Il controllo sanitario dei volontari di protezione civile è l’insieme degli accertamenti medici basilari che l’organizzazione deve assicurare a chi opera, come misura generale di prevenzione. Lo definisce l’art. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 31 ottobre 2025. Non coincide con la sorveglianza sanitaria, riservata ai volontari esposti oltre determinate soglie.
La definizione di legge e cosa aggiunge il DL 159/2025
Prima del DL 159/2025 il controllo sanitario dei volontari non aveva una definizione in una norma di legge. Esisteva negli allegati del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, adottato in attuazione del DM 13 aprile 2011. Oggi l’art. 3-bis, comma 1, lo definisce come l’insieme degli “accertamenti medici basilari”, anche individuati da disposizioni regionali, finalizzati alla prevenzione in termini generali.
La definizione contiene tre elementi utili. Gli accertamenti sono basilari, quindi non protocolli mirati su singoli rischi. Le Regioni possono individuarli, il che spiega perché i contenuti concreti possano differire da un territorio all’altro. La finalità è la prevenzione generale, non la valutazione dell’esposizione a un agente specifico.
Lo stesso comma precisa che restano ferme le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria dei commi 6, 7 e 8. Il legislatore ha quindi voluto due percorsi distinti, con presupposti e professionisti diversi. Il quadro complessivo dell’articolo, comma per comma, è nella guida all’art. 3-bis del D.Lgs. 81/2008.
Controllo sanitario e sorveglianza sanitaria a confronto
| Elemento | Controllo sanitario | Sorveglianza sanitaria |
|---|---|---|
| Base normativa | Art. 3-bis, c. 1 e c. 3 | Art. 3-bis, commi 6-8 |
| Chi riguarda | I volontari che svolgono attività operative | Solo i volontari esposti a fattori di rischio oltre le soglie |
| Finalità | Prevenzione generale, idoneità generica | Tutela rispetto a rischi specifici, con protocolli mirati |
| Chi la svolge | Componenti mediche interne, accordi tra organizzazioni, strutture SSN pubbliche o private accreditate | Medico competente, con le modalità del decreto 12 gennaio 2012 |
| Chi individua i destinatari | L’organizzazione | Le organizzazioni, la CRI e il CNSAS, sulla base dell’esposizione |
Il confronto mostra perché inviare tutti i volontari dal medico competente non sia la soluzione corretta. Per la maggior parte di loro basta il controllo sanitario; la sorveglianza va riservata a chi ne ha i presupposti. Il percorso ordinario di sorveglianza per i lavoratori dipendenti, con visite e giudizi di idoneità, è trattato nella sezione su sorveglianza sanitaria e medico competente.
Cosa comprende in concreto il controllo sanitario
L’art. 3-bis non elenca gli esami. Il riferimento tecnico più dettagliato resta l’Allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, che descrive il controllo sanitario come misura generale di prevenzione e non come sorveglianza specifica. Secondo quell’allegato comprende:
- una visita medica con anamnesi ed esame obiettivo;
- le vaccinazioni previste dai piani regionali;
- una periodicità almeno quinquennale per i volontari sotto i 60 anni e almeno biennale oltre i 60;
- la comunicazione dell’esito al solo volontario, mentre l’organizzazione riceve un’attestazione di idoneità generica senza dati sanitari.
Poiché il nuovo comma 1 ammette accertamenti individuati da disposizioni regionali, conviene verificare se la propria Regione ha regole specifiche. Il Dipartimento della protezione civile ha inoltre pubblicato linee guida, elaborate nel 2019 e approvate dalla Consulta nazionale del volontariato, con proposte di standard per il controllo sanitario dei volontari impegnati in logistica, rischio idraulico e preparazione dei pasti.
Esempio: un volontario di 45 anni visitato a marzo 2022 dovrà ripetere il controllo entro marzo 2027. Una volontaria di 63 anni visitata a marzo 2025 dovrà invece ripeterlo entro marzo 2027, perché oltre i 60 anni la periodicità è almeno biennale. Lo scadenzario va quindi calcolato sull’età di ciascuno, non con un’unica data per tutto il gruppo.
Chi lo effettua e come si proteggono i dati
Il comma 3 lascia all’organizzazione la scelta del canale. Può usare componenti mediche interne, cioè medici volontari della stessa associazione, stipulare accordi con altre organizzazioni oppure rivolgersi a strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private accreditate. Il controllo può essere svolto anche in collaborazione con i servizi regionali.
La norma richiama il rispetto del D.Lgs. 196/2003. In pratica il responsabile operativo che compone le squadre deve sapere solo se il volontario è idoneo e con quali limitazioni, non la diagnosi. Gli esiti clinici vanno conservati dal medico o dalla struttura, separati dall’archivio dell’associazione.
Un errore frequente nelle piccole associazioni è far circolare tra i coordinatori i referti consegnati dai volontari, magari via chat. È un trattamento di dati sanitari non necessario allo scopo e non giustificato dal comma 3.
