Il datore di lavoro deve verificare che la formazione sicurezza funzioni nel lavoro reale, a distanza di tempo dal corso. Lo chiede la Parte IV, punto 7, dell’Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, che indica tre metodi: analisi infortunistica pre-post, questionari ai lavoratori o check list di osservazione. Il test di fine corso non basta.
L’obbligo non nasce dal DL 159/2025, ma è la parte dell’Accordo che più spesso resta sulla carta. I paragrafi che seguono spiegano cosa dice il testo, come scegliere il metodo e come documentarlo in modo credibile.
La base giuridica: art. 37 e Accordo 59/CSR
L’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla legge n. 215/2021, affida all’Accordo Stato-Regioni due compiti distinti alla lettera b): le modalità della verifica finale di apprendimento e quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Sono due controlli diversi, con oggetti e tempi diversi.
L’Accordo 59/CSR è in vigore dal 19 maggio 2025 secondo la FAQ ministeriale n. 11, che fa riferimento alla pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro; l’atto di approvazione è in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025. Per i corsi avviati dopo il 19 maggio 2026, chiuso il periodo transitorio indicato dalla FAQ n. 45, si applicano solo le sue regole, verifica di efficacia compresa.
Il punto 7 della Parte IV è esplicito sul destinatario dell’obbligo: il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata, “deve, pertanto, anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro”.
Test finale ed efficacia: due controlli diversi
La confusione più comune è considerare la verifica di efficacia una ripetizione del test. Il confronto aiuta a separarli.
| Aspetto | Verifica finale di apprendimento | Verifica di efficacia |
|---|---|---|
| Quando | Alla fine del corso | A distanza di tempo, durante il lavoro |
| Chi la gestisce | Il responsabile del progetto formativo | Il datore di lavoro, anche con l’RSPP |
| Cosa misura | Conoscenze e abilità acquisite in aula | Applicazione al lavoro di conoscenze, procedure e comportamenti |
| Strumenti | Test, domande aperte, prove pratiche, colloquio | Analisi pre-post, questionari, check list di osservazione |
| Prova | Verbale della verifica finale | Esiti documentati, discussi nella riunione periodica dove obbligatoria |
Secondo l’Accordo, la valutazione di efficacia deve constatare l’applicazione al lavoro delle conoscenze, abilità e competenze acquisite e dei comportamenti abituali, come la corretta applicazione di procedure, schede di lavoro e protocolli. Ha una funzione migliorativa: serve a decidere cosa correggere.
I tre metodi previsti e quando sceglierli
Il datore di lavoro, eventualmente con il supporto dell’RSPP, può usare una delle tre modalità indicate dall’Accordo. Ciascuna ha punti di forza e limiti pratici.
Analisi infortunistica pre-post
Si misura l’incidenza degli infortuni e dei mancati infortuni prima e dopo l’intervento formativo, in un arco di tempo scelto. Se l’analisi mostra carenze di conoscenze o abilità, vanno valutate azioni correttive. Funziona in aziende con un numero di eventi sufficiente e con una raccolta affidabile dei near miss; in una piccola impresa con pochi infortuni l’assenza di eventi non prova nulla.
Questionari ai lavoratori
Un questionario di autovalutazione rileva l’acquisizione di comportamenti sicuri. L’Accordo suggerisce di costruirlo su tre elementi: percezione del pericolo, conoscenza delle misure di sicurezza aziendali, percezione dell’esperienza da parte del lavoratore. È lo strumento più semplice da applicare a molte persone, ma misura ciò che il lavoratore dichiara, non ciò che fa.
Check list di osservazione
Si osservano i comportamenti dei lavoratori rispetto alle misure di sicurezza. L’Accordo cita come esempi l’uso dei DPI, il corretto uso delle attrezzature e il rispetto delle procedure di lavoro. La check list diventa nello stesso tempo strumento di verifica dell’efficacia e strumento di controllo dei soggetti della prevenzione aziendale. È il metodo più vicino al lavoro reale.
Quando farla e chi coinvolgere
L’Accordo chiede che la verifica sia svolta “a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso”. Non indica un numero di giorni: la distanza va scelta in progettazione, tenendo conto del tempo necessario perché i nuovi comportamenti si consolidino e possano essere osservati in condizioni normali.
Il punto decisivo è un altro: indicatori, criteri e strumenti si definiscono prima del corso. L’Accordo prevede che nella riunione periodica i risultati siano confrontati con quelli stabiliti “in sede di progettazione”. Una check list scritta dopo, per adattarla a ciò che si è visto, non dimostra nulla.
Nella pratica i ruoli si distribuiscono così:
- il datore di lavoro decide il metodo e risponde dell’esito;
- l’RSPP progetta gli strumenti e analizza i dati;
- il preposto osserva il lavoro, perché conosce le condizioni reali del reparto;
- il soggetto formatore riceve gli esiti per rivedere il corso;
- l’RLS partecipa all’esame dei risultati, in particolare nella riunione periodica.
Il ruolo della riunione periodica e le piccole imprese
L’Accordo stabilisce che nella riunione periodica si verifichi il raggiungimento dei risultati attesi e si rilevi l’efficacia formativa con gli indicatori fissati in progettazione. La riunione dell’art. 35 è obbligatoria nelle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori.
