Le linee guida ministeriali sui near miss sono previste dall’art. 15, comma 1, del DL 159/2025: le adotta il Ministero del Lavoro d’intesa con l’INAIL, sentite le parti sociali, entro il 30 aprile 2026. Quel termine è scaduto senza adozione e al 14 ottobre 2026 non esiste un testo ufficiale da applicare.
Nel frattempo valgono le procedure INAIL già pubblicate, che la legge di conversione ha espressamente fatto salve. Qui trovi chi deve emanare l’atto, cosa dovrà contenere, la cronologia dell’iter e un metodo per costruire oggi una procedura che non andrà buttata quando le linee guida arriveranno.
Chi deve adottarle e con quale procedura
Il soggetto che firma è il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’atto però non è unilaterale: serve l’intesa con l’INAIL, cioè un accordo formale sul contenuto, e l’audizione delle parti sociali. È un passaggio più leggero di un accordo in Conferenza Stato-Regioni, perché le Regioni non sono coinvolte.
La norma parla di “linee guida” e non di decreto o regolamento. Si tratta quindi di un atto di indirizzo tecnico, che orienta il modo in cui le imprese identificano, tracciano e analizzano gli eventi. Il comma 2 aggiunge che tutto avviene con le risorse già disponibili, senza nuovi fondi.
Che cosa dovranno contenere, e che cosa resta fuori
Il primo periodo del comma 1 indica tre funzioni: identificazione, tracciamento e analisi dei mancati infortuni. I destinatari sono le imprese con più di quindici dipendenti. La legge non spiega come si calcolino i dipendenti ai fini della soglia: sarà con ogni probabilità uno dei chiarimenti attesi dalle linee guida.
Restano fuori alcuni elementi che spesso vengono attribuiti alle linee guida per errore:
- la comunicazione dei dati agli enti, che spetta a un decreto del Ministro del Lavoro distinto e senza termine;
- il rapporto nazionale annuale di monitoraggio, i cui criteri sono affidati allo stesso decreto;
- le sanzioni, che l’art. 15 non prevede affatto;
- un registro con formato obbligatorio, che la norma non istituisce.
Su chi rientra nella soglia e su come organizzare i dati in vista del decreto c’è una guida dedicata al registro dei mancati infortuni e alla soglia dei 15 dipendenti.
La clausola sulle procedure INAIL aggiunta in conversione
Il testo originario del decreto si fermava a linee guida e decreto. La L. 198/2025, in vigore dal 31 dicembre 2025, ha aggiunto due periodi che cambiano la prospettiva per chi ha già un sistema.
Le linee guida devono essere adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL. Queste procedure possono essere nate anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati più rappresentativi e gli organismi paritetici. Soprattutto, restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento.
La finalità dichiarata è duplice: evitare duplicazioni di adempimenti e valorizzare i percorsi organizzativi già attuati. Tradotto, un’impresa che oggi segue un metodo INAIL non dovrebbe trovarsi a rifare tutto, ma tutt’al più ad adattare moduli e campi.
Cronologia: dal decreto al termine mancato
| Data | Passaggio | Fonte |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | Entra in vigore il DL 159/2025, con l’art. 15 nella versione originaria | GU n. 254 del 31/10/2025 |
| 31/12/2025 | Entra in vigore la L. 198/2025, che aggiunge la clausola sulle procedure INAIL | GU n. 301 del 30/12/2025 |
| Gennaio-marzo 2026 | Due riunioni tra Ministero e INAIL sull’attuazione dell’art. 15 | Monitoraggio MLPS, I trimestre 2026 |
| 30/04/2026 | Scade il termine di sei mesi per adottare le linee guida | Art. 15, comma 1 |
| Aprile-giugno 2026 | Nessuna adozione segnalata | Monitoraggio MLPS, II trimestre 2026 |
| 14/10/2026 | Linee guida e decreto sui dati aggregati non risultano adottati | Notizie MLPS fino al 13/10/2026 |
Il monitoraggio del terzo trimestre 2026 non è ancora online. Quando le linee guida saranno pubblicate, la data comparirà nello scadenzario dei decreti attuativi del DL 159.
Quali procedure INAIL faranno da base
La norma non elenca le procedure a cui si riferisce. I materiali pubblici dell’INAIL sul tema sono però tre, e conviene conoscerli perché sono il punto di partenza più probabile.
La procedura del 2021
“Gestione degli incidenti. Procedura per la segnalazione dei near miss” è stata pubblicata dall’INAIL nel 2021 con il contributo di Contarp, Consulenza statistico attuariale e Dimeila. Nasce dal protocollo d’intesa tra INAIL e Utilitalia del 13 marzo 2018, con la partecipazione della Fondazione Rubes Triva. Definisce figure coinvolte, modalità di comunicazione, regole specifiche per i cantieri edili, verifica dell’efficacia, modulistica e formazione del personale.
InformoNM e Condivido
Il modello InformoNM, frutto di un progetto di ricerca INAIL 2019-2021, adatta alle aziende il modello Infor.MO che le ASL usano per gli infortuni gravi e mortali. La metodologia Condivido, nella edizione di novembre 2025, ne è la versione semplificata e si presenta come linee guida e istruzione operativa.
