Il DL 159/2025 è il decreto del 31 ottobre 2025 che modifica il D.Lgs. 81/2008 e altre leggi su patente a crediti, vigilanza negli appalti, cadute dall’alto, formazione, sorveglianza sanitaria e volontariato. È in vigore dal 31 ottobre 2025; la Legge 198/2025, che lo ha convertito, vale dal 31 dicembre 2025. Diverse misure attendono ancora un decreto attuativo.
Questa guida dà una visione d’insieme del provvedimento: come è organizzato, che cosa cambia in ciascuna delle otto aree tematiche del sito, quali regole sono già esigibili e quali no alla data del 14 ottobre 2026. Ogni sezione rimanda alla pagina di approfondimento, dove trovi riferimenti normativi, esempi e istruzioni operative.
Tre atti e due date di entrata in vigore
Per leggere il decreto senza errori bisogna partire dagli atti ufficiali. Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 dello stesso giorno ed è entrato in vigore subito, come dispone il suo art. 21. Il Parlamento lo ha convertito con modificazioni con la legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 insieme al testo coordinato.
| Atto | Pubblicazione | Efficacia |
|---|---|---|
| DL 31/10/2025 n. 159 | GU n. 254 del 31/10/2025 | dal 31/10/2025 |
| L. 29/12/2025 n. 198 (conversione) | GU n. 301 del 30/12/2025 | dal 31/12/2025 |
| Testo coordinato | GU n. 301 del 30/12/2025 | strumento di lettura, non atto autonomo |
La distinzione ha conseguenze pratiche. Le norme presenti già nel decreto originario si applicano dal 31 ottobre 2025: tra queste il nuovo art. 115, l’aumento della sanzione minima per la patente, la notifica preliminare con indicazione dei subappaltatori, le visite in orario di lavoro e la prevenzione di violenza e molestie. Le parti introdotte dal Parlamento valgono dal 31 dicembre 2025: per esempio le regole sulle scale verticali, la formazione nel turismo entro 30 giorni e le sanzioni interdittive per i volontari.
Nel testo coordinato le modifiche della conversione sono racchiuse tra doppie parentesi tonde. Per sapere se una regola vale dal 31 ottobre o dal 31 dicembre 2025 basta quindi controllare se il passaggio è tra parentesi doppie.
Come è organizzato il decreto
Il testo coordinato contiene gli articoli da 1 a 21 più tre articoli bis (1-bis, 14-bis e 20-bis); l’art. 1-bis, sulla formazione nel turismo, è stato introdotto in conversione. Il cuore tecnico è l’art. 5, che modifica numerosi articoli del D.Lgs. 81/2008; gli altri articoli intervengono su leggi diverse o contengono norme autonome.
- Incentivi e agricoltura (artt. 1, 1-bis, 2): revisione delle aliquote INAIL in bonus, formazione nel turismo, requisiti della Rete del lavoro agricolo di qualità.
- Vigilanza e appalti (artt. 3, 4, 13): priorità ispettiva sul subappalto, badge di cantiere, patente a crediti, assunzioni INL e Carabinieri, domicilio digitale degli amministratori.
- Testo unico sicurezza (artt. 5, 6, 10, 15, 16, 17): DPI, scale, art. 115, formazione, accreditamento dei formatori, ISO 45001, near miss, ASL e sorveglianza sanitaria.
- Scuola, INAIL, lavoro e protezione civile (artt. 7-9, 11, 12, 14, 14-bis, 18-20-bis): studenti in formazione scuola-lavoro, borse di studio per figli di vittime, SIISL, lavoratori fragili, volontariato.
Le sezioni che seguono riprendono questi blocchi seguendo le otto aree in cui il sito è organizzato, dalla vigilanza al volontariato.
