Approfondimento operativo

Protezione collettiva prima dei DPI nei lavori in quota: come applicare la priorità

Parapetti e reti prima dell'imbracatura: come dimostrare che la protezione collettiva non è possibile, le novità del DL 159/2025 e la sanzione.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 16 ottobre 2026✓ Operativo

Nei lavori in quota la protezione collettiva viene prima dei DPI: parapetti e reti di sicurezza sono le misure da adottare in via prioritaria, e l’imbracatura è ammessa solo quando queste non sono possibili. Il principio è nell’art. 111 del D.Lgs. 81/2008; il DL 159/2025 lo ha reso più esplicito riscrivendo l’art. 115. Il punto pratico è saper dimostrare l’impossibilità.

Tre norme dicono la stessa cosa, con forza diversa

La priorità delle misure collettive non nasce con il DL 159/2025. Tra le misure generali di tutela, l’art. 15, comma 1, lett. i), del Testo unico indica già “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”. L’art. 75 aggiunge che i DPI si impiegano quando i rischi non possono essere evitati o ridotti a sufficienza con misure tecniche, mezzi di protezione collettiva o una diversa organizzazione del lavoro.

Per i lavori in quota la regola specifica è l’art. 111, comma 1, lett. a): quando il lavoro non può essere svolto in sicurezza da un luogo adatto, il datore sceglie le attrezzature dando priorità alla protezione collettiva. Questa lettera è sanzionata in modo autonomo e severo, come si vedrà più avanti.

Il DL 159/2025, con l’art. 5, comma 1, lett. i), in vigore dal 31 ottobre 2025, ha sostituito l’art. 115. Il nuovo comma 1 nomina le misure collettive da preferire: parapetti e reti di sicurezza. Già il testo originario usa le parole “in via prioritaria”, che la legge di conversione 198/2025 ha lasciato invariate. La Circolare INL n. 1/2026 legge la norma come una conferma dell’obbligo, con l’indicazione esplicita di quali protezioni collettive adottare per prime.

Cosa cambia in concreto con il nuovo articolo 115

Prima del DL 159/2025 l’art. 115 partiva dall’ipotesi in cui le misure collettive “non siano state attuate” ed elencava i componenti di un sistema anticaduta. Il testo nuovo ragiona per gradini. Al primo ci sono le protezioni collettive. Solo “qualora non sia possibile” applicarle si passa ai sistemi di protezione individuale, scelti tra trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso e posizionamento mediante funi e arresto caduta.

Gradino Misura Base normativa Quando si scende al gradino successivo
1 Eliminare il lavoro in quota: lavorare da terra o da un luogo sicuro art. 111, comma 1 Il lavoro deve essere svolto in quota
2 Protezioni collettive: parapetti, reti di sicurezza, altre opere provvisionali art. 111, comma 1, lett. a); art. 115, comma 1 Non sono possibili per vincoli tecnici o di sito
3 Sistemi individuali che impediscono la caduta: trattenuta, posizionamento, funi art. 115, commi 2 e 3 La caduta non può essere evitata con questi sistemi
4 Sistema di arresto caduta art. 115, comma 2, lett. d) Ultima opzione, con spazio libero e recupero verificati

Il dettaglio comma per comma del nuovo testo è nella pagina sul nuovo articolo 115 del Testo unico; le differenze tra i sistemi del terzo e quarto gradino sono spiegate in quella sui sistemi di trattenuta, posizionamento e funi.

Perché il collettivo protegge meglio

Un parapetto protegge chiunque si trovi sul bordo, anche chi non è stato formato, chi è distratto o chi arriva da un’altra impresa. Non richiede gesti all’utilizzatore e il suo stato si controlla a vista. Una rete di sicurezza intercetta la caduta senza che l’operatore debba collegarsi a nulla.

Il sistema individuale, al contrario, protegge solo se è indossato bene, collegato a un ancoraggio idoneo e usato per tutto il tempo dell’esposizione. Ogni passaggio dipende dal comportamento della persona e dalla vigilanza del preposto. Per questo la legge lo considera una soluzione di ripiego e non un’alternativa equivalente: un errore di aggancio annulla la protezione, mentre un parapetto montato resta lì.

Come si dimostra che la protezione collettiva non è possibile

La formula “qualora non sia possibile” non coincide con “qualora sia più costoso” o “più lento”. Le ragioni ammissibili sono tecniche e di sito. Sono, ad esempio, motivi accettabili una struttura che non sopporta l’ancoraggio di un parapetto, una geometria che non consente di stendere una rete, oppure un montaggio che esporrebbe gli addetti a un rischio maggiore di quello del lavoro da eseguire, per durata e numero di persone coinvolte.

La motivazione va scritta nella valutazione del rischio o, in cantiere, nel POS e nel PSC, e deve contenere almeno:

  • la descrizione del lavoro in quota, con durata, frequenza e numero di esposti;
  • le protezioni collettive prese in esame, con il motivo concreto per cui ciascuna è stata scartata;
  • il rischio legato al montaggio della protezione collettiva, se è questo il motivo della rinuncia;
  • il sistema individuale scelto e il motivo per cui non si è potuto usare un sistema di livello superiore;
  • le misure collegate: ancoraggi, addestramento, piano di recupero.

