Approfondimento operativo

Bonus INAIL 2026 per i datori di lavoro virtuosi: nuove aliquote di oscillazione e calcolo

Bonus INAIL 2026: la nuova Tabella A con riduzioni dal 14% al 37%, come si calcola con l'ISAR, il decreto del 2 aprile 2026 e chi resta escluso.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026✓ Operativo

Dal 1° gennaio 2026 le aziende con un andamento infortunistico migliore della media del proprio settore pagano un premio INAIL più basso. Le riduzioni vanno dal 14% al 37% del tasso medio, a seconda della dimensione e dell’indice di sinistrosità. La nuova tabella, autorizzata dall’art. 1 del DL 159/2025, è stata approvata in via definitiva con il decreto interministeriale del 2 aprile 2026.

Resta un punto aperto, l’esclusione delle aziende con condanne definitive per violazioni gravi, che attende ancora il suo decreto. Questa guida spiega come si legge la nuova Tabella A, come stimare lo sconto e quali errori evitare quando lo si mette a budget.

Cosa ha previsto l’articolo 1 del DL 159/2025

Il premio INAIL si calcola applicando alle retribuzioni il tasso medio di tariffa della lavorazione. Quel tasso viene poi corretto in aumento o in riduzione in base agli infortuni effettivamente avvenuti nella posizione assicurativa territoriale (PAT). È l’oscillazione per andamento infortunistico, disciplinata dall’articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il DI 27 febbraio 2019.

L’articolo 1 del DL 159/2025 interviene su questo meccanismo con quattro commi:

  • comma 1: dal 1° gennaio 2026 l’INAIL è autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus, per incentivare la riduzione degli infortuni e premiare i datori virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria;
  • comma 2: revisione dei contributi in agricoltura;
  • comma 3: attuazione con decreto Lavoro-MEF, sentito il Ministero dell’agricoltura, su proposta INAIL;
  • comma 4: esclusione dal bonus per le aziende con sentenze definitive di condanna per violazioni gravi negli ultimi due anni.

La proposta tecnica esisteva già: il Consiglio di amministrazione INAIL l’aveva approvata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025, poi rettificata dalla delibera n. 185 del 19 novembre 2025. Il decreto-legge le ha dato la copertura normativa necessaria per applicarla subito.

La nuova Tabella A in vigore dal 1° gennaio 2026

La tabella divide le PAT in tre classi, in base ai lavoratori-anno del triennio (N). All’interno di ogni classe la riduzione cresce man mano che l’indice di sinistrosità aziendale relativo (ISAR) scende sotto lo zero.

Valori ISAR N fino a 50 N tra 50 e 100 N oltre 100
tra -0,50 e 0 (escluso) -14% -15% -17%
tra -0,75 e -0,50 -18% -19% -22%
tra -0,90 e -0,75 -21% -23% -27%
tra -1 e -0,90 -25% -27% -32%
uguale a -1 -28% -31% -37%

Fonte: Tabella A allegata al DI 2 aprile 2026 e riportata nella circolare INAIL n. 3/2026. Gli estremi esatti di ciascuna fascia (estremo incluso o escluso) sono quelli del testo ufficiale.

Le aliquote in aumento (Tabella B, il cosiddetto malus) restano invariate. La revisione riguarda solo chi ha un andamento migliore della media.

Le PAT non significative: dal 5% al 13%

Alcune posizioni non raggiungono la soglia minima di significatività statistica prevista per la voce di tariffa. Per queste l’articolo 20, commi 8 e 9, prevede un’aliquota fissa di riduzione, portata dal 5% al 13%. È la modifica di maggior impatto per le piccole posizioni: prima lo sconto era quasi simbolico.

Come si legge l’ISAR e quali eventi contano

L’ISAR confronta la sinistrosità della PAT con l’indice medio della voce di tariffa (ISM). Un valore negativo indica che l’azienda ha avuto, in proporzione, meno infortuni della media. Il valore -1 corrisponde a un indice aziendale nullo, cioè nessun evento computato nel periodo. Gli indici medi per voce e gli altri parametri sono stati confermati per il triennio 2025-2027 con la delibera INAIL n. 99 del 16 settembre 2024.

Il DI 2 aprile 2026 precisa anche il periodo e gli eventi da considerare:

  • periodo di osservazione: i primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza dell’oscillazione, oppure un periodo minore, comunque non inferiore a un anno, se l’attività è iniziata da meno di quattro anni (nuovo comma 1-bis dell’art. 20);
  • eventi esclusi dal calcolo: gli infortuni in itinere, gli eventi dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti, quelli con responsabilità accertata di un terzo dopo l’azione di surroga e le infezioni da SARS-CoV-2 contratte in occasione di lavoro (comma 2 riscritto).

Ne segue un dato pratico: un infortunio in itinere non toglie il bonus, mentre un infortunio in reparto con pochi giorni di assenza può spostare l’azienda dalla fascia più alta a quella inferiore.

Esempio: quanto vale lo sconto per una PMI

Esempio: un’impresa con 40 lavoratori-anno nel triennio non ha avuto infortuni computabili, quindi ha un ISAR pari a -1. Ipotizziamo un tasso medio di tariffa del 30 per mille e retribuzioni annue di 1.200.000 euro.

  1. Premio al tasso medio: 1.200.000 × 30 per mille = 36.000 euro.
  2. Classe N fino a 50, ISAR = -1: riduzione del 28%.
  3. Tasso applicato: 30 × (1 - 0,28) = 21,6 per mille.
  4. Premio ridotto: 1.200.000 × 21,6 per mille = 25.920 euro.
  5. Minore premio annuo: 10.080 euro.

