Il DL 159/2025 non obbliga le imprese con più di 15 dipendenti a tenere un registro dei mancati infortuni. L’art. 15 affida al Ministero del Lavoro, d’intesa con l’INAIL, delle linee guida su come identificare, tracciare e analizzare i near miss, e rinvia a un decreto la comunicazione di dati aggregati. Al 14 ottobre 2026 nessuno dei due atti risulta adottato.
Chi cerca il “modulo ministeriale” del registro, quindi, oggi non lo trova perché non esiste. Un registro interno resta comunque lo strumento più pratico per prepararsi e per gestire obblighi che sono già in vigore.
Il DL 159/2025 non istituisce un registro dei mancati infortuni
La norma di riferimento è l’art. 15 del DL 159/2025, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. Il comma 1 prevede due atti diversi. Il primo è un insieme di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Il secondo è un decreto del Ministro del Lavoro che stabilirà come queste imprese comunicano i dati aggregati sui mancati infortuni e sulle azioni correttive o preventive adottate, insieme ai criteri per un rapporto annuale nazionale di monitoraggio.
Il comma 2, aggiunto in sede di conversione, chiede che le linee guida tengano conto delle procedure già elaborate dall’INAIL con le parti sociali e gli organismi paritetici. Quelle procedure restano ferme fino all’eventuale aggiornamento, proprio per evitare duplicazioni. Il comma 3 è una clausola di invarianza: tutto si fa con le risorse esistenti.
| Cosa dice l’art. 15 | Cosa l’art. 15 non dice |
|---|---|
| Linee guida su identificazione, tracciamento e analisi | Un registro con forma e contenuto obbligatori |
| Destinatarie le imprese con più di 15 dipendenti | Un obbligo per le imprese più piccole |
| Comunicazione di dati aggregati, con modalità fissate da DM | La trasmissione dei singoli eventi o di dati nominativi |
| Rapporto annuale nazionale di monitoraggio | Sanzioni specifiche per l’omessa registrazione |
| Procedure INAIL esistenti fatte salve | Una data di avvio della comunicazione |
La differenza tra “registro” e “dati aggregati” non è un dettaglio. Un dato aggregato è un conteggio o un indicatore, per esempio il numero di eventi per tipologia e le azioni chiuse nell’anno. Chi oggi imposta un sistema pensando di dover inviare ogni singola segnalazione rischia di raccogliere informazioni personali che nessuno chiederà.
Chi rientra nella soglia dei 15 dipendenti
La norma parla di imprese “con più di quindici dipendenti”: la soglia comincia quindi da 16. Il testo non dice come contarli, né se si guardi all’impresa o alla singola unità produttiva. Sarà il decreto attuativo a chiarirlo, e fino ad allora conviene non trasferire in automatico i criteri di computo dell’art. 4 del D.Lgs. 81/2008, che usa la parola “lavoratori” e ha regole proprie.
Per le imprese fino a 15 dipendenti non nasce alcun obbligo. Nulla impedisce però di adottare una procedura proporzionata: in un’officina di otto persone bastano un quaderno o un foglio condiviso, un preposto che raccoglie le segnalazioni e un momento fisso per discuterle.
A che punto sono linee guida e decreto a ottobre 2026
Il termine di sei mesi per le linee guida decorre dal 31 ottobre 2025, giorno di entrata in vigore del DL, e scadeva quindi il 30 aprile 2026. Il monitoraggio del Ministero del Lavoro sul primo trimestre 2026 riporta due riunioni con l’INAIL tra gennaio e marzo. Quello sul secondo trimestre non segnala adozioni, e fino al 13 ottobre 2026 non risultano notizie ufficiali di segno contrario.
| Data | Passaggio | Fonte |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | Entra in vigore il DL 159/2025 con l’art. 15 | GU n. 254 del 31/10/2025 |
| 31/12/2025 | Efficace l’integrazione sulle procedure INAIL (comma 2) | L. 198/2025, GU n. 301 del 30/12/2025 |
| Gennaio-marzo 2026 | Due riunioni tecniche Ministero-INAIL | Monitoraggio MLPS, I trimestre 2026 |
| 30/04/2026 | Scade il termine per le linee guida, senza adozione | Art. 15, comma 1 |
| Aprile-giugno 2026 | Nessuna adozione riportata | Monitoraggio MLPS, II trimestre 2026 |
| Senza termine | DM sulla comunicazione dei dati aggregati | Art. 15, comma 1 |
La scheda sulle linee guida ministeriali sui near miss segue l’iter di quell’atto nel dettaglio. Lo scadenzario dei decreti attuativi lo colloca tra gli altri provvedimenti attesi dal decreto.
