L’art. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, introdotto dall’art. 18 del DL 159/2025, applica il Testo unico ai volontari di protezione civile solo per formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e DPI. È in vigore dal 31 ottobre 2025; standard minimi nazionali e sanzioni interdittive, aggiunti dalla legge 198/2025, valgono dal 31 dicembre 2025.
Dove si colloca l’art. 3-bis e quale disciplina sostituisce
Fino al DL 159/2025 il rapporto tra volontariato di protezione civile e sicurezza sul lavoro passava per un rinvio. L’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 chiedeva di applicare il Testo unico tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle attività e affidava le modalità a un decreto interministeriale, il DM 13 aprile 2011. Quel decreto è stato attuato dal decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, con allegati su scenari, compiti, formazione, controllo sanitario e sorveglianza sanitaria.
La circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) legge l’art. 3-bis come la nuova disciplina che prende il posto di quel sistema. Il cambiamento non è solo formale. Le regole di fondo, che prima stavano in un decreto ministeriale, sono ora in una norma di rango legislativo, e la legge di conversione ha aggiunto un apparato sanzionatorio che prima non esisteva in forma specifica.
Il raccordo con il resto del Testo unico è nell’art. 2, comma 1, lett. a): i volontari di protezione civile sono lavoratori soltanto “nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3-bis”. Una definizione che fuori da quel perimetro li esclude.
Prima e dopo il DL 159/2025: il confronto
| Aspetto | Fino al 30 ottobre 2025 | Dal 31 ottobre 2025 (e dal 31 dicembre 2025 per le parti aggiunte in conversione) |
|---|---|---|
| Fonte principale | Art. 3, c. 3-bis, e DM 13 aprile 2011 | Art. 3-bis D.Lgs. 81/2008 |
| Destinatari | Definiti dal DM | Definiti per legge, con i gruppi comunali, intercomunali e provinciali espressamente compresi |
| Controllo sanitario | Regolato dagli allegati del decreto 12 gennaio 2012 | Definito per legge come accertamenti medici basilari, anche da disposizioni regionali |
| Standard formativi | Piani di dettaglio di Regioni e organizzazioni nazionali | Standard minimi nazionali con direttiva ex art. 15 Codice della protezione civile |
| Sedi e luoghi di intervento | Questione affidata all’interpretazione | Non sono luoghi di lavoro per espressa previsione del comma 5 |
| Sanzioni | Nessun regime dedicato ai volontari | Esclusi artt. 55, 56 e 59; interdizione o sanzione amministrativa per il sindaco |
La tabella confronta il quadro normativo, non le prassi delle singole Regioni, che possono avere regole proprie su formazione e controllo sanitario.
Comma 1: le definizioni che delimitano il campo
Il comma 1 definisce organizzazione di protezione civile le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che hanno la protezione civile tra le attività di interesse generale, compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali, e le altre forme di volontariato organizzato. Il requisito comune è l’iscrizione nell’elenco nazionale dell’art. 34 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018).
Lo stesso comma definisce formazione, informazione e addestramento in termini vicini a quelli dell’art. 2 del Testo unico, ma riferiti alle attività operative di protezione civile. L’addestramento comprende l’uso corretto di attrezzature, macchine e DPI e le procedure di intervento.
La quinta definizione è quella di controllo sanitario: l’insieme degli accertamenti medici basilari, anche individuati da disposizioni regionali, come misura generale di prevenzione. Resta distinto dalla sorveglianza sanitaria dei commi 6-8. La differenza pratica tra i due percorsi è spiegata nella guida al controllo sanitario dei volontari.
Commi 2-4: un’equiparazione limitata e quattro obblighi
Il comma 2 regge l’intero articolo. Alla lettera a) il volontario è equiparato al lavoratore solo per le attività dei commi 3 e 4 e deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti. Alla lettera b) il legale rappresentante osserva gli obblighi dei commi 3 e 4, salvo che vi siano rapporti di lavoro, cioè dipendenti, per i quali valgono le regole ordinarie.
Il comma 3 elenca ciò che l’organizzazione deve assicurare. Formazione, informazione e addestramento vanno riferiti agli scenari di rischio individuati dalle autorità di protezione civile e ai compiti svolti, nel rispetto di standard minimi definiti con direttiva nazionale. Il controllo sanitario può essere svolto anche con i servizi regionali, nel rispetto del codice privacy, e assicurato da componenti mediche interne, accordi tra organizzazioni o strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private accreditate.
Il comma 4 riguarda attrezzature e dispositivi di protezione individuale: devono essere idonei allo specifico impiego, e formazione e addestramento al loro uso devono seguire le indicazioni del fabbricante. Come costruire la matrice tra scenari, compiti e dotazioni è il tema della pagina su formazione, addestramento e DPI dei volontari.
Commi 5-12: sedi, sorveglianza sanitaria e soggetti speciali
Il comma 5 dice che le sedi delle organizzazioni, salvo che vi si svolga attività lavorativa, e i luoghi di esercitazione, formazione e intervento non sono luoghi di lavoro. Le conseguenze per le sedi condivise sono analizzate nella pagina su sedi e luoghi di lavoro.
I commi 6-8 regolano la sorveglianza sanitaria. Le organizzazioni, la Croce Rossa e il CNSAS individuano i volontari che, nell’anno, sono esposti a fattori di rischio oltre le soglie previste e li avviano alla sorveglianza. Il comma 7 contiene regole per Trento, Bolzano e Valle d’Aosta; il comma 8 rinvia per le modalità al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 e successive modifiche.
