Approfondimento operativo

Studenti in formazione scuola-lavoro: tutela INAIL in itinere e divieto di lavorazioni ad alto rischio

Studenti in scuola-lavoro: copertura INAIL nel tragitto, divieto di lavorazioni ad alto rischio e cosa scrivere nella convenzione dopo il DL 159.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026✓ Operativo

Con il DL 159/2025 gli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro hanno due tutele in più. L’INAIL li copre anche nel tragitto tra casa, o altro domicilio, e il luogo del percorso. Le convenzioni tra scuola e impresa non possono più prevedere che siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio individuate nel DVR dell’impresa ospitante.

Entrambe le regole sono nell’art. 7 del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2025, e sono pienamente operative senza decreti attuativi. La prima riguarda la scuola e le famiglie, perché definisce cosa copre l’assicurazione; la seconda pesa soprattutto sull’impresa ospitante, che deve rileggere il proprio documento di valutazione dei rischi prima di firmare la convenzione.

Cosa cambia con l’articolo 7: il confronto prima e dopo

L’art. 7 si compone di due commi con funzioni diverse. Il comma 1 è una norma di interpretazione autentica: non introduce una copertura nuova, ma chiarisce come va letta quella già esistente. Il comma 2 aggiunge un divieto nella disciplina dei percorsi contenuta nella legge di bilancio 2019.

Tema Prima del DL 159 Dopo il DL 159
Tragitto casa-luogo del percorso Copertura INAIL non espressa, oggetto di dubbi applicativi Coperto: andata e ritorno tra abitazione o altro domicilio e luogo del percorso
Studente che parte da un domicilio diverso dalla residenza Non disciplinato Coperto, per l’aggiunta di “altro domicilio” in sede di conversione
Attività affidabili allo studente Limiti ricavati dalla progettazione formativa e dalla valutazione dei rischi Divieto espresso di lavorazioni ad elevato rischio individuate nel DVR dell’ospitante
Fonte del divieto Nessuna norma specifica Art. 1, comma 784-novies, L. 145/2018

Le due integrazioni sul domicilio sono state introdotte dalla legge di conversione n. 198/2025, in vigore dal 31 dicembre 2025; il resto dell’articolo è nel testo originario del decreto.

La copertura INAIL degli studenti: da dove nasce

La base della tutela è l’art. 18 del DL 48/2023, convertito dalla Legge 85/2023. La norma ha esteso l’assicurazione INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, compresi IeFP, IFTS, ITS Academy, CPIA, università e AFAM. All’inizio valeva solo per l’anno scolastico e accademico 2023/2024.

Il comma 4-bis ha poi prorogato la misura al 2024/2025 e l’ha resa applicabile a decorrere dall’anno 2025/2026, senza un termine finale. Oggi quindi la tutela non è più sperimentale. Per gli studenti la norma la riferisce agli eventi verificatisi nei luoghi in cui si svolgono le attività didattiche o laboratoriali e alle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Il DL 159 si innesta qui. Senza un riferimento espresso al tragitto, lo studente che si infortunava andando in azienda rischiava di restare fuori dalla copertura, proprio nel momento in cui si sposta da solo verso un luogo che non conosce.

L’infortunio in itinere dello studente

Il comma 1 dell’art. 7 stabilisce che la tutela si applica anche agli infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione, o da altro domicilio, al luogo di svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro, e durante il ritorno. Essendo una norma interpretativa, indica il significato che la disposizione del 2023 aveva fin dall’origine.

L’aggiunta di “altro domicilio” risolve casi concreti: lo studente che vive in convitto, quello che durante la settimana sta da un parente più vicino all’azienda, quello che si sposta dalla sede scolastica direttamente al luogo del percorso. In tutti questi casi il punto di partenza non deve coincidere con la residenza anagrafica.

Il tema del tragitto è anche al centro delle campagne INAIL nelle scuole previste dal nuovo art. 11, comma 6-bis, del Testo unico, con particolare attenzione agli infortuni in itinere: se ne parla nella pagina sul fondo per la formazione, le scuole e gli infortuni in itinere.

Il divieto di lavorazioni ad elevato rischio

Il comma 2 dell’art. 7 inserisce nell’art. 1 della Legge 145/2018 il comma 784-novies. La regola è che le convenzioni tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa. La norma richiama la funzione prevalentemente orientativa dei percorsi e l’obiettivo di garantire un ambiente di apprendimento sicuro.

Il punto decisivo è il rinvio al DVR. Non esiste un elenco nazionale delle lavorazioni vietate agli studenti: il confine lo traccia l’impresa ospitante con la propria valutazione. Ne derivano due conseguenze pratiche.

  • Se il DVR qualifica una lavorazione come ad elevato rischio, la convenzione non può includerla, nemmeno come attività occasionale o “affiancata”.
  • Se il DVR è generico e non distingue il livello di rischio delle lavorazioni, l’impresa non è in grado di dimostrare il rispetto del divieto. Prima di accogliere studenti conviene quindi rendere esplicito, nel DVR, quali attività superano la soglia.

Durante il percorso lo studente che usa attrezzature, macchine o agenti chimici, fisici o biologici è equiparato al lavoratore dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008. Valgono quindi per lui formazione, informazione, DPI e vigilanza, e valgono gli obblighi descritti nella pagina sugli obblighi dei lavoratori dell’articolo 20, calibrati sull’età e sull’esperienza.

