Il badge di cantiere del DL 159/2025 diventerà obbligatorio solo quando sarà pubblicato il decreto Lavoro-MIT sulle modalità attuative, previsto per il 1° marzo 2026 e al 14 ottobre 2026 non ancora adottato. Fino ad allora l’obbligo esigibile resta la tessera di riconoscimento, salvo nei cantieri della ricostruzione post-sisma 2016, dove un badge speciale è attivo dal 13 maggio 2026.
La domanda “da quando” ha quindi una risposta precisa solo a metà: si sa che cosa deve accadere perché l’obbligo scatti, non quando accadrà. Di seguito i passaggi da seguire, chi sarà coinvolto e come comportarsi nel frattempo.
Perché la legge da sola non basta
L’art. 3, comma 2, del DL 159/2025 introduce la tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione per le imprese dei cantieri edili in appalto e subappalto. Il comma 3, però, rinvia a un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative, delle misure di controllo, del monitoraggio dei flussi di manodopera e dei dati trattati.
Senza quel decreto manca tutto ciò che serve per adempiere: il formato del codice, la piattaforma digitale interoperabile con il SIISL, le regole di lettura e revoca. La circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) lo conferma: la piena operatività del badge è subordinata al decreto. Che cosa sia il codice e che cosa resti da definire è spiegato nella pagina sul codice univoco anticontraffazione del badge.
I due decreti attesi e il loro stato
Il badge dipende in realtà da due provvedimenti distinti. Il primo stabilisce come funziona; il secondo stabilisce dove si applica oltre all’edilizia.
| Provvedimento | Norma | Termine di legge | Stato al 14/10/2026 |
|---|---|---|---|
| Decreto Lavoro-MIT sulle modalità attuative, con pareri di Conferenza Stato-Regioni e Garante privacy e confronto con le parti sociali | Art. 3, comma 3 | 1° marzo 2026 (60 giorni dalla legge di conversione) | Non adottato; prima riunione tecnica a febbraio 2026 |
| Decreto del Ministro del Lavoro sugli ulteriori ambiti a rischio più elevato | Art. 3, commi 2 e 6; art. 27, comma 14, D.Lgs. 81/2008 | 30 dicembre 2025 (60 giorni dal DL) | Non adottato; schema unico in coordinamento con INAIL e INL |
Il monitoraggio del Ministero del Lavoro sul primo trimestre 2026 riferisce la riunione tecnica di febbraio con Ministero, INL, INAIL e Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, e un lavoro con INAIL e INL per “un unico schema di decreto” sugli ambiti a rischio. Il Gabinetto del Ministro aveva convocato le parti sociali per aprile 2026. Il monitoraggio del secondo trimestre parla solo di avanzamento dell’iter; il terzo trimestre non risulta pubblicato.
Un termine scaduto non fa scattare l’obbligo
Il termine del 1° marzo 2026 è ordinatorio: la sua scadenza non produce effetti per le imprese. Non esiste un’entrata in vigore automatica né un obbligo “di fatto” maturato con il passare dei mesi. L’obbligo nascerà con la pubblicazione del decreto e, verosimilmente, dalla decorrenza che il decreto stesso indicherà.
Chi sarà obbligato quando il decreto arriverà
La legge parla di imprese che operano nei cantieri edili in appalto e subappalto, pubblico o privato. La circolare INL n. 1/2026 ne dà una lettura ampia, che conviene tenere presente fin d’ora:
- tutte le imprese che operano fisicamente nel cantiere, anche se non sono imprese edili, come impiantisti, fornitori in posa o imprese di pulizia;
- i lavoratori autonomi che operano fisicamente in cantiere in appalto o subappalto;
- le imprese degli ulteriori ambiti a rischio più elevato, individuati con il secondo decreto, per i quali è prevista anche l’estensione della patente a crediti.
Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sul SIISL, la legge prevede che la tessera digitale sia prodotta in automatico e precompilata. Secondo la sintesi pubblicata dal Ministero del Lavoro dopo la conversione, il badge sarà messo a disposizione gratuitamente; il testo di legge, però, non usa questa parola.
Cosa è obbligatorio oggi in cantiere
Nel frattempo l’obbligo esigibile è quello di sempre. In regime di appalto e subappalto il personale deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. u), e art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008). La legge 136/2010 vi aggiunge la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Anche i lavoratori autonomi che operano nello stesso luogo devono esporre una propria tessera, ai sensi dell’art. 20, comma 3. Per datore di lavoro e dirigente la mancata dotazione costa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore (art. 55, comma 5, lett. i), come ricorda la circolare INL; la legge di conversione ha esteso la stessa sanzione agli ulteriori ambiti a rischio quando saranno individuati.
