Un sistema anticaduta che ha funzionato lascia comunque una persona appesa all’imbracatura, spesso ferita o in stato di shock. Il piano di recupero stabilisce chi la raggiunge, con quale attrezzatura e in quanto tempo. Per i lavori su fune è espressamente previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 81/2008; negli altri lavori in quota discende dalla valutazione dei rischi.
Quando la legge chiede espressamente un piano di emergenza
L’unico punto del Testo unico che nomina il piano di emergenza per i lavori in quota è l’art. 116, comma 1, lett. e), dedicato ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. La norma chiede “lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità”. Il programma dei lavori deve definire un piano di emergenza, le tipologie operative, i DPI, le tecniche e le procedure, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi.
La lettera f) aggiunge che il programma deve essere disponibile presso il luogo di lavoro, così che l’organo di vigilanza possa verificarne la coerenza con l’art. 111. I commi 2 e 3 richiedono una formazione teorica e pratica, specifica per le operazioni previste e in particolare per le procedure di salvataggio; il comma 4 rinvia all’Allegato XXI per durata e contenuti dei corsi.
Per tutti gli altri lavori in quota non esiste una norma che usi la stessa formula. L’obbligo nasce dal quadro generale: il datore deve designare i lavoratori incaricati di salvataggio, primo soccorso e gestione delle emergenze (art. 18, comma 1, lett. b), organizzare i rapporti con i servizi pubblici di soccorso (art. 43) e garantire il primo soccorso (art. 45). Se la valutazione dei rischi prevede un arresto caduta, prevede anche una persona sospesa, e quindi la necessità di recuperarla.
Cosa cambia con il nuovo articolo 115
Il DL 159/2025 non ha modificato l’art. 116. Ha però riscritto l’art. 115, in vigore dal 31 ottobre 2025, con due effetti indiretti sul recupero. Il comma 5 ora rinvia in modo esplicito all’art. 111, comma 4, e all’art. 116 per i sistemi su fune, come conferma la Circolare INL n. 1/2026. Il comma 3 dà priorità a trattenuta, posizionamento e funi rispetto all’arresto caduta.
Quest’ultima regola ha un’implicazione pratica spesso trascurata: ogni volta che si riesce a usare una trattenuta, la caduta non avviene e il problema del recupero da sospensione non si pone. Il miglior piano di recupero è quello che diventa raramente necessario, perché il sistema scelto evita l’evento. Le differenze tra i quattro sistemi sono spiegate nella pagina sui sistemi di trattenuta, posizionamento e funi.
Perché il tempo conta: la sospensione nell’imbracatura
Una persona sospesa immobile nell’imbracatura, soprattutto se priva di sensi, è esposta ai rischi della sospensione inerte: le cinghie comprimono gli arti inferiori, il ritorno venoso si riduce e le condizioni possono peggiorare rapidamente. La letteratura tecnica raccomanda quindi di recuperare l’infortunato nel più breve tempo possibile, senza attendere passivamente l’arrivo dei mezzi esterni.
Il piano non deve indicare un numero di minuti preso da un modello, ma il tempo reale che la squadra impiega nello scenario concreto, misurato durante una prova. Se quel tempo è lungo, la soluzione va cambiata: un ancoraggio diverso, un kit di discesa già montato, una piattaforma elevabile disponibile in cantiere.
Che cosa deve contenere il piano, scenario per scenario
Un piano utile non è un documento generico valido per ogni cantiere. Si scrive per ogni configurazione di lavoro e risponde ad alcune domande precise:
| Elemento | Domanda a cui rispondere |
|---|---|
| Scenario | Dove può trovarsi la persona sospesa? Contro una parete, nel vuoto, sopra un ostacolo, dentro un pozzo? |
| Accesso | Il soccorritore arriva dall’alto, dal basso o di lato? Serve un mezzo, una scala, una fune? |
| Tecnica | Si cala la persona a terra, la si solleva fino al piano di lavoro, la si trasferisce su una piattaforma? |
| Attrezzatura | Quale kit serve, dov’è custodito, chi ne controlla la completezza? |
| Persone | Chi interviene, chi lo sostituisce, chi chiama il 112 e chi accoglie i soccorsi esterni? |
| Comunicazioni | Come si dà l’allarme se l’operatore lavora isolato o in una zona rumorosa? |
| Tempo | In quanto tempo la squadra raggiunge la persona, secondo l’ultima prova? |
Per il sistema di accesso, l’art. 111, comma 2, aggiunge un vincolo che riguarda anche l’emergenza: il sistema scelto deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Una scala verticale con gabbia stretta, ad esempio, può rendere difficile calare un infortunato; è uno dei motivi per cui la nuova disciplina sulle scale verticali oltre 5 metri chiede di scegliere tra gabbia e anticaduta in base alla valutazione del rischio.
