Approfondimento operativo

Articolo 41 del D.Lgs. 81/2008: la sorveglianza sanitaria spiegata comma per comma

Quando è obbligatoria, quali visite prevede, chi paga gli esami e cosa ha cambiato il DL 159/2025: l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 letto comma per comma.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026✓ Operativo

L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce quando il medico competente deve sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria, quali visite sono previste, chi ne sostiene i costi e come si conclude ogni controllo con un giudizio di idoneità. Il testo oggi vigente è quello aggiornato dalla L. 203/2024 e dal DL 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, in vigore nella versione attuale dal 31 dicembre 2025.

L’articolo va letto insieme ad altre tre norme: l’art. 18, che obbliga il datore di lavoro a nominare il medico e a mandare i lavoratori a visita, l’art. 25, che elenca i compiti del medico, e l’art. 42, che regola le conseguenze dell’inidoneità. Qui si segue l’ordine dei commi; le novità del decreto per l’intero settore sono riassunte nella pagina sulla sorveglianza sanitaria dopo il DL 159.

Comma 1: la sorveglianza nasce dal rischio, non dalla qualifica

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente in due ipotesi. La prima ricorre nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente dell’art. 6. La seconda si verifica quando il lavoratore la chiede e il medico ritiene la richiesta correlata ai rischi lavorativi.

Non esiste quindi un obbligo generalizzato di visitare tutti i dipendenti. L’obbligo scatta quando la valutazione dei rischi fa emergere un’esposizione per cui il Testo unico o altre norme prevedono la sorveglianza: rumore e vibrazioni oltre i valori di azione, agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, uso del videoterminale per almeno venti ore settimanali, lavoro notturno. Per questo il documento di valutazione dei rischi e il protocollo sanitario devono parlarsi: se il primo non individua l’esposizione, il secondo non ha base.

Comma 2: le visite previste e quando scattano

Il comma 2 elenca le occasioni in cui la sorveglianza si concretizza. Dopo la L. 203/2024 la visita preassuntiva non ha più una lettera autonoma: la lettera e-bis) è stata abrogata e la lettera a) parla oggi di visita preventiva “anche in fase preassuntiva”.

Lettera Visita Quando
a) Preventiva, anche preassuntiva Prima di adibire il lavoratore alla mansione, per escludere controindicazioni
b) Periodica Di norma una volta l’anno, salvo cadenza diversa decisa dal medico o imposta da norme specifiche
c) Su richiesta del lavoratore Se il medico la ritiene correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute che il lavoro può peggiorare
d) Cambio della mansione Prima di assegnare la nuova mansione, per verificarne l’idoneità
e) Cessazione del rapporto Solo nei casi previsti dalla normativa, per esempio alcune esposizioni ad agenti chimici o cancerogeni
e-ter) Rientro dopo malattia Dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, se il medico la ritiene necessaria
e-quater) Sospetto di alcol o sostanze Prima o durante il turno, solo nelle attività ad elevato rischio di infortuni

La periodicità annuale è un default, non un vincolo. Il medico può fissarne una diversa in funzione del rischio e l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli scelti dal medico. Il nuovo comma 2-bis chiede inoltre al medico di tenere conto degli esami e delle indagini già documentati, quando sono compatibili con le finalità della visita, così da evitare ripetizioni inutili.

Commi 3 e 4: cosa non si può accertare e chi paga gli esami

Il comma 3 vieta le visite per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente. È un limite che vale anche per gli accertamenti integrativi: un esame non collegato a un rischio della mansione non diventa lecito perché inserito nel protocollo.

Il comma 4 pone le visite e gli esami “a cura e spese del datore di lavoro”. Comprendono gli esami clinici, biologici e le indagini diagnostiche mirate al rischio che il medico ritiene necessari. Nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite preventive, periodiche, per cambio mansione, al rientro e quella nuova per sospetto di alcol servono anche a verificare l’assenza di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze. Le modalità di questi accertamenti saranno riviste dall’accordo Stato-Regioni del comma 4-bis, atteso entro il 31 dicembre 2026; la visita per alcol e sostanze ha una scheda dedicata.

Dal 31 ottobre 2025, inoltre, l’art. 20 del Testo unico precisa che i controlli sanitari sono computati nell’orario di lavoro, salvo quelli in fase preassuntiva. Le ricadute su convocazioni e turni sono nella guida alle visite mediche in orario di lavoro.

Comma 5: la cartella sanitaria e di rischio

Gli esiti di ogni visita vanno allegati alla cartella sanitaria e di rischio, redatta secondo i requisiti minimi dell’Allegato 3A. La cartella è istituita, aggiornata e custodita dal medico competente sotto la propria responsabilità, con salvaguardia del segreto professionale, come prevede l’art. 25, comma 1, lettera c).

Alla cessazione del rapporto il medico consegna copia della cartella al lavoratore e fornisce le informazioni sulla sua conservazione; l’originale è conservato dal datore di lavoro, nel rispetto della disciplina sui dati personali, per almeno dieci anni salvo un termine diverso fissato da altre norme. Il datore conserva la cartella ma non la legge: le diagnosi restano nella disponibilità del medico.

Commi 6-9: il giudizio di idoneità e il ricorso

Ogni visita si chiude con uno dei quattro giudizi del comma 6: idoneità, idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Il comma 6-bis impone la forma scritta e la consegna di una copia al lavoratore e una al datore; il comma 7 chiede di indicare i limiti temporali dell’inidoneità temporanea.

Contro tutti i giudizi, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, il comma 9 ammette ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente, che dopo eventuali accertamenti può confermare, modificare o revocare il giudizio. Come si attuano prescrizioni e limitazioni e come si presenta il ricorso è spiegato nella pagina sul giudizio di idoneità e il ricorso.

