competente svolge la propria opera in una di queste qualità:
| Forma | Riferimento | Interessata dal futuro decreto? |
|---|---|---|
| Dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore | art. 39, c. 2, lett. a) | Sì |
| Libero professionista | art. 39, c. 2, lett. b) | No |
| Dipendente del datore di lavoro | art. 39, c. 2, lett. c) | No |
La forma della lettera a) è molto diffusa: è il modello dei servizi di medicina del lavoro, dei poliambulatori e delle società che offrono la sorveglianza sanitaria alle imprese con un contratto unico, mettendo a disposizione medici, infermieri, ambulatori ed esami strumentali.
Il comma 2-bis riguarda esplicitamente “le strutture di cui al comma 2, lettera a)”. Il medico che lavora come libero professionista con un proprio studio, o quello assunto dall’azienda, non rientra nel perimetro del decreto, almeno per come è scritta oggi la norma.
Cosa dice il comma 2-bis e da quando decorre il termine
La disposizione è stata inserita dall’art. 17, comma 1, lett. c), del DL 159/2025. Prevede un decreto del Ministro della Salute, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per definire i requisiti di queste strutture.
La lettera c) fa parte del testo originario del decreto-legge e non è stata modificata in conversione. Il termine di dodici mesi decorre quindi dal 31 ottobre 2025, data di entrata in vigore del DL, e scade il 31 ottobre 2026. Non va calcolato dalla legge di conversione n. 198/2025, entrata in vigore il 31 dicembre 2025.
Il testo si limita a dire “requisiti delle strutture”. Non specifica se riguarderanno locali, dotazioni strumentali, personale sanitario di supporto, organizzazione dei dati o altro: il contenuto sarà definito solo dal decreto. Ogni elenco di requisiti che circoli prima della pubblicazione non ha valore normativo.
A che punto è il decreto a ottobre 2026
I monitoraggi trimestrali del Ministero del Lavoro sull’attuazione del decreto, aggiornati al II trimestre 2026, non riportano l’adozione del provvedimento. Il monitoraggio del III trimestre non è ancora pubblicato. Non risultano nemmeno, dalle fonti consultate, un parere della Conferenza Stato-Regioni su uno schema di decreto o una bozza resa pubblica.
C’è una differenza rispetto ad altri atti attuativi dello stesso articolo. Per la revisione degli accertamenti su alcol e droghe, l’art. 41, comma 4-bis, prevede che, se l’accordo Stato-Regioni non arriva entro il 31 dicembre 2026, il Ministro della Salute possa provvedere con decreto dopo 60 giorni. Per le strutture del medico competente la legge non prevede nulla di simile: se il termine passa senza decreto, la norma semplicemente resta inattuata.
Lo stato aggiornato di tutti gli atti attesi è riepilogato nello scadenzario dei decreti attuativi del DL 159 e nella pagina sulle scadenze e date chiave del DL 159/2025.
Le regole che valgono già oggi
L’attesa del decreto non lascia un vuoto. Diverse norme già in vigore disciplinano la qualità del servizio di medicina del lavoro, e sono quelle che un’impresa o un ispettore possono verificare oggi.
I titoli del medico. L’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 elenca i titoli necessari per svolgere le funzioni di medico competente, prevede la partecipazione all’educazione continua in medicina e l’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute. Sono requisiti della persona, non della struttura.
Le condizioni garantite dal datore di lavoro. L’art. 39, comma 4, obbliga il datore di lavoro ad assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l’autonomia. Vale per tutte e tre le forme di incarico, compresa quella con struttura esterna.
Gli esami specialistici. Il comma 5 consente al medico di avvalersi di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri.
La custodia della documentazione. L’art. 25, comma 1, lett. c), stabilisce che il medico competente custodisce sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio, nel rispetto del segreto professionale, nel luogo concordato con il datore di lavoro al momento della nomina.
Le autorizzazioni sanitarie. Le strutture sanitarie private restano soggette alle autorizzazioni all’esercizio previste dalla normativa sanitaria nazionale e regionale. Sono un presupposto per operare come struttura, ma non coincidono con i futuri requisiti del comma 2-bis.
Come scegliere e verificare oggi un servizio esterno
Chi affida la sorveglianza sanitaria a una struttura esterna può costruire una verifica sulle regole già vigenti, che resterà utile anche dopo il decreto:
- Chiedere il nominativo del medico competente incaricato e controllarne l’iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.
- Farsi indicare in quali sedi si svolgeranno visite ed esami e se la struttura ha le autorizzazioni sanitarie necessarie per quelle sedi.