La squadra e l’attrezzatura devono esserci durante tutto il lavoro
Un errore frequente è avere soccorritori formati che però, il giorno del lavoro in quota, sono su un altro cantiere. La designazione deve essere legata alla lavorazione: per tutta la durata dell’esposizione devono essere presenti almeno le persone necessarie per la manovra prevista, con i loro DPI e un ancoraggio indipendente.
Chi soccorre non deve diventare un secondo infortunato. Il soccorritore lavora a sua volta in quota, quindi vale anche per lui la gerarchia delle protezioni descritta nella pagina sulla priorità della protezione collettiva. Il kit di recupero deve essere compatibile con imbracature e connettori in uso, custodito vicino al punto di lavoro e verificato come gli altri DPI, secondo le istruzioni del fabbricante.
Preparare e provare il recupero: la sequenza
La sequenza seguente parte dalla progettazione del lavoro e non dalla scelta del kit, perché geometria e accessi determinano l’attrezzatura:
- Descrivere ogni posizione di lavoro in quota e il punto in cui l’operatore resterebbe sospeso in caso di caduta.
- Verificare se si può passare da un arresto caduta a una trattenuta, eliminando o riducendo lo scenario di sospensione.
- Scegliere la tecnica di recupero per ogni scenario e l’attrezzatura necessaria, compatibile con quella in uso.
- Designare i soccorritori, garantirne la presenza durante la lavorazione e definire chi dà l’allarme e chi chiama il 112.
- Formare e addestrare la squadra sulla manovra specifica; per i lavori su fune, secondo l’art. 116 e l’Allegato XXI.
- Provare la manovra con un manichino o un operatore assicurato, nelle condizioni più sfavorevoli ragionevoli, misurando i tempi.
- Correggere il piano in base alla prova e ripeterla quando cambiano cantiere, attrezzatura o squadra.
Esempio: un’impresa di manutenzione lavora su una copertura con linea di ancoraggio e cordino con assorbitore. Nella prova l’operatore simulato resta sospeso lungo la facciata, a 7 metri da terra. La squadra non riesce a raggiungerlo dall’alto perché manca un secondo ancoraggio, e la piattaforma elevabile è a 20 minuti di distanza. Il risultato della prova porta a due correzioni: un kit di discesa assistita preinstallato sull’ancoraggio e, dove possibile, cordini di trattenuta che impediscono di arrivare al bordo.
Gli errori che rendono inutile il piano
Il primo è limitarsi alla frase “in caso di emergenza chiamare il 112”. Il numero di emergenza è indispensabile, ma non dice chi raggiunge la persona nei primi minuti né con quale mezzo. Il secondo è copiare il piano da un cantiere diverso: un piano scritto per una facciata non funziona dentro un silo o sopra un capannone.
Il terzo errore è non provare mai la manovra. Solo una prova fa emergere connettori incompatibili, funi troppo corte, ancoraggi irraggiungibili o soccorritori che non ricordano la sequenza. Nei lavori su fune, poi, il programma dei lavori con il piano di emergenza deve essere disponibile sul posto: un piano custodito solo in ufficio non soddisfa l’art. 116, comma 1, lett. f).
Le altre novità del DL 159/2025 su cadute, scale e DPI sono raccolte nell’hub cadute dall’alto, DPI e scale; la guida generale al decreto è nella pagina sul DL 159/2025 e la sicurezza sul lavoro.
Risposte rapide
Domande frequenti
Il piano di recupero nei lavori in quota è obbligatorio per legge?
Per l'accesso e il posizionamento mediante funi sì: l'art. 116, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008 chiede lavori programmati e sorvegliati per poter soccorrere subito il lavoratore e un programma dei lavori che comprende il piano di emergenza. Negli altri lavori in quota l'obbligo deriva dalla valutazione dei rischi e dagli artt. 18, 43 e 45 sulla gestione delle emergenze.
Basta chiamare il 112 se un lavoratore resta appeso all'imbracatura?
Chiamare i soccorsi pubblici è necessario, ma non sostituisce il recupero organizzato dall'impresa. La persona sospesa deve essere raggiunta in tempi brevi, e l'arrivo dei mezzi esterni dipende da distanza e accessibilità del sito. Il piano deve indicare chi interviene subito, con quale attrezzatura già presente sul posto e con quale manovra provata in precedenza.
Il DL 159/2025 ha modificato le regole sul soccorso nei lavori in quota?
No. Il DL 159/2025 non ha modificato l'art. 116 sulle funi. Ha però riscritto l'art. 115, che ora rinvia espressamente all'art. 116 per i sistemi su fune e dà priorità a trattenuta, posizionamento e funi rispetto all'arresto caduta. Scegliere sistemi che evitano la caduta riduce i casi in cui serve recuperare una persona sospesa.
Chi deve far parte della squadra di recupero?
Lavoratori designati dal datore ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), formati e addestrati sulla specifica manovra e presenti durante tutta la lavorazione. Nei lavori su fune l'art. 116 richiede una formazione teorica e pratica che comprende le procedure di salvataggio. I soccorritori non devono esporsi alla stessa caduta: devono avere ancoraggi e DPI propri.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.