Chi lavora in appalto o subappalto deve portare una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e datore di lavoro; nei cantieri anche data di assunzione e, se c’è subappalto, l’autorizzazione. L’obbligo è già in vigore e il badge del DL 159/2025, ancora senza decreto attuativo, non lo sostituisce: lo integrerà.
In quali lavori serve la tessera
La tessera di riconoscimento non è un adempimento solo edile. L’art. 18, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di munire i lavoratori di apposita tessera “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto”. L’art. 26, comma 8, ripete la regola per il personale dell’appaltatore e del subappaltatore. Ne sono interessati quindi anche manutentori in uno stabilimento, addetti alle pulizie in un ufficio, magazzinieri di una cooperativa in un polo logistico.
Nei cantieri si aggiungono le regole della L. 136/2010, che all’art. 5 ha arricchito i contenuti della tessera per contrastare il lavoro irregolare nell’edilizia. Infine il DL 159/2025 ha previsto, all’art. 3, commi 2 e 3, che nei cantieri edili in appalto e subappalto la tessera sia dotata di un codice univoco anticontraffazione: è il cosiddetto badge di cantiere, di cui si parla più avanti.
Cosa deve riportare: la tessera per tipo di soggetto
I contenuti cambiano a seconda di chi la porta e del luogo in cui lavora. La tabella mette insieme le diverse norme.
| Soggetto | Contenuto obbligatorio | Norma |
|---|---|---|
| Dipendente di appaltatore o subappaltatore, qualsiasi settore | Fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro | Art. 18, c. 1, lett. u); art. 26, c. 8, D.Lgs. 81/2008 |
| Dipendente impiegato in cantiere | In più: data di assunzione | Art. 5 L. 136/2010 |
| Dipendente di un subappaltatore in cantiere | In più: estremi dell’autorizzazione al subappalto | Art. 5 L. 136/2010 |
| Lavoratore autonomo o componente di impresa familiare in appalto | Fotografia e proprie generalità | Art. 21, c. 1, lett. c), D.Lgs. 81/2008 |
| Lavoratore autonomo in cantiere | In più: indicazione del committente | Art. 5 L. 136/2010 |
La legge non impone un formato grafico né un supporto particolare. Quello che conta è che i dati siano leggibili, aggiornati e riferiti al datore di lavoro effettivo: un tesserino con il solo logo dell’impresa, o con il nome di una società del gruppo diversa da quella che ha assunto il lavoratore, non soddisfa la norma.
Chi fa cosa: datore, lavoratore, autonomo, committente
L’obbligo è diviso fra più soggetti, e ciascuno risponde della propria parte.
- Datore di lavoro e dirigente dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice forniscono la tessera prima che il lavoratore inizi l’attività presso il committente o in cantiere, e la aggiornano quando cambiano i dati.
- Il lavoratore la deve esporre: l’art. 20, comma 3, impone ai lavoratori di aziende che operano in appalto o subappalto di esporre la tessera.
- Il lavoratore autonomo provvede per conto proprio, come prevedono l’art. 20, comma 3, e l’art. 21, comma 1, lett. c).
- Il committente o l’impresa affidataria non hanno un obbligo sanzionato specifico sulla tessera, ma governano gli accessi: nel coordinamento degli appalti e nei cantieri il controllo delle tessere è il modo più semplice per sapere chi è presente e per conto di chi.
Le sanzioni, persona per persona
Le sanzioni sono amministrative e colpiscono soggetti diversi. Gli importi riportati sono quelli edittali indicati nelle norme; per il datore di lavoro si usa la misura indicata dalla Circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026).
| Chi | Violazione | Sanzione |
|---|---|---|
| Datore di lavoro e dirigente | Non munire i lavoratori della tessera (artt. 18, c. 1, lett. u, e 26, c. 8) | Art. 55, c. 5, lett. i): 100-500 euro per ciascun lavoratore |
| Lavoratore dipendente | Non esporre la tessera (art. 20, c. 3) | Art. 59, c. 1, lett. b): 50-300 euro |
| Lavoratore autonomo e altri soggetti dell’art. 21 | Non munirsi della tessera (art. 21, c. 1, lett. c) | Art. 60, c. 1, lett. b): 50-300 euro per ciascun soggetto |
Il calcolo per lavoratore è il punto che pesa di più. Esempio: in un cantiere l’ispettore trova sei dipendenti di un subappaltatore senza tessera. La sanzione per il datore di lavoro si moltiplica per sei, con una forbice edittale da 600 a 3.000 euro, a cui si aggiungono le eventuali sanzioni individuali dei lavoratori che non la esponevano.
Con la conversione in legge, la L. 198/2025 ha precisato che la sanzione dell’art. 55, comma 5, lett. i), si applica anche negli ulteriori ambiti a rischio più elevato a cui il badge potrà essere esteso con decreto del Ministro del Lavoro.
