Nel 2026 la patente a crediti funziona con le stesse regole di base del 2024, cioè 30 crediti iniziali e soglia minima di 15, ma il DL 159/2025 ne ha inasprito le conseguenze. Chi lavora in cantiere senza patente paga almeno 12.000 euro e ogni lavoratore in nero costa 5 crediti, sottratti già alla notifica del verbale.
Le modifiche si trovano nell’art. 3, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, e intervengono sull’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e sul suo Allegato I-bis. Le guide di questa sezione approfondiscono ogni novità; qui trovi il quadro d’insieme e l’ordine in cui conviene leggerle.
Le cinque modifiche all’articolo 27 in una tabella
Il decreto non ha riscritto la patente: ha toccato alcuni commi precisi. La tabella mette a confronto la disciplina in vigore fino all’autunno 2025 con quella attuale.
| Aspetto | Prima del DL 159/2025 | Oggi (testo coordinato con la L. 198/2025) |
|---|---|---|
| Sanzione per chi opera senza patente o sotto 15 crediti (c. 11) | 10% del valore dei lavori, minimo 6.000 euro | 10% del valore dei lavori, minimo 12.000 euro, senza diffida, più 6 mesi di esclusione dai lavori pubblici |
| Lavoro nero nell’Allegato I-bis | Tre voci distinte (nn. 21, 22 e 23) | Una sola voce, il n. 21: 5 crediti per ciascun lavoratore, indipendentemente dalle giornate |
| Momento della decurtazione per lavoro nero | Solo dopo il provvedimento definitivo | Alla notifica del verbale di accertamento (nuovo c. 7-bis) |
| Sospensione cautelare per infortuni gravi (c. 8) | Possibile fino a 12 mesi | Invariata nella durata; le procure devono trasmettere tempestivamente all’INL le informazioni necessarie |
| Comunicazioni all’INL (c. 9) | Solo provvedimenti definitivi, entro 30 giorni | Anche le risultanze dei verbali notificati per lavoro nero |
| Estensione ad altri settori | Possibile con DM ai sensi del c. 14 | DM sugli ambiti a rischio più elevato da adottare entro il 30/12/2025, non ancora adottato |
A queste modifiche si aggiunge una novità che non tocca l’art. 27 ma ne cambia l’applicazione pratica: l’art. 3, comma 1, chiede all’Ispettorato di dare priorità ai controlli sulle imprese che lavorano in subappalto.
Tre decorrenze diverse da non confondere
Un errore frequente è collegare tutte le novità al 31 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione. In realtà le norme della patente seguono tre calendari distinti.
- 31 ottobre 2025: entra in vigore il DL 159/2025 e con esso il nuovo minimo di 12.000 euro. La circolare INL n. 1/2026 lo applica a tutte le violazioni commesse dopo quella data.
- 31 dicembre 2025: diventano efficaci le parti aggiunte o riformulate in conversione, tra cui il riferimento ai verbali notificati nel comma 9.
- 1° gennaio 2026: si applicano le nuove decurtazioni per lavoro nero, ma solo agli illeciti commessi da quella data (art. 3, comma 5). Per i fatti precedenti restano il vecchio n. 21 e i nn. 22 e 23.
Per ogni verbale, quindi, conta la data della condotta e non quella della notifica. Un accertamento notificato a febbraio 2026 su lavoratori in nero impiegati a dicembre 2025 segue ancora le vecchie tabelle.
Sanzione e decurtazione: due conseguenze che si sommano
Operare senza patente e subire una decurtazione sono situazioni giuridicamente diverse. La prima è una sanzione amministrativa pecuniaria per l’impresa o l’autonomo che lavora senza titolo o con meno di 15 crediti; la seconda è la perdita di punti a seguito di una violazione elencata nell’Allegato I-bis.
Le due cose si collegano quando una decurtazione fa scendere il punteggio sotto la soglia. Da quel momento ogni giorno di lavoro in cantiere espone alla sanzione del comma 11, salvo il completamento dei lavori già eseguiti oltre il 30% del contratto. Il calcolo della sanzione, con il pagamento in misura ridotta di 4.000 euro indicato dall’INL, è spiegato nella guida sulla sanzione minima di 12.000 euro per chi opera senza patente.
Esempio: un’impresa ha 22 crediti dopo una precedente decurtazione definitiva. A marzo 2026 riceve un verbale per due lavoratori in nero impiegati da gennaio. Con il nuovo n. 21 perde 10 crediti alla notifica e scende a 12: da quel momento non può più avviare lavori in cantiere e rischia la sanzione se continua a operare fuori dai casi di completamento. Come si conteggiano le voci e cosa accade con le aggravanti è spiegato nella pagina sulla decurtazione dei crediti per lavoro irregolare.
Cosa dicono i primi dati ufficiali
Il monitoraggio del Ministero del Lavoro sul primo trimestre 2026 offre la prima misura concreta delle nuove regole. Nel periodo risultano decurtati 404 crediti in totale, a carico di 55 imprese o lavoratori autonomi.
La distribuzione è utile per capire l’impatto reale: 40 soggetti hanno perso fino a 5 crediti, 6 tra 5 e 10, 5 tra 10 e 15. Quattro hanno perso più di 15 crediti e non hanno più una patente valida per operare. Il dato del terzo trimestre non risulta ancora pubblicato al 14 ottobre 2026.
