Il DL 159/2025 non cambia le ore dei corsi di sicurezza, che restano fissate dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Interviene invece su chi può fare formazione, sull’aggiornamento degli RLS nelle imprese con meno di 15 lavoratori, sulla registrazione delle competenze, sui tempi nel turismo e sulle risorse INAIL. Alcune misure sono in vigore, altre attendono ancora un atto.
Questa sezione del sito raccoglie le guide su ciascuna misura. Qui sotto il quadro d’insieme: come le novità si incastrano con l’Accordo vigente, quali sono già esigibili e chi deve muoversi per primo. Per la panoramica di tutto il decreto, oltre la formazione, si può partire dalla guida completa al DL 159/2025.
Le regole dei corsi restano nell’Accordo 59/CSR
La cornice della formazione obbligatoria è l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, che affida durata, contenuti e modalità a un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Quell’accordo oggi è il Rep. 59/CSR del 17 aprile 2025. Secondo la FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 è in vigore dal 19 maggio 2025, giorno della pubblicazione sul sito del Ministero; l’atto di approvazione è uscito in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
Il DL 159/2025 non tocca questa cornice. Anche l’art. 6, che prevede un nuovo accordo sugli enti formatori, fa espressamente salvo l’art. 37, comma 2. Restano quindi invariati, tra gli altri, i corsi lavoratori da 8, 12 o 16 ore, il corso preposti di 12 ore con aggiornamento biennale di 6 ore, il nuovo corso di 16 ore per il datore di lavoro e i moduli per RSPP e ASPP. Alcuni passaggi del transitorio sono già chiusi: la possibilità di avviare corsi secondo i vecchi accordi si è esaurita dopo 12 mesi, cioè il 19 maggio 2026.
Due obblighi dell’Accordo contano molto nella pratica e sono trattati in guide dedicate. La prima è la verifica dell’efficacia della formazione sul lavoro, che il datore deve svolgere a distanza di tempo dal corso. La seconda riguarda i percorsi di RSPP e ASPP, descritti nella pagina sulla formazione RSPP dopo il nuovo Accordo.
Le misure formative del decreto, una per una
Il decreto distribuisce le novità formative tra diversi articoli. La tabella le riporta con la norma, la data da cui valgono e lo stato al 14 ottobre 2026.
| Misura | Norma | Da quando | Stato a ottobre 2026 |
|---|---|---|---|
| Accordo sui requisiti di accreditamento degli enti formatori | Art. 6 DL 159/2025 | Termine 29/01/2026 | Non adottato |
| Aggiornamento periodico RLS nelle imprese sotto 15 lavoratori | Art. 37, c. 11, D.Lgs. 81/2008 | 31/10/2025 | Vigente, modalità dal CCNL |
| Competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL | Art. 37, c. 14, D.Lgs. 81/2008 | 31/10/2025 | Vigente, operatività legata ai sistemi pubblici |
| Formazione entro 30 giorni nei pubblici esercizi e nel turistico-ricettivo | Art. 1-bis DL 159/2025 | 31/12/2025 | Vigente |
| Consultazione gratuita delle norme UNI e bollettino | Art. 30, c. 5-ter, D.Lgs. 81/2008 | Piattaforma dal 28/04/2026 | Attiva |
| Almeno 35 milioni annui INAIL per percorsi duali e RLS | Art. 11, c. 4-bis, D.Lgs. 81/2008 | Dal 2026 | Trasferimento e riparto non pubblicati |
| Formazione INAIL tramite Fondi interprofessionali e progetti nelle scuole | Art. 11, cc. 5-ter e 6-bis | 31/10/2025 | Vigente; nessun avviso specifico risultante |
La differenza tra le date dipende dall’origine della norma. Ciò che era nel decreto originario vale dal 31 ottobre 2025; ciò che è stato aggiunto dalla legge di conversione n. 198/2025, come la regola sul turismo, vale dal 31 dicembre 2025.
Cosa è già esigibile e cosa attende un atto
Tre novità producono obblighi immediati per le imprese. L’RLS delle aziende sotto i 15 lavoratori deve ricevere un aggiornamento periodico, con modalità fissate dal contratto collettivo nazionale in proporzione alla dimensione e al rischio: la guida all’aggiornamento RLS nelle piccole imprese spiega soglie e conteggio dei lavoratori. Bar, ristoranti, alberghi e strutture ricettive devono concludere formazione e addestramento specifico entro 30 giorni dall’assunzione, come spiega la pagina sulla formazione nel turismo entro 30 giorni. Il datore, infine, deve considerare il contenuto del fascicolo elettronico quando programma i corsi.
Proprio sul fascicolo circola un equivoco. Il nuovo comma 14 dell’art. 37 non rinvia ad alcun accordo: è vigente, e ciò che ne limita l’uso è lo stato dei sistemi informatici pubblici. Il dettaglio è nella guida al fascicolo elettronico del lavoratore.