- Concordare per iscritto il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, come richiede l’art. 25.
- Verificare quali esami strumentali e di laboratorio sono svolti direttamente e quali affidati a terzi.
- Accertarsi che le visite in azienda, se previste, si svolgano in un locale che garantisca riservatezza durante colloquio ed esame.
- Inserire nel contratto una clausola che preveda l’adeguamento ai requisiti del decreto ministeriale, una volta pubblicato.
Esempio: un’impresa di logistica con 120 addetti su tre magazzini affida la sorveglianza a un poliambulatorio convenzionato. Il contratto individua il medico competente, le sedi di visita, il magazzino dove si svolgono le visite periodiche in un ufficio dedicato e il luogo di custodia delle cartelle presso il poliambulatorio. Una clausola prevede la revisione delle condizioni entro un termine dalla pubblicazione del decreto sulle strutture. L’impresa non chiede al poliambulatorio di dichiararsi “conforme al nuovo DM”, perché un DM non c’è.
Errori da evitare nell’attesa del decreto
Il primo errore è commerciale: presentare un servizio come “già conforme” ai requisiti del comma 2-bis. Nessuna struttura può esserlo prima che i requisiti esistano. Un’autorizzazione sanitaria regionale è un dato utile, ma non anticipa contenuti ancora da scrivere.
Il secondo errore è opposto: ritenere che, in assenza del decreto, la scelta della struttura sia libera da vincoli. Gli obblighi del datore di lavoro sull’autonomia del medico, sulla custodia delle cartelle e sulla riservatezza valgono oggi, e sono quelli che emergono in un controllo.
Il terzo errore è confondere i requisiti della struttura con quelli del medico. L’art. 38 riguarda titoli e formazione della persona; il comma 2-bis riguarderà l’organizzazione in cui la persona lavora. Una struttura ben attrezzata non sana un medico privo dei titoli, e viceversa.
Dove si inserisce la norma nel DL 159/2025
Il comma 2-bis fa parte dell’art. 17 del DL 159/2025, che ha riscritto vari punti della sorveglianza sanitaria: il tempo delle visite, la prevenzione oncologica, la visita per alcol e sostanze e il ruolo degli organismi paritetici nelle imprese fino a 10 lavoratori. La panoramica è nella pagina sulla sorveglianza sanitaria e il medico competente, mentre il funzionamento delle visite e delle periodicità è spiegato nella guida all’articolo 41 sulla sorveglianza sanitaria.
Le piccole imprese che si appoggiano a convenzioni promosse dagli organismi paritetici troveranno la disciplina nella scheda sugli organismi paritetici e le convenzioni con le ASL. Anche in quel caso, quando la convenzione è con una struttura esterna, i requisiti del futuro decreto saranno rilevanti.
La pagina verrà aggiornata alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale o alla sua comunicazione da parte del Ministero della Salute.
Risposte rapide
Domande frequenti
Il decreto sui requisiti delle strutture del medico competente è stato adottato?
Alla data del 14 ottobre 2026 non risulta adottato dalle fonti ufficiali consultate, cioè i monitoraggi del Ministero del Lavoro sull'attuazione del DL 159/2025. Il decreto spetta al Ministro della Salute, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, e andava emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della norma, quindi entro il 31 ottobre 2026. Fino alla sua pubblicazione non esistono nuovi requisiti nazionali.
A quali medici competenti si applicherà il decreto?
Il comma 2-bis rinvia alle strutture della lettera a) dell'art. 39, comma 2: le strutture esterne, pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, di cui il medico competente è dipendente o collaboratore. Il testo non riguarda il medico libero professionista né il medico dipendente del datore di lavoro, che restano soggetti alle regole già vigenti.
Cosa succede se il decreto non arriva entro il 31 ottobre 2026?
La legge non prevede un meccanismo sostitutivo: a differenza dell'accordo sulle visite per alcol e droghe, per le strutture non c'è un decreto di riserva in caso di ritardo. Scaduto il termine, il comma 2-bis resta in attesa di attuazione e il medico competente continua a operare con le regole attuali: titoli dell'art. 38, autorizzazioni sanitarie delle strutture, condizioni garantite dal datore di lavoro.
Una struttura può dichiararsi già conforme al nuovo decreto?
No. Finché il decreto non è pubblicato non esistono requisiti da rispettare, quindi nessuna struttura può attestare una conformità. Chi sceglie un servizio esterno di medicina del lavoro deve valutare ciò che oggi è verificabile: autorizzazioni sanitarie della struttura, titoli del medico, idoneità dei locali, attrezzature, gestione delle cartelle sanitarie e riservatezza.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.