Approfondimento operativo

Accreditamento dei Soggetti Formatori

Il DL 159/2025 prevede un nuovo Accordo Stato-Regioni sui criteri e requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in sicurezza. L'obiettivo…

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 15 luglio 2026○ Non ancora operativo

Il DL 159/2025 prevede un nuovo Accordo Stato-Regioni sui criteri e requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in sicurezza. L’obiettivo è qualità omogenea su competenze, organizzazione e risorse; al 15 luglio 2026 l’atto specifico non risulta adottato.

Decisione operativa. Distinguere i requisiti già previsti dall’Accordo 59/CSR dal futuro sistema nazionale richiamato dal decreto. Nella selezione del fornitore vanno controllati titolo abilitante, progetto, docenti e verifiche, senza inventare un albo non pubblicato.

Regola applicabile e criterio professionale

Riferimenti: art. 6 DL 159/2025; art. 37 D.Lgs. 81/2008.

L’accordo dovrà riguardare anche la conferma dell’accreditamento dei soggetti già riconosciuti. Non va confuso con l’Accordo 59/CSR/2025, che disciplina durata, contenuti e modalità dei percorsi: sono piani connessi ma distinti.

Criterio professionale. Accreditamento e qualità non coincidono perfettamente. Il primo abilita il soggetto nel sistema previsto; la seconda si dimostra nella progettazione, nell’interazione didattica e nel trasferimento al lavoro. Il datore deve controllare entrambi, mantenendo separata l’attesa per gli ulteriori atti.

Chi riguarda e chi deve presidiare il processo

Sono coinvolti enti di formazione, regioni, docenti, responsabili dei progetti e aziende committenti. Fino al nuovo accordo restano applicabili le regole vigenti; non esiste un’autorizzazione automatica a usare un marchio di ‘nuovo accreditamento’.

Funzioni da coinvolgere: ufficio formazione; HSE; procurement. Il proprietario finale dell’obbligo va comunque individuato sulla disposizione applicabile e sull’organizzazione reale, non sul nome del modulo utilizzato.

Caso pratico

Un ente dichiara di essere già accreditato ai sensi del DL 159/2025 mostrando un’autorizzazione regionale precedente. Può essere legittimamente accreditato secondo il sistema vigente, ma la formula suggerisce un atto nuovo non ancora operativo.

Piano operativo con responsabilità ed esito atteso

Passaggio Azione Funzione da coinvolgere Evidenza di chiusura
1 Verificare accreditamento regionale corrente ufficio formazione titolo del soggetto formatore
2 Valutare docenti, progetto e controlli di qualità HSE programma e progetto formativo
3 Preparare gap analysis sui futuri requisiti procurement qualifiche dei docenti
4 Aggiornare comunicazione commerciale ufficio formazione registri e verifiche finali conservati

Per Accreditamento dei Soggetti Formatori, deleghe, dimensione aziendale e contratto possono cambiare chi esegue le attività indicate. Il processo deve però conservare un proprietario riconoscibile per la decisione e uno per la verifica finale.

Dossier probatorio minimo

  • Titolo del soggetto formatore.
  • Programma e progetto formativo.
  • Qualifiche dei docenti.
  • Registri e verifiche finali conservati.

La prova iniziale — titolo del soggetto formatore — deve riportare data, perimetro ed esito. Il dossier è completo quando permette a un terzo di ricostruire la decisione senza dedurla da allegati scollegati.

Domande da usare in audit

  • Il formatore rientra tra i soggetti legittimati?
  • Contenuti e durata rispettano l’accordo applicabile?
  • La verifica misura realmente l’apprendimento?

Una risposta affermativa richiede un riscontro osservabile. Se documento e prassi divergono, l’audit deve registrare il gap, assegnare la correzione e verificarne l’efficacia.

Errori frequenti

  • Confondere i due Accordi Stato-Regioni.
  • Presentare come vigente un requisito futuro.
  • Valutare l’ente solo dal logo.

Stato attuativo al 15 luglio 2026

La disposizione richiamata da art. 6 DL 159/2025 esiste, ma il nuovo meccanismo attende Accordo Stato-Regioni sui requisiti di accreditamento. L’organizzazione può già verificare accreditamento regionale corrente, mantenendo però separati gli obblighi oggi vigenti dalle specifiche future. Bozze, annunci o termini scaduti non sostituiscono il provvedimento pubblicato.

Sintesi decisionale

Per Accreditamento dei Soggetti Formatori, il primo passo è verificare accreditamento regionale corrente. Il controllo non può chiudersi se rimane il rischio di confondere i due Accordi Stato-Regioni. La decisione finale deve collegare riferimento normativo, situazione reale, responsabile, prova ed eventuale riesame.

Risposte rapide

Domande frequenti

Accreditamento dei Soggetti Formatori: la misura è già operativa?

Non ancora nella nuova configurazione: al 15 luglio 2026 attende Accordo Stato-Regioni sui requisiti di accreditamento. Restano applicabili le regole preesistenti indicate nella guida.

Il formatore rientra tra i soggetti legittimati?

Accreditamento e qualità non coincidono perfettamente. Il primo abilita il soggetto nel sistema previsto; la seconda si dimostra nella progettazione, nell’interazione didattica e nel trasferimento al lavoro. Il datore deve controllare entrambi, mantenendo separata l’attesa per gli ulteriori atti. La verifica deve produrre un riscontro osservabile e datato.

Quali evidenze conviene conservare?

titolo del soggetto formatore; programma e progetto formativo; qualifiche dei docenti; registri e verifiche finali conservati. Ogni elemento deve essere riferibile al soggetto, al processo e alla data della decisione.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.