Perché un registro interno serve già oggi
Aspettare il decreto per cominciare a tracciare i near miss è una scelta che il quadro normativo attuale non giustifica. Diversi obblighi vigenti presuppongono che l’impresa sappia cosa sta succedendo nei reparti prima che qualcuno si faccia male.
- Valutazione dei rischi. L’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 impone di rielaborare la valutazione anche a seguito di infortuni significativi. Una serie di mancati infortuni sulla stessa macchina è l’indizio più precoce che quella valutazione non regge.
- Riunione periodica. Nelle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori l’art. 35 prevede una riunione almeno annuale. È la sede naturale per presentare gli indicatori del registro, e la soglia coincide di fatto con quella dell’art. 15.
- Verifica dell’efficacia della formazione. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte IV, punto 7) cita tra le modalità possibili l’analisi infortunistica prima e dopo il corso, mancati infortuni compresi. Il tema è approfondito nella pagina sulla verifica dell’efficacia della formazione.
- Modelli organizzativi e sistemi di gestione. Un modello conforme all’art. 30 e un sistema UNI EN ISO 45001 richiedono di registrare e analizzare gli incidenti, compresi quelli senza danno.
Il near miss va tenuto distinto dall’infortunio. Quello con almeno un giorno di assenza, escluso il giorno dell’evento, si comunica all’INAIL a fini statistici in base all’art. 18, comma 1, lettera r). Il mancato infortunio non genera assenza e non rientra in quel flusso.
Come impostare un registro che produca dati aggregabili
Un registro utile è breve da compilare e ricco di informazioni nella parte di analisi. I passaggi seguenti funzionano sia su carta sia su un applicativo.
- Scrivere una definizione operativa. Mancato infortunio: evento non pianificato che avrebbe potuto causare un danno alle persone e non lo ha causato per circostanze favorevoli. La condizione pericolosa senza evento (un parapetto rimosso, una perdita d’olio) va in una categoria separata.
- Aprire un canale di segnalazione semplice. Modulo cartaceo nei reparti, QR code o segnalazione verbale al preposto, con la possibilità di non firmare.
- Fissare i tempi di presa in carico. Per esempio: lettura entro 48 ore, prima misura di contenimento entro una settimana.
- Analizzare oltre la causa immediata. Il metodo è descritto nella guida all’analisi delle cause radice dei near miss.
- Assegnare ogni azione a un responsabile con una scadenza, e chiuderla solo dopo averne verificato l’efficacia sul campo.
- Restituire l’esito a chi ha segnalato e al reparto. Senza un ritorno visibile le segnalazioni calano in pochi mesi.
I campi da prevedere, e il loro valore quando arriverà la comunicazione aggregata:
| Campo | A cosa serve | Aggregabile |
|---|---|---|
| Data, turno, reparto | Individuare concentrazioni di eventi | Sì |
| Tipologia (scivolamento, caduta di materiale, contatto con organi in moto…) | Confronto tra periodi e reparti | Sì |
| Gravità potenziale | Dare priorità alle analisi | Sì |
| Descrizione libera dell’evento | Ricostruire la dinamica | No |
| Fattori e barriere mancate | Scegliere le misure | In parte |
| Azione, responsabile, scadenza | Tracciare la correzione | Sì, come numero di azioni aperte e chiuse |
| Esito della verifica di efficacia | Dimostrare che la misura funziona | Sì |
Il nome di chi segnala serve solo se la persona vuole essere ricontattata. Per il principio di minimizzazione del GDPR non va raccolto di default e non deve finire negli estratti.
Esempio: un’impresa metalmeccanica di 40 dipendenti nel primo anno
Esempio: un’azienda di 40 dipendenti avvia il registro a gennaio. Nei primi sei mesi raccoglie 22 segnalazioni. Quattordici sono mancati infortuni, otto sono condizioni pericolose. Nove dei quattordici eventi riguardano la movimentazione con carroponte nello stesso capannone.
