Il testo coordinato del DL 159/2025 con la legge 198/2025 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, da pagina 127. Riporta il decreto del 31 ottobre 2025 con le modifiche della conversione, in vigore dal 31 dicembre 2025, ed è la versione da usare oggi, tenendo conto che ha solo funzione di lettura.
Di seguito si spiega quali documenti ufficiali esistono, come distinguere le parti aggiunte dal Parlamento e quali regole sono cambiate rispetto al decreto di ottobre. Per l’elenco completo delle norme toccate c’è il quadro sinottico degli articoli modificati.
I documenti ufficiali e a cosa servono
Esistono quattro testi ufficiali, ciascuno con una funzione diversa. Confonderli porta a citare commi che non esistono più o a ignorare quelli aggiunti.
| Documento | Dove si trova | Quando usarlo |
|---|---|---|
| DL 31 ottobre 2025, n. 159, testo originario | Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 | per sapere cosa valeva tra il 31 ottobre e il 30 dicembre 2025 |
| Legge 29 dicembre 2025, n. 198, con l’allegato delle modificazioni | Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, pagine 1-6 | per sapere esattamente cosa ha cambiato il Parlamento |
| Testo coordinato | stessa Gazzetta n. 301, da pagina 127, codice 25A07009 | per leggere il decreto come risulta dopo la conversione, con le note sulle norme richiamate |
| Testo vigente e multivigente | Normattiva | per controllare la versione in vigore a una certa data e le eventuali modifiche successive |
Il PDF dell’intero fascicolo della Gazzetta n. 301 contiene sia la legge sia il testo coordinato. La versione HTML del coordinato è consultabile sul sito della Gazzetta, con i link all’atto completo e ai lavori preparatori.
Che valore ha il testo coordinato
Il coordinato non è un atto normativo. Lo redige il Ministero della giustizia in base all’art. 11, comma 1, del DPR 1092/1985, che disciplina le pubblicazioni ufficiali. L’avvertenza in testa al documento è esplicita:
“Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.”
In concreto, il coordinato è la fonte di lettura più comoda e quasi sempre la più affidabile, perché è pubblicato dallo Stato. Se però emergesse una discordanza, prevarrebbero il decreto pubblicato il 31 ottobre e l’allegato della legge 198/2025. Per un ricorso o un parere legale conviene quindi citare il decreto “come convertito dalla legge 198/2025”, non “il testo coordinato”.
Le note in calce a ogni articolo sono un vantaggio spesso trascurato. Il Ministero vi trascrive il testo delle norme richiamate o modificate, per esempio l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e l’Allegato I-bis nella nuova versione. Anche queste note hanno valore solo informativo.
Come riconoscere le parti aggiunte dal Parlamento
Il segno grafico cambia secondo il formato. Nel PDF della Gazzetta le modifiche della conversione sono stampate in corsivo, come dichiara l’avvertenza. Nella versione HTML sul sito della Gazzetta le stesse parti sono racchiuse tra doppie parentesi tonde.
Su Normattiva il metodo è diverso. La pagina del decreto riporta che è stato convertito con modificazioni dalla legge 198/2025 e consente di scegliere tra versione originaria, vigente e multivigente. La funzione multivigente è la più utile per chi deve ricostruire un fatto passato, perché mostra il testo di ogni articolo con le date di validità.
Una verifica in tre passaggi
- Individuare nel testo coordinato l’articolo e il comma che interessano.
- Controllare nell’allegato della legge 198/2025 se quel comma è stato modificato, sostituito o aggiunto.
- Aprire su Normattiva la norma permanente modificata, per esempio l’art. 113 del D.Lgs. 81/2008, e verificare la versione vigente alla data del fatto.
Il terzo passaggio serve perché il decreto spesso modifica altre leggi. L’obbligo vero si legge nella norma modificata, non nel decreto che la cambia.