Vigilanza negli appalti e badge di cantiere
L’art. 3 del decreto rafforza i controlli sulla filiera degli appalti. Il comma 1 chiede all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di dare priorità ai controlli sulle imprese in subappalto, pubblico o privato, nell’ambito della Lista di conformità prevista dal DL 19/2024. Il comma 4 aggiunge al punto 12 dell’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008 l’obbligo di indicare, nella notifica preliminare, quali imprese operano in subappalto: secondo l’INL vale per le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025.
La novità più discussa è il badge di cantiere. Le imprese che lavorano nei cantieri edili in appalto e subappalto dovranno dotare i dipendenti di una tessera con un codice univoco anticontraffazione, disponibile anche in formato digitale tramite strumenti interoperabili con il SIISL. La circolare INL n. 1/2026 precisa che il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento esistente e che, una volta adottato il decreto attuativo, riguarderà anche i lavoratori autonomi presenti in cantiere.
Quel decreto, da adottare entro il 1° marzo 2026, al 14 ottobre 2026 non risulta emanato. Oggi resta esigibile la tessera degli artt. 18 e 26 del D.Lgs. 81/2008, con sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. Nei cantieri della ricostruzione post-sisma 2016 è invece partita il 13 maggio 2026 una sperimentazione basata su norme diverse dal DL 159. Il quadro completo è nell’hub su vigilanza, appalti e badge di cantiere.
L’art. 13 introduce infine l’obbligo, per le società, di comunicare un domicilio digitale dell’amministratore distinto da quello dell’impresa: chi era già iscritto doveva farlo entro il 31 dicembre 2025. L’art. 4 autorizza 300 assunzioni di ispettori INL nel triennio 2026-2028 e porta il contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro da 710 a 810 unità.
Patente a crediti: sanzioni più alte e decurtazioni immediate
Il decreto non riscrive la patente a crediti dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, ma ne rende più pesanti le conseguenze. Restano i 30 crediti iniziali e la soglia di 15 per operare nei cantieri temporanei o mobili. Cambia invece la sanzione per chi lavora senza patente o sotto soglia: il 10% del valore dei lavori, con un minimo di 12.000 euro invece di 6.000, senza diffida e con esclusione per sei mesi dai lavori pubblici.
Secondo la circolare INL n. 1/2026 il nuovo minimo si applica alle violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025, perché fa parte del testo originario del decreto. Il pagamento in misura ridotta è di 4.000 euro.
Sul lavoro irregolare l’Allegato I-bis è stato semplificato: una sola voce che toglie 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, applicata già alla notifica del verbale e non più solo dopo il provvedimento definitivo. Vale per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. Il monitoraggio ministeriale del primo trimestre 2026 registra 404 crediti decurtati a carico di 55 imprese o autonomi, 4 dei quali hanno perso la patente valida.
Esempio: un’impresa che lavora senza patente in un cantiere da 80.000 euro rischia una sanzione pari al 10%, cioè 8.000 euro, che però sale al minimo di 12.000. Su lavori da 300.000 euro la sanzione è di 30.000 euro. Il dettaglio di tutte le novità è nell’hub dedicato alla patente a crediti 2026.
Cadute dall’alto, DPI e scale verticali
Sulle cadute dall’alto il decreto interviene su tre punti del Titolo IV e del Titolo III del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo art. 115 stabilisce un ordine preciso: prima le protezioni collettive, in via prioritaria parapetti e reti di sicurezza; solo se non bastano, i sistemi di protezione individuale. Tra questi, trattenuta, posizionamento sul lavoro e accesso con funi vengono prima dell’arresto caduta, che è l’ultima scelta.
L’art. 113, comma 2, riscritto in conversione, riguarda le scale verticali permanenti alte più di 5 metri e inclinate oltre 75 gradi. Devono avere, in alternativa e in base alla valutazione del rischio, una gabbia di sicurezza oppure un sistema individuale anticaduta. La regola vale dal 31 dicembre 2025 per le scale nuove e dal 1° febbraio 2026 per quelle installate entro il 31 ottobre 2025.