Le imprese più piccole avevano chiesto se l’obbligo valesse anche per loro. La FAQ n. 10 del Ministero del Lavoro, del 27 marzo 2026, risponde che il passaggio in riunione periodica si applica solo dove la riunione è obbligatoria; negli altri casi il datore di lavoro usa le modalità del punto 7. In altre parole, la piccola impresa è esonerata dalla riunione, non dalla verifica.
Esempio di verifica con check list
Esempio: un’azienda di logistica con 40 addetti organizza a febbraio la formazione specifica per 12 carrellisti, già abilitati, su circolazione nelle corsie e carico in quota. Prima del corso l’RSPP definisce una check list di 8 comportamenti osservabili e un obiettivo: almeno 7 su 8 rispettati in ogni osservazione.
| Fase | Attività | Prova da conservare |
|---|---|---|
| Gennaio | Check list e obiettivo inseriti nel progetto formativo | Progetto con indicatori e criteri |
| Febbraio | Corso e verifica finale | Registro presenze, verbale della verifica |
| Aprile | Due osservazioni per addetto, a sorpresa, da parte del preposto | Check list compilate, datate e firmate |
| Aprile | Analisi: 9 addetti a obiettivo, 3 con carico alto in corsia | Sintesi dei risultati |
| Maggio | Causa individuata: corsie congestionate nelle ore di picco; modifica del layout e affiancamento per i 3 addetti | Azioni correttive con responsabile e data |
| Giugno | Nuova osservazione | Check list di riverifica |
| Riunione periodica | Esame dei risultati e decisione sul prossimo corso | Verbale della riunione |
L’esempio mostra perché la verifica non va letta come una pagella individuale. Se il comportamento atteso non compare, la causa può essere nel corso, ma anche nell’organizzazione del lavoro. Ripetere le slide a chi lavora in corsie congestionate non cambia nulla.
Cosa chiede l’ispettore e gli errori più comuni
In un controllo sulla formazione l’ispettore parte da attestati e registri, ma per la verifica di efficacia cerca prove diverse: indicatori fissati prima, esiti raccolti dopo, decisioni prese sulla base degli esiti. Gli errori ricorrenti sono quattro.
- Confondere gradimento, apprendimento ed efficacia. Il questionario di gradimento compilato in aula non è una verifica di efficacia.
- Indicatori assenti in progettazione. Senza obiettivi definiti prima, l’esito non è confrontabile con nulla.
- Nessuna conseguenza. Esiti negativi senza azioni correttive mostrano che la verifica è stata un adempimento formale.
- Uso disciplinare della check list. Se l’osservazione diventa solo uno strumento di contestazione, i lavoratori adattano il comportamento al momento del controllo e il dato perde valore.
Collegamenti con le novità del DL 159/2025
Il DL 159/2025 non modifica il punto 7 dell’Accordo, ma introduce strumenti che lo rendono più concreto. Le future linee guida ministeriali sui near miss per le imprese con più di 15 dipendenti, il cui termine del 30 aprile 2026 è scaduto senza adozione secondo le fonti ufficiali, riguardano proprio i dati che alimentano l’analisi pre-post. La registrazione delle competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore, prevista dal nuovo art. 37, comma 14, offre al datore una base per programmare la formazione.
Nei settori con ingressi rapidi, come turismo e pubblici esercizi, la verifica va pianificata insieme al termine di 30 giorni per la formazione dei neoassunti. Il quadro complessivo delle misure sulla formazione è nella pagina sulla formazione sicurezza nel DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
La verifica dell'efficacia della formazione è obbligatoria?
Sì. L'art. 37, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 affida all'Accordo Stato-Regioni le modalità delle verifiche di efficacia durante la prestazione lavorativa, e la Parte IV, punto 7, dell'Accordo 59/CSR del 17 aprile 2025 stabilisce che il datore di lavoro, oltre a garantire una formazione sufficiente e adeguata, deve verificarne l'efficacia mentre i lavoratori svolgono il loro lavoro. Non coincide con il test di fine corso.
Quali metodi si possono usare per verificare l'efficacia della formazione?
L'Accordo 59/CSR indica tre modalità, tra cui il datore di lavoro sceglie, eventualmente con il supporto dell'RSPP: l'analisi infortunistica aziendale con modello pre-post, che confronta infortuni e mancati infortuni prima e dopo la formazione; i questionari di autovalutazione somministrati ai lavoratori; le check list di osservazione dei comportamenti, per esempio uso dei DPI, delle attrezzature e rispetto delle procedure.
Le aziende senza riunione periodica devono verificare l'efficacia della formazione?
Sì. La FAQ ministeriale n. 10 del 27 marzo 2026 chiarisce che la verifica dei risultati nella riunione periodica vale solo dove la riunione è obbligatoria, cioè nelle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori. Nelle altre il datore di lavoro resta tenuto a verificare l'efficacia usando una delle modalità del punto 7 della Parte IV dell'Accordo: analisi pre-post, questionari o check list.
Quando bisogna fare la verifica dell'efficacia della formazione?
A posteriori, a una certa distanza di tempo dalla fine del corso e durante il lavoro. L'Accordo 59/CSR non fissa un numero di giorni: la distanza va scelta in sede di progettazione, in base a quanto serve perché i comportamenti si stabilizzino e possano essere osservati. Gli indicatori, i criteri e gli strumenti vanno definiti prima del corso, non dopo.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.