Approfondimento operativo

Aggiornamento RLS nelle imprese con meno di 15 lavoratori dopo il DL 159/2025

Dal 31 ottobre 2025 anche l'RLS delle imprese sotto 15 lavoratori ha l'aggiornamento periodico: chi fissa le ore, come contare i dipendenti, cosa tenere.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026✓ Operativo

Anche nelle imprese con meno di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve seguire un aggiornamento periodico. Lo prevede il periodo aggiunto all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 dal DL 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025. Le ore non sono fissate per legge: le stabilisce il contratto collettivo nazionale, in proporzione a dimensione e rischio.

La modifica è breve ma tocca la grande maggioranza delle imprese italiane, che hanno pochi dipendenti. Di seguito il testo prima e dopo il decreto, il ruolo del CCNL, il conteggio dei lavoratori e le prove da tenere pronte per un controllo.

Il comma 11 dell’articolo 37 prima e dopo il DL 159/2025

Il comma 11 regola la formazione dell’RLS da quando è entrato in vigore il Testo unico. Il DL 159/2025, all’art. 5, comma 1, lettera d), numero 1, aggiunge un solo periodo in fondo al comma. La norma fa parte del testo originario del decreto, non della legge di conversione: per questo la data da cui decorre è il 31 ottobre 2025 e non il 31 dicembre 2025.

Aspetto Prima del DL 159/2025 Dal 31 ottobre 2025
Corso iniziale RLS Almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici dell’azienda, con verifica di apprendimento Invariato
Aggiornamento, imprese da 15 a 50 lavoratori Almeno 4 ore annue, modalità fissate dal CCNL Invariato
Aggiornamento, imprese oltre 50 lavoratori Almeno 8 ore annue, modalità fissate dal CCNL Invariato
Aggiornamento, imprese sotto 15 lavoratori Nessuna previsione espressa nel comma 11 Obbligo di aggiornamento periodico, modalità fissate dal CCNL secondo proporzionalità
Contenuti minimi del corso (lettere da a ad h) Principi giuridici, legislazione, soggetti, rischi, misure, rappresentanza, comunicazione Invariati

Il nuovo periodo dice che per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico “nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio”. La Circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) lo legge in modo netto: la norma estende l’obbligo di aggiornamento agli RLS delle piccole imprese e lascia immutate le soglie di 4 e 8 ore annue per le aziende più grandi.

Chi è l’RLS in un’impresa sotto i 15 lavoratori

L’art. 47, comma 3, prevede che nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori l’RLS sia “di norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure individuato per più aziende a livello territoriale o di comparto. Nel primo caso c’è un RLS aziendale, ed è a lui che si rivolge la novità del DL 159/2025. Nel secondo caso operano i rappresentanti territoriali disciplinati dall’art. 48.

L’RLST ha già una disciplina formativa propria: l’art. 48, comma 7, gli assegna un percorso di almeno 64 ore iniziali, da svolgere entro 3 mesi dall’elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. Per lui il decreto non cambia nulla. Se in azienda non viene eletto nessun rappresentante, l’impresa partecipa al Fondo dell’art. 52, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali.

C’è poi un dettaglio spesso trascurato. La soglia dell’art. 47 parla di aziende “fino a 15 lavoratori”, mentre il nuovo periodo dell’art. 37 parla di imprese che occupano “meno di 15 lavoratori”. Un’impresa con esattamente 15 lavoratori ricade quindi nella fascia da 15 a 50, con il minimo di 4 ore annue, anche se il suo RLS può essere stato eletto con le regole delle piccole aziende.

Come contare i lavoratori per capire in quale fascia si è

La soglia si calcola con le regole dell’art. 4 del D.Lgs. 81/2008, che valgono ogni volta che il decreto fa dipendere un obbligo dal numero di lavoratori. Non conta il numero di persone presenti in un dato giorno, ma la forza computabile secondo criteri precisi.

Tra i soggetti esclusi dal conteggio, l’art. 4, comma 1, elenca tra gli altri:

  • i collaboratori familiari dell’art. 230-bis del codice civile;
  • i tirocinanti e gli allievi di istituti di istruzione e corsi di formazione professionale;
  • i lavoratori a termine assunti in sostituzione di colleghi assenti con diritto alla conservazione del posto;
  • i volontari, compresi quelli di protezione civile e del servizio civile;
  • i lavoratori in prova.

