Il DL 159/2025 ha modificato l’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 in due punti. Ha sostituito il vecchio riferimento a OHSAS 18001:2007 con la UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 e ha aggiunto un comma sulle convenzioni INAIL-UNI per consultare gratis le norme tecniche. I requisiti sostanziali del modello organizzativo, cioè ciò che va dimostrato per l’esimente 231, sono rimasti identici.
A questo si aggiunge una seconda novità, arrivata da un’altra legge e spesso trascurata. La Legge annuale sulle PMI (L. 11 marzo 2026, n. 34) ha chiesto all’INAIL di elaborare modelli semplificati per micro, piccole e medie imprese. Qui sotto trovi il testo prima e dopo, il valore reale della presunzione di conformità e un controllo pratico da fare sul modello già adottato.
A cosa serve l’articolo 30 e perché la modifica conta
L’articolo 30 definisce il modello di organizzazione e di gestione che può esonerare la società dalla responsabilità amministrativa del D.Lgs. 231/2001. Per la sicurezza sul lavoro i reati presupposto sono l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi violando le norme antinfortunistiche (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001). Senza un modello idoneo, la società rischia sanzioni pecuniarie e interdittive che si sommano alla responsabilità penale delle persone fisiche.
Il comma 1 richiede che il modello sia adottato ed efficacemente attuato. Deve assicurare un sistema aziendale per adempiere gli obblighi su otto aree:
- standard tecnico-strutturali di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti chimici, fisici e biologici;
- valutazione dei rischi e misure di prevenzione conseguenti;
- attività organizzative: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche, consultazione degli RLS;
- sorveglianza sanitaria;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza sul rispetto delle procedure da parte dei lavoratori;
- acquisizione delle documentazioni e certificazioni obbligatorie;
- verifiche periodiche sull’applicazione e sull’efficacia delle procedure.
I commi 2, 3 e 4 aggiungono tre condizioni. Servono sistemi di registrazione delle attività, un’articolazione di funzioni con competenze e poteri, con un sistema disciplinare, e un controllo sul mantenimento nel tempo, con riesame dopo violazioni significative o mutamenti organizzativi. Nessuna di queste regole è stata toccata dal DL 159.
Il testo prima e dopo il DL 159/2025
L’intervento sta nell’articolo 10 del decreto. È in vigore dal 31 ottobre 2025, perché fa parte del testo originario. La legge di conversione n. 198/2025 ha aggiunto solo ritocchi lessicali, come “alla norma” nel comma 5 e “da parte dell’UNI” nel nuovo comma 5-ter.
| Punto dell’art. 30 | Prima del DL 159/2025 | Dopo il DL 159/2025 |
|---|---|---|
| Comma 5, standard di riferimento | Linee guida UNI-INAIL del 28/09/2001 o British Standard OHSAS 18001:2007 | Linee guida UNI-INAIL del 28/09/2001 o norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 |
| Comma 5, effetto | Presunzione di conformità “per le parti corrispondenti” | Invariato |
| Comma 5, altri modelli | Possono essere indicati dalla Commissione consultiva dell’art. 6 | Invariato |
| Comma 5-bis, procedure semplificate PMI | Elaborate dalla Commissione consultiva e recepite con DM | Invariato |
| Comma 5-ter | Non esisteva | Convenzioni INAIL-UNI per la consultazione gratuita delle norme e per un bollettino periodico delle nuove norme |
| Comma 6, finanziabilità per imprese fino a 50 lavoratori | Rientra tra le attività finanziabili dell’art. 11 | Invariato |
Il cambio di standard prende atto di una situazione già consolidata. La OHSAS 18001 era stata ritirata dopo la pubblicazione della ISO 45001, e i sistemi certificati erano migrati da tempo. Il riferimento normativo era rimasto fermo a uno standard non più in uso.
La presunzione di conformità copre solo le parti corrispondenti
La formula del comma 5 è più stretta di quanto sembra. Un modello conforme alla ISO 45001 si presume idoneo per le parti corrispondenti ai requisiti dell’articolo 30, non per intero. La presunzione aiuta a dimostrare che l’impianto è stato costruito bene, ma non prova che sia stato applicato.
