Per il lavoro nero accertato in cantiere la patente perde 5 crediti per ciascun lavoratore, più uno quando ricorre l’aggravante, e la decurtazione scatta con la notifica del verbale, senza attendere un provvedimento definitivo. Il nuovo regime, introdotto dal DL 159/2025, vale solo per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.
È la modifica alla patente a crediti con l’impatto più immediato. Quattro lavoratori non regolarizzati bastano a portare un’impresa con il solo punteggio iniziale sotto la soglia di 15 crediti, e la decurtazione arriva in poche settimane anziché dopo anni di contenzioso.
Che cosa ha cambiato il DL 159/2025 nell’Allegato I-bis
L’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008 elenca le violazioni che comportano decurtazione e i crediti da togliere. Prima del decreto il lavoro nero occupava tre voci distinte, i numeri 21, 22 e 23, graduate in base alla durata dell’impiego irregolare. L’articolo 3, comma 4, lettera b), del DL 159/2025 le ha accorpate in un’unica voce, il nuovo numero 21.
| Aspetto | Illeciti fino al 31/12/2025 | Illeciti dal 1/1/2026 |
|---|---|---|
| Voci dell’Allegato I-bis | nn. 21, 22 e 23, graduate per durata | solo n. 21, più n. 24 per l’aggravante |
| Crediti per lavoratore | variabili secondo la voce applicabile | 5, a prescindere dalle giornate |
| Aggravante comma 3-quater | n. 24 | n. 24, 1 credito in più per lavoratore |
| Quando avviene la decurtazione | con il provvedimento definitivo | con la notifica del verbale di accertamento |
| Comunicazione all’INL | provvedimenti definitivi | anche le risultanze dei verbali notificati |
La condotta di riferimento è quella sanzionata dalla cosiddetta maxi-sanzione per lavoro sommerso, l’articolo 3, comma 3, del DL 12/2002, convertito dalla L. 73/2002. La Circolare INL n. 1/2026 precisa che i 5 crediti si applicano a ogni lavoratore in nero indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
L’aggravante del numero 24: quando i crediti diventano 6
Il numero 24 è rimasto quasi invariato, ma ora opera “in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21”. Toglie 1 credito ulteriore per lavoratore quando il verbale contesta anche l’aggravante dell’articolo 3, comma 3-quater, del DL 12/2002.
L’aggravante riguarda l’impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del Testo unico immigrazione, di minori in età non lavorativa, oppure di percettori del Reddito di cittadinanza, dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro. In questi casi ogni lavoratore costa 6 crediti.
Dalla notifica del verbale al punteggio: il nuovo comma 7-bis
La regola generale dell’articolo 27, commi 6 e 7, resta quella di sempre: si decurta solo sulla base di provvedimenti definitivi, cioè sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive ai sensi dell’articolo 18 della L. 689/1981. Il nuovo comma 7-bis introduce un’eccezione limitata alle due voci sul lavoro nero.
“Per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.”
Il comma 9, integrato in sede di conversione con effetto dal 31 dicembre 2025, chiude il circuito: le risultanze di questi verbali notificati sono comunicate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 30 giorni. L’INL può anche attingere al Portale nazionale del sommerso, dove confluiscono gli esiti dei controlli di INL, INPS, INAIL e Carabinieri.
I primi effetti misurati dal Ministero
Nel monitoraggio del primo trimestre 2026 il Ministero del Lavoro riporta i dati forniti dall’INL sulle decurtazioni seguite alla modifica del DL 159/2025: 404 crediti decurtati per 55 imprese o lavoratori autonomi. Di questi, 40 hanno perso fino a 5 crediti, 6 tra 5 e 10, 5 tra 10 e 15. Quattro hanno perso più di 15 crediti e non hanno più una patente valida.
Come calcolare la decurtazione: tabella ed esempi
Il calcolo è una moltiplicazione, ma va fatto sul punteggio effettivo dell’impresa, comprensivo di eventuali crediti aggiuntivi attribuiti dal DM 132/2024.
| Lavoratori in nero | Senza aggravante | Con aggravante per tutti | Residuo partendo da 30 crediti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 25 o 24 |
| 2 | 10 | 12 | 20 o 18 |
| 3 | 15 | 18 | 15 o 12 |
| 4 | 20 | 24 | 10 o 6 |
Esempio: un’impresa con 30 crediti riceve un verbale per tre lavoratori non comunicati, di cui uno straniero senza permesso di soggiorno. La decurtazione è di 5 crediti per tre lavoratori più 1 per l’aggravante, cioè 16 crediti. Il punteggio scende a 14 e l’impresa non può più operare nei cantieri, salvo completare le attività in corso quando i lavori eseguiti superano il 30% del valore del contratto.
Se continuasse a lavorare sotto soglia, si esporrebbe alla sanzione dell’articolo 27, comma 11: il 10% del valore dei lavori, con un minimo di 12.000 euro, più l’esclusione dagli appalti pubblici per sei mesi. Il dettaglio del calcolo è nella pagina sulla sanzione per mancanza della patente.
