Il nuovo articolo 115 del D.Lgs. 81/2008, riscritto dal DL 159/2025, stabilisce che nei lavori in quota vengono prima parapetti e reti di sicurezza. Solo se non sono attuabili si passa ai sistemi individuali, scegliendo trattenuta, posizionamento o funi prima dell’arresto caduta. La norma è in vigore dal 31 ottobre 2025.
Il vecchio testo, rimasto immutato dal 2009, era poco più di un elenco di componenti: assorbitori, connettori, cordini, linee vita, imbracature. Quello nuovo è una regola di scelta. Per chi redige un documento di valutazione dei rischi (DVR) o un piano operativo di sicurezza (POS) la differenza è sostanziale: non basta più indicare l’attrezzatura, bisogna dimostrare l’ordine in cui le alternative sono state scartate.
Il testo del nuovo articolo 115, comma per comma
La riscrittura arriva dall’art. 5, comma 1, lettera i), del DL 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. La rubrica resta “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”, ma i cinque commi hanno un contenuto nuovo.
| Comma | Cosa dispone | Effetto pratico |
|---|---|---|
| 1 | Nei lavori in quota le protezioni collettive previste dall’art. 111, comma 1, lettera a), sono prioritarie; “in via prioritaria” sono i parapetti e le reti di sicurezza | Il primo confronto si fa sempre tra parapetto, rete e altre misure collettive |
| 2 | Se il comma 1 non è attuabile, i lavoratori usano sistemi di protezione individuale idonei all’uso specifico: a) trattenuta; b) posizionamento sul lavoro; c) accesso e posizionamento mediante funi; d) arresto caduta | I sistemi individuali sono classificati per funzione, non per componente |
| 3 | I sistemi delle lettere a), b) e c) sono prioritari rispetto alla lettera d) | L’arresto caduta diventa l’opzione residuale |
| 4 | Ogni sistema è composto da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, assicurati a un punto di ancoraggio sicuro | L’ancoraggio fa parte del sistema e va qualificato |
| 5 | Per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi si applicano l’art. 111, comma 4, e l’art. 116 | Il lavoro su fune resta soggetto alle sue regole specifiche |
La formula “in via prioritaria”, che nomina parapetti e reti come prime misure collettive da considerare, è già nel testo del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025: non è un’aggiunta della legge di conversione.
Prima e dopo: il confronto con la versione in vigore fino al 30 ottobre 2025
Su Normattiva la versione precedente risulta vigente dal 20 agosto 2009 al 30 ottobre 2025. Metterla a fianco del testo attuale chiarisce che cosa deve cambiare nelle procedure aziendali.
| Aspetto | Testo fino al 30/10/2025 | Testo attuale |
|---|---|---|
| Impostazione | Elenco di otto elementi del sistema (assorbitori, connettori, ancoraggio, cordini, retrattili, linee vita flessibili e rigide, imbracature) | Classificazione per funzione: trattenuta, posizionamento, funi, arresto caduta |
| Protezioni collettive | Richiamate solo come presupposto (“qualora non siano state attuate”) | Prioritarie, con parapetti e reti nominati espressamente |
| Gerarchia tra sistemi individuali | Assente | Trattenuta, posizionamento e funi prima dell’arresto caduta |
| Ancoraggio | Assicurazione a parti stabili di opere fisse o provvisionali, anche tramite linea vita | Punto di ancoraggio sicuro per ogni sistema |
| Lavori su pali | Regola specifica: ramponi o mezzi equivalenti e dispositivo anticaduta | Nessuna previsione dedicata |
| Lavoro su fune | Disciplinato altrove (artt. 111 e 116) | Rinvio esplicito all’art. 111, comma 4, e all’art. 116 |
La scomparsa della regola sui pali non lascia un vuoto: quel lavoro rientra ora nella gerarchia generale. Chi opera su pali, tralicci o sostegni deve quindi valutare prima una soluzione collettiva o di posizionamento e documentare perché si arriva, eventualmente, all’arresto caduta.
Da quando si applica: 31 ottobre o 31 dicembre 2025?
Tutto il nuovo articolo, compresa la priorità di parapetti e reti, fa parte del decreto originario e si applica dal 31 ottobre 2025, giorno di pubblicazione e di entrata in vigore del DL 159. La legge di conversione, in vigore dal 31 dicembre 2025, non ne ha modificato la sostanza: chi cerca la regola applicabile tra il 31 ottobre e il 30 dicembre 2025 trova già la stessa gerarchia, sia tra protezioni collettive e individuali sia tra i sistemi individuali.