Le regole che il decreto non ha toccato
Gran parte della disciplina resta quella introdotta dal DL 19/2024 e dal DM 18 settembre 2024, n. 132. Valgono ancora i requisiti per il rilascio, la domanda sul portale dell’INL, l’esenzione per le imprese con attestazione SOA in classifica III o superiore e la revoca per dichiarazioni non veritiere, con possibilità di nuova domanda dopo 12 mesi.
Restano invariati anche i crediti aggiuntivi, fino a un tetto complessivo di 100, e il recupero fino a 15 crediti tramite la commissione territoriale INL-INAIL. Chi deve ancora chiedere la patente o vuole capire il meccanismo dall’inizio, compresi i criteri per ottenere crediti aggiuntivi, può partire dalla guida pratica su come funziona la patente a crediti.
L’estensione ad altri settori è ancora ferma
Il comma 6 dell’art. 3 prevede un decreto del Ministro del Lavoro, adottato ai sensi dell’art. 27, comma 14, che individui gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la classificazione INAIL, dando priorità a quelli con molti appalti e subappalti. Il termine era di 60 giorni dal decreto, cioè il 30 dicembre 2025.
Il monitoraggio del primo trimestre 2026 riferisce che Ministero, INAIL e INL lavorano a un unico schema di decreto sugli ambiti di attività e sulle imprese a rischio più elevato nei cantieri edili. Al 14 ottobre 2026 il decreto non risulta adottato. Fuori dai cantieri temporanei o mobili, quindi, la patente oggi non è obbligatoria e nessuna impresa di altri settori deve presentare domanda.
Controlli più mirati sulla filiera degli appalti
Le novità sulla patente vanno lette insieme a quelle sulla vigilanza. La circolare INL n. 1/2026, firmata il 23 febbraio 2026, dà agli ispettori le istruzioni operative su sanzione, decurtazioni, sospensione e badge: la sintesi utile a chi gestisce un cantiere è nella pagina sulla circolare INL 1/2026 per patente e badge, mentre il commento completo, argomento per argomento, è nella guida alla circolare INL 1/2026.
Per programmare gli accessi l’INL userà anche le notifiche preliminari, che dal 31 ottobre 2025 devono indicare quali imprese lavorano in subappalto. Il funzionamento della priorità ispettiva è descritto nella pagina sul controllo prioritario INL nel subappalto.
Sospensione dopo infortuni gravi
In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente l’INL può sospendere la patente in via cautelare fino a 12 mesi. Il DL 159/2025 non ha cambiato i presupposti, ma ha reso più rapido il flusso di informazioni: le procure trasmettono tempestivamente all’Ispettorato gli elementi necessari, salvo il segreto investigativo dell’art. 329 del codice di procedura penale.
La valutazione si basa sugli elementi oggettivi e soggettivi riportati nei verbali dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell’evento. Il DM 132/2024 rende la sospensione di regola obbligatoria in caso di morte imputabile almeno a colpa grave, salvo diversa valutazione motivata. Il procedimento, il ricorso e le scelte da fare in cantiere sono trattati nella guida sulla sospensione della patente per infortuni gravi.
Per il quadro complessivo del decreto, comprese le misure su formazione, DPI e sorveglianza sanitaria, si può tornare alla guida completa al DL 159/2025.
Mappa del dossier
Pagine da consultare
Circolare INL 1/2026 su patente e badge: cosa fare in cantiere
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Domande frequenti
Cosa è cambiato nella patente a crediti con il DL 159/2025?
Il decreto ha alzato il minimo della sanzione per chi opera senza patente o sotto 15 crediti da 6.000 a 12.000 euro, ha unificato le decurtazioni per lavoro nero in 5 crediti per lavoratore applicate già alla notifica del verbale, ha rafforzato il flusso di informazioni dalle procure all'INL per le sospensioni e ha previsto l'estensione della patente ad altri settori a rischio, ancora in attesa del decreto ministeriale.
Da quando si applica la sanzione minima di 12.000 euro?
Dalle violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025. La modifica fa parte del testo originario del DL 159/2025, entrato in vigore quel giorno, e la circolare INL n. 1/2026 lo conferma espressamente. Non vale quindi la data del 31 dicembre 2025, che riguarda solo le parti aggiunte dalla legge di conversione.
La patente a crediti è stata estesa ad altri settori oltre all'edilizia?
Non ancora. L'art. 3, comma 6, del DL 159/2025 affida a un decreto del Ministro del Lavoro l'individuazione degli ambiti a rischio più elevato a cui estendere la patente, con termine al 30 dicembre 2025. Al 14 ottobre 2026 il decreto non risulta adottato: la patente resta obbligatoria solo nei cantieri temporanei o mobili.
Quanti crediti servono per lavorare in cantiere nel 2026?
Le regole di base non sono cambiate: la patente nasce con 30 crediti e consente di operare con almeno 15. Sotto questa soglia l'impresa o l'autonomo non può lavorare nei cantieri temporanei o mobili, salvo completare i lavori in corso già eseguiti oltre il 30 per cento del valore del contratto.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.