Per l’RSPP le regole sui corsi le ha cambiate l’Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, non il DL 159/2025. Moduli A (28 ore), B comune (48 ore) e C (24 ore) restano, i moduli specialistici diventano cinque e l’aggiornamento resta di 40 ore in cinque anni. Il decreto incide in modo indiretto, sui formatori e sulla tracciabilità delle competenze.
Distinguere le due fonti serve a evitare due errori opposti: pensare che il DL 159 abbia introdotto nuovi corsi per gli RSPP, oppure ignorare che dal 19 maggio 2026 i vecchi accordi non si possono più usare nemmeno per avviare un corso.
Due fonti diverse: Accordo 59/CSR e DL 159/2025
L’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti dell’RSPP e dell’ASPP: titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore e corsi specifici. Durata e contenuti dei corsi sono definiti in Conferenza Stato-Regioni. Oggi lo fa l’Accordo Rep. 59/CSR, che ha accorpato in un unico testo la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP e coordinatori, abrogando anche l’accordo del 7 luglio 2016 dedicato agli RSPP.
Sulla data di entrata in vigore esistono due riferimenti. Il punto VII.1 dell’Accordo rinvia alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 maggio 2025; la FAQ ministeriale n. 11 indica invece il 19 maggio 2025, giorno di pubblicazione dell’allegato sul sito del Ministero del Lavoro. Le indicazioni ministeriali, compresi i termini transitori, usano il 19 maggio.
Il DL 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025, non modifica l’art. 32 né i moduli. Le sue norme sulla formazione riguardano chi eroga i corsi, come si registrano le competenze e l’accesso alle norme tecniche, temi trattati più avanti.
Il percorso abilitante dopo l’Accordo 59/CSR
L’impianto in tre moduli è confermato. Il Modulo A è il corso base comune a RSPP e ASPP; il Modulo B è legato ai rischi del settore; il Modulo C, solo per l’RSPP, riguarda le competenze gestionali e relazionali.
| Modulo | Durata minima | Destinatari | Modalità ammesse |
|---|---|---|---|
| A | 28 ore | RSPP e ASPP | Presenza, videoconferenza sincrona, e-learning |
| B comune | 48 ore | RSPP e ASPP | Presenza o videoconferenza sincrona |
| B specialistici SP1-SP5 | 12 o 16 ore | RSPP e ASPP dei settori indicati | Presenza o videoconferenza sincrona |
| C | 24 ore | Solo RSPP | Presenza o videoconferenza sincrona |
Le durate escludono le verifiche finali. Il Modulo A è propedeutico agli altri e il Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori, tranne quelli per cui serve anche uno specialistico.
L’Accordo elenca inoltre i titoli che esonerano dalla frequenza dei Moduli A e B: alcune lauree magistrali e specialistiche indicate per classe, i vecchi diplomi di laurea in ingegneria e architettura, i master universitari con contenuti conformi certificati dall’università. Sono esonerati anche coloro che hanno svolto per almeno cinque anni attività tecnica in materia di salute e sicurezza come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Moduli specialistici: il confronto 2016-2025
La novità più visibile per chi lavora in settori specifici è la nuova numerazione dei moduli B specialistici, con un modulo in più e una diversa ripartizione tra agricoltura, pesca e costruzioni.
| Accordo 7 luglio 2016 | Accordo 59/CSR 2025 | Credito per chi aveva il vecchio modulo |
|---|---|---|
| SP1 Agricoltura e pesca, 12 ore | SP1 Agricoltura, silvicoltura e zootecnia, 16 ore; SP2 Pesca, 12 ore | Credito totale per SP1 e SP2 |
| SP2 Attività estrattive e costruzioni, 16 ore | SP3 Costruzioni, 16 ore | Credito totale per SP3 |
| SP3 Sanità residenziale, 12 ore | SP4 Sanità residenziale, 12 ore | Credito totale per SP4 |
| SP4 Chimico e petrolchimico, 16 ore | SP5 Chimico e petrolchimico, 16 ore | Credito totale per SP5 |
I Moduli A e C svolti con l’accordo 2016 ottengono credito totale, così come il Modulo B comune. Un RSPP già formato non deve quindi rifare nulla per effetto del cambio di numerazione: deve però indicare correttamente il modulo nella documentazione dell’incarico.