Cosa ha cambiato la legge 198/2025 rispetto al decreto
Gran parte dell’allegato della legge consiste in correzioni formali: punteggiatura, nomi completi degli enti, riferimenti normativi precisati. Le modifiche sostanziali sono meno numerose, ma alcune hanno effetti diretti sulle imprese.
| Tema | Decreto del 31 ottobre 2025 | Dopo la legge 198/2025 |
|---|---|---|
| Formazione nel turismo | nessuna previsione | nuovo art. 1-bis: formazione specifica entro 30 giorni nei pubblici esercizi e nelle imprese turistico-ricettive |
| Scale verticali, art. 113 | lettera h) in una formulazione diversa | nuovo testo: scale permanenti oltre 5 metri e 75 gradi con gabbia o sistema anticaduta, in base alla valutazione del rischio; nuovo comma 1-bis per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 |
| Patente, decurtazione per lavoro nero | comma 7-bis riferito al solo numero 21, decurtazione “all’atto” della notifica | numeri 21 e 24, decurtazione “a seguito” della notifica |
| Patente, sospensione | valutazione “tenendo conto” dei verbali | provvedimenti assunti “previa valutazione” dei verbali redatti sul luogo |
| Patente, comunicazioni all’INL | solo provvedimenti definitivi | anche le risultanze dei verbali notificati (art. 27, c. 9) |
| Badge | decreti su ambiti e modalità senza passaggio in Conferenza | decreti adottati sentita la Conferenza Stato-Regioni; sanzione dell’art. 55, c. 5, lett. i), estesa agli ulteriori ambiti |
| INL negli organi istituzionali | non previsto | rappresentante INL nel Comitato dell’art. 5, nella Commissione consultiva e nella Commissione interpelli |
| Volontari di protezione civile | art. 3-bis senza i commi da 13-bis a 13-sexies | gruppi comunali inclusi; standard minimi con direttiva; esclusione degli artt. 55, 56 e 59; interdizioni da 1 mese a 2 anni |
| Lavoratori fragili | nessuna previsione | nuovo art. 14-bis sulle convenzioni della L. 68/1999 |
| Near miss | linee guida ministeriali | le linee guida tengono conto delle procedure INAIL, che restano ferme |
| Borse di studio INAIL | nessuna indicazione fiscale | borsa esente da ogni imposizione |
| Regioni a statuto speciale | nessuna clausola | nuovo art. 20-bis di salvaguardia |
Le righe sulla patente sono sviluppate nella pagina sulla decurtazione dei crediti per lavoro irregolare. Il nuovo regime delle scale, con i requisiti tecnici, è nella pagina sulle scale verticali oltre 5 metri.
Le due date di vigore da non confondere
Il decreto è entrato in vigore il 31 ottobre 2025, giorno della pubblicazione, come stabilisce l’art. 21. Le modifiche della conversione hanno efficacia dal 31 dicembre 2025, giorno successivo alla pubblicazione della legge, per effetto dell’art. 15, comma 5, della legge 400/1988. Ne deriva una regola semplice: ciò che non è stato toccato dal Parlamento vale dal 31 ottobre, ciò che è stato aggiunto o riscritto vale dal 31 dicembre.
Lo scambio tra le due date è l’errore più frequente nei commenti. Il minimo di 12.000 euro per chi opera senza patente, per esempio, è nel decreto originario: si applica alle violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025, come conferma la circolare INL n. 1/2026. Lo stesso vale per il nuovo art. 115, la notifica preliminare con le imprese in subappalto e le visite mediche in orario di lavoro.
Esempio: un’impresa vuole sapere se, a dicembre 2025, il comma 7-bis dell’art. 27 si applicava anche all’aggravante del numero 24. Nel testo coordinato il riferimento ai numeri 21 e 24 è in corsivo, quindi deriva dalla conversione ed è efficace dal 31 dicembre 2025. Va poi considerato l’art. 3, comma 5, del decreto, che limita le nuove decurtazioni agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.