Esempio: in un accesso ispettivo in un cantiere con 12 addetti di un subappaltatore, otto risultano senza tessera. La sanzione si calcola per ciascuno degli otto lavoratori, quindi su una forbice da 800 a 4.000 euro prima di eventuali riduzioni. Il fatto che l’impresa stia “aspettando il badge” non è una giustificazione: la tessera è obbligatoria dal 2008.
Il caso del cratere sisma 2016
Nei cantieri della ricostruzione di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il badge è già in uso dal 13 maggio 2026, ma sulla base dell’art. 35 del DL 189/2016 e dell’Ordinanza commissariale n. 216/2024, non del DL 159/2025. L’obbligo riguarda i cantieri con contributo o contratto successivi al 13 aprile 2026 e parte da quelli con lavori di almeno 500.000 euro, con scaglioni fino a 36 mesi per gli altri.
Chi lavora nel cratere non può usare quel badge altrove come se fosse il badge nazionale, e chi lavora fuori non deve adottarlo. Soglie, app e responsabilità sono descritte nella pagina sul badge di cantiere post-sisma 2016.
Come capire quando l’obbligo è davvero scattato
Le notizie su un badge “obbligatorio da domani” circolano spesso prima dei provvedimenti. Per non anticipare né ritardare l’adeguamento conviene seguire questa sequenza.
- Verificare che il decreto Lavoro-MIT sia firmato e pubblicato, sul sito del Ministero del Lavoro o in Gazzetta Ufficiale, e non solo annunciato.
- Leggere la data di decorrenza indicata dal decreto: può prevedere tempi di adeguamento o un avvio graduale.
- Controllare l’ambito: cantieri edili in appalto e subappalto e, se adottato, il decreto sugli ulteriori ambiti a rischio.
- Attendere le istruzioni operative dell’INL, che di norma spiegano come si svolgeranno i controlli.
- Solo a quel punto scegliere strumenti e fornitori compatibili con la piattaforma nazionale.
Le scelte da fare adesso, senza attendere
Prepararsi non significa comprare tecnologia. Significa rendere solido quello che il decreto troverà: tessere complete per tutti, anagrafiche corrette, elenco aggiornato delle imprese e degli autonomi presenti, procedura di ritiro della tessera alla cessazione del rapporto. Nei contratti di subappalto è utile prevedere fin d’ora l’obbligo di adeguarsi al badge entro i tempi che il decreto fisserà.
Due errori ricorrono nei cantieri. Il primo è eliminare la tessera tradizionale dopo aver introdotto un badge aziendale senza fotografia o senza indicazione del datore. Il secondo è confondere il termine del decreto con la decorrenza dell’obbligo, e considerare inadempienti dal 1° marzo 2026 i subappaltatori senza badge. Le istruzioni dell’Ispettorato su patente e badge sono riassunte nella pagina sulla circolare INL 1/2026 per il cantiere, mentre gli obblighi della tessera ordinaria sono nella guida alla tessera di riconoscimento in appalto e subappalto. Per il quadro completo dei controlli nei cantieri si può partire dalla sezione vigilanza, appalti e badge di cantiere.
Risposte rapide
Domande frequenti
Il badge di cantiere è già obbligatorio nel 2026?
No, salvo che nei cantieri della ricostruzione post-sisma 2016, dove vale una disciplina speciale. Il badge nazionale previsto dall'art. 3 del DL 159/2025 diventa esigibile solo dopo il decreto Lavoro-MIT sulle modalità attuative, che al 14 ottobre 2026 non risulta adottato. Oggi è obbligatoria la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.
Entro quando doveva arrivare il decreto sul badge di cantiere?
L'art. 3, comma 3, fissava sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 198/2025, avvenuta il 31 dicembre 2025: il termine è quindi scaduto il 1° marzo 2026. Il termine non è perentorio e la sua scadenza non fa scattare l'obbligo. Il decreto sugli ambiti a rischio più elevato aveva invece scadenza al 30 dicembre 2025, anch'essa superata.
I lavoratori autonomi dovranno avere il badge di cantiere?
Sì. Secondo la circolare INL n. 1/2026, dopo il decreto attuativo il badge riguarderà tutte le imprese e anche i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto, anche se non appartengono al settore edile. Già oggi l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 impone agli autonomi di esporre una propria tessera di riconoscimento.
Cosa rischia oggi un'impresa senza tessera di riconoscimento?
Datore di lavoro e dirigente rispondono della sanzione dell'art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 81/2008, che la circolare INL n. 1/2026 indica in 100-500 euro per ciascun lavoratore senza tessera. In un cantiere con dieci addetti privi di tessera la sanzione si calcola quindi su dieci posizioni. Il badge con codice anticontraffazione, non ancora regolato, oggi non è contestabile.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.
- Testo coordinato DL 159/2025 con Legge 198/2025 — Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025
- Circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) — Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Monitoraggio attuativo I trimestre 2026 — Ministero del Lavoro
- Monitoraggio attuativo II trimestre 2026 — Ministero del Lavoro