Esempio: un’impresa deve sostituire tre lastre su una copertura industriale, lavoro stimato in mezza giornata con due operai. Un parapetto provvisorio su tutto il perimetro richiederebbe due giorni di montaggio in quota. Una rete anticaduta sotto le lastre può essere posata dal basso con una piattaforma elevabile. Qui la rete è possibile e va preferita; scegliere direttamente l’imbracatura significherebbe rinunciare a una protezione collettiva praticabile.

Le protezioni collettive si possono togliere solo con un piano

L’art. 111, comma 6, disciplina un caso frequente: un lavoro particolare richiede di rimuovere temporaneamente un parapetto o un altro dispositivo collettivo. La regola è che, prima di iniziare, il datore adotti misure alternative di sicurezza equivalenti ed efficaci e che, finito il lavoro anche solo temporaneo, la protezione venga ripristinata.

L’art. 111, comma 5, precisa inoltre che le protezioni collettive possono avere interruzioni solo nei punti di accesso con scale a pioli o a gradini. Un varco aperto nel parapetto “per comodità di carico” non rientra in questa eccezione. È uno degli elementi più facili da contestare in un sopralluogo, perché è visibile e documentabile con una foto.

Errori tipici che emergono nei controlli

L’errore più comune è la valutazione dei rischi che recita “gli operatori useranno imbracatura e cordino” senza dire perché il parapetto non sia stato possibile. In ispezione questa frase non dimostra nulla: manca il confronto tra alternative e quindi manca la prova della priorità.

Un secondo errore riguarda le fasi di accesso e di montaggio. La protezione collettiva può essere perfetta in esercizio, ma chi la monta lavora al bordo senza difese. Anche quelle fasi vanno pianificate, spesso con sistemi individuali di trattenuta: è proprio il caso in cui il DPI completa la misura collettiva invece di sostituirla.

Un terzo errore è considerare “protezione collettiva” una linea di ancoraggio installata in copertura. La linea vita è un ancoraggio per sistemi individuali e non protegge chi non si collega. Una copertura dotata solo di linea vita ha, dal punto di vista della gerarchia, una protezione individuale.

Sanzioni: perché questa violazione pesa di più

La priorità della protezione collettiva sta nell’art. 111, comma 1, lett. a), espressamente richiamato dall’art. 159, comma 2, lett. a). Per datori di lavoro e dirigenti il testo prevede l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, importi da aggiornare con le rivalutazioni dell’art. 306, comma 4-bis. È la fascia più alta dell’art. 159, comma 2, la stessa prevista per l’art. 111, comma 6, sulla rimozione delle protezioni.

Le altre disposizioni del Capo II prive di sanzione specifica, tra cui l’art. 115, ricadono invece nella lett. c), con pene più basse. In pratica, un cantiere dove si lavora con l’imbracatura su un bordo che poteva essere protetto da un parapetto espone a una contestazione più grave di un difetto del sistema individuale. Trattandosi di contravvenzioni con pena alternativa, si applica la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994.

Chi decide e chi controlla la scelta

In un’azienda la scelta spetta al datore di lavoro, con il supporto dell’RSPP, e deve comparire nel DVR. Nei cantieri temporanei o mobili entrano in gioco anche il coordinatore per la progettazione, che nel PSC indica le protezioni collettive, e il coordinatore per l’esecuzione, che verifica che siano montate. Il preposto deve accorgersi quando le condizioni reali non corrispondono a quelle previste, ad esempio un parapetto rimosso e mai rimesso.

Il quadro completo delle modifiche del DL 159/2025 su cadute, scale e DPI è nell’hub cadute dall’alto, DPI e scale. Per la mappa degli articoli del Testo unico toccati dal decreto si può usare il quadro sinottico degli articoli modificati.

Risposte rapide

Domande frequenti

Nei lavori in quota si può scegliere l'imbracatura al posto del parapetto?

Solo se la protezione collettiva non è realizzabile. L'art. 111, comma 1, lett. a), impone la priorità delle misure collettive e l'art. 115, comma 1, dopo il DL 159/2025, indica parapetti e reti di sicurezza come protezioni da adottare in via prioritaria. Il sistema individuale è ammesso quando queste soluzioni non sono possibili, e la ragione va documentata nella valutazione del rischio.

Il costo può giustificare la scelta dei DPI anticaduta?

Il solo costo, o la maggiore rapidità di installazione, non basta. La legge consente il ricorso ai sistemi individuali quando le protezioni collettive non sono possibili, cioè quando esistono vincoli tecnici reali o quando il montaggio esporrebbe a un rischio maggiore del lavoro stesso. Una valutazione che cita solo il risparmio non dimostra l'impossibilità richiesta dall'art. 115, comma 2.

Che cosa ha cambiato il DL 159/2025 sulla priorità delle protezioni collettive?

Il principio esisteva già nell'art. 111. Il DL 159/2025, con l'art. 5, comma 1, lett. i), ha riscritto l'art. 115 nominando parapetti e reti di sicurezza come misure collettive prioritarie e ordinando i sistemi individuali in quattro tipologie. L'espressione in via prioritaria era già nel testo originario del decreto, e la norma è in vigore dal 31 ottobre 2025.

Quale sanzione si applica se manca la protezione collettiva?

La violazione dell'art. 111, comma 1, lett. a), che stabilisce la priorità delle misure collettive, è punita dall'art. 159, comma 2, lett. a), D.Lgs. 81/2008 per datori di lavoro e dirigenti. Il testo prevede l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, importi soggetti alle rivalutazioni periodiche dell'art. 306.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.