Le scale verticali permanenti più alte di 5 metri e inclinate oltre 75 gradi devono avere una gabbia di sicurezza oppure un sistema individuale anticaduta, scelto in base alla valutazione del rischio. Lo prevede l’art. 113, comma 2, D.Lgs. 81/2008 riscritto dalla legge di conversione del DL 159/2025. Dal 1° febbraio 2026 la regola vale anche per le scale installate prima del 31 ottobre 2025.
Il vecchio obbligo della gabbia dai 2,50 metri non esiste più
Fino al 2025 l’art. 113, comma 2, riprendeva una formula di origine molto risalente: le scale a pioli più alte di 5 metri, fissate su pareti o incastellature verticali o inclinate oltre 75 gradi, dovevano avere una solida gabbia metallica a partire da 2,50 metri dal pavimento o dai ripiani. Solo quando la gabbia intralciava l’esercizio o presentava notevoli difficoltà costruttive si potevano adottare altre misure capaci di evitare cadute superiori a un metro.
La Legge 29 dicembre 2025, n. 198, convertendo il DL 159/2025, ha sostituito quel comma con l’art. 5, comma 1, lett. h). Il nuovo testo, in vigore dal 31 dicembre 2025, non parla più di scale a pioli in generale ma di scale verticali permanenti, e mette gabbia e protezione individuale sullo stesso piano. La Circolare INL n. 1/2026 lo sottolinea in modo esplicito: la norma “non fa più riferimento alle scale a pioli”.
| Aspetto | Testo precedente | Testo dopo la L. 198/2025 |
|---|---|---|
| Oggetto | Scale a pioli fisse | Scale verticali permanenti fissate a un supporto e usate come accesso |
| Condizioni | Altezza oltre 5 m, fissate su pareti verticali oppure inclinate oltre 75° | Altezza oltre 5 m e inclinazione oltre 75° e uso come mezzo di accesso |
| Misura | Gabbia metallica dai 2,50 m; alternative solo se la gabbia è impraticabile | Gabbia di sicurezza oppure sistema individuale anticaduta dell’art. 115, a scelta motivata |
| Criterio di scelta | Eccezione tecnica alla gabbia | Valutazione del rischio |
| Pioli e gabbia | Pioli ad almeno 15 cm dalla parete; gabbia a non più di 60 cm dai pioli | Invariato |
Quali scale rientrano nella nuova regola
Le condizioni sono cumulative. La scala deve essere permanente e fissata a un supporto, deve servire da mezzo di accesso a un livello superiore, deve superare i 5 metri di altezza e avere un’inclinazione superiore a 75 gradi. Se manca anche una sola di queste condizioni, il comma 2 non si applica e restano le regole generali dei lavori in quota.
Rientrano quindi le classiche scale “alla marinara” su silos, serbatoi, tralicci, coperture industriali, pozzetti profondi e vani tecnici. Restano fuori le scale portatili, disciplinate dai commi 3 e seguenti dello stesso art. 113, e le scale fisse a gradini del comma 1. Una scala fissa di 4,80 metri, o una scala a 70 gradi, non ricade nel comma 2, ma il datore deve comunque valutarne il rischio di caduta.
Gabbia o anticaduta: come motivare la scelta
La norma chiede di decidere “in base alla valutazione del rischio”. La Circolare INL n. 1/2026 spiega perché: la gabbia può creare criticità, ad esempio quando ostacola le procedure di soccorso. Una persona colta da malore dentro una gabbia stretta è difficile da raggiungere e da calare; con un sistema individuale su linea di ancoraggio rigida l’operatore resta trattenuto e i soccorritori lavorano dall’esterno.
Nella scelta conviene pesare almeno questi fattori:
- frequenza d’uso e numero di persone che salgono, comprese ditte esterne;
- facilità di accesso e di recupero di un infortunato, in salita e in discesa;
- presenza di sbarchi intermedi, ripiani di riposo e passaggio sulla quota di arrivo;
- ambiente: corrosione, ghiaccio, vento, atmosfere che degradano i componenti tessili;
- capacità reale dell’organizzazione di garantire DPI, addestramento e controllo periodico.
