Dossier tematico

Volontariato di protezione civile e sicurezza: le regole dopo il DL 159/2025

Volontari di protezione civile e D.Lgs. 81/2008 dopo il DL 159/2025: chi rientra nell'art. 3-bis, quali obblighi ha l'associazione e quali sanzioni.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026

Il DL 159/2025 ha dato al volontariato di protezione civile una disciplina propria dentro il Testo unico: il nuovo art. 3-bis del D.Lgs. 81/2008. Il volontario è tutelato come un lavoratore solo per formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e DPI; per il resto l’associazione non diventa un datore di lavoro. Le regole valgono dal 31 ottobre 2025.

Perché il volontariato di protezione civile ha una norma a sé

Un’associazione che interviene in un’alluvione non funziona come un’impresa. I volontari non hanno un contratto, le attivazioni arrivano dall’autorità di protezione civile, gli scenari cambiano in poche ore e le sedi sono spesso locali comunali o magazzini condivisi. Applicare il Testo unico per intero avrebbe significato trattare ogni presidente come un datore di lavoro, con DVR, RSPP e responsabilità penali pensate per l’azienda.

Prima del decreto il problema era risolto con un rinvio: l’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 affidava le regole a un decreto interministeriale, il DM 13 aprile 2011, attuato poi dal decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012. Secondo la circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026), l’art. 3-bis prende il posto di quel sistema e porta le regole essenziali direttamente in una norma di legge.

Anche la definizione di lavoratore è stata adeguata. L’art. 2, comma 1, lett. a), considera ora i volontari di protezione civile lavoratori solo “nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3-bis”. È la chiave per leggere tutte le pagine di questa sezione: la tutela è piena su alcuni punti precisi e assente sugli altri.

Chi è coinvolto: organizzazioni, gruppi comunali e corpi volontari

Il comma 1 dell’art. 3-bis definisce organizzazione di protezione civile le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che hanno la protezione civile tra le attività di interesse generale. Sono compresi espressamente i gruppi comunali, intercomunali e provinciali, e le altre forme di volontariato organizzato iscritte nell’elenco nazionale dell’art. 34 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018).

Il comma 9 estende la disciplina al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), alle componenti volontarie della Croce Rossa Italiana, agli organismi equivalenti della Valle d’Aosta e delle Province autonome e ai vigili del fuoco volontari. Per questi ultimi il comma 11 rinvia alle regole del personale permanente del Corpo.

Il perimetro conta. Un’associazione iscritta che organizza una sagra o un servizio d’ordine per un evento privato non sta svolgendo, solo per questo, attività di protezione civile. Come si verifica caso per caso il perimetro è spiegato nella guida all’art. 3-bis e alla sicurezza dei volontari.

Che cosa deve garantire l’associazione ai propri volontari

Il legale rappresentante deve osservare gli obblighi dei commi 3 e 4, salvo che nell’organizzazione esistano rapporti di lavoro: in quel caso, per i dipendenti, valgono le regole ordinarie del D.Lgs. 81/2008. Gli obblighi verso i volontari sono quattro.

Obbligo Cosa prevede l’art. 3-bis Approfondimento
Formazione, informazione e addestramento Sugli scenari di rischio individuati dalle autorità e sui compiti svolti, secondo standard minimi nazionali formazione, addestramento e DPI dei volontari
Controllo sanitario Accertamenti medici basilari come misura generale di prevenzione controllo sanitario dei volontari
Attrezzature e DPI Idonei allo specifico impiego, con addestramento all’uso secondo il fabbricante formazione, addestramento e DPI
Sorveglianza sanitaria Solo per i volontari esposti a rischi oltre le soglie, con le modalità del decreto 12 gennaio 2012 controllo sanitario

Il volontario, dal canto suo, è equiparato al lavoratore per queste attività e mantiene il dovere di prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri. Il comma 12 aggiunge un limite che ogni associazione deve conoscere: l’applicazione di queste regole non può comportare l’omissione o il ritardo degli interventi di protezione civile.

Sedi e luoghi di intervento: perché non sono luoghi di lavoro

Il comma 5 stabilisce che le sedi delle organizzazioni, salvo che vi si svolga attività lavorativa, e i luoghi di esercitazione, formazione e intervento non sono luoghi di lavoro. Ne segue che a queste aree non si applicano in automatico i requisiti del Titolo II del Testo unico.

L’eccezione è decisiva per le sedi condivise con uffici comunali o con personale dipendente dell’associazione. I casi tipici, e come gestirli, sono nella pagina su quando le sedi non sono luoghi di lavoro.

Sanzioni: niente reati del Testo unico, ma interdizione dall’attività

La legge di conversione n. 198/2025 ha aggiunto i commi da 13-bis a 13-quinquies, in vigore dal 31 dicembre 2025. Il comma 13-bis esclude per legali rappresentanti e volontari gli artt. 55, 56 e 59 del D.Lgs. 81/2008, cioè le sanzioni per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Gli stessi soggetti non possono essere equiparati a datore, dirigente o preposto, neppure ai fini degli artt. 18 e 19.