La terza modifica tocca l’art. 77: il datore mantiene in efficienza e in condizioni di igiene i DPI, anche secondo le indicazioni del fabbricante, e lo stesso obbligo vale per gli indumenti di lavoro che la valutazione dei rischi qualifica come DPI. Nei controlli l’INL verifica che il DVR li abbia individuati. Gli approfondimenti sono raccolti nell’hub su cadute dall’alto, DPI e scale.
Formazione: RLS, turismo, fascicolo e accreditamento
Il decreto non cambia le ore dei corsi, che dal 2025 dipendono dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, ma interviene su chi forma, su come si registrano le competenze e su alcuni casi specifici.
- RLS nelle imprese sotto 15 lavoratori: l’art. 37, comma 11, estende anche a loro l’obbligo di aggiornamento periodico, con modalità affidate alla contrattazione collettiva nazionale.
- Fascicolo elettronico: le competenze acquisite con la formazione si registrano nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, collegato al SIISL, al posto del vecchio libretto formativo.
- Turismo e pubblici esercizi: bar, ristoranti e strutture turistico-ricettive concludono la formazione specifica entro 30 giorni dall’assunzione (art. 1-bis, in vigore dal 31 dicembre 2025).
- Soggetti formatori: l’art. 6 prevede un nuovo Accordo Stato-Regioni sui requisiti di accreditamento, da adottare entro il 29 gennaio 2026. Al 14 ottobre 2026 non risulta adottato.
Sul versante delle risorse, dal 2026 l’INAIL trasferisce ogni anno almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati alla cultura della sicurezza nei percorsi in modalità duale e alla formazione degli RLS. Dal 28 aprile 2026, grazie alla convenzione tra Ministero, INAIL e UNI prevista dall’art. 10, le norme tecniche richiamate dal Testo unico si consultano gratuitamente. Tutte le misure sono descritte nell’hub su formazione e accreditamento.
Sorveglianza sanitaria e medico competente
L’art. 17 tocca il rapporto tra lavoratore, datore e medico competente. Le visite e gli accertamenti obbligatori vanno svolti e computati nell’orario di lavoro, con l’eccezione di quelli in fase preassuntiva: secondo l’INL la norma recepisce un orientamento già consolidato in giurisprudenza.
Il medico competente ha un nuovo compito informativo: spiegare ai lavoratori l’importanza della prevenzione oncologica e promuovere l’adesione agli screening previsti dai LEA. La contrattazione collettiva può prevedere permessi retribuiti per svolgere gli screening durante l’orario, ma si tratta di una facoltà.
Due novità sono ancora in sospeso. La visita per ragionevole motivo di ritenere un lavoratore sotto effetto di alcol o droghe, limitata alle attività ad elevato rischio infortuni, attende la revisione degli accertamenti da parte della Conferenza Stato-Regioni entro il 31 dicembre 2026. Il decreto del Ministero della Salute sui requisiti delle strutture del medico competente ha invece come termine il 31 ottobre 2026 e non risulta ancora adottato. Il dettaglio è nell’hub sulla sorveglianza sanitaria e il medico competente.
Near miss, ISO 45001 e modelli organizzativi
L’art. 15 affida al Ministero del Lavoro, d’intesa con l’INAIL, il compito di adottare linee guida sui mancati infortuni per le imprese con più di 15 dipendenti. Il termine era il 30 aprile 2026 ed è scaduto senza adozione. La norma non crea alcun registro obbligatorio: rinvia a un successivo decreto la comunicazione dei soli dati aggregati, e lascia ferme le procedure INAIL già esistenti. L’inquadramento è nell’hub su near miss e digitalizzazione.
L’art. 10 aggiorna l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, sostituendo il riferimento allo standard OHSAS 18001 con la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. I modelli organizzativi conformi a questa norma o alle Linee guida UNI-INAIL si presumono conformi per le parti corrispondenti.
