Il DL 159/2025 interviene sui lavori in quota in quattro punti: riscrive l’art. 115 del D.Lgs. 81/2008 sulle protezioni anticaduta, cambia l’art. 113 sulle scale verticali, estende l’obbligo di manutenzione e igiene dei DPI agli indumenti protettivi e autorizza l’INAIL a sostenere l’acquisto di DPI innovativi. Tutte le norme sono già applicabili.
Le cadute dall’alto restano una delle cause più gravi di infortunio nei cantieri e nella manutenzione, e il decreto non introduce adempimenti burocratici nuovi. Cambia invece il modo in cui la scelta delle protezioni deve essere ragionata e documentata. Questa sezione spiega il disegno complessivo e indirizza alle guide che approfondiscono ogni modifica.
Quattro norme modificate e le loro decorrenze
Le modifiche sono contenute nell’art. 5 del DL 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. Alcune appartengono al testo originario del decreto e si applicano dal 31 ottobre 2025; quella sulle scale è stata aggiunta in conversione e decorre dal 31 dicembre 2025.
| Norma del D.Lgs. 81/2008 | Fonte nel DL 159 | Cosa cambia | Da quando |
|---|---|---|---|
| Art. 115, sistemi contro le cadute | Art. 5, c. 1, lett. i) | Priorità a parapetti e reti; tra i sistemi individuali, arresto caduta per ultimo | 31/10/2025; precisazione su parapetti e reti dal 31/12/2025 |
| Art. 113, c. 2, scale verticali | Art. 5, c. 1, lett. h), e c. 1-bis | Oltre 5 metri e 75 gradi: gabbia o sistema anticaduta, in alternativa, secondo la valutazione dei rischi | 31/12/2025 per le scale nuove; 1/2/2026 per quelle installate entro il 31/10/2025 |
| Art. 77, c. 4, lett. a), manutenzione DPI | Art. 5, c. 1, lett. g) | Obbligo esteso agli indumenti di lavoro individuati come DPI nel DVR | 31/10/2025 |
| Art. 11, c. 5-quater, sostegno INAIL | Art. 5, c. 1, lett. b), n. 2 | INAIL autorizzato a sostenere l’acquisto di DPI innovativi, specie per micro, piccole e medie imprese | 31/10/2025 |
Restano invece invariati la definizione di lavoro in quota dell’art. 107, con la soglia dei 2 metri, e l’art. 116 sui sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, al quale il nuovo art. 115 si limita a rinviare.
Scale verticali permanenti: la soglia dei 5 metri
La modifica più tecnica riguarda le scale fisse a pioli usate come accesso, come quelle per raggiungere coperture, silos o serbatoi. L’art. 113, comma 2, ora si applica alle scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi, fissate a un supporto. Per queste il datore sceglie, in base alla valutazione dei rischi, tra due alternative: un sistema di protezione individuale anticaduta oppure una gabbia di sicurezza con requisiti geometrici precisi.
La circolare INL n. 1/2026 osserva che la gabbia può ostacolare il soccorso e che, per le scale esistenti senza gabbia, gli ispettori verificano che le procedure prevedano i DPI e che questi siano effettivamente disponibili. Misure, regime transitorio e confronto tra le due soluzioni sono nella guida su gabbia o DPI per le scale verticali oltre 5 metri.
Il nuovo articolo 115: un ordine di scelta, non un catalogo
Il vecchio art. 115 elencava i componenti di un sistema anticaduta. Il nuovo testo stabilisce una sequenza: prima le protezioni collettive, con parapetti e reti nominati espressamente; poi, se non realizzabili, i sistemi individuali, scegliendo trattenuta, posizionamento o accesso su fune prima dell’arresto caduta. Ogni sistema deve essere collegato a un punto di ancoraggio sicuro.
Il testo comma per comma, il confronto con la versione precedente e le sanzioni sono nella pagina sul nuovo articolo 115 del Testo Unico. Come motivare la rinuncia a una protezione collettiva, che è il punto su cui si concentrano le contestazioni, è spiegato nella guida su protezione collettiva o DPI e la priorità da documentare. Le differenze funzionali tra le quattro famiglie di sistemi individuali sono descritte nella pagina dedicata a trattenuta, posizionamento e funi.
Dopo l’arresto della caduta: il recupero della persona sospesa
Mettere l’arresto caduta in fondo alla gerarchia ha una ragione pratica. Un sistema che arresta la caduta lascia l’operatore appeso all’imbracatura, spesso in posizione difficile da raggiungere, e il tempo di recupero diventa un fattore di rischio. Per questo una valutazione che sceglie l’arresto caduta dovrebbe sempre includere spazio libero, possibili urti e modalità di soccorso.