L’analisi mostra che le imbracature in uso non sono adatte a una nuova famiglia di pezzi e che la zona sotto il carico non è delimitata nelle ore di punta. L’impresa sostituisce gli accessori, traccia a terra un’area interdetta e aggiorna la valutazione dei rischi della movimentazione. Nel secondo semestre gli eventi legati al carroponte scendono a due.
Alla riunione periodica il servizio di prevenzione presenta tre numeri: eventi per tipologia, tempo medio di chiusura delle azioni (19 giorni) e percentuale di azioni verificate sul campo. Sono proprio i dati aggregati che il futuro decreto potrebbe chiedere, ricavati senza alcun dato personale.
Errori che tolgono valore al registro
Il primo errore è trasformare il registro in uno strumento disciplinare. Se a ogni segnalazione segue un richiamo, i lavoratori smettono di segnalare e il registro mostra un calo che non corrisponde a una maggiore sicurezza. L’apprendimento va tenuto separato dall’eventuale procedimento disciplinare, che resta legato a condotte dolose o gravemente negligenti.
Il secondo è leggere il numero di segnalazioni come un indicatore di pericolosità. Un aumento nel primo anno di solito indica più fiducia nel canale, non più rischio. Contano di più il tempo di presa in carico, la quota di azioni chiuse e la ricorrenza degli stessi eventi.
Il terzo errore si vede spesso nei documenti aziendali: procedure che scrivono “obbligo di comunicazione all’INAIL entro…” citando l’art. 15. Oggi quell’obbligo non è operativo e una procedura che lo dà per esistente perde credibilità davanti a un ispettore o a un auditor. Conviene scrivere che la comunicazione sarà disciplinata dal decreto attuativo e che la procedura verrà aggiornata alla sua pubblicazione.
Cosa preparare per quando arriverà il decreto
Quando il decreto uscirà, chi ha già un registro dovrà soprattutto adattare categorie e periodicità. Chi parte da zero dovrà costruire in fretta un processo che richiede mesi per diventare affidabile. Una lista di controllo minima:
- definizione scritta di mancato infortunio e di condizione pericolosa;
- canale di segnalazione accessibile in tutti i turni, anche ai lavoratori in appalto presenti nel sito;
- tipologie di evento stabili nel tempo, così da confrontare un anno con l’altro;
- estrazione periodica degli indicatori aggregati, senza dati nominativi;
- un referente interno incaricato di seguire l’uscita di linee guida e decreto;
- coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella scelta dei campi e nella lettura dei risultati.
Il quadro più ampio, che comprende anche le banche dati pubbliche e i sistemi di gestione, è nella sezione su near miss e digitalizzazione della prevenzione. Il resto del decreto è riassunto nella guida completa al DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Le imprese con più di 15 dipendenti devono tenere un registro dei mancati infortuni?
No, non per effetto del DL 159/2025. L'art. 15 prevede linee guida del Ministero del Lavoro, d'intesa con l'INAIL, per identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni nelle imprese con più di 15 dipendenti, e un decreto ministeriale sulla comunicazione di dati aggregati. Nessuna delle due misure crea un registro obbligatorio con un formato prestabilito, e al 14 ottobre 2026 nessuna risulta adottata.
Da quando scatta la comunicazione dei dati sui near miss?
Oggi non esiste una data. La comunicazione dei dati aggregati sui mancati infortuni e sulle azioni correttive dipende da un decreto del Ministro del Lavoro per cui la legge non fissa un termine. Le linee guida dovevano arrivare entro il 30 aprile 2026, ma secondo i monitoraggi ministeriali del primo e del secondo trimestre 2026 non sono state adottate. Finché il decreto non esce, non c'è nulla da trasmettere.
Ci sono sanzioni per chi non registra i mancati infortuni?
L'art. 15 del DL 159/2025 non prevede sanzioni specifiche e oggi non impone un adempimento esigibile. Restano però obblighi già vigenti che rendono utile tracciare i near miss: l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dopo infortuni significativi, la riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori e la verifica dell'efficacia della formazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Che differenza c'è tra mancato infortunio e infortunio da comunicare all'INAIL?
Il mancato infortunio è un evento che avrebbe potuto causare un danno ma non lo ha causato, quindi non genera assenza dal lavoro. L'infortunio con almeno un giorno di assenza, escluso quello dell'evento, va invece comunicato all'INAIL a fini statistici secondo l'art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/2008, e oltre i tre giorni scatta la denuncia assicurativa. Sono flussi distinti e non vanno mescolati.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.