Esempio: un RSPP che nel 2019 ha frequentato il B-SP2 “Attività estrattive e costruzioni” e segue un’impresa edile si vede riconosciuto il nuovo B-SP3 Costruzioni. Se assume un incarico in un’azienda agricola, il vecchio modulo non gli dà credito per il nuovo SP1: deve frequentarlo.
L’aggiornamento quinquennale di RSPP e ASPP
L’aggiornamento è quinquennale e decorre dalla data di conclusione del Modulo B comune. Le ore minime sono 40 per l’RSPP e 20 per l’ASPP, distribuibili nell’arco del quinquennio. Per l’aggiornamento è ammesso anche l’e-learning.
L’Accordo, nella Parte V, riconosce due crediti reciproci utili a chi ha più ruoli:
- i corsi di aggiornamento per formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, valgono come aggiornamento RSPP e ASPP, e viceversa;
- i corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza dell’allegato XIV valgono come aggiornamento RSPP e ASPP, e viceversa.
Anche i coordinatori, secondo l’Accordo, hanno un aggiornamento quinquennale di 40 ore con le stesse modalità degli RSPP, il che rende questo allineamento particolarmente pratico per chi svolge entrambe le funzioni.
La FAQ ministeriale n. 51 ha chiarito un punto spesso frainteso: la verifica finale è sempre obbligatoria, anche nei corsi di aggiornamento RSPP e ASPP, pur se la tabella dell’Accordo non indica una modalità specifica. Il soggetto formatore sceglie la prova, ma deve redigerne il verbale.
Aggiornamento scaduto: la soglia dei dieci anni
Con la FAQ n. 8 del 27 marzo 2026 il Ministero del Lavoro ha spiegato come leggere la regola sulla validità dei crediti dei corsi abilitanti. Il credito resta valido se gli aggiornamenti mancano per non più di dieci anni: entro questo limite, completare l’aggiornamento, anche in ritardo, permette di tornare a esercitare la funzione. Oltre i dieci anni il titolo decade e va ripetuto l’intero percorso.
Fino al completamento dell’aggiornamento arretrato, però, l’RSPP non è in regola per svolgere l’incarico. Ecco come cambiano le situazioni tipiche.
| Situazione dell’RSPP | Conseguenza | Cosa fare |
|---|---|---|
| Aggiornamento in corso nel quinquennio | Incarico regolare | Completare le 40 ore entro la scadenza |
| Quinquennio scaduto da meno di 5 anni | Incarico non regolare finché manca l’aggiornamento | Completare le ore arretrate prima di riprendere la funzione |
| Nessun aggiornamento da oltre 10 anni | Titolo decaduto | Ripetere Moduli A, B e C |
Esempio: un consulente che ha concluso il Modulo B comune nel giugno 2014 e non ha mai fatto aggiornamenti a ottobre 2026 si trova oltre i dieci anni: secondo la lettura ministeriale, non basta recuperare 40 ore, deve ripetere il percorso abilitante.
Il transitorio è chiuso: dal 19 maggio 2026 solo le nuove regole
La Parte VII dell’Accordo consentiva, per dodici mesi dall’entrata in vigore, di avviare corsi secondo gli accordi abrogati. La FAQ n. 45 fissa il periodo dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026. I corsi avviati in quella finestra seguono le regole precedenti fino alla conclusione.
Per un corso RSPP avviato dopo il 19 maggio 2026 valgono solo le regole dell’Accordo 59/CSR: moduli specialistici aggiornati, modalità di erogazione della tabella del punto 3.5 della Parte IV, requisiti di docenti, tutor e verifiche. Un attestato emesso per un corso avviato dopo quella data con i vecchi riferimenti è un segnale d’allarme da verificare con il soggetto formatore.
Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP
Il datore di lavoro che assume direttamente il ruolo di RSPP, nei casi dell’art. 34, segue un percorso diverso. L’Accordo prevede un modulo comune di 8 ore, a cui si accede dopo il corso propedeutico per datore di lavoro di 16 ore, più moduli tecnici integrativi per alcuni settori. L’aggiornamento è quinquennale, di almeno 8 ore, e decorre dalla conclusione del modulo comune.