Il DL 159 non modifica le regole sul piano di emergenza, ma il nuovo assetto dell’art. 115 rende il tema più visibile. Come progettare e provare il recupero è trattato nella pagina sul piano di emergenza e recupero nei lavori in quota.
DPI e indumenti: manutenzione e igiene a carico del datore
L’obbligo di mantenere efficienti e igienici i DPI esisteva già dal 2008. Il DL 159 lo estende agli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, a condizione che la valutazione dei rischi li individui. Tute ignifughe, capi ad alta visibilità, giacche per il freddo o antistatiche entrano così nel ciclo di lavaggio, riparazione e sostituzione gestito dall’azienda.
La circolare INL n. 1/2026 indica che in ispezione si verifica proprio che il DVR contenga questa individuazione. Il contenuto completo del comma 4 dell’art. 77, con la tabella delle sanzioni, è nella guida all’articolo 77 e l’igiene ed efficienza dei DPI; i criteri per distinguere una divisa da un DPI sono nella pagina su quando gli indumenti di lavoro sono DPI.
Il sostegno INAIL ai DPI innovativi
Il nuovo comma 5-quater dell’art. 11 autorizza l’INAIL a promuovere interventi di sostegno, in particolare per micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto di DPI dotati di tecnologie innovative e sistemi intelligenti, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. La norma non fissa importi né scadenze e non istituisce un bando: rinvia alle iniziative che l’Istituto deciderà di attivare nei propri strumenti di finanziamento. Al 14 ottobre 2026 conviene quindi verificare direttamente sul sito INAIL la presenza di linee dedicate prima di programmare acquisti contando sul contributo.
Da dove partire: un ordine di lavoro per l’azienda
Per un’impresa che deve allineare documenti e attrezzature, la sequenza più efficiente segue le decorrenze e il peso delle sanzioni:
- Censire le scale verticali permanenti, misurando altezza e inclinazione e annotando la data di installazione.
- Rileggere la sezione del DVR o del POS sui lavori in quota e verificare che per ogni posizione sia motivata la scelta tra protezione collettiva e sistema individuale.
- Dove resta l’arresto caduta, controllare ancoraggi, spazio libero e procedura di recupero.
- Inserire nel DVR l’elenco degli indumenti considerati DPI e organizzarne lavaggio e sostituzione.
- Impostare per i DPI critici un registro dei controlli periodici e dei ritiri dall’uso.
- Aggiornare formazione e addestramento sui sistemi effettivamente scelti.
Per una violazione delle norme del Capo II del Titolo IV, tra cui gli artt. 113 e 115, la sanzione residua dell’art. 159, comma 2, lettera c), prevede l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 500 a 2.000 euro; la mancata manutenzione dei DPI rientra invece nella fascia più grave dell’art. 87. Le altre misure del decreto, dalla patente a crediti alla sorveglianza sanitaria, sono riepilogate nella guida completa al DL 159/2025.
Mappa del dossier
Pagine da consultare
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OperativoRisposte rapide
Domande frequenti
Cosa cambia il DL 159/2025 per i lavori in quota?
Il decreto riscrive l'art. 115 del D.Lgs. 81/2008, mettendo parapetti e reti prima dei DPI e l'arresto caduta dopo trattenuta, posizionamento e funi. Modifica l'art. 113 sulle scale verticali permanenti oltre 5 metri, estende l'obbligo di manutenzione e igiene agli indumenti-DPI e autorizza l'INAIL a sostenere l'acquisto di DPI innovativi.
Le nuove regole su cadute dall'alto e DPI sono già in vigore?
Sì. Le modifiche agli artt. 77 e 115 sono in vigore dal 31 ottobre 2025, data del DL. La regola sulle scale verticali è stata introdotta in conversione e vale dal 31 dicembre 2025 per le scale nuove e dal 1° febbraio 2026 per quelle installate entro il 31 ottobre 2025. Nessuna di queste norme richiede decreti attuativi.
Il DL 159/2025 cambia la soglia dei 2 metri per i lavori in quota?
No. La definizione di lavoro in quota dell'art. 107, cioè l'attività che espone al rischio di caduta da una quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, non è stata modificata. La soglia di 5 metri riguarda soltanto le scale verticali permanenti dell'art. 113, comma 2, con inclinazione superiore a 75 gradi.
Fonti ufficiali
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