Dossier tematico

Vigilanza, appalti e badge di cantiere: cosa cambia con il DL 159/2025

DL 159/2025 su appalti e cantieri: controlli INL sul subappalto, notifica preliminare, tessera e badge, nuovi ispettori e PEC degli amministratori.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026

Per appalti e cantieri il DL 159/2025 agisce su tre fronti: concentra i controlli dell’Ispettorato sulle imprese in subappalto, rende più trasparente la filiera nella notifica preliminare e prepara un badge di cantiere con codice anticontraffazione. Le prime due misure valgono dal 31 ottobre 2025; il badge nazionale attende ancora il decreto attuativo.

A queste si aggiungono più risorse per la vigilanza e alcune regole sul funzionamento dei controlli, tra cui il domicilio digitale degli amministratori. Questa sezione le raccoglie in un unico percorso: qui il quadro d’insieme, nelle singole guide il dettaglio operativo.

Le misure in sintesi, con stato e decorrenza

Le norme di riferimento sono gli articoli 3, 4 e 13 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. Lo stato indicato è quello verificato al 14 ottobre 2026.

Misura Norma Stato Da quando
Controlli INL prioritari sui datori in subappalto Art. 3, comma 1 Operativa 31/10/2025
Notifica preliminare con indicazione dei subappaltatori Art. 3, comma 4, lett. c) Operativa Notifiche trasmesse dal 31/10/2025
Tessera di riconoscimento in appalto e subappalto Artt. 18, 26 e 55 D.Lgs. 81/2008 Operativa (obbligo preesistente) Già vigente
Badge con codice univoco anticontraffazione Art. 3, commi 2-3 In attesa del decreto Lavoro-MIT Termine del 1/3/2026 scaduto
Badge nei cantieri della ricostruzione post-sisma 2016 Art. 35 DL 189/2016, Ordinanza 216/2024 Operativa (disciplina speciale) 13/05/2026
300 assunzioni INL e +100 Carabinieri del lavoro Art. 4 In attuazione Dal 2026
Domicilio digitale di AU, AD o presidente del CdA Art. 13, commi 3-4 Operativa Comunicazione entro 31/12/2025 e a ogni nomina

Controlli orientati sul subappalto

L’art. 3, comma 1, aggiunge un periodo all’art. 29, comma 7, del DL 19/2024, la norma che ha istituito la Lista di conformità INL. Nell’orientare la vigilanza finalizzata al rilascio dell’attestato, l’Ispettorato dispone in via prioritaria i controlli sui datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato. Non servono atti attuativi.

La circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) spiega da dove arriveranno i dati per scegliere chi controllare: le notifiche preliminari dei cantieri, la banca dati degli appalti in agricoltura e quella degli appalti nella logistica. Come funzionano attestato e iscrizione nella lista è spiegato nella guida alla Lista di conformità INL; le ricadute del controllo prioritario sulla patente a crediti sono trattate nella sezione dedicata alla patente.

La notifica preliminare diventa una mappa della filiera

Lo strumento che rende possibile la selezione è la notifica preliminare dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008. Il punto 12 dell’Allegato XII ora chiede di identificare le imprese già selezionate “specificando quelle che operano in regime di subappalto”. Secondo l’INL la modifica è immediatamente operativa per le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025. Chi deve aggiornarla e quando è spiegato nella pagina sulla notifica preliminare e il subappalto.

Identificare chi lavora in cantiere: tessera oggi, badge domani

L’obbligo esigibile oggi è la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, prevista per appalti e subappalti dagli articoli 18 e 26 del D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 5 della legge 136/2010. Datore e dirigente rispondono della sua mancanza con una sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. Contenuto e responsabilità tra committente, appaltatore e subappaltatore sono nella guida alla tessera di riconoscimento in appalto e subappalto.

Il DL 159/2025 aggiunge a quella tessera un codice univoco anticontraffazione e una versione digitale tramite strumenti interoperabili con il SIISL. Per l’INL il badge non sostituisce la tessera e, dopo il decreto attuativo, riguarderà anche i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri. Tre pagine approfondiscono il tema da angoli diversi:

Più ispettori e più Carabinieri del lavoro

L’art. 4 autorizza l’INL ad assumere 300 unità a tempo indeterminato negli anni 2026, 2027 e 2028, tra ispettori di vigilanza ordinaria e ispettori tecnici per la salute e sicurezza, con concorsi su base regionale. Il contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro sale da 710 a 810 unità, con ingressi programmati dal 1° settembre 2026 e dal 1° settembre 2027.