Oltre a queste due date, alcune misure ne hanno una propria: il 1° febbraio 2026 per le scale già installate, il 1° aprile 2026 per il SIISL, il 31 dicembre 2026 per l’accordo sugli accertamenti per alcol e droghe. L’elenco ordinato è nella pagina sulle scadenze e date chiave.
Il percorso parlamentare in breve
Il disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato il 31 ottobre 2025 dai ministri Calderone e Musumeci come atto n. 1706. La 10ª Commissione lo ha esaminato tra il 5 novembre e il 10 dicembre 2025 e l’Aula lo ha approvato il 10 dicembre. Alla Camera, come atto n. 2736, è passato in XI Commissione l’11 dicembre ed è stato approvato definitivamente il 18 dicembre 2025, senza ulteriori modifiche.
La legge è stata promulgata il 29 dicembre 2025 e pubblicata il giorno seguente. Il Ministero del Lavoro ne ha dato notizia il 2 gennaio 2026 con una sintesi delle misure. Quella sintesi è utile per orientarsi, ma su alcuni punti usa formule che il testo di legge non contiene, come la gratuità del badge, e non sostituisce la lettura del coordinato.
Cosa il testo coordinato non dice
Il coordinato fotografa la legge al 30 dicembre 2025. Non indica quali decreti attuativi sono stati adottati dopo, né le interpretazioni dell’amministrazione. Per sapere se una misura è operativa servono altre fonti: i monitoraggi trimestrali del Ministero del Lavoro, le circolari INL e INAIL, la Gazzetta per i decreti successivi.
Al 14 ottobre 2026, per esempio, il testo coordinato prevede il decreto sulle modalità del badge entro il 1° marzo 2026, ma quel decreto non risulta adottato. Chi legge solo il coordinato rischia di considerare il badge già obbligatorio. Il quadro completo delle misure e del loro stato è nella guida al DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Dove si scarica il testo coordinato del DL 159/2025?
È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, a partire da pagina 127, con codice redazionale 25A07009. Si può leggere in HTML sul sito della Gazzetta oppure scaricare il PDF dell'intero fascicolo, che contiene alle pagine 1-6 anche la legge 198/2025. Normattiva offre la versione vigente aggiornata del decreto.
Il testo coordinato ha valore di legge?
No. L'avvertenza in Gazzetta spiega che il testo coordinato è redatto dal Ministero della giustizia al solo fine di facilitare la lettura e che restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi. Fanno fede il decreto-legge pubblicato il 31 ottobre 2025 e la legge 198/2025 con il suo allegato di modificazioni. In pratica il coordinato è affidabile, ma non va citato come fonte autonoma.
Da quando valgono le modifiche introdotte dalla legge 198/2025?
Dal 31 dicembre 2025, giorno successivo alla pubblicazione della legge, come prevedono l'art. 1, comma 2, della legge stessa e l'art. 15, comma 5, della legge 400/1988. Le parti del decreto non modificate restano in vigore dal 31 ottobre 2025. Per alcune misure il decreto fissa date proprie, come il 1° febbraio 2026 per le scale già installate.
Come si riconoscono nel testo coordinato le parti aggiunte in conversione?
Nel PDF della Gazzetta le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in corsivo. Nella versione HTML sul sito della Gazzetta sono racchiuse tra doppie parentesi tonde. Su Normattiva si può confrontare la versione originaria con quella vigente usando la funzione multivigente, che mostra le singole versioni di ogni articolo con le relative date.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.
- Testo coordinato del DL 159/2025 con la L. 198/2025 — Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025
- Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 301 del 30/12/2025, versione PDF con la L. 198/2025
- DL 31 ottobre 2025, n. 159, testo vigente e multivigente — Normattiva
- Convertito in legge il decreto salute e sicurezza sul lavoro — Ministero del Lavoro, 2/1/2026