Approfondimento operativo

Come funziona la patente a crediti: chi deve averla, come si richiede e come si perde

Come funziona la patente a crediti: chi è obbligato, requisiti e domanda sul portale INL, 30 crediti iniziali, soglia di 15, controlli e casi di esenzione.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 16 ottobre 2026

La patente a crediti è un titolo digitale rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che serve a imprese e lavoratori autonomi per operare nei cantieri temporanei o mobili. Si ottiene con una domanda online, parte da 30 crediti e consente di lavorare finché il punteggio resta almeno a 15.

Le regole sono nell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e nel DM 18 settembre 2024, n. 132, in vigore dal 1° ottobre 2024. Il DL 159/2025 ha poi reso più pesanti sanzioni e decurtazioni, ma il meccanismo descritto in questa guida è rimasto lo stesso. Le novità del 2026 sono riassunte nella pagina sulla patente a crediti dopo il DL 159/2025.

Chi è obbligato e chi ne è escluso

L’obbligo riguarda chi “opera” nei cantieri dell’art. 89, comma 1, lett. a), cioè i luoghi in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. Conta la presenza fisica in cantiere con una lavorazione, non il codice ATECO né la qualifica di impresa edile: un impiantista, un serramentista o un autonomo che posa cartongesso rientrano nell’obbligo.

Soggetto Serve la patente? Riferimento
Impresa edile con dipendenti che esegue lavori in cantiere Sì art. 27, c. 1
Lavoratore autonomo che esegue lavorazioni in cantiere Sì art. 27, c. 1
Fornitore che consegna soltanto materiali No, se si tratta di mera fornitura art. 27, c. 1
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza No, prestazioni di natura intellettuale art. 27, c. 1
Impresa con attestazione SOA in classifica III o superiore No art. 27, c. 15
Impresa con SOA in classifica I o II Sì; la SOA vale solo come credito aggiuntivo art. 27, c. 15; DM 132/2024, art. 5
Impresa o lavoratore autonomo stabilito in un altro Stato UE Basta un documento equivalente del Paese d’origine art. 27, c. 1; DM 132/2024, art. 1, c. 4
Impresa o lavoratore autonomo extra UE Documento equivalente riconosciuto secondo la legge italiana art. 27, c. 1; DM 132/2024, art. 1, c. 5

L’esenzione per SOA va verificata con attenzione. Riguarda solo la classifica III o superiore e si riferisce all’impresa titolare dell’attestazione: non si estende ai suoi subappaltatori, che devono avere una propria patente o una propria SOA idonea.

I sei requisiti da dichiarare

Il comma 1 dell’art. 27 subordina il rilascio a sei requisiti, ripresi dall’art. 1 del DM 132/2024. Il DM distingue anche il tipo di dichiarazione da rendere.

  1. Iscrizione alla Camera di commercio: autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
  2. Adempimento degli obblighi formativi di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e lavoratori: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47.
  3. DURC in corso di validità: autocertificazione.
  4. Documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti: dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
  5. Certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997: autocertificazione.
  6. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti: dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le dichiarazioni sono controllate dopo il rilascio. Se risultano non veritiere la patente è revocata e una nuova domanda è possibile solo dopo 12 mesi. Il requisito più esposto è quello formativo: dichiarare assolta la formazione di tutti i lavoratori senza attestati coerenti con l’Accordo Stato-Regioni vigente è il modo più rapido per perdere il titolo.

Come si presenta la domanda sul portale INL

La domanda si presenta esclusivamente sul portale dell’Ispettorato, con modalità di accesso che garantiscono l’identità di chi entra. Possono presentarla il legale rappresentante dell’impresa, il lavoratore autonomo o un soggetto con delega scritta, compresi i consulenti del lavoro e gli altri professionisti della legge 12/1979.

Al termine della procedura il portale rilascia subito la patente digitale. Questa riporta i dati del titolare e del richiedente, numero e data di rilascio, punteggio iniziale, punteggio aggiornato alla data di consultazione, eventuali sospensioni ed eventuali provvedimenti definitivi che hanno comportato decurtazioni.

Due adempimenti collegati vengono spesso dimenticati. Entro cinque giorni dal deposito l’impresa deve informare della domanda l’RLS o l’RLST. Inoltre, nelle more del rilascio, l’attività in cantiere è consentita salvo diversa comunicazione notificata dall’INL.

Come si forma e come cambia il punteggio

La patente nasce con 30 crediti e il tetto complessivo è di 100. Il punteggio sale per tre vie previste dal DM 132/2024: la storicità dell’impresa, fino a 10 crediti in base alla data di iscrizione alla Camera di commercio; un credito per ogni biennio senza decurtazioni, fino a 20; attività, investimenti e formazione, fino a 40. Valori e condizioni di ciascuna voce sono spiegati nella pagina sui crediti aggiuntivi della patente.