L’art. 13 interviene invece sul funzionamento della vigilanza: prevede una somma forfetaria per le missioni degli ispettori, che richiede un decreto non ancora adottato, e chiarisce che l’INL è esente da spese degli atti processuali e contributo unificato. Numeri e profili sono nella pagina sul potenziamento di INL e Carabinieri.

La PEC degli amministratori nel decreto sicurezza

Nello stesso art. 13 si trova una norma di diritto societario: l’amministratore unico o delegato, o in mancanza il presidente del CdA, deve avere un domicilio digitale diverso da quello della società, comunicato al Registro delle imprese. È un adempimento che riguarda tutte le società, non solo quelle che lavorano in appalto, ed è spiegato nella guida al domicilio digitale degli amministratori.

Cosa il decreto non cambia: idoneità tecnico-professionale

Il DL 159/2025 non modifica l’art. 26 e l’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, né l’Allegato XVII sulla verifica dell’idoneità tecnico-professionale nei cantieri. È un punto da tenere fermo, perché molti materiali commerciali presentano il decreto come una riforma della qualificazione delle imprese.

La verifica dell’idoneità resta quindi quella di prima, con i suoi documenti e le sue responsabilità per il committente o il responsabile dei lavori. Cambia il contesto: un subappaltatore scelto senza verifiche ha ora più probabilità di essere controllato. Il metodo di verifica è descritto nella guida dedicata all’idoneità tecnico-professionale negli appalti.

Esempio: le verifiche di un’impresa affidataria nel 2026

Esempio: un’impresa affidataria apre a marzo 2026 un cantiere privato con due subappaltatori e un elettricista autonomo, fuori dall’area del sisma 2016. Le verifiche che il DL 159/2025 rende più rilevanti sono queste.

  1. Controllare che la notifica preliminare indichi i due subappaltatori come tali e aggiornarla se entrano nuove imprese.
  2. Verificare la patente a crediti o l’attestazione SOA di ciascuna impresa e dell’autonomo prima dell’ingresso.
  3. Controllare che ogni lavoratore abbia la tessera completa e che l’autonomo esponga la propria.
  4. Non introdurre badge privati presentati come “badge di legge”: finché il decreto non c’è, vale la tessera.
  5. Conservare le verifiche di idoneità tecnico-professionale svolte prima dell’affidamento.

Il cantiere, essendo in subappalto, rientra tra quelli che l’INL ha l’indicazione di controllare per primi. Le regole sulla patente a crediti, che il decreto ha reso più severe, sono raccolte nella sezione sulla patente a crediti 2026; la panoramica di tutte le misure del decreto è nella guida completa al DL 159/2025.

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Pagine da consultare

Risposte rapide

Domande frequenti

Cosa cambia per appalti e subappalti con il DL 159/2025?

Il decreto orienta i controlli dell'INL in via prioritaria sulle imprese che lavorano in subappalto, chiede di indicare i subappaltatori nella notifica preliminare dei cantieri e prevede un badge con codice anticontraffazione per i lavoratori dei cantieri edili. Le prime due misure sono in vigore dal 31 ottobre 2025; il badge attende ancora il decreto attuativo Lavoro-MIT.

Il DL 159/2025 cambia la verifica dell'idoneità tecnico-professionale negli appalti?

No. Il testo coordinato del DL 159/2025 non modifica l'art. 26 né l'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, né l'Allegato XVII sulla verifica nei cantieri. Committenti e datori di lavoro devono quindi continuare a verificare l'idoneità delle imprese e degli autonomi con le regole precedenti, alle quali si sommano le nuove misure su notifica preliminare, tessera e controlli.

Quanti nuovi ispettori prevede il DL 159/2025?

L'art. 4 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere 300 unità a tempo indeterminato nel triennio 2026-2028, tra ispettori di vigilanza ordinaria e ispettori tecnici per la salute e sicurezza, con concorsi su base regionale. Il contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro passa da 710 a 810 unità, con assunzioni a partire dal 1° settembre 2026.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.