I commi 9-12 completano il quadro:
- comma 9: la disciplina vale anche per CNSAS, componenti volontarie della CRI, organismi della Valle d’Aosta e delle Province autonome, vigili del fuoco volontari;
- comma 10: tiene conto dell’organizzazione della Croce Rossa Italiana;
- comma 11: al personale volontario dei vigili del fuoco si applicano le regole del personale permanente;
- comma 12: l’applicazione dell’articolo non può comportare omissione o ritardo delle attività di protezione civile.
Comma 13: i DPCM facoltativi e la direttiva sugli standard
Il comma 13 prevede che uno o più DPCM, o decreti dell’Autorità politica delegata, “possono” definire ulteriori misure, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Capo Dipartimento e con il parere della Conferenza unificata. È una facoltà senza termine. Chi presenta questi decreti come un adempimento scaduto, o come condizione per applicare l’art. 3-bis, sbaglia: l’articolo è già operativo. La pagina sul DPCM delle misure tecniche segue l’evoluzione.
Diverso è il caso della direttiva sugli standard minimi del comma 3, prevista dall’art. 15 del Codice della protezione civile e richiamata in conversione. Al 14 ottobre 2026 la sua adozione non risulta dalle fonti ufficiali consultate. Fino ad allora l’art. 18, comma 2, del DL salva formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario già svolti, compatibilmente con gli scenari di rischio.
Commi 13-bis e seguenti: il regime sanzionatorio aggiunto in conversione
La legge 198/2025 ha inserito quattro commi, in vigore dal 31 dicembre 2025. Il 13-bis esclude per legali rappresentanti e volontari gli artt. 55, 56 e 59 del D.Lgs. 81/2008 e vieta di equipararli a datore, dirigente o preposto, anche ai fini degli artt. 18 e 19. Gli altri tre commi fissano le sanzioni.
| Soggetto | Violazione | Sanzione |
|---|---|---|
| Legale rappresentante | Commi 3 e 4 (formazione, controllo sanitario, DPI) | Interdizione dalle attività di protezione civile da 6 mesi a 2 anni |
| Legale rappresentante che è sindaco | Commi 3 e 4 | Solo sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro |
| Volontario, anche coordinatore | Comma 2, lett. a), e commi 3 e 4 | Interdizione da 1 a 6 mesi |
Esempio: in un’associazione iscritta all’elenco territoriale, il presidente impiega in un intervento per rischio idraulico tre volontari mai addestrati all’uso delle motopompe. La violazione riguarda i commi 3 e 4 e la sanzione prevista è l’interdizione del presidente da 6 mesi a 2 anni. Se lo stesso accadesse in un gruppo comunale guidato dal sindaco, la conseguenza sarebbe la sola sanzione amministrativa. Non si applicano, in nessuno dei due casi, le contravvenzioni dell’art. 55.
Gli errori di lettura più frequenti
Il primo errore è ritenere che l’iscrizione all’elenco renda di protezione civile qualunque attività. Un servizio di accoglienza a un concerto privato non è un intervento attivato dall’autorità di protezione civile: va inquadrato secondo la natura reale dell’attività.
Il secondo è considerare l’esclusione degli artt. 55-59 come un’assenza di responsabilità. Le sanzioni interdittive colpiscono proprio la possibilità di operare e, per un’associazione, la perdita del presidente o di un coordinatore può fermare il servizio. Restano inoltre le regole generali del codice penale in caso di infortunio.
Il terzo è il caso opposto: applicare ai volontari DVR, nomina dell’RSPP e sorveglianza sanitaria generalizzata come in azienda. L’art. 3-bis chiede misure mirate su scenari e compiti, non la riproduzione del modello d’impresa. Per una visione d’insieme della sezione si può tornare alla pagina su volontariato, protezione civile e sicurezza.
Risposte rapide
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 3-bis del D.Lgs. 81/2008?
È la norma, introdotta dall'art. 18 del DL 159/2025, che applica il Testo unico ai volontari di protezione civile solo per formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, attrezzature e DPI. Definisce le organizzazioni coinvolte, esclude che sedi e luoghi di intervento siano luoghi di lavoro, regola la sorveglianza sanitaria dei volontari più esposti e prevede sanzioni interdittive al posto di quelle penali del Testo unico.
Il legale rappresentante di un'associazione di volontariato è un datore di lavoro?
Non nei confronti dei volontari impegnati in attività di protezione civile. Il comma 13-bis vieta di equipararlo al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008. Deve però assicurare gli obblighi dei commi 3 e 4. Se l'associazione ha dipendenti, per loro resta datore di lavoro secondo le regole ordinarie.
Cosa rischia un volontario che non rispetta le regole di sicurezza?
Il comma 13-quinquies prevede l'interdizione dalle attività di protezione civile da uno a sei mesi per il volontario, anche coordinatore, che viola il comma 2, lett. a), o i commi 3 e 4. Il comma 2, lett. a), impone al volontario di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti. Non si applica l'art. 59 del Testo unico.
Il DM 13 aprile 2011 sui volontari è ancora valido?
Secondo la circolare INL n. 1/2026, l'art. 3-bis sostituisce la disciplina che l'art. 3, comma 3-bis, affidava al DM 13 aprile 2011. Il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012, che ne era l'attuazione, resta invece richiamato dal comma 8 per le modalità della sorveglianza sanitaria. Formazione e controlli svolti prima del DL restano validi se coerenti con gli scenari di rischio.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.