Il punteggio scende per le violazioni elencate nell’Allegato I-bis. Di regola la decurtazione scatta solo con un provvedimento definitivo, cioè una sentenza passata in giudicato o un’ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva. Se nello stesso accertamento si contestano più violazioni, la perdita non supera il doppio di quella prevista per la più grave.

Dal 1° gennaio 2026 fanno eccezione le violazioni per lavoro nero, che costano 5 crediti per lavoratore e vengono sottratte già alla notifica del verbale. Le regole di dettaglio sono nella pagina sulla decurtazione dei crediti per lavoro irregolare. I crediti persi si possono recuperare fino a 15 con un percorso di formazione e investimenti valutato da una commissione territoriale INL-INAIL.

Cosa succede sotto i 15 crediti

Con meno di 15 crediti l’impresa o l’autonomo non può operare nei cantieri temporanei o mobili. L’unica deroga riguarda il completamento dei lavori già in corso, quando quelli eseguiti superano il 30% del valore del contratto, ferma la possibilità di un provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14.

Chi opera senza patente o sotto soglia subisce una sanzione pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 12.000 euro per le violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025, oltre a sei mesi di esclusione dai lavori pubblici. Calcolo e pagamento in misura ridotta sono spiegati nella pagina sulla sanzione minima di 12.000 euro.

Esempio: un autonomo elettricista ha 18 crediti dopo una decurtazione definitiva per una violazione di sicurezza. Sta completando l’impianto di una palazzina, già eseguito al 40%, quando una seconda decurtazione lo porta a 12. Può terminare quel contratto, perché ha superato il 30%, ma non può iniziare un nuovo lavoro finché non risale a 15 crediti.

Chi controlla la patente e quando

Il primo controllo spetta al committente o al responsabile dei lavori. L’art. 90, comma 9, lett. b-bis), gli impone di verificare il possesso della patente, o del documento equivalente, nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche in subappalto; per le imprese esenti deve verificare l’attestazione SOA.

Il DM 132/2024 prevede che i dati della patente siano consultabili, con modalità stabilite dall’INL sentito il Garante privacy, anche da coordinatori per la sicurezza, RLS e RLST, organismi paritetici, pubbliche amministrazioni e da chi intende affidare lavori in cantiere. Conviene ripetere la verifica non solo all’affidamento ma a ogni ingresso di un nuovo subappaltatore e periodicamente nei cantieri lunghi, perché il punteggio può cambiare durante l’esecuzione.

Il controllo pubblico spetta all’Ispettorato, che dal 2026 dà priorità alle imprese in subappalto: come vengono selezionate è spiegato nella pagina sul controllo prioritario INL nel subappalto.

Sospensione e revoca: le due misure più gravi

La revoca colpisce solo le dichiarazioni non veritiere sui requisiti. La sospensione cautelare, invece, segue un infortunio da cui derivi la morte o un’inabilità permanente: l’INL può sospendere la patente fino a 12 mesi, valutando i verbali dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell’evento.

Il DM 132/2024 rende la sospensione di regola obbligatoria quando la morte è imputabile almeno a colpa grave del datore di lavoro, del suo delegato o di un dirigente, salvo diversa valutazione motivata. Per l’inabilità permanente la sospensione è possibile se le esigenze cautelari non sono già soddisfatte da altri provvedimenti. Presupposti e ricorso sono trattati nella guida sulla sospensione della patente per infortuni gravi.

Risposte rapide

Domande frequenti

Chi deve avere la patente a crediti?

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, cioè dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile, dal 1° ottobre 2024. Sono esclusi chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese con attestazione SOA in classifica III o superiore. Imprese e autonomi di altri Stati UE possono usare un documento equivalente del Paese d'origine; per quelli extra UE il documento deve essere riconosciuto secondo la legge italiana.

Come si richiede la patente a crediti?

La domanda si presenta sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con accesso a identità verificata. Può farla il legale rappresentante, il lavoratore autonomo o un delegato per iscritto, anche un consulente del lavoro. Si autocertificano sei requisiti, tra cui iscrizione alla Camera di commercio, DURC valido e formazione obbligatoria. Entro cinque giorni va informato l'RLS o l'RLST.

Il lavoratore autonomo senza dipendenti deve avere la patente?

Sì, se opera fisicamente in un cantiere temporaneo o mobile. L'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 riguarda le imprese e i lavoratori autonomi senza distinzioni di dimensione. Non serve invece a chi si limita a consegnare materiali o svolge solo prestazioni intellettuali, come il progettista o il coordinatore per la sicurezza.

Si può lavorare mentre la domanda di patente è in attesa?

Sì. L'art. 27, comma 2, consente di svolgere l'attività nelle more del rilascio della patente, salvo una diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato. Il rilascio avviene comunque in formato digitale sul portale INL subito dopo la presentazione della domanda, con il punteggio iniziale di 30 crediti.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.