Non va confuso con il percorso dell’art. 32: un attestato da datore di lavoro-RSPP non abilita a fare l’RSPP per altre aziende. La soglia dei dieci anni della FAQ n. 8 vale anche per questa figura.
Cosa aggiunge il DL 159/2025 per gli RSPP
Le norme del decreto che interessano gli RSPP sono tre, e nessuna modifica il loro percorso formativo.
- Accreditamento dei soggetti formatori. L’art. 6 prevede un Accordo Stato-Regioni con nuovi requisiti di competenza, esperienza e organizzazione per chi eroga formazione, da verificare anche per chi è già accreditato. Il termine era il 29 gennaio 2026; a ottobre 2026 l’Accordo non risulta adottato dalle fonti ufficiali. Dettagli nella pagina sull’accreditamento dei soggetti formatori.
- Fascicolo elettronico. Dal 31 ottobre 2025 l’art. 37, comma 14, prevede che le competenze acquisite con la formazione siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, ai fini del SIISL. L’operatività dipende dagli strumenti informatici: vedi il fascicolo elettronico del lavoratore.
- Norme tecniche gratuite. Dal 28 aprile 2026 è attiva la piattaforma di consultazione gratuita delle norme UNI; i dati ministeriali al 30 giugno 2026 indicano gli RSPP come la categoria che l’ha usata di più, con oltre 5.600 consultazioni.
Controlli da fare sul fascicolo dell’RSPP
Quando si nomina o si rinnova un RSPP, interno o esterno, conviene verificare questi punti, nell’ordine.
- Titolo di studio richiesto dall’art. 32 o titolo che dà esonero.
- Attestati dei Moduli A, B comune e C, con data di conclusione del B comune.
- Modulo specialistico coerente con il settore dell’azienda, secondo la nuova numerazione SP1-SP5.
- Ore di aggiornamento nel quinquennio in corso, comprese quelle riconosciute come formatore o coordinatore.
- Verbali delle verifiche finali, anche per l’aggiornamento.
- Soggetto formatore legittimato per ogni corso e Regione di accreditamento, se si tratta di un ente accreditato.
Il quadro generale delle novità formative del decreto è nella pagina sulla formazione sicurezza nel DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Il DL 159/2025 cambia i corsi per RSPP e ASPP?
No, il decreto non modifica né l'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 né durate e contenuti dei moduli. Le novità che toccano gli RSPP sono indirette: l'accreditamento dei soggetti formatori previsto dall'art. 6, il cui Accordo non risulta adottato a ottobre 2026, la registrazione delle competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore e la consultazione gratuita delle norme UNI. I corsi sono regolati dall'Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025.
Quante ore di aggiornamento deve fare l'RSPP?
L'Accordo 59/CSR fissa un aggiornamento quinquennale di almeno 40 ore per l'RSPP e di 20 ore per l'ASPP, con decorrenza dalla data di conclusione del Modulo B comune. Le ore possono essere distribuite nell'arco dei cinque anni. Valgono reciprocamente anche gli aggiornamenti per coordinatore per la sicurezza e per formatore per la sicurezza sul lavoro, e l'aggiornamento può essere svolto anche in e-learning.
Cosa succede se l'RSPP non fa l'aggiornamento per molti anni?
Secondo la FAQ n. 8 del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026, il credito dei corsi abilitanti resta valido solo se l'aggiornamento non manca per più di dieci anni. Entro questo limite, completare l'aggiornamento anche in ritardo permette di tornare a svolgere la funzione. Oltre i dieci anni il titolo decade e bisogna ripetere l'intero percorso abilitante secondo le regole attuali.
Il corso RSPP si può fare in e-learning?
Solo in parte. Per la formazione iniziale di RSPP e ASPP l'Accordo 59/CSR ammette l'e-learning soltanto per il Modulo A, di 28 ore; i Moduli B e C si svolgono in presenza o in videoconferenza sincrona. Per l'aggiornamento quinquennale, invece, l'e-learning è consentito. In ogni caso la verifica finale è obbligatoria, anche nei corsi di aggiornamento, come chiarito dalla FAQ ministeriale n. 51.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.