L’articolo 41 prima e dopo il DL 159/2025

Il decreto interviene su due punti dell’articolo e lascia intatti tutti gli altri commi. La tabella confronta il testo vigente prima del 31 ottobre 2025 con quello attuale.

Punto Prima del DL 159 Dopo il DL 159 e la L. 198/2025
Comma 2 Visite dalla lettera a) alla e-ter) Aggiunta la lettera e-quater): visita prima o durante il turno per ragionevole sospetto di alcol o sostanze, nelle attività ad elevato rischio di infortuni
Comma 4 Verifica di alcol e sostanze nelle visite a), b), d), e-bis) ed e-ter) Il rinvio diventa a), b), d), e-ter) ed e-quater), allineato all’abrogazione della lettera e-bis)
Comma 4-bis Rinvio a una revisione delle condizioni di accertamento Sostituito: accordo in Conferenza Stato-Regioni entro il 31/12/2026, sentite le parti sociali; in mancanza, decreto Salute-Lavoro dopo sessanta giorni
Commi 1, 2-bis, 3, 5, 6-9 Testo vigente Invariati

La nuova visita è in vigore dal 31 ottobre 2025, con alcune parole ritoccate in conversione. La Circolare INL n. 1/2026 ritiene però necessario attendere l’accordo del comma 4-bis per applicarla correttamente. A ottobre 2026 l’accordo non risulta concluso. L’elenco completo delle norme toccate dal decreto è nel quadro sinottico degli articoli modificati.

Obblighi del datore e sanzioni collegate

L’art. 41 descrive l’attività del medico, ma le sanzioni più frequenti in ispezione colpiscono il datore di lavoro e il dirigente per gli obblighi dell’art. 18 che lo rendono possibile. Gli importi sotto sono quelli scritti nell’art. 55, soggetti alla rivalutazione periodica prevista dall’art. 306, comma 4-bis.

Obbligo (art. 18, c. 1) Norma sanzionatoria Sanzione indicata nel testo
lett. a): nominare il medico competente art. 55, c. 5, lett. d) Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
lett. g): inviare i lavoratori a visita entro le scadenze del programma art. 55, c. 5, lett. e) Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
lett. bb): vigilare che nessuno sia adibito alla mansione senza giudizio di idoneità art. 55, c. 5, lett. g) Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro

Per la lettera g) il comma 6-bis dell’art. 55 raddoppia gli importi se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e li triplica oltre i dieci.

Esempio: un’officina con dodici addetti esposti a rumore ha lasciato scadere di sei mesi le visite periodiche di otto di loro. In ispezione la contestazione non riguarda il medico, che aveva indicato le scadenze nel programma, ma il datore che non ha inviato i lavoratori: l’ammenda della lettera e) si applica raddoppiata, perché gli interessati sono più di cinque. Se nel frattempo un nuovo assunto ha iniziato a lavorare senza visita preventiva, si aggiunge la violazione della lettera bb).

Un protocollo sanitario che regge al controllo

L’errore più diffuso, sia nelle piccole sia nelle medie imprese, è il protocollo identico per tutti: stessi esami ogni anno, a prescindere dalla mansione. Contrasta con il comma 4, che richiede esami mirati al rischio, e con il comma 3, se tra gli accertamenti finiscono indagini non giustificate.

  1. Partire dal documento di valutazione dei rischi e individuare, mansione per mansione, le esposizioni che richiedono sorveglianza.
  2. Chiedere al medico di motivare periodicità ed esami per ciascuna mansione, annotando le eventuali cadenze diverse da quella annuale.
  3. Collegare il gestionale del personale alle scadenze, in modo che cambi di mansione e rientri dopo sessanta giorni di malattia arrivino al medico in tempo.
  4. Conservare i giudizi in un fascicolo separato dalla cartella sanitaria, accessibile solo a chi deve attuarli.
  5. Usare i risultati anonimi collettivi che il medico comunica nella riunione periodica per correggere le misure di prevenzione, non solo per archiviarli.

Un protocollo costruito così rende evidente in ispezione il nesso tra rischio, visita e giudizio, che è esattamente ciò che l’art. 41 chiede.

Risposte rapide

Domande frequenti

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria secondo l'art. 41?

Il medico competente la effettua in due casi: quando la prevede la normativa vigente, anche secondo le indicazioni della Commissione consultiva permanente, e quando il lavoratore la chiede e il medico ritiene la richiesta correlata ai rischi lavorativi. Nella pratica l'obbligo nasce dai rischi emersi nella valutazione, per esempio rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi o uso prolungato di videoterminali.

Ogni quanto si fa la visita medica periodica?

Di norma una volta l'anno, salvo che una norma specifica preveda altro. Il medico competente può stabilire una cadenza diversa in funzione della valutazione del rischio, e l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli indicati dal medico. La periodicità va quindi letta nel protocollo sanitario, non fissata in modo uguale per tutte le mansioni.

La visita dopo una lunga malattia è sempre obbligatoria?

No. La lettera e-ter) dell'art. 41, comma 2, prevede la visita prima della ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, ma solo se il medico competente la ritiene necessaria. Serve a verificare l'idoneità alla mansione. Il datore deve quindi segnalare al medico il rientro, e sarà il medico a decidere se visitare il lavoratore.

Che cosa ha modificato il DL 159/2025 nell'articolo 41?

Ha aggiunto la lettera e-quater) al comma 2, cioè la visita prima o durante il turno quando c'è un ragionevole motivo di ritenere il lavoratore sotto l'effetto di alcol o sostanze, nelle attività ad elevato rischio di infortuni. Ha poi esteso a questa visita il comma 4 e riscritto il comma 4-bis, che fissa al 31 dicembre 2026 l'accordo Stato-Regioni sugli accertamenti.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.