La gabbia protegge senza richiedere gesti all’utilizzatore, e in questo senso è coerente con la priorità delle misure collettive approfondita nella pagina su protezione collettiva o DPI. Il sistema individuale, invece, funziona solo se l’operatore si collega correttamente dal primo all’ultimo piolo. Per questo la scelta dell’anticaduta va accompagnata da una procedura, dall’addestramento previsto per i DPI di terza categoria e da un piano di recupero.
Se si sceglie il sistema individuale: cosa deve esserci
La norma rinvia all’art. 115, cioè ai sistemi di protezione individuale contro le cadute riscritti dal DL 159/2025 e descritti nella pagina sul nuovo articolo 115 del Testo unico. Ogni sistema è formato da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
Sulle scale verticali la soluzione più diffusa è una linea di ancoraggio rigida fissata alla scala, con un dispositivo anticaduta di tipo guidato che scorre con l’utilizzatore. Un’imbracatura con un cordino agganciato ai pioli non è, di regola, un sistema progettato per la salita: chi lo propone deve dimostrare con le istruzioni del fabbricante che la configurazione è ammessa. Il confronto tra le diverse famiglie di sistemi è trattato nella pagina sui sistemi di trattenuta, posizionamento e funi.
Le date: 31 ottobre 2025, 31 dicembre 2025, 1° febbraio 2026
Il comma 2 riformulato è frutto della conversione, quindi è efficace dal 31 dicembre 2025, giorno di entrata in vigore della L. 198/2025. Per le scale già installate il legislatore ha previsto un breve periodo di adeguamento con l’art. 5, comma 1-bis.
| Data di installazione della scala | Da quando si applica il nuovo comma 2 |
|---|---|
| Entro il 31/10/2025 | Dal 1° febbraio 2026 (art. 5, comma 1-bis, DL 159/2025) |
| Dopo il 31/10/2025 | Dal 31 dicembre 2025, entrata in vigore della L. 198/2025 |
A ottobre 2026 il transitorio è chiuso: tutte le scale verticali permanenti che soddisfano le condizioni devono rispettare la nuova disciplina. La data di installazione resta utile solo per ricostruire quale regola valeva in un periodo passato, ad esempio in caso di infortunio avvenuto a gennaio 2026. Per una visione d’insieme delle decorrenze del decreto si può consultare la pagina sulle scadenze e date chiave del DL 159/2025.
Cosa controlla l’ispettore sulle scale esistenti
La Circolare INL n. 1/2026 dà un’indicazione molto concreta per le scale già installate prive di gabbia. Le verifiche puntano ad accertare due cose: che le procedure di utilizzo siano state aggiornate prevedendo l’uso di sistemi di protezione individuale, e che quei sistemi siano stati effettivamente messi a disposizione dei lavoratori.
Restano invariati, secondo la circolare, i requisiti geometrici: pioli ad almeno 15 centimetri dalla parete e parete della gabbia opposta ai pioli a non più di 60 centimetri. La gabbia, dove c’è, deve avere maglie o aperture tali da impedire la caduta accidentale verso l’esterno. Una gabbia deformata, corrosa o con anelli mancanti non soddisfa il requisito solo perché è montata.
L’errore tipico che emerge in ispezione è questo: l’azienda dichiara nel DVR che la scala “è protetta con DPI”, ma sul posto non c’è un ancoraggio compatibile, il dispositivo guidato è conservato in magazzino senza registro di controllo e i manutentori esterni salgono con la propria attrezzatura senza alcuna verifica. In questo caso la procedura esiste solo sulla carta e la violazione è contestabile.
Sanzione e responsabilità
La violazione dell’art. 113, comma 2, non ha una sanzione specifica. La Circolare INL n. 1/2026 chiarisce che si applica l’art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. 81/2008, previsto per le disposizioni del Capo II non altrimenti sanzionate. Il testo indica l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 500 a 2.000 euro per datori di lavoro e dirigenti, importi da aggiornare con le rivalutazioni dell’art. 306, comma 4-bis.
Trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994: se il datore adegua la scala o la procedura nel termine assegnato e paga in sede amministrativa, il reato si estingue. Resta ferma la responsabilità piena in caso di infortunio, dove la mancata scelta motivata tra gabbia e anticaduta pesa sulla valutazione della colpa.
Esempio: un’azienda alimentare ha tre scale fisse su due silos, alte 9 metri e verticali, installate nel 2012 senza gabbia. Da febbraio 2026 deve poter dimostrare una scelta: montare la gabbia, oppure installare una linea rigida con dispositivo guidato. Se sceglie la seconda strada, deve aggiornare la procedura di salita, consegnare imbracature compatibili, addestrare gli addetti e prevedere come recuperare chi resta sospeso. Il metodo per organizzare quest’ultimo punto è nella pagina sul piano di emergenza e recupero nei lavori in quota.
Censimento delle scale: la sequenza operativa
Per mettere in ordine un sito con più scale fisse conviene procedere in questo ordine:
- Elencare tutte le scale fisse del sito, comprese quelle usate solo da manutentori esterni o una volta l’anno.
- Misurare sul posto altezza complessiva e inclinazione di ciascuna, senza affidarsi ai disegni di progetto.
- Verificare se la scala serve come mezzo di accesso e se è fissata a un supporto; escludere motivatamente quelle che non rientrano nel comma 2.
- Annotare la data di installazione, se ricostruibile, e lo stato di pioli, distanze e gabbia esistente.
- Per ogni scala che rientra, scrivere nel DVR la scelta tra gabbia e sistema individuale con le ragioni, inclusa la praticabilità del soccorso.
- Se si sceglie l’anticaduta, verificare ancoraggio, compatibilità dei componenti, istruzioni del fabbricante, addestramento e registro dei controlli.
- Aggiornare la procedura di accesso e informarne anche le imprese esterne tramite il DUVRI o il coordinamento previsto dall’art. 26.
Il quadro generale delle modifiche del DL 159/2025 su questo tema, dalle protezioni collettive ai DPI, è riassunto nell’hub cadute dall’alto, DPI e scale.
Risposte rapide
Domande frequenti
Una scala verticale fissa alta più di 5 metri deve avere per forza la gabbia?
No. Dopo la riforma dell'art. 113, comma 2, D.Lgs. 81/2008 la gabbia è una delle due soluzioni ammesse. Se la scala è permanente, fissata a un supporto, usata come accesso, alta più di 5 metri e inclinata oltre 75 gradi, il datore sceglie tra gabbia di sicurezza e sistema di protezione individuale anticaduta, motivando la scelta nella valutazione del rischio.
Da quando valgono le nuove regole per le scale già installate?
Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025 la nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, è efficace dal 1° febbraio 2026, come prevede l'art. 5, comma 1-bis, del DL 159/2025 inserito dalla legge di conversione 198/2025. Per le scale installate dopo, la norma si applica dal 31 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione.
Una scala esistente senza gabbia va smontata o rifatta?
Non necessariamente. La Circolare INL n. 1/2026 indica che, per le scale già installate prive di gabbia, gli ispettori verificano che le procedure di utilizzo siano state aggiornate prevedendo i sistemi di protezione individuale e che questi siano effettivamente messi a disposizione dei lavoratori. Servono quindi un ancoraggio idoneo, i DPI, l'addestramento e la procedura scritta.
Che sanzione rischia il datore di lavoro se la scala non è conforme?
La Circolare INL n. 1/2026 richiama l'art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. 81/2008, che punisce datori di lavoro e dirigenti per le violazioni del Capo II non altrimenti sanzionate. Il testo prevede l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 500 a 2.000 euro, importi soggetti alle rivalutazioni periodiche previste dall'art. 306 del Testo unico.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.