L’unico atto davvero atteso è l’accordo sull’accreditamento previsto dall’art. 6, il cui termine è scaduto il 29 gennaio 2026. Nel frattempo valgono le categorie di soggetti formatori dell’Accordo 59/CSR e l’accreditamento regionale costruito sull’Intesa del 20 marzo 2008, valido solo nella Regione che lo rilascia. La pagina sull’accreditamento dei soggetti formatori contiene una lista di controlli per scegliere un ente oggi.
Sul fronte delle risorse, il comma 4-bis dell’art. 11 destina almeno 35 milioni l’anno al Fondo sociale per occupazione e formazione. La guida al fondo INAIL da 35 milioni per formazione e scuole spiega a chi è destinato e perché non è un contributo a sportello per le imprese. La piattaforma UNI, invece, è già attiva e offre la lettura gratuita di 62 documenti normativi, previa registrazione.
Chi deve muoversi e su che cosa
Le novità non pesano allo stesso modo su tutti. Una lettura per ruolo aiuta a capire da dove partire.
- Datori di lavoro delle piccole imprese: verificare il conteggio dei lavoratori secondo l’art. 4 e il CCNL applicato, poi programmare l’aggiornamento dell’RLS interno.
- Imprese della ristorazione e dell’ospitalità: riorganizzare l’inserimento dei nuovi assunti, anche stagionali, perché la formazione si chiuda entro 30 giorni.
- Uffici del personale: costruire un archivio degli attestati con denominazioni coerenti con l’Accordo 59/CSR, pronto a dialogare con fascicolo elettronico e SIISL.
- Enti di formazione accreditati: prepararsi ai requisiti che l’art. 6 indica, cioè competenza ed esperienza certificata in sicurezza, organizzazione e risorse, necessari anche per la conferma dell’accreditamento.
- RLS e parti sociali: seguire i piani formativi concordati che potranno usare le risorse del comma 4-bis.
- Scuole e centri di formazione professionale: monitorare i progetti INAIL sugli infortuni in itinere e il riparto per i percorsi duali.
Gli equivoci più frequenti
La prima confusione riguarda i due accordi Stato-Regioni. L’Accordo 59/CSR è in vigore e regola i corsi; quello dell’art. 6 riguarda l’accreditamento degli enti e non esiste ancora. Un ente che si presenta come “accreditato DL 159” sta descrivendo un titolo che nessuna amministrazione ha rilasciato.
La seconda riguarda le date. Il transitorio dell’Accordo 59/CSR va calcolato dal 19 maggio 2025, indicato dalla FAQ ministeriale, e non dal 24 maggio: la finestra per avviare corsi con le vecchie regole si è chiusa il 19 maggio 2026. Allo stesso modo, la novità sugli RLS vale dal 31 ottobre 2025, perché era nel decreto originario.
La terza riguarda il turismo. I 30 giorni sono un termine massimo per concludere la formazione, non un periodo libero: le istruzioni essenziali sui rischi della mansione servono dal primo giorno di lavoro.
Da dove partire in azienda
Per un datore di lavoro che vuole allineare la formazione al quadro di ottobre 2026, una sequenza ragionevole è questa:
- Ricontrollare il piano formativo rispetto alle durate e alle scadenze dell’Accordo 59/CSR, compreso il corso di 16 ore per il datore di lavoro.
- Verificare se l’impresa ha meno di 15 lavoratori e, in caso affermativo, come il CCNL disciplina l’aggiornamento dell’RLS.
- Se si opera nella ristorazione o nell’ospitalità, fissare un calendario di inserimento che chiuda la formazione entro 30 giorni.
- Controllare titolo, Regione di accreditamento e docenti dell’ente formatore incaricato.
- Ordinare gli attestati per lavoratore, mansione e scadenza, in vista del fascicolo elettronico.
- Programmare la verifica di efficacia sul lavoro per i corsi appena conclusi.
Mappa del dossier
Pagine da consultare
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Domande frequenti
Il DL 159/2025 cambia le ore dei corsi di formazione sicurezza?
No. Durata, contenuti e modalità dei corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e RSPP restano fissati dall'Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, in vigore dal 19 maggio 2025. Il DL 159/2025 interviene su altri aspetti: requisiti degli enti formatori, aggiornamento degli RLS nelle piccole imprese, registrazione delle competenze, tempi nel turismo e risorse INAIL.
Quali novità sulla formazione del DL 159/2025 sono già obbligatorie?
Sono vigenti dal 31 ottobre 2025 l'aggiornamento periodico dell'RLS nelle imprese sotto 15 lavoratori e la registrazione delle competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore. Dal 31 dicembre 2025 vale il termine di 30 giorni per la formazione nei pubblici esercizi e nelle imprese turistico-ricettive. Dal 28 aprile 2026 è attiva la consultazione gratuita delle norme UNI.
Cosa manca ancora per completare le misure formative del decreto?
Al 14 ottobre 2026 non risulta adottato l'Accordo Stato-Regioni sui requisiti di accreditamento dei soggetti formatori, previsto dall'art. 6 entro il 29 gennaio 2026. Non risultano pubblicati neppure il trasferimento e il riparto dei 35 milioni annui che l'INAIL deve destinare al Fondo sociale per occupazione e formazione per percorsi duali e formazione degli RLS.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.