La ISO 45001 copre bene la valutazione dei rischi, la leadership, la partecipazione dei lavoratori, la gestione delle non conformità e il miglioramento continuo. Restano invece da costruire, o da verificare a parte, gli elementi tipici del D.Lgs. 231/2001:
- un sistema disciplinare che sanzioni davvero il mancato rispetto delle misure, applicabile anche a dirigenti e preposti;
- l’organismo di vigilanza, con autonomia, budget e flussi informativi periodici e a evento;
- deleghe di funzioni coerenti con l’art. 16, con poteri di spesa reali;
- la tracciabilità delle decisioni dell’organo amministrativo sugli investimenti in sicurezza.
L’auditor di certificazione e l’organismo di vigilanza svolgono ruoli diversi. Il primo verifica la conformità a uno standard volontario su un campione. Il secondo vigila sul funzionamento del modello per conto dell’ente e deve poter riferire all’organo amministrativo senza filtri. Per l’impostazione del sistema di gestione e il percorso di certificazione si veda la guida su ISO 45001 e sistemi di gestione della sicurezza.
Esempio: aggiornare un modello nato su OHSAS 18001
Esempio: una società metalmeccanica di 80 dipendenti ha adottato il modello 231 nel 2016, costruendo la parte sicurezza sulla OHSAS 18001. Nel 2020 ha migrato la certificazione alla ISO 45001, ma il modello cita ancora la vecchia norma e il comma 5 nella formulazione precedente.
Un semplice cerca-sostituisci non basta. Il controllo corretto parte dalle clausole della ISO 45001 che non avevano un equivalente nella OHSAS: il contesto dell’organizzazione, le esigenze delle parti interessate, il ruolo della direzione e la consultazione dei lavoratori non dirigenti. Per ciascuna si verifica se il modello ha un protocollo e se l’organismo di vigilanza riceve un flusso che ne dimostra l’applicazione. L’emendamento A1:2024 ha poi introdotto il riferimento al cambiamento climatico nell’analisi del contesto, e anche quello va considerato.
Il risultato da produrre è una tabella di corrispondenza fra requisiti dell’art. 30, clausole della norma e protocolli del modello, approvata dall’organo amministrativo con una delibera datata. È questa tabella che, in un procedimento, permette di indicare quali parti godono della presunzione e quali sono provate con altre evidenze.
Il comma 5-ter del DL 159: le norme UNI consultabili gratis
Il secondo intervento dell’articolo 10 chiede al Ministero del Lavoro di promuovere convenzioni tra INAIL e UNI. Gli obiettivi sono la consultazione gratuita delle norme tecniche richiamate dal D.Lgs. 81/2008 e di altre norme rilevanti per la sicurezza, e un bollettino periodico delle nuove norme. La misura è attuata: la convenzione triennale è stata firmata nell’aprile 2026 e la piattaforma è attiva dal 28 aprile 2026.
Per chi gestisce un modello organizzativo l’effetto è pratico. La ISO 45001 è tra le norme consultabili, e risulta la più consultata nei primi mesi secondo il Ministero. Diventa quindi più semplice tenere allineati i protocolli all’edizione vigente. Modalità di accesso, numero di norme e uso del bollettino sono spiegati nella pagina sulla consultazione gratuita delle norme UNI.
Due commi 5-ter: i modelli semplificati della legge PMI 2026
La L. 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026, ha inserito nell’articolo 30 un altro comma “5-ter” con l’art. 10, comma 1, lett. a). Il contenuto è diverso da quello del DL 159. Applicando il principio di proporzionalità, l’INAIL deve elaborare entro 120 giorni modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, d’intesa con le organizzazioni più rappresentative di datori e lavoratori. Deve anche individuare i parametri per declinarli in azienda e sostenere le imprese nell’adozione, senza nuovi oneri.
Su Normattiva il nuovo comma compare per ora come nota di aggiornamento e non ancora nel corpo dell’articolo. Questo crea una doppia numerazione da tenere presente quando si cita la norma: conviene indicare sempre l’atto che ha introdotto il comma. Il termine di 120 giorni, calcolato dal 7 aprile 2026, cadeva all’inizio di agosto 2026. Prima di adottare un modello “semplificato”, verifica sul sito INAIL che il documento ufficiale sia stato pubblicato e in quale versione.
I modelli semplificati non sostituiscono le procedure semplificate del comma 5-bis, già recepite con decreto ministeriale nel 2014. Si affiancano a esse come strumento in più per le imprese piccole, per le quali il comma 6 prevede anche la finanziabilità dell’adozione del modello.