La tessera e il badge del DL 159/2025
L’art. 3, comma 2, del DL 159/2025 stabilisce che le imprese che operano nei cantieri edili in appalto e subappalto, pubblico o privato, forniscono ai dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione, resa disponibile anche in forma digitale tramite strumenti interoperabili con il SIISL. Per chi viene assunto attraverso offerte pubblicate sul SIISL la tessera digitale è prodotta automaticamente e precompilata.
La Circolare INL n. 1/2026 chiarisce tre punti. Il badge non sostituisce la tessera già prevista, ma le aggiunge il codice univoco. La sua piena operatività dipende dal decreto del comma 3, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture. Una volta adottato, l’obbligo riguarderà tutte le imprese, anche non edili, e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto.
Al 14 ottobre 2026 il decreto, che doveva arrivare entro il 1° marzo 2026, non risulta adottato. Fino ad allora l’obbligo esigibile resta la tessera disciplinata dagli artt. 18, 20, 21 e 26. Tempi e passaggi dell’attuazione sono ricostruiti nella pagina su quando il badge di cantiere diventa obbligatorio, mentre il funzionamento tecnico del codice è descritto nella guida al codice anticontraffazione. Nei cantieri della ricostruzione post-sisma 2016 è già attivo un badge con una base giuridica diversa, illustrato nella pagina sul badge post-sisma.
Un controllo agli accessi che regge in ispezione
Per un’impresa affidataria o un committente con molti appaltatori, la tessera funziona solo se è collegata a un’anagrafica affidabile. Una procedura essenziale può essere questa.
- Prima dell’ingresso di una nuova impresa, ricevere l’elenco nominativo dei lavoratori che entreranno, con l’impresa datrice di ciascuno.
- Confrontare l’elenco con l’autorizzazione al subappalto e con la notifica preliminare, se il cantiere ne è soggetto.
- All’accesso, controllare che fotografia, nome e datore indicati sulla tessera corrispondano alla persona e all’elenco.
- Per gli autonomi, verificare che la tessera indichi il committente e che quest’ultimo sia effettivamente nella filiera.
- Registrare le anomalie e non ammettere chi è privo di tessera finché l’impresa non la fornisce.
- Ritirare o far ritirare le tessere dei lavoratori che hanno cessato il rapporto o lasciato il cantiere.
Gli errori che gli ispettori trovano più spesso
Il primo è il badge aziendale usato per la timbratura e scambiato per tessera di riconoscimento: spesso manca la fotografia o il nome del datore. Il secondo riguarda i cambi societari: dopo una cessione di ramo d’azienda o un trasferimento in un’altra società del gruppo, le tessere continuano a riportare il vecchio datore di lavoro.
Nei cantieri ricorrono la mancanza della data di assunzione e, per i subappaltatori, dell’autorizzazione. Un caso delicato è quello dei lavoratori distaccati o forniti in somministrazione, per i quali occorre verificare con attenzione quale datore di lavoro indicare. Le altre verifiche da collegare alla tessera, dalla notifica preliminare all’idoneità delle imprese, sono raccolte nella pagina vigilanza, appalti e badge di cantiere.
Risposte rapide
Domande frequenti
Cosa deve esserci sulla tessera di riconoscimento in appalto?
Per i dipendenti di appaltatori e subappaltatori: fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, come previsto dagli artt. 18 e 26 del D.Lgs. 81/2008. Nei cantieri l'art. 5 della L. 136/2010 aggiunge la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Il lavoratore autonomo indica fotografia, proprie generalità e, nei cantieri, il committente.
La tessera di riconoscimento serve solo nei cantieri edili?
No. Gli artt. 18, 20 e 26 del D.Lgs. 81/2008 si applicano a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto: manutenzioni in stabilimento, pulizie, logistica, servizi esternalizzati. L'art. 5 della L. 136/2010 aggiunge contenuti specifici per i cantieri. Il badge con codice anticontraffazione del DL 159/2025, invece, riguarda per ora i cantieri edili e gli ambiti che individuerà un decreto ministeriale.
Quanto costa non dare la tessera di riconoscimento ai dipendenti?
Il datore di lavoro e il dirigente rispondono con la sanzione amministrativa dell'art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 81/2008, che la Circolare INL n. 1/2026 indica in 100-500 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore che non espone la tessera rischia 50-300 euro (art. 59), l'autonomo che non se ne munisce 50-300 euro (art. 60). Gli importi sono quelli edittali indicati dalle norme.
Con il badge di cantiere la tessera di riconoscimento sparisce?
No. Secondo la Circolare INL n. 1/2026 il badge previsto dal DL 159/2025 non sostituisce la tessera di riconoscimento: le aggiunge un codice univoco anticontraffazione e una versione digitale. Il decreto ministeriale sulle modalità attuative, atteso entro il 1° marzo 2026, al 14 ottobre 2026 non risulta adottato. Oggi l'obbligo esigibile resta la tessera tradizionale.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.