Al posto delle sanzioni ordinarie la legge prevede misure costruite sull’attività di protezione civile:

  1. legale rappresentante che viola i commi 3 o 4: interdizione dalle attività di protezione civile da 6 mesi a 2 anni (comma 13-ter);
  2. legale rappresentante che è anche sindaco: solo sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro (comma 13-quater);
  3. volontario, anche coordinatore, che viola il comma 2, lett. a), o i commi 3 e 4: interdizione da 1 a 6 mesi (comma 13-quinquies).

Il caso del sindaco riguarda soprattutto i gruppi comunali, dove il legale rappresentante è spesso il primo cittadino.

Atti attuativi: cosa esiste e cosa manca a ottobre 2026

Le regole dell’art. 3-bis sono operative senza bisogno di altri provvedimenti. Due atti, però, possono completarle. Il primo è la direttiva sugli standard minimi di formazione, informazione e addestramento, da adottare ai sensi dell’art. 15 del Codice della protezione civile: il richiamo è stato aggiunto in conversione e, al 14 ottobre 2026, l’adozione non risulta dalle fonti ufficiali consultate.

Il secondo è uno o più DPCM previsti dal comma 13, che “possono” definire ulteriori misure. Si tratta di una facoltà senza termine, non di un adempimento scaduto: ne parla la pagina sul DPCM per le misure tecniche del volontariato. Nel frattempo l’art. 18, comma 2, del DL salva la formazione, l’informazione, l’addestramento e il controllo sanitario già svolti prima del decreto, purché coerenti con gli scenari di rischio.

Per la sorveglianza sanitaria il comma 8 richiama espressamente il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 (GU n. 82 del 6 aprile 2012) e le sue modifiche, che restano quindi il riferimento operativo.

Le altre misure del decreto sulla protezione civile

L’art. 18 non è l’unica norma del DL 159/2025 che tocca la protezione civile. L’art. 19 interviene sulla proroga e sulla stabilizzazione del personale delle strutture regionali di protezione civile, modificando i commi 701 e seguenti della legge 178/2020. L’art. 20 ha prorogato al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza in Toscana. Sono misure che riguardano enti e dipendenti pubblici, non la sicurezza dei volontari.

Per collocare queste norme nel resto del decreto, dal badge di cantiere alla patente a crediti, si può partire dalla guida completa al DL 159/2025. Chi gestisce anche personale dipendente troverà le regole ordinarie su visite e giudizi di idoneità nella sezione sulla sorveglianza sanitaria e il medico competente.

Da dove partire se si guida un’associazione

Esempio: un gruppo comunale con 40 volontari attivi in logistica e rischio idraulico. La sequenza ragionevole è controllare che il gruppo sia iscritto nell’elenco territoriale o nazionale, abbinare a ogni volontario gli scenari e i compiti per cui viene attivato, verificare che formazione, addestramento e controllo sanitario siano aggiornati e che i DPI corrispondano ai compiti. Infine vanno individuati i volontari che superano le soglie di esposizione e vanno quindi avviati alla sorveglianza sanitaria.

Il registro di queste verifiche non è un documento imposto dalla legge con un nome preciso. È però l’unico modo per dimostrare, in caso di contestazione, che gli obblighi dei commi 3 e 4 sono stati rispettati e che le attività pregresse coprono davvero gli scenari in cui il gruppo opera.

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Pagine da consultare

Risposte rapide

Domande frequenti

I volontari di protezione civile sono lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008?

Solo in parte. Dopo il DL 159/2025 l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 considera il volontario lavoratore soltanto nei limiti dell'art. 3-bis. L'equiparazione riguarda formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, attrezzature e DPI. Per tutto il resto il volontario non è un dipendente e l'organizzazione non diventa un datore di lavoro, salvo che abbia anche personale assunto.

Quali organizzazioni rientrano nell'art. 3-bis?

Le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che hanno la protezione civile tra le attività di interesse generale, compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali, oltre alle altre forme di volontariato organizzato iscritte nell'elenco nazionale previsto dall'art. 34 del Codice della protezione civile. La disciplina si estende anche a CNSAS, componenti volontarie della CRI e vigili del fuoco volontari.

Da quando si applicano le nuove regole sui volontari?

L'art. 3-bis è entrato in vigore il 31 ottobre 2025 con il DL 159/2025. Le parti aggiunte dalla legge di conversione n. 198/2025, cioè il richiamo agli standard minimi nazionali e le sanzioni interdittive dei commi 13-bis e seguenti, si applicano dal 31 dicembre 2025. Formazione e controlli sanitari già svolti prima del decreto restano validi se coerenti con gli scenari di rischio.

Il presidente di un'associazione di protezione civile rischia le sanzioni penali del Testo unico?

No. Il comma 13-bis esclude per legali rappresentanti e volontari gli artt. 55, 56 e 59 del D.Lgs. 81/2008. Se però il legale rappresentante non assicura formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e DPI, rischia l'interdizione dalle attività di protezione civile da sei mesi a due anni. Se è un sindaco, si applica solo una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.