Errori che emergono quando il modello viene messo alla prova
Dopo un infortunio grave il pubblico ministero contesta l’illecito all’ente, e il modello viene esaminato nel dettaglio. Gli errori più frequenti hanno poco a che fare con il testo dello standard citato:
- Modello fermo alla data di adozione. Riorganizzazioni, nuovi stabilimenti o cambi di processo non sono stati seguiti da un riesame, contro quanto chiede il comma 4.
- Deleghe senza budget. Il delegato non poteva spendere per eliminare il rischio, e la delega perde valore.
- Sistema disciplinare mai applicato. Esiste sulla carta, ma non risultano contestazioni nonostante violazioni documentate nei sopralluoghi.
- Flussi all’organismo di vigilanza solo annuali. Mancano le comunicazioni a evento su infortuni, near miss e prescrizioni degli organi di vigilanza.
- Appalti fuori dal perimetro. Il modello non governa la scelta e il controllo delle imprese esecutrici, che invece sono tra le attività del comma 1, lettera c).
Il DL 159 ha aggiunto agli obblighi generali anche la prevenzione di condotte violente o moleste (art. 15, comma 1, lett. z-bis). È opportuno che il modello la richiami tra le misure di tutela: la portata della novità è spiegata nella guida sulla prevenzione di violenza e molestie.
Come impostare la revisione
Per allineare un modello esistente basta un percorso breve e documentato, senza riscriverlo da capo:
- aggiornare i riferimenti normativi del documento di sintesi (comma 5 nella nuova formulazione, i due commi 5-ter con l’atto di origine);
- costruire la tabella di corrispondenza fra art. 30, ISO 45001:2023+A1:2024 e protocolli;
- colmare le parti non coperte dalla norma, cioè sistema disciplinare, organismo di vigilanza e flussi;
- far approvare la revisione dall’organo amministrativo e comunicarla a dirigenti, preposti e RLS;
- programmare il primo audit dell’organismo di vigilanza sui protocolli modificati.
Le altre novità del decreto che toccano organizzazione, incentivi e tutele sono raccolte nella sezione modelli organizzativi, obblighi e tutele. Il quadro completo delle misure è nella guida al DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Cosa ha cambiato il DL 159/2025 nell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008?
L'articolo 10 del DL 159/2025 ha toccato due punti. Nel comma 5 il riferimento al British Standard OHSAS 18001:2007 è sostituito dalla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, accanto alle Linee guida UNI-INAIL del 2001 che restano. È stato poi inserito un comma 5-ter sulle convenzioni INAIL-UNI per consultare gratis le norme tecniche e per un bollettino periodico delle nuove norme. I requisiti dei commi da 1 a 4 sono rimasti invariati.
Un sistema certificato ISO 45001 basta per avere un modello 231 esimente?
No. Il comma 5 crea una presunzione di conformità solo per le parti in cui il modello corrisponde alla norma. Alcuni elementi richiesti dal D.Lgs. 231/2001 e dallo stesso articolo 30 vanno costruiti a parte: il sistema disciplinare, l'organismo di vigilanza con i suoi flussi informativi, i poteri e le risorse delle funzioni delegate. Il giudice valuta poi l'efficace attuazione nei fatti, e la certificazione da sola non la dimostra.
Da quando vale il nuovo riferimento alla ISO 45001 nell'articolo 30?
La sostituzione fa parte del DL 159/2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025. La legge di conversione n. 198/2025, in vigore dal 31 dicembre 2025, ha corretto solo la formulazione con ritocchi lessicali. Chi aveva costruito il modello su OHSAS 18001 dovrebbe verificare la corrispondenza con la ISO 45001 nella versione del 2023 con l'emendamento A1 del 2024, che è quella citata dalla norma.
Cosa sono i modelli semplificati INAIL previsti dalla legge PMI 2026?
La legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026, aggiunge all'articolo 30 un nuovo comma 5-ter, distinto da quello introdotto dal DL 159. Il nuovo comma incarica l'INAIL di elaborare entro 120 giorni, d'intesa con le parti sociali più rappresentative, modelli semplificati per microimprese e PMI e di sostenerne l'adozione. Prima di usarli conviene controllare sul sito INAIL che siano stati pubblicati.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.