Se nello stesso triennio l’impresa avesse avuto un infortunio con un ISAR di -0,80, la riduzione scenderebbe al 21%. Il premio sarebbe di 28.440 euro, con 2.520 euro di sconto in meno. Il calcolo è semplificato: non comprende addizionali né altre riduzioni, e il tasso effettivo è sempre quello che l’INAIL comunica per ogni PAT.

Da applicazione provvisoria a decreto: le due riserve

I tempi tecnici non permettevano di attendere il decreto prima dell’autoliquidazione di febbraio 2026. Per questo il Presidente INAIL, con la delibera n. 17 del 10 novembre 2025 ratificata dal CdA con la n. 186 del 19 novembre 2025, ha autorizzato l’applicazione provvisoria delle nuove aliquote. La circolare n. 3 del 20 gennaio 2026 ha dato le istruzioni, e le comunicazioni del tasso 2026 riportavano espressamente due riserve: l’INAIL poteva chiedere i maggiori premi se il decreto non fosse arrivato o avesse cambiato la proposta, oppure se l’azienda fosse risultata condannata in via definitiva.

La prima riserva è superata. Il DI Lavoro-MEF del 2 aprile 2026 ha approvato la Tabella A nel testo della delibera n. 146, come rettificata dalla n. 185, con effetto dal 1° gennaio 2026. Un secondo decreto, del 1° aprile 2026, ha approvato la revisione dei contributi in agricoltura prevista dal comma 2.

La seconda riserva resta aperta, come spiegato nella sezione successiva.

L’esclusione per condanne definitive non è ancora attuata

Il comma 4 esclude dal bonus le aziende che negli ultimi due anni hanno riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza. In attesa di sistemi di cooperazione applicativa, è l’autorità giudiziaria a comunicare le sentenze all’INAIL. Le modalità di attuazione spettano a un decreto Lavoro-Giustizia-MEF, su proposta INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione, cioè entro il 1° marzo 2026.

Il termine è scaduto. Secondo il monitoraggio ministeriale del secondo trimestre 2026, e senza notizie diverse fino a metà ottobre, il decreto non risulta adottato. Chi ha in corso un procedimento penale per un infortunio dovrebbe considerare il bonus a rischio di recupero, almeno finché non si conoscono i criteri che definiranno le “violazioni gravi” e la decorrenza del biennio.

Gli sbagli più comuni nel mettere a budget il bonus

Il bonus è un effetto contabile reale, ma va stimato con prudenza. Gli errori più comuni:

  • Applicare la percentuale massima a tutte le PAT. La riduzione si calcola posizione per posizione: un cantiere o un reparto con un evento può avere una fascia diversa dal resto dell’azienda.
  • Contare gli eventi sbagliati. Gli infortuni in itinere non pesano, quelli degli apprendisti nemmeno; un evento lieve in sede invece sì.
  • Confondere oscillazione e OT23. La riduzione per prevenzione dell’articolo 23 delle Modalità si chiede con domanda e documentando interventi migliorativi, e resta un istituto distinto, non toccato dal DL 159.
  • Ignorare la riserva sulle condanne. Fino al decreto attuativo, lo sconto incassato non è del tutto consolidato per chi ha procedimenti in corso.

Il bonus premia i risultati, non le procedure. Per questo lavora bene accanto a un modello organizzativo che previene davvero gli eventi: l’aggiornamento introdotto dal decreto è spiegato nella pagina sul modello organizzativo dell’articolo 30. Per le imprese agricole conta anche la Rete del lavoro agricolo di qualità, che dà accesso a una quota riservata delle risorse INAIL. Le altre misure su incentivi e tutele sono nella sezione modelli organizzativi, obblighi e tutele, e i decreti ancora attesi sono elencati nello scadenzario dei decreti attuativi.

Risposte rapide

Domande frequenti

Di quanto si riduce il premio INAIL con il nuovo bonus 2026?

Dipende dalla dimensione della posizione assicurativa e dall'indice di sinistrosità. La Tabella A in vigore dal 1° gennaio 2026 prevede riduzioni del tasso medio dal 14% al 28% fino a 50 lavoratori-anno nel triennio, dal 15% al 31% tra 50 e 100, dal 17% al 37% oltre 100. Lo sconto massimo spetta a chi ha un indice relativo pari a -1. Le posizioni non significative hanno un'aliquota fissa del 13%.

Il bonus INAIL 2026 è ancora provvisorio?

Le nuove aliquote sono state applicate in via provvisoria con l'autoliquidazione 2025/2026, con riserva di chiedere i maggiori premi. Il decreto interministeriale Lavoro-MEF del 2 aprile 2026 ha poi approvato la nuova Tabella A con effetto dal 1° gennaio 2026. Resta aperta la seconda riserva, legata all'esclusione delle aziende condannate: il decreto attuativo dell'art. 1, comma 4, non risulta adottato secondo i monitoraggi ministeriali.

Chi è escluso dal bonus INAIL per i datori di lavoro virtuosi?

L'art. 1, comma 4, del DL 159/2025 esclude le aziende che negli ultimi due anni hanno riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro. L'autorità giudiziaria comunica le sentenze all'INAIL. Le modalità vanno fissate con un decreto Lavoro-Giustizia-MEF, che doveva arrivare entro il 1° marzo 2026 e che non risulta adottato a ottobre 2026.

Bonus per andamento infortunistico e riduzione OT23 sono la stessa cosa?

No. L'oscillazione per andamento infortunistico è automatica e dipende dagli infortuni del triennio. La riduzione per prevenzione, chiesta con il modello OT23, si ottiene su domanda dimostrando interventi migliorativi ulteriori rispetto agli obblighi di legge. Il DL 159/2025 ha toccato solo la prima. Le due riduzioni si valutano separatamente e un'azienda può averne diritto a entrambe.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.