Cosa verificare prima di firmare la convenzione

Questa sequenza traduce l’art. 7 in controlli che scuola e impresa ospitante possono condividere:

  1. L’impresa estrae dal DVR l’elenco delle lavorazioni ad elevato rischio presenti nel reparto o nel sito in cui lo studente sarà inserito.
  2. La convenzione e il progetto formativo indicano le attività consentite ed escludono espressamente quelle dell’elenco.
  3. Il tutor aziendale riceve per iscritto i divieti e sa a chi rivolgersi se, durante il percorso, viene chiesto allo studente di svolgere attività diverse.
  4. Lo studente riceve, prima di iniziare, la formazione e l’informazione sui rischi delle attività consentite e i DPI necessari.
  5. Scuola e impresa concordano il percorso casa-azienda e gli orari, perché il tragitto è ora espressamente coperto e va gestito come parte del percorso.
  6. Si definisce chi avvisa la scuola e la famiglia in caso di infortunio, anche in itinere, e chi raccoglie le informazioni per la denuncia.
  7. Ogni variazione delle attività durante il percorso torna al punto 1: un cambio di reparto o di macchina richiede di verificare di nuovo il DVR.

Esempio: un istituto tecnico e un’officina meccanica

Esempio: un istituto tecnico a indirizzo meccanico invia tre studenti di quarta in un’officina con 25 dipendenti, per quattro settimane. Il DVR dell’officina indica come lavorazioni ad elevato rischio l’uso delle presse piegatrici e gli interventi di manutenzione sugli impianti in tensione.

La convenzione elenca le attività consentite: misure e controlli dimensionali, programmazione delle macchine a controllo numerico sotto supervisione, montaggi al banco. Esclude in modo esplicito presse e manutenzioni elettriche. A metà percorso, per un picco di lavoro, un caporeparto propone di affidare a uno studente una piegatura “solo per qualche pezzo”: il tutor deve rifiutare, perché la convenzione non può prevederlo e un accordo verbale non cambia la regola.

Uno degli studenti alloggia dalla nonna, in un comune più vicino all’officina. Se cade dallo scooter lungo quel tragitto, l’evento rientra nella tutela INAIL grazie al riferimento ad “altro domicilio”.

Le altre misure del decreto per studenti e famiglie

L’art. 7 non è l’unica norma del DL 159 che riguarda il mondo della scuola. L’art. 8 prevede, dal 1° gennaio 2026, borse di studio INAIL esenti da imposte per gli studenti titolari di rendita a superstiti: 3.000 euro annui per primaria e secondaria di primo grado, 5.000 per secondaria di secondo grado e IeFP, 7.000 per università, AFAM e ITS Academy. Servono la frequenza con profitto e la domanda entro 60 giorni dalla fine dell’anno scolastico o accademico; il limite di spesa è di 26 milioni di euro annui, con accoglimento in ordine cronologico.

Sul piano della cultura della sicurezza, il monitoraggio del Ministero del Lavoro sul primo trimestre 2026 richiama il Protocollo INAIL, Ministero del Lavoro, INL e Ministero dell’Istruzione e del merito del 12 febbraio 2026, di durata quadriennale, dedicato alla sicurezza nelle scuole e nella formazione scuola-lavoro. Il quadro degli altri obblighi e tutele toccati dal decreto, incluso il nuovo obbligo di prevenire violenza e molestie sul lavoro, è nell’hub modelli organizzativi, obblighi e tutele; la mappa completa delle misure è nella guida al DL 159/2025.

Risposte rapide

Domande frequenti

Lo studente in formazione scuola-lavoro è coperto dall'INAIL nel tragitto casa-azienda?

Sì. L'art. 7, comma 1, del DL 159/2025 interpreta l'art. 18 del DL 48/2023 nel senso che la tutela INAIL copre anche gli infortuni in itinere: il percorso dall'abitazione, o da altro domicilio, al luogo in cui si svolge il percorso di formazione scuola-lavoro, e il ritorno. Il riferimento all'altro domicilio è stato aggiunto dalla legge di conversione.

Quali attività non possono essere affidate agli studenti in azienda?

Il nuovo comma 784-novies dell'art. 1 della Legge 145/2018 stabilisce che le convenzioni tra scuola e impresa non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio. Quali siano lo dice il documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante: è quindi il DVR, e non una lista nazionale, a tracciare il confine delle attività vietate.

La copertura INAIL degli studenti è ancora sperimentale?

No. L'art. 18 del DL 48/2023 aveva esteso la tutela a studenti e personale del sistema di istruzione e formazione per l'anno scolastico 2023/2024. Il comma 4-bis ha poi esteso la misura all'anno 2024/2025 e, a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026, senza un termine finale. Il DL 159 ne chiarisce la portata sul tragitto.

Che cosa sono le borse di studio INAIL introdotte dal DL 159?

L'art. 8 del DL 159/2025 prevede dal 1° gennaio 2026 borse di studio esenti da imposte per gli studenti titolari di rendita INAIL a superstiti, cioè i figli di lavoratori morti per infortunio o malattia professionale: 3.000 euro per primaria e secondaria di primo grado, 5.000 per secondaria di secondo grado e IeFP, 7.000 per università, AFAM e ITS Academy.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.