La data dell’illecito decide il regime, non la data della notifica
L’articolo 3, comma 5, del DL 159/2025 stabilisce che le nuove decurtazioni si applicano solo agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. Per quelli precedenti continuano a valere la vecchia formulazione del numero 21 e i numeri 22 e 23, con la decurtazione legata al provvedimento definitivo.
Esempio: un verbale notificato a febbraio 2026 accerta due lavoratori impiegati in nero da metà dicembre 2025 a fine gennaio 2026. La condotta è iniziata prima del 1° gennaio e prosegue dopo. Il testo della Circolare INL n. 1/2026 non affronta espressamente le condotte a cavallo delle due date e rinvia, per ogni ulteriore specifica, alla nota INL prot. n. 609 del 22 gennaio 2026. In un caso del genere conviene leggere con attenzione le date indicate nel verbale e chiedere chiarimenti all’ispettorato territoriale prima di dare per scontato l’uno o l’altro regime.
Errori da evitare dopo la notifica di un verbale per lavoro nero
- Considerare la decurtazione come effetto di una condanna futura. Per le voci 21 e 24 il punteggio cambia dopo la notifica: contestare il verbale non sospende, in base al testo della norma, la decurtazione.
- Calcolare una sola decurtazione per l’intero verbale. Il numero 21 opera per ciascun lavoratore; anche l’aggravante del numero 24 si conta per lavoratore.
- Applicare il nuovo regime alle condotte del 2025. Conta la data dell’illecito.
- Dimenticare l’effetto sul punteggio futuro. Per l’articolo 6 del DM 132/2024, una violazione contestata dell’Allegato I-bis sospende l’incremento biennale di un credito fino alla decisione definitiva.
- Non informare i committenti. Chi ha in corso contratti di subappalto deve sapere se il punteggio è sceso sotto 15 crediti, perché l’affidatario che lo scopre in cantiere dovrà fermare le lavorazioni.
Chi deve accorgersene: impresa, affidatario e committente
Per l’impresa sanzionata il punto critico è il tempo. Fra la notifica del verbale e la variazione del punteggio non c’è più il margine di anni che offriva il contenzioso, quindi i contratti in corso vanno rivisti subito: quali cantieri superano la soglia del 30% di lavori eseguiti, quali vanno sospesi, quali committenti devono essere informati.
Per l’impresa affidataria e per il committente il controllo della patente non può fermarsi alla qualifica iniziale. Un subappaltatore che entra in cantiere con 30 crediti può trovarsi sotto soglia poche settimane dopo, e nei subappalti la vigilanza dell’INL è ora prioritaria per effetto dell’articolo 3, comma 1, del decreto, come spiegato nella pagina sul controllo prioritario INL nel subappalto. Il quadro delle altre modifiche alla patente è riassunto nella pagina sulla patente a crediti nel 2026, mentre la lettura ispettiva completa è nella Circolare INL n. 1/2026 su patente e badge.
Risposte rapide
Domande frequenti
Quanti crediti si perdono per un lavoratore in nero?
Per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 si perdono 5 crediti per ciascun lavoratore non regolarizzato, indipendentemente da quante giornate abbia lavorato in nero. Se è contestata anche l'aggravante del comma 3-quater della maxi-sanzione, cioè stranieri senza permesso, minori in età non lavorativa o percettori di RdC, AdI o SFL, si aggiunge un credito per lavoratore: 6 in totale.
Per il lavoro nero bisogna aspettare la sentenza o l'ordinanza-ingiunzione?
No. Il comma 7-bis dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, introdotto dal DL 159/2025, prevede che per le voci 21 e 24 dell'Allegato I-bis la decurtazione avvenga a seguito della notificazione del verbale di accertamento. Per tutte le altre violazioni dell'Allegato resta necessario un provvedimento definitivo: sentenza passata in giudicato oppure ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva.
Un verbale notificato nel 2026 per lavoro nero del 2025 applica le nuove regole?
No. L'articolo 3, comma 5, del DL 159/2025 collega il nuovo regime alla data dell'illecito, non a quella della notifica. Per le condotte commesse prima del 1° gennaio 2026 continuano ad applicarsi la vecchia formulazione del numero 21 e i numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis, con la decurtazione legata al provvedimento definitivo, come ricorda la Circolare INL n. 1/2026.
Chi segnala all'Ispettorato i verbali per lavoro nero?
Il comma 9 dell'articolo 27, modificato in sede di conversione, prevede che le risultanze dei verbali notificati per le voci 21 e 24 siano comunicate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 30 giorni, insieme ai provvedimenti definitivi. L'Ispettorato può inoltre usare le informazioni del Portale nazionale del sommerso, dove confluiscono gli esiti dei controlli dei diversi organi di vigilanza.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.