Approfondimento operativo

Circolare INL 1/2026 su patente a crediti e badge: le istruzioni operative per il cantiere

Circolare INL 1/2026 su patente e badge: sanzione da 12.000 euro con pagamento ridotto a 4.000, crediti tolti per lavoro nero e tessera da tenere oggi.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026✓ Operativo

Sulla patente a crediti la circolare INL n. 1/2026 fissa tre punti operativi: il minimo di 12.000 euro vale per le violazioni successive al 31 ottobre 2025, il lavoro nero costa 5 crediti per lavoratore dalla notifica del verbale e la sospensione segue i verbali redatti sul luogo dell’infortunio. Sul badge, invece, chiarisce che senza decreto attuativo resta obbligatoria la sola tessera di riconoscimento.

Questa pagina raccoglie solo le indicazioni che servono a chi dirige un cantiere o gestisce le imprese che vi entrano. Il commento all’intera circolare, che tratta anche DPI, scale, formazione e sorveglianza sanitaria, è nella guida completa alla circolare INL 1/2026.

Come citare correttamente la circolare

Il documento porta il protocollo INL.R.0000001 del 23 febbraio 2026 ed è firmato dal Direttore generale Danilo Papa. Nell’elenco pubblicato sul sito dell’Ispettorato compare invece come circolare “del 26 febbraio 2026”, caricata online il 22 aprile 2026. Per evitare contestazioni conviene citarla come “Circolare INL n. 1/2026, prot. del 23 febbraio 2026”.

La circolare è stata emanata dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, espresso con nota prot. n. 1901 del 19 febbraio 2026. È un’istruzione rivolta agli ispettori, all’INPS, all’INAIL, ai Carabinieri del lavoro e alla Guardia di finanza: non crea obblighi nuovi, ma dice come verranno applicati quelli di legge durante un accesso.

Sanzione per patente assente o sotto 15 crediti

Il passaggio più atteso riguarda la decorrenza del nuovo minimo. La circolare afferma che l’aumento da 6.000 a 12.000 euro è “operativo fin dall’entrata in vigore” del decreto, quindi si applica a tutte le violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025. Il 31 dicembre 2025, data della legge di conversione, non c’entra.

Restano confermati gli altri elementi del comma 11: la sanzione è pari al 10% del valore dei lavori, non ammette la diffida dell’art. 301-bis e comporta l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. L’INL richiama anche la propria nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024 per il dettaglio applicativo.

Quando il minimo prevale sul 10 per cento

La circolare chiarisce che il minimo si applica in due casi: quando il valore dei lavori non è determinabile e quando il 10% è inferiore a 12.000 euro. In questi casi, applicando l’art. 16 della legge 689/1981, il pagamento in misura ridotta è di 4.000 euro.

Valore dei lavori 10% del valore Sanzione di riferimento Pagamento in misura ridotta indicato dall’INL
Non determinabile — 12.000 euro 4.000 euro
50.000 euro 5.000 euro 12.000 euro 4.000 euro
120.000 euro 12.000 euro 12.000 euro 4.000 euro
300.000 euro 30.000 euro 30.000 euro non indicato dalla circolare

Per importi superiori a 120.000 euro la circolare non fornisce il calcolo del pagamento ridotto, che va quindi verificato sul verbale. Il meccanismo completo è trattato nella pagina sulla sanzione di 12.000 euro per chi opera senza patente.

Decurtazioni per lavoro nero dalla notifica del verbale

La circolare riprende la nota INL prot. n. 609 del 22 gennaio 2026 e riassume le nuove regole dell’Allegato I-bis. Le vecchie voci 21, 22 e 23 sono accorpate nel nuovo n. 21: 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, qualunque sia il numero di giornate di impiego irregolare.

Il n. 24 resta sostanzialmente invariato e aggiunge un credito per lavoratore quando è contestata l’aggravante dell’art. 3, comma 3-quater, del DL 12/2002: stranieri senza permesso di soggiorno valido, minori in età non lavorativa, percettori di Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o Supporto per la formazione e il lavoro. Per entrambe le voci il nuovo comma 7-bis dell’art. 27 fa scattare la decurtazione con la notifica del verbale, senza attendere un provvedimento definitivo.

L’INL insiste sul regime temporale: le nuove decurtazioni valgono solo per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. Per gli accertamenti a cavallo d’anno serve quindi la data di inizio della condotta, non quella dell’accesso. Gli scenari più complessi sono esaminati nella guida alla decurtazione dei crediti per lavoro irregolare.

Esempio: durante un accesso ad aprile 2026 viene trovato in cantiere un ragazzo in età non lavorativa, impiegato da marzo senza comunicazione di assunzione. Il verbale comporta 5 crediti per il lavoro nero (n. 21) più 1 credito per l’aggravante (n. 24): l’impresa perde 6 crediti alla notifica. Se la stessa condotta fosse iniziata a novembre 2025, si applicherebbero invece le voci previgenti.

Sospensione dopo un infortunio grave

Sul comma 8 la circolare non introduce criteri nuovi, ma ricorda quelli già vigenti. Il DL 159/2025 impone alle procure di trasmettere tempestivamente all’INL le informazioni utili, salvo il segreto dell’art. 329 del codice di procedura penale, e richiede che la decisione si fondi sui verbali dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nell’immediatezza del sinistro.