A differenza delle scale verticali, per le quali il comma 1-bis dell’art. 5 prevede un regime transitorio fino al 1° febbraio 2026 per gli impianti esistenti, l’art. 115 non ha periodi di adeguamento. Il caso delle scale è trattato nella guida su gabbia o DPI per le scale verticali oltre 5 metri. Al 14 ottobre 2026 non sono previsti né attesi decreti attuativi sull’art. 115.
Due gerarchie in sequenza: collettivo prima, arresto caduta per ultimo
La norma costruisce due livelli di priorità. Il primo, tra protezione collettiva e individuale, esisteva già nell’art. 111, comma 1, lettera a); il nuovo art. 115 lo ribadisce e lo rende concreto nominando parapetti e reti. Il secondo livello è inedito e riguarda la scelta all’interno dei sistemi individuali.
La logica è quella della prevenzione a monte. Un sistema di trattenuta impedisce di raggiungere il punto da cui si cade; il posizionamento sostiene l’operatore mentre lavora; l’accesso su fune lo mantiene sempre sospeso a un supporto controllato. L’arresto caduta, invece, interviene dopo che la caduta è iniziata: richiede spazio libero sotto l’operatore, espone a urti e a effetto pendolo, e lascia una persona sospesa da recuperare. Il criterio con cui motivare la rinuncia a un parapetto o a una rete è sviluppato nella pagina su protezione collettiva o DPI e la priorità da documentare; le differenze tecniche tra le quattro famiglie sono descritte nella guida a trattenuta, posizionamento e funi.
Punto di ancoraggio sicuro e lavoro su fune: commi 4 e 5
Il comma 4 descrive ogni sistema individuale come l’insieme di due parti: un dispositivo di presa del corpo, cioè l’imbracatura o la cintura, e un sistema di collegamento, cioè cordini, connettori, dispositivi retrattili o guide. Entrambi vanno assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. Il vecchio testo parlava di “parti stabili delle opere fisse o provvisionali”, un riferimento che in cantiere veniva spesso interpretato come qualsiasi elemento apparentemente robusto.
La nuova formula sposta l’attenzione sull’idoneità dell’ancoraggio rispetto al sistema che deve reggere. Un punto adatto alla trattenuta, dove il carico è modesto, può non esserlo per un arresto caduta, dove l’ancoraggio deve sopportare la forza dinamica dell’evento. Il comma 5 conferma che il lavoro su fune segue le regole proprie degli artt. 111, comma 4, e 116: si usa solo quando la valutazione dei rischi dimostra che il lavoro si svolge in sicurezza e che un’attrezzatura più sicura non è giustificata, ad esempio per la breve durata dell’intervento.
Sanzioni: cosa si rischia e quanto costa la prescrizione
L’art. 115 non compare tra le disposizioni elencate nelle lettere dell’art. 159, comma 2. Ricade quindi nella clausola residua della lettera c), riferita alle norme del Capo II del Titolo IV “non altrimenti sanzionate”: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro, a carico di datore di lavoro e dirigente. Se l’omissione riguarda a monte la priorità delle protezioni collettive, l’organo di vigilanza può contestare anche l’art. 111, comma 1, lettera a), sanzionato dalla lettera a) dello stesso comma con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Trattandosi di contravvenzioni, si applica la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994: l’ispettore impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare e, se l’adempimento avviene, il contravventore è ammesso a pagare un quarto del massimo dell’ammenda.
- Violazione del solo art. 115: un quarto di 2.000 euro, cioè 500 euro per contravvenzione.
- Violazione dell’art. 111, comma 1, lettera a): un quarto di 6.400 euro, cioè 1.600 euro.
- Le due contestazioni possono concorrere se il verbale individua entrambe le condotte.
Gli importi sono quelli nominali del testo di legge: vanno aggiornati con le rivalutazioni periodiche previste dall’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. 81/2008.
Cosa aggiornare in DVR, POS e procedure per i lavori in quota
Un documento scritto prima di ottobre 2025 spesso si limita a prescrivere “imbracatura e linea vita”. Con la nuova norma la sezione sui lavori in quota dovrebbe contenere almeno questi passaggi, in ordine:
- Individuare ogni posizione di lavoro con rischio di caduta oltre i 2 metri, cioè i lavori in quota definiti dall’art. 107.