Il comma 2 aggiunge che i lavoratori somministrati e quelli a tempo parziale si contano in base alle ore effettivamente lavorate nell’arco di un semestre. Nelle attività stagionali, invece, il comma 3 conta il personale in forza a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario.

Esempio: un’impresa artigiana ha 12 dipendenti a tempo pieno, 2 part-time al 50% e un tirocinante. Il tirocinante non si conta; i due part-time valgono, sul semestre, circa un’unità. Il totale si ferma intorno a 13, sotto la soglia: l’aggiornamento dell’RLS segue le modalità del CCNL per le imprese sotto 15. Se nel semestre successivo le assunzioni portano il conteggio a 15, si applica il minimo di 4 ore annue.

Cosa deve stabilire il contratto collettivo e cosa fare se tace

La legge non fissa ore minime per le piccole imprese: rinvia al CCNL applicato. Il primo passo è quindi leggere il contratto collettivo nazionale effettivamente applicato in azienda, e gli eventuali accordi interconfederali richiamati, per verificare se contengono già una disciplina dell’aggiornamento dell’RLS nelle imprese sotto i 15 lavoratori.

Il rinvio ha tre parametri dichiarati dalla norma: proporzionalità, dimensione dell’impresa e livello di rischio dell’attività. Un contratto che prevedesse lo stesso aggiornamento per un piccolo studio professionale e per un’officina con lavorazioni pericolose difficilmente rispetterebbe il criterio del rischio. Allo stesso modo, la norma esclude che l’aggiornamento possa essere azzerato.

Se il CCNL non è ancora stato adeguato, il testo di legge non prevede una soluzione di riserva. Una scelta prudente, che resta una valutazione organizzativa e non un obbligo scritto, è programmare comunque un aggiornamento periodico documentato. Può essere ancorato ai cambiamenti del documento di valutazione dei rischi, prendendo come riferimento orientativo le 4 ore annue previste per la fascia immediatamente superiore. In questo modo l’azienda dimostra di aver dato attuazione all’obbligo invece di attendere un contratto che potrebbe arrivare tardi.

Che cosa rischia il datore di lavoro

L’art. 55, comma 5, lettera c), punisce datore di lavoro e dirigente per la violazione dell’art. 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10. Il comma 10 è quello che riconosce all’RLS il diritto a una formazione particolare sui rischi specifici dell’ambito in cui rappresenta i lavoratori. La pena prevista dal testo è l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro, importi nominali soggetti a rivalutazione periodica.

Il comma 11, in cui si trova la novità, non compare autonomamente nell’elenco dell’art. 55. In un controllo, però, la mancanza di qualsiasi aggiornamento viene letta insieme al diritto alla formazione del comma 10. Inoltre l’art. 55, comma 6-bis, raddoppia gli importi quando la violazione degli obblighi formativi riguarda più di cinque lavoratori e li triplica oltre i dieci. Per l’RLS, che è una sola persona, la maggiorazione di norma non scatta, ma conviene tenerne conto quando la stessa carenza riguarda anche la formazione dei lavoratori.

L’errore che più spesso emerge nei controlli non è la mancata frequenza di un corso. È l’assenza di una traccia che colleghi il percorso dell’RLS al contratto applicato e ai rischi dell’azienda. Un attestato generico di poche ore, senza programma, non permette di dimostrare la proporzionalità richiesta dalla norma.

Le prove da tenere in azienda

Per dimostrare di aver adempiuto, l’impresa sotto i 15 lavoratori può organizzare un piccolo fascicolo dell’RLS. I passaggi seguenti sono un metodo di lavoro, non un elenco previsto dalla legge:

  1. Annotare il calcolo dei lavoratori secondo l’art. 4, con la data di riferimento.
  2. Indicare il CCNL applicato e la clausola sull’aggiornamento dell’RLS, oppure annotare che il contratto non la prevede ancora.
  3. Conservare il verbale di elezione dell’RLS, o la comunicazione del nominativo dell’RLST da parte dell’organismo paritetico.
  4. Tenere l’attestato del corso iniziale di 32 ore, con l’indicazione delle 12 ore sui rischi specifici.
  5. Programmare l’aggiornamento con contenuti collegati alle modifiche del DVR, a nuove macchine, ad appalti o a infortuni e mancati infortuni.
  6. Conservare registro presenze e attestato dell’aggiornamento, con la prova che si è svolto in orario di lavoro e senza costi per l’RLS.
  7. Verbalizzare la consultazione dell’RLS sulle scelte di prevenzione, che dimostra l’uso effettivo della formazione ricevuta.