L’Ispettorato richiama la propria circolare n. 4/2024: l’ispettore deve raccogliere ogni elemento utile a individuare una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” secondo il criterio del “più probabile che non”. Se la responsabilità non è chiara e richiede approfondimenti possibili solo in sede giudiziaria, la sospensione non può essere adottata.

Per chi dirige il cantiere la conseguenza pratica è una sola: i primi verbali redatti dopo l’evento pesano sulla decisione. Gestione dell’emergenza, conservazione dei documenti e ricorso sono descritti nella pagina sulla sospensione della patente per infortuni gravi.

Badge di cantiere: cosa resta obbligatorio oggi

L’art. 3, comma 2, del DL 159/2025 chiede alle imprese dei cantieri edili in appalto e subappalto di fornire ai dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione, disponibile anche in forma digitale tramite strumenti interoperabili con il SIISL. La circolare ne dà una lettura netta: il badge “non sostituisce la tessera di riconoscimento”, ma le aggiunge una caratteristica.

La piena operatività è subordinata al decreto ministeriale dell’art. 3, comma 3, che dovrà definire modalità, misure di controllo, monitoraggio dei flussi di manodopera e tipi di dati trattati. Il termine era il 1° marzo 2026; al 14 ottobre 2026 il decreto non risulta adottato. Le fasi dell’iter sono seguite nella pagina su quando il badge di cantiere diventa obbligatorio.

Chi sarà tenuto al badge dopo il decreto

Secondo l’INL, una volta adottato il decreto e salvo tempi diversi stabiliti dallo stesso, il badge sarà obbligatorio per tutte le imprese e anche per i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri edili in appalto o subappalto, anche se non sono imprese edili. Sarà richiesto anche negli ulteriori ambiti a rischio più elevato da individuare con decreto, per i quali è prevista pure l’estensione della patente a crediti.

Fino ad allora l’ispettore verifica la tessera ordinaria. La circolare ricorda che la mancata dotazione è punita con la sanzione dell’art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 81/2008, da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, ora applicabile anche agli ulteriori ambiti a rischio. Contenuto e obblighi della tessera sono approfonditi nella pagina sulla tessera di riconoscimento in appalto e subappalto.

Le verifiche da fare prima di un accesso ispettivo

Le istruzioni della circolare si traducono in alcuni controlli ripetibili per ogni impresa presente in cantiere. L’ordine segue quello con cui un ispettore li incontra.

  1. Verificare sul portale INL che ogni impresa e ogni autonomo abbiano la patente o, in alternativa, l’attestazione SOA in classifica III o superiore, e che il punteggio aggiornato sia almeno 15.
  2. Annotare il valore dei lavori affidati a ciascun subappaltatore, perché è la base del 10% in caso di sanzione.
  3. Controllare che ogni lavoratore presente abbia la tessera di riconoscimento completa e che corrisponda alle comunicazioni di assunzione.
  4. Confrontare l’elenco delle imprese in cantiere con la notifica preliminare, che dal 31 ottobre 2025 deve indicare quali operano in subappalto.
  5. Non sostituire la tessera con badge di soluzioni private presentandoli come il badge di legge: finché il decreto non c’è, valgono gli obblighi ordinari.

L’errore che la circolare aiuta a evitare

Due letture sbagliate ricorrono spesso: datare il minimo di 12.000 euro al 31 dicembre 2025 e trattare il badge come già obbligatorio. Entrambe le letture portano a errori: la prima fa considerare tollerabili violazioni di novembre e dicembre 2025 che invece rientrano nel nuovo regime, la seconda spinge a investire in sistemi che il decreto futuro potrebbe non riconoscere.

La circolare va quindi letta come strumento di allineamento: le date e gli importi che fissa sono quelli che gli ispettori applicheranno. Il quadro complessivo delle novità sulla patente è riassunto nella pagina dedicata alla patente a crediti nel 2026.

Risposte rapide

Domande frequenti

Cosa dice la circolare INL 1/2026 sulla sanzione per mancanza della patente?

Conferma che la sanzione è pari al 10 per cento del valore dei lavori, con un minimo di 12.000 euro, senza diffida e con sei mesi di esclusione dai lavori pubblici. Il nuovo minimo vale per le violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025. Quando si applica il minimo, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 689/1981 è di 4.000 euro.

Secondo l'INL il badge di cantiere è già obbligatorio?

No. La circolare precisa che la piena operatività del badge dipende dal decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 3, del DL 159/2025, che al 14 ottobre 2026 non risulta adottato. Nel frattempo resta obbligatoria la tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/2008 e dalla legge 136/2010, sanzionata da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

Il badge sostituirà la tessera di riconoscimento?

No. Per l'Ispettorato il badge non sostituisce la tessera già prevista dagli articoli 18 e 26 del D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 5 della legge 136/2010, ma le aggiunge un codice univoco anticontraffazione. Dopo il decreto attuativo riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto.

Quando si applicano le nuove decurtazioni per lavoro nero indicate dall'INL?

Solo agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, come stabilisce l'art. 3, comma 5, del DL 159/2025. Per questi la decurtazione è di 5 crediti per ciascun lavoratore e scatta alla notifica del verbale. Per le condotte precedenti continuano ad applicarsi il vecchio numero 21 e i numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.