Tra le misure generali di tutela dell’art. 15 entra la lettera z-bis: la programmazione di misure contro condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro del Titolo II. Sul fronte degli incentivi, l’art. 1 ha permesso all’INAIL di rivedere le aliquote di oscillazione in bonus dal 1° gennaio 2026, poi approvate con decreto interministeriale del 2 aprile 2026; il decreto che deve escludere dal beneficio le aziende con condanne definitive non risulta adottato. Queste misure, insieme alla Rete del lavoro agricolo di qualità e alle tutele per gli studenti, sono raccolte nell’hub su modelli organizzativi, obblighi e tutele.
Volontariato e protezione civile: il nuovo art. 3-bis
L’art. 18 inserisce nel D.Lgs. 81/2008 l’art. 3-bis, che sostituisce la disciplina affidata finora al DM 13 aprile 2011. Il volontario di protezione civile è equiparato al lavoratore solo per formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e dotazione di attrezzature e DPI idonei agli scenari di rischio in cui opera.
Le sedi delle organizzazioni, salvo che vi si svolga attività lavorativa, e i luoghi di esercitazione e intervento non sono luoghi di lavoro. La legge di conversione ha escluso l’applicazione delle sanzioni degli artt. 55, 56 e 59 ai rappresentanti legali e ai volontari, sostituendole con sanzioni interdittive dalle attività di protezione civile: da 6 mesi a 2 anni per il legale rappresentante, da 1 a 6 mesi per il volontario. Se il legale rappresentante è un sindaco si applica solo una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro. Le regole operative sono nell’hub su volontariato e protezione civile.
Cosa è operativo e cosa attende un atto
La domanda più frequente è se una misura sia già obbligatoria. La tabella riassume lo stato delle principali previsioni al 14 ottobre 2026, sulla base del testo coordinato, della circolare INL n. 1/2026 e dei monitoraggi del Ministero del Lavoro.
| Misura | Riferimento | Stato al 14/10/2026 |
|---|---|---|
| Sanzione minima 12.000 euro senza patente | art. 27, c. 11, D.Lgs. 81/2008 | operativa per violazioni dopo il 31/10/2025 |
| Decurtazione 5 crediti per lavoratore in nero | Allegato I-bis, n. 21 | operativa per illeciti dal 1/1/2026 |
| Notifica preliminare con subappaltatori | Allegato XII, punto 12 | operativa dal 31/10/2025 |
| Nuovo art. 115 e art. 77 sui DPI | D.Lgs. 81/2008 | operativi dal 31/10/2025 |
| Scale verticali oltre 5 metri | art. 113, c. 2 | operativa; dal 1/2/2026 per scale esistenti |
| Visite in orario di lavoro | art. 20, c. 2, lett. i) | operativa dal 31/10/2025 |
| Formazione turismo entro 30 giorni | art. 1-bis DL 159 | operativa dal 31/12/2025 |
| Consultazione gratuita norme UNI | art. 10 DL 159 | attiva dal 28/4/2026 |
| Badge con codice anticontraffazione | art. 3, cc. 2-3 | DM non adottato (termine 1/3/2026) |
| Estensione patente ad altri settori | art. 3, c. 6 | DM non adottato (termine 30/12/2025) |
| Accreditamento soggetti formatori | art. 6 | Accordo non adottato (termine 29/1/2026) |
| Linee guida near miss | art. 15 | non adottate (termine 30/4/2026) |
| Visita per alcol e sostanze | art. 41, c. 2, lett. e-quater) | in attesa dell’Accordo, termine 31/12/2026 |
Un termine scaduto non rende applicabile ciò che il decreto attuativo avrebbe dovuto definire. Fino alla sua pubblicazione valgono le regole precedenti: nel caso del badge, la tessera di riconoscimento; nel caso dei formatori, i requisiti regionali esistenti. L’elenco di tutte le date, comprese quelle che scadono nei prossimi mesi, è nella pagina su scadenze e date chiave del DL 159/2025.
Gli errori di lettura più frequenti
Molte sintesi pubblicate dopo la conversione contengono imprecisioni che, in caso di verifica ispettiva, portano a decisioni sbagliate. Le più comuni riguardano le date e la natura delle misure.