- Per ciascuna, verificare se parapetti, reti o altre protezioni collettive sono realizzabili e, se no, scrivere il vincolo tecnico concreto.
- Valutare nell’ordine trattenuta, posizionamento e accesso su fune; ricorrere all’arresto caduta solo se nessuna di queste è praticabile.
- Qualificare il punto di ancoraggio in relazione alla funzione del sistema scelto.
- Per l’arresto caduta, calcolare lo spazio libero sotto l’operatore e predisporre il recupero della persona sospesa, come spiegato nel piano di emergenza e recupero nei lavori in quota.
- Allineare formazione e addestramento ai sistemi effettivamente scelti.
Esempio: un’impresa deve sostituire alcune lastre su una copertura industriale di 9 metri. Il POS prevedeva una linea vita esistente e cordini con assorbitore. Applicando la nuova sequenza, il tecnico verifica prima la posa di parapetti provvisori sul perimetro e di reti sotto le zone fragili. I parapetti sono montabili, le reti no in un tratto ingombro da impianti: in quel tratto si adotta un cordino di trattenuta regolato in modo da non raggiungere la zona fragile, e l’arresto caduta resta solo per il passaggio di accesso dalla scala al colmo.
L’errore che emerge più spesso in ispezione
L’errore tipico non è l’assenza di DPI, ma la loro presenza senza motivazione. L’ispettore trova imbracature conformi e marcate, una linea vita certificata e un DVR che dichiara il rischio “gestito con DPI anticaduta”. Manca però qualsiasi traccia del perché non siano stati montati parapetti o reti, e del perché si sia scelto l’arresto caduta invece della trattenuta. Con il nuovo art. 115 questo silenzio è esso stesso una non conformità, perché la norma prescrive un ordine di scelta e non un’attrezzatura.
Il secondo errore frequente è trattare il sistema come somma di prodotti certificati. Un cordino conforme collegato a un ancoraggio non qualificato, o un sistema di arresto caduta montato dove lo spazio libero non basta, non soddisfa il comma 4 anche se ogni pezzo ha la sua dichiarazione di conformità.
La circolare INL n. 1/2026 dedica le sue indicazioni ispettive soprattutto alle scale verticali e agli indumenti come DPI, ma il criterio è lo stesso: si controlla che la scelta derivi dalla valutazione dei rischi. Le altre modifiche su scale, DPI e indumenti sono riepilogate nella sezione cadute dall’alto, DPI e scale; il quadro di tutte le misure del decreto è nella guida al DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Da quando è in vigore il nuovo articolo 115 del D.Lgs. 81/2008?
Il nuovo testo è stato introdotto dal DL 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025. Già il testo originario del decreto indicava parapetti e reti di sicurezza come protezioni collettive da adottare “in via prioritaria”; la legge di conversione n. 198/2025 non ha cambiato questa regola. Non servono decreti attuativi: la norma si applica direttamente a tutti i lavori in quota.
Il nuovo articolo 115 vieta di usare l'imbracatura anticaduta?
No. L'arresto caduta resta ammesso, ma diventa l'ultima scelta. Prima vanno attuate le protezioni collettive, in particolare parapetti e reti; se non è possibile, tra i sistemi individuali si preferiscono trattenuta, posizionamento e accesso con funi. L'arresto caduta si usa quando nessuna di queste soluzioni è praticabile, e la scelta va motivata nella valutazione dei rischi.
Che sanzione rischia chi non rispetta l'articolo 115?
L'art. 115 non è richiamato espressamente nelle lettere dell'art. 159, comma 2: ricade nella clausola residua della lettera c), che prevede l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 500 a 2.000 euro, importi nominali soggetti a rivalutazione. Se manca la priorità alle misure collettive può essere contestato anche l'art. 111, comma 1, lettera a), punito più severamente.
Cosa significa punto di ancoraggio sicuro nel nuovo comma 4?
Il comma 4 stabilisce che ogni sistema individuale, composto da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, sia assicurato a un punto di ancoraggio sicuro. La vecchia norma parlava di parti stabili delle opere fisse o provvisionali. In pratica l'ancoraggio deve essere idoneo al carico e alla funzione del sistema, e la sua idoneità va documentata.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.