Condivido separa due fasi con due moduli: la segnalazione di near miss o non conformità, affidata a lavoratore, preposto o RLS, e l’analisi con trattamento, affidata al servizio di prevenzione e protezione. Come si conduce l’analisi vera e propria è spiegato nella guida all’analisi delle cause dei near miss.
Come preparare oggi una procedura che non andrà rifatta
La strategia più prudente è costruire la procedura sui metodi INAIL, rendendo facile modificarla in seguito. Una checklist in sette punti:
- Scegliere un riferimento esplicito. Indicare nella procedura quale documento INAIL si segue, con edizione e data.
- Separare le definizioni. Distinguere near miss, cioè incidente senza danno, da situazione pericolosa senza evento e da infortunio.
- Separare i ruoli. Chi segnala non deve essere chi analizza: lavoratori e preposti segnalano, il servizio di prevenzione analizza, la direzione approva le azioni.
- Usare classificazioni standard. Tipo di incidente, cause e criticità organizzative codificate con le liste INAIL rendono i dati confrontabili e aggregabili.
- Limitare i dati personali. Raccogliere solo ciò che serve all’analisi e tenere i nomi fuori dai report aggregati.
- Chiudere ogni azione con una verifica. Responsabile, scadenza e controllo dell’attuazione per ciascuna misura.
- Prevedere la revisione. Una clausola che obbliga a riesaminare la procedura entro un termine interno dalla pubblicazione delle linee guida, con un responsabile nominato.
Esempio: un’impresa di logistica con 60 dipendenti e un sistema di gestione certificato ha già una procedura su incidenti e non conformità, ma i near miss finiscono in un campo di testo libero. Invece di aspettare il Ministero, adotta il modulo di segnalazione Condivido, ricodifica gli eventi dell’ultimo anno con le liste INAIL e inserisce una clausola di revisione. Quando usciranno le linee guida dovrà solo confrontare i campi, non ricostruire lo storico.
Due errori opposti da evitare
Il primo errore è presentare come già vigente un obbligo che non c’è. Capita di vedere offerte di “registri obbligatori” o di modelli “conformi alle linee guida ministeriali”: al 14 ottobre 2026 nessun modello può dirsi conforme a un atto che non esiste. In un audit o in una gara, dichiarare una conformità del genere espone a contestazioni facili.
Il secondo errore è l’inerzia. L’assenza delle linee guida non sospende gli obblighi generali di valutazione dei rischi, e gli eventi senza danno sono tra le fonti più utili per aggiornarla. Lo riconosce anche il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, che tra i metodi di verifica dell’efficacia della formazione indica l’analisi infortunistica prima e dopo il corso, inclusi i mancati infortuni.
Che cosa cambierà quando le linee guida saranno pubblicate
Alla pubblicazione, le imprese con più di 15 dipendenti dovranno confrontare la propria procedura con il testo ministeriale: definizioni, campi minimi, ruoli e tempi. Le procedure INAIL resteranno valide per le parti coerenti e andranno integrate dove le linee guida chiederanno qualcosa in più.
Il secondo passaggio sarà il decreto sui dati aggregati, che dirà cosa trasmettere, con quale periodicità e attraverso quale canale. Il legame con le banche dati pubbliche della prevenzione è trattato nella pagina sul SINP e l’interconnessione dei dati. Il quadro complessivo del tema è nella pagina principale su near miss e mancati infortuni nel DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Entro quando dovevano essere adottate le linee guida sui near miss?
L'art. 15 del DL 159/2025 fissa un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto. Poiché il decreto è in vigore dal 31 ottobre 2025, il termine è scaduto il 30 aprile 2026. Al 14 ottobre 2026 le linee guida non risultano adottate: i monitoraggi ufficiali del Ministero del Lavoro riportano solo riunioni tecniche con l'INAIL nel primo trimestre 2026.
Chi deve adottare le linee guida ministeriali sui mancati infortuni?
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'INAIL e dopo aver sentito le parti sociali. Le linee guida devono tenere conto delle procedure INAIL già elaborate per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni, anche con le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati più rappresentativi e gli organismi paritetici.
Senza linee guida, un'impresa con più di 15 dipendenti rischia sanzioni?
Non per l'art. 15, che non contiene sanzioni e oggi non impone adempimenti diretti alle imprese: il metodo arriverà con le linee guida e la comunicazione dei dati con un decreto successivo. Restano invece pienamente vigenti gli obblighi generali del D.Lgs. 81/2008 sulla valutazione dei rischi, che gli eventi senza danno aiutano a tenere aggiornata.
Le procedure INAIL sui near miss valgono ancora?
Sì. La legge di conversione L. 198/2025 ha stabilito che le procedure INAIL già elaborate restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le linee guida, per evitare duplicazioni e valorizzare i percorsi già attuati. Chi le usa oggi non dovrà ricominciare da capo quando l'atto ministeriale sarà pubblicato.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.
- DL 159/2025, art. 15, testo coordinato con la L. 198/2025 — Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025
- Monitoraggio attuativo I trimestre 2026 — Ministero del Lavoro
- Monitoraggio attuativo II trimestre 2026 — Ministero del Lavoro
- Gestione degli incidenti. Procedura per la segnalazione dei near miss, edizione 2021 — INAIL