- Collegare tutto al 31 dicembre 2025. Solo le parti aggiunte in conversione decorrono da quella data. La sanzione minima della patente, per esempio, si applica già dalle violazioni successive al 31 ottobre 2025.
- Parlare di un registro dei near miss obbligatorio. La norma prevede linee guida e un decreto sui dati aggregati, non un registro.
- Trattare il badge come già obbligatorio. Fino al decreto attuativo l’obbligo esigibile è la tessera di riconoscimento.
- Attribuire al decreto modifiche che non contiene. Il DL 159 non tocca gli artt. 26 e 90 né l’Allegato XVII sull’idoneità tecnico-professionale, e non cambia le ore della formazione dei lavoratori.
- Confondere i termini per l’amministrazione con gli obblighi per le imprese. Il 31 ottobre 2026, per esempio, è la scadenza di un decreto del Ministero della Salute, non un adempimento aziendale.
Da dove partire in base al proprio ruolo
Il sito è organizzato per temi, ma alcune pagine trasversali aiutano a orientarsi più in fretta. Chi gestisce un’azienda e vuole capire l’impatto per il proprio settore, con liste di controllo per edilizia, PMI, turismo e agricoltura, può partire da cosa cambia per le imprese con il DL 159/2025.
Chi deve rispondere a un ispettore o preparare un audit deve tenere presente la circolare INL n. 1/2026, firmata il 23 febbraio 2026: è oggi il principale riferimento interpretativo degli organi di vigilanza e ogni hub del sito ne riporta le indicazioni sul proprio tema.
Lo stato dei decreti attuativi cambia nel tempo. Le fonti da controllare quando esce un nuovo atto sono la Gazzetta Ufficiale e i monitoraggi trimestrali del Ministero del Lavoro: il secondo trimestre 2026 è l’ultimo pubblicato al 14 ottobre 2026.
Mappa del dossier
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GuidaRisposte rapide
Domande frequenti
Il DL 159/2025 sulla sicurezza sul lavoro è in vigore?
Sì. Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 è in vigore dal 31 ottobre 2025, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 254. La legge di conversione 29 dicembre 2025, n. 198 è in vigore dal 31 dicembre 2025: da quella data valgono anche le parti aggiunte o modificate dal Parlamento. Alcune misure restano però subordinate a decreti o accordi non ancora adottati.
Quali sono le principali novità del DL 159/2025?
Le più rilevanti per le imprese sono la sanzione minima di 12.000 euro per chi lavora in cantiere senza patente a crediti, la decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore in nero, il nuovo art. 115 sui sistemi anticaduta, le regole sulle scale verticali, le visite mediche in orario di lavoro, la prevenzione di violenza e molestie nell'art. 15 e la disciplina dei volontari di protezione civile.
Il badge di cantiere previsto dal DL 159/2025 è già obbligatorio?
No. L'art. 3 del decreto prevede una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, ma la piena operatività dipende da un decreto del Ministero del Lavoro che andava adottato entro il 1° marzo 2026. Al 14 ottobre 2026 il decreto non risulta adottato. Resta obbligatoria la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008, con sanzione da 100 a 500 euro per lavoratore.
Il DL 159/2025 si applica anche alle aziende fuori dall'edilizia?
Sì. Molte norme modificano il D.Lgs. 81/2008 e valgono per tutti i datori di lavoro: visite in orario di lavoro, prevenzione di violenza e molestie, aggiornamento RLS nelle imprese sotto 15 lavoratori, manutenzione dei DPI e indumenti di lavoro, scale verticali fisse. Altre riguardano settori precisi, come il turismo, l'agricoltura, la scuola-lavoro e il volontariato di protezione civile.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.
- Testo coordinato DL 159/2025 con Legge 198/2025 — Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025
- Circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) — Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Convertito in legge il decreto salute e sicurezza sul lavoro — Ministero del Lavoro, 2/1/2026
- Monitoraggio attuativo II trimestre 2026 — Ministero del Lavoro