Quando un volontario passa alla sorveglianza sanitaria
I commi 6-8 chiedono alle organizzazioni, alla Croce Rossa e al CNSAS di individuare i volontari esposti a fattori di rischio oltre le soglie previste e di avviarli alla sorveglianza sanitaria. Le modalità sono quelle del decreto del 12 gennaio 2012, pubblicato nella GU n. 82 del 6 aprile 2012, e delle sue modifiche.
L’Allegato 4 di quel decreto fissa la soglia, per rischi come movimentazione dei carichi, videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose e agenti biologici, in 535 ore annue di attività operativa, oppure 65 giorni per le organizzazioni che non rilevano le ore. Lo stesso allegato prevede che l’individuazione avvenga entro gennaio di ogni anno, con riferimento all’attività dell’anno precedente, e che il volontario scelga il medico competente da elenchi predisposti dal Dipartimento e dalle Regioni.
Esempio: un volontario del settore logistico ha registrato nel 2025 circa 600 ore operative con movimentazione di carichi. Ha superato la soglia di 535 ore e va quindi segnalato per la sorveglianza sanitaria nel gennaio 2026. Un collega con 200 ore resta nel solo controllo sanitario.
Il conteggio va rifatto ogni anno. Un volontario che passa dalla segreteria alle squadre di intervento idraulico, o che aumenta molto le uscite durante una stagione di emergenze, può superare la soglia anche se l’anno prima era lontano. Senza un registro delle ore o dei giorni di attività operativa l’organizzazione non è in grado di dimostrare chi doveva essere avviato alla sorveglianza.
Validità dei controlli già fatti e conseguenze delle omissioni
L’art. 18, comma 2, del DL 159/2025 riconosce validi, ai fini dei nuovi obblighi, il controllo sanitario, la formazione, l’informazione e l’addestramento già svolti prima del decreto, purché compatibili con gli scenari di rischio. Le associazioni che seguivano gli allegati del 2012 non devono quindi ripetere le visite, ma solo rispettarne la periodicità.
Il controllo sanitario rientra nel comma 3. Il legale rappresentante che non lo assicura rischia, dal 31 dicembre 2025, l’interdizione dalle attività di protezione civile da sei mesi a due anni (comma 13-ter); se è un sindaco, la sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro (comma 13-quater). Il volontario che viola i commi 3 e 4 rischia, a sua volta, l’interdizione da uno a sei mesi (comma 13-quinquies).
Quattro verifiche per mettere in ordine l’archivio
Per un’associazione la verifica pratica si riduce a pochi controlli:
- elenco dei volontari operativi con data dell’ultimo controllo e scadenza calcolata in base all’età;
- attestazioni di idoneità prive di dati clinici, con eventuali limitazioni di impiego;
- ore o giorni di attività operativa dell’anno precedente, per individuare chi supera le soglie della sorveglianza;
- convenzione o accordo con il soggetto che svolge le visite, se non sono interne.
Gli altri obblighi dell’organizzazione, dalla formazione ai DPI, sono riassunti nella pagina su volontariato, protezione civile e sicurezza. Chi deve anche capire se la propria sede è soggetta alle regole dei luoghi di lavoro trova i criteri nella guida su quando le sedi non sono luoghi di lavoro.
Risposte rapide
Domande frequenti
Cos'è il controllo sanitario dei volontari di protezione civile?
È l'insieme degli accertamenti medici basilari, anche individuati da disposizioni regionali, che l'organizzazione deve assicurare ai volontari come misura generale di prevenzione. Lo definisce l'art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, introdotto dal DL 159/2025. Serve a verificare un'idoneità generica all'attività di volontariato e non sostituisce la sorveglianza sanitaria prevista per i volontari più esposti.
Che differenza c'è tra controllo sanitario e sorveglianza sanitaria dei volontari?
Il controllo sanitario riguarda tutti i volontari operativi ed è una verifica generale. La sorveglianza sanitaria, regolata dai commi 6-8 dell'art. 3-bis, riguarda solo chi è esposto a specifici fattori di rischio oltre le soglie previste: è svolta da un medico competente con protocolli mirati e segue le modalità del decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012.
Chi può effettuare il controllo sanitario dei volontari?
Secondo il comma 3 dell'art. 3-bis, l'organizzazione può assicurarlo tramite proprie componenti mediche interne, accordi con altre organizzazioni oppure strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private accreditate. Il controllo può essere svolto anche in collaborazione con i servizi regionali e sempre nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Il controllo sanitario fatto prima del DL 159/2025 va ripetuto?
No, se è coerente con gli scenari di rischio in cui il volontario opera. L'art. 18, comma 2, del DL 159/2025 stabilisce che formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario già svolti prima del decreto valgono come adempimento degli obblighi del nuovo art. 3-bis. Andrà invece rinnovato alla scadenza della periodicità prevista dalle regole applicate dall'organizzazione.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.
- Art. 3-bis D.Lgs. 81/2008 — testo vigente su Normattiva
- Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012 su controllo e sorveglianza sanitaria — Dipartimento della Protezione Civile
- Linee guida su DPI, formazione, addestramento e controllo sanitario — Dipartimento della Protezione Civile
- Testo coordinato DL 159/2025 con L. 198/2025 — Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025