Il DL 159/2025 prevede un nuovo Accordo Stato-Regioni sui criteri e requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in sicurezza. L’obiettivo è qualità omogenea su competenze, organizzazione e risorse; al 15 luglio 2026 l’atto specifico non risulta adottato.
Decisione operativa. Distinguere i requisiti già previsti dall’Accordo 59/CSR dal futuro sistema nazionale richiamato dal decreto. Nella selezione del fornitore vanno controllati titolo abilitante, progetto, docenti e verifiche, senza inventare un albo non pubblicato.
Regola applicabile e criterio professionale
Riferimenti: art. 6 DL 159/2025; art. 37 D.Lgs. 81/2008.
L’accordo dovrà riguardare anche la conferma dell’accreditamento dei soggetti già riconosciuti. Non va confuso con l’Accordo 59/CSR/2025, che disciplina durata, contenuti e modalità dei percorsi: sono piani connessi ma distinti.
Criterio professionale. Accreditamento e qualità non coincidono perfettamente. Il primo abilita il soggetto nel sistema previsto; la seconda si dimostra nella progettazione, nell’interazione didattica e nel trasferimento al lavoro. Il datore deve controllare entrambi, mantenendo separata l’attesa per gli ulteriori atti.
Chi riguarda e chi deve presidiare il processo
Sono coinvolti enti di formazione, regioni, docenti, responsabili dei progetti e aziende committenti. Fino al nuovo accordo restano applicabili le regole vigenti; non esiste un’autorizzazione automatica a usare un marchio di ‘nuovo accreditamento’.
Funzioni da coinvolgere: ufficio formazione; HSE; procurement. Il proprietario finale dell’obbligo va comunque individuato sulla disposizione applicabile e sull’organizzazione reale, non sul nome del modulo utilizzato.
Caso pratico
Un ente dichiara di essere già accreditato ai sensi del DL 159/2025 mostrando un’autorizzazione regionale precedente. Può essere legittimamente accreditato secondo il sistema vigente, ma la formula suggerisce un atto nuovo non ancora operativo.
Piano operativo con responsabilità ed esito atteso
| Passaggio | Azione | Funzione da coinvolgere | Evidenza di chiusura |
|---|---|---|---|
| 1 | Verificare accreditamento regionale corrente | ufficio formazione | titolo del soggetto formatore |
| 2 | Valutare docenti, progetto e controlli di qualità | HSE | programma e progetto formativo |
| 3 | Preparare gap analysis sui futuri requisiti | procurement | qualifiche dei docenti |
| 4 | Aggiornare comunicazione commerciale | ufficio formazione | registri e verifiche finali conservati |
Per Accreditamento dei Soggetti Formatori, deleghe, dimensione aziendale e contratto possono cambiare chi esegue le attività indicate. Il processo deve però conservare un proprietario riconoscibile per la decisione e uno per la verifica finale.
Dossier probatorio minimo
- Titolo del soggetto formatore.
- Programma e progetto formativo.
- Qualifiche dei docenti.
- Registri e verifiche finali conservati.
La prova iniziale — titolo del soggetto formatore — deve riportare data, perimetro ed esito. Il dossier è completo quando permette a un terzo di ricostruire la decisione senza dedurla da allegati scollegati.
Domande da usare in audit
- Il formatore rientra tra i soggetti legittimati?
- Contenuti e durata rispettano l’accordo applicabile?
- La verifica misura realmente l’apprendimento?
Una risposta affermativa richiede un riscontro osservabile. Se documento e prassi divergono, l’audit deve registrare il gap, assegnare la correzione e verificarne l’efficacia.
Errori frequenti
- Confondere i due Accordi Stato-Regioni.
- Presentare come vigente un requisito futuro.
- Valutare l’ente solo dal logo.
Stato attuativo al 15 luglio 2026
La disposizione richiamata da art. 6 DL 159/2025 esiste, ma il nuovo meccanismo attende Accordo Stato-Regioni sui requisiti di accreditamento. L’organizzazione può già verificare accreditamento regionale corrente, mantenendo però separati gli obblighi oggi vigenti dalle specifiche future. Bozze, annunci o termini scaduti non sostituiscono il provvedimento pubblicato.
Sintesi decisionale
Per Accreditamento dei Soggetti Formatori, il primo passo è verificare accreditamento regionale corrente. Il controllo non può chiudersi se rimane il rischio di confondere i due Accordi Stato-Regioni. La decisione finale deve collegare riferimento normativo, situazione reale, responsabile, prova ed eventuale riesame.
Risposte rapide
Domande frequenti
Accreditamento dei Soggetti Formatori: la misura è già operativa?
Non ancora nella nuova configurazione: al 15 luglio 2026 attende Accordo Stato-Regioni sui requisiti di accreditamento. Restano applicabili le regole preesistenti indicate nella guida.
Il formatore rientra tra i soggetti legittimati?
Accreditamento e qualità non coincidono perfettamente. Il primo abilita il soggetto nel sistema previsto; la seconda si dimostra nella progettazione, nell’interazione didattica e nel trasferimento al lavoro. Il datore deve controllare entrambi, mantenendo separata l’attesa per gli ulteriori atti. La verifica deve produrre un riscontro osservabile e datato.
Quali evidenze conviene conservare?
titolo del soggetto formatore; programma e progetto formativo; qualifiche dei docenti; registri e verifiche finali conservati. Ogni elemento deve essere riferibile al soggetto, al processo e alla data della decisione.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.