Esempio: una pizzeria con 8 dipendenti e un RLS eletto internamente aggiorna il DVR dopo l’installazione di un nuovo forno e di un’affettatrice. L’aggiornamento dell’RLS dell’anno può concentrarsi proprio su queste attrezzature e sulle relative procedure. Diventa così proporzionato e coerente con il rischio, come chiede la norma.

Collaborazione con gli organismi paritetici e fonti di finanziamento

L’art. 37, comma 12, chiede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, dove sono presenti nel settore e nel territorio. Per una piccola impresa l’organismo paritetico è spesso il canale più semplice per un aggiornamento coerente con il contratto collettivo di settore.

Sul fronte delle risorse, lo stesso DL 159/2025 ha inserito all’art. 11 del D.Lgs. 81/2008 il comma 4-bis. Dal 2026 l’INAIL trasferisce almeno 35 milioni di euro l’anno al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati anche a iniziative per la formazione degli RLS aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani concordati con le parti sociali. Il funzionamento del fondo è spiegato nella guida al fondo INAIL da 35 milioni per formazione e scuole. Il riparto delle risorse non risulta ancora pubblicato dalle fonti ufficiali consultate.

Resta il tema di chi eroga l’aggiornamento. Il decreto prevede anche un nuovo Accordo Stato-Regioni sui requisiti degli enti di formazione, non ancora adottato: lo stato dei lavori è descritto nella pagina sull’accreditamento dei soggetti formatori. Per il quadro completo delle novità formative si può partire dalla pagina dedicata alla formazione sicurezza nel DL 159/2025. Per misurare se l’aggiornamento produce effetti sul lavoro è utile anche la guida alla verifica dell’efficacia della formazione.

Il caso delle imprese che superano o scendono sotto la soglia

La forza aziendale cambia nel tempo, soprattutto nelle imprese stagionali o in crescita. La norma non prevede un periodo di adattamento quando un’impresa passa da 14 a 15 lavoratori. Conviene quindi ricontrollare il conteggio almeno una volta l’anno, quando si programma il piano formativo.

Il passaggio verso l’alto comporta il minimo di legge di 4 ore annue e, in genere, regole diverse per l’individuazione dell’RLS, perché sopra i 15 lavoratori l’elezione avviene di norma nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Il passaggio verso il basso non cancella l’obbligo di aggiornamento: dal 31 ottobre 2025 esiste in tutte le fasce, cambia solo chi ne stabilisce la misura. Per un quadro delle date di entrata in vigore di tutte le misure del decreto è disponibile lo scadenzario dei decreti attuativi del DL 159.

Risposte rapide

Domande frequenti

Quante ore di aggiornamento deve fare l'RLS in un'azienda con meno di 15 dipendenti?

La legge non fissa un numero di ore. Dal 31 ottobre 2025 l'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 affida al contratto collettivo nazionale le modalità dell'aggiornamento periodico, da calibrare su dimensione dell'impresa e livello di rischio. Le soglie di 4 e 8 ore annue valgono solo da 15 lavoratori in su. Il riferimento operativo è quindi il CCNL applicato.

Prima del DL 159/2025 l'RLS delle microimprese doveva aggiornarsi?

Il comma 11 dell'art. 37 fissava minimi di aggiornamento solo per le imprese da 15 a 50 lavoratori (4 ore annue) e oltre 50 (8 ore annue). La Circolare INL n. 1/2026 legge la modifica del DL 159/2025 come un'estensione dell'obbligo di aggiornamento periodico anche agli RLS delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori.

Se l'azienda non ha un RLS interno ma un RLST, cambia qualcosa?

Sì. Quando nessun RLS è eletto o designato in azienda, le funzioni passano al rappresentante territoriale (RLST) previsto dall'art. 48. Per l'RLST la legge prevede già un percorso iniziale di almeno 64 ore e 8 ore di aggiornamento annuale. La novità del DL 159 riguarda l'RLS aziendale delle imprese sotto i 15 lavoratori.

Chi paga l'aggiornamento dell'RLS e quando si svolge?

Il costo è a carico del datore di lavoro. L'art. 37, comma 12, stabilisce che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti si svolge durante l'orario di lavoro, senza oneri economici per i lavoratori, in collaborazione con gli organismi paritetici dove sono presenti nel settore e nel territorio. La regola vale anche per l'aggiornamento periodico dell'RLS delle piccole imprese.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.