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Accreditamento dei soggetti formatori in sicurezza: l'Accordo previsto dal DL 159/2025 e le regole in vigore

Il DL 159/2025 chiede un nuovo Accordo sui requisiti degli enti formatori, non ancora adottato: chi può erogare corsi oggi e come verificare un ente.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026○ Non ancora operativo

L’art. 6 del DL 159/2025 prevede un Accordo in Conferenza Stato-Regioni che fissi criteri e requisiti per accreditare gli enti che erogano formazione in salute e sicurezza. Il termine era il 29 gennaio 2026 ed è scaduto senza adozione. Ad ottobre 2026 chi può fare formazione resta stabilito dalla Parte I dell’Accordo 59/CSR del 17 aprile 2025.

Per un’impresa che sceglie un ente, e per un ente che pianifica il proprio futuro, la questione pratica è distinguere ciò che vale oggi da ciò che il decreto annuncia. Le sezioni che seguono mettono in fila il testo della norma, le regole attuali, gli atti che si sovrappongono e una lista di controlli applicabile subito.

Cosa prevede l’articolo 6 del DL 159/2025

L’articolo è nel testo originario del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2025, e la legge di conversione n. 198/2025 non lo ha modificato. Il comma 1 affida a un accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali, l’individuazione dei criteri e dei requisiti di accreditamento presso Regioni e Province autonome dei soggetti che erogano formazione sulla sicurezza. Lo scopo dichiarato è “innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa”.

Il comma 2 indica su cosa dovranno vertere i requisiti:

“alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione”

Lo stesso comma aggiunge che i requisiti dovranno essere posseduti anche dagli enti già accreditati, ai fini della conferma dell’accreditamento. Il comma 3 esclude nuovi oneri per la finanza pubblica. La norma fa espressamente salvo l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008: durata, contenuti e modalità dei corsi continuano a essere fissati dall’Accordo previsto da quella disposizione, cioè oggi dall’Accordo 59/CSR.

Stato di attuazione a ottobre 2026

Il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto cadeva il 29 gennaio 2026. L’accordo non compare nei monitoraggi del Ministero del Lavoro sul I e sul II trimestre 2026, né tra le notizie ufficiali pubblicate fino a metà ottobre 2026. Il monitoraggio del III trimestre non è ancora online. Il termine non è perentorio, quindi l’accordo può essere adottato anche in ritardo, ma nessuna bozza ufficiale risulta pubblicata.

La FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 sull’Accordo 59/CSR, uscita due mesi dopo la scadenza, continua a richiamare come riferimento l’Intesa del 20 marzo 2008. È un segnale chiaro: per le amministrazioni il sistema di accreditamento vigente è ancora quello regionale costruito su quell’intesa. Per seguire la data di adozione si può consultare lo scadenzario dei decreti attuativi del DL 159.

Chi può erogare formazione oggi: le tre categorie dell’Accordo 59/CSR

La Parte I, punto 1, dell’Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025 individua i soggetti formatori, salvo quanto previsto dall’art. 98 per i coordinatori. L’accordo è in vigore dal 19 maggio 2025, data indicata dalla FAQ ministeriale, mentre l’atto di approvazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.

Categoria Chi vi rientra Condizioni
Soggetti istituzionali Ministeri del Lavoro, della Difesa, della Salute, dell’Ambiente, dell’Interno e delle Imprese; Regioni e Province autonome anche tramite ASL e strutture di formazione; università; scuole verso personale e studenti; INAIL; INL; Vigili del fuoco; Formez; SNA; ordini e collegi professionali Nessun accreditamento richiesto; volontariato di protezione civile, CRI e CNSAS solo verso il proprio personale
Soggetti accreditati Enti accreditati secondo il modello di ciascuna Regione, ai sensi dell’Intesa del 20 marzo 2008 Esperienza almeno triennale documentata in formazione SSL; per i corsi di lavoratori, preposti e dirigenti basta l’accreditamento regionale
Altri soggetti Fondi interprofessionali che erogano direttamente formazione; organismi paritetici iscritti nel repertorio dell’art. 51; associazioni sindacali dei datori o dei lavoratori comparativamente più rappresentative Le associazioni devono avere i requisiti indicati dall’accordo, oggi autocertificabili; gli attestati emessi da associazioni senza requisiti non sono validi

A queste categorie si aggiunge il datore di lavoro. La Parte II, punto 2, gli consente di organizzare direttamente i corsi per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, assumendo il ruolo di soggetto formatore con tutti i relativi adempimenti. Deve servirsi di docenti qualificati secondo il decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Accreditamento regionale: dove vale e cosa non garantisce

La FAQ n. 1 del Ministero risponde a un dubbio frequente. L’accreditamento ottenuto in una Regione vale solo nel territorio di quella Regione o Provincia autonoma; chi vuole operare altrove deve accreditarsi in ciascuna. Gli attestati, invece, sono validi su tutto il territorio nazionale se rilasciati in conformità all’Accordo 59/CSR.

Esempio: un’impresa veneta incarica un ente accreditato solo in Lombardia di tenere un corso per preposti nella sede di Verona. Se l’ente opera come soggetto accreditato, il titolo non copre l’attività svolta in Veneto. L’impresa deve verificare se l’ente è accreditato anche in Veneto o se rientra in un’altra categoria dell’accordo. Un lavoratore formato a Milano da quello stesso ente e poi trasferito a Verona porta invece con sé un attestato valido.

L’accreditamento, inoltre, abilita il soggetto ma non certifica la qualità del singolo corso. Proprio questo scarto è il motivo per cui l’art. 6 del decreto vuole agganciare l’accreditamento alla competenza specifica in sicurezza, all’organizzazione e alle risorse.

Tre atti diversi che si sovrappongono

Nel dibattito si confondono spesso tre strumenti distinti. Tenerli separati evita di attribuire al DL 159/2025 effetti che non ha.

Atto Base Oggetto Stato a ottobre 2026
Accordo 59/CSR del 17/04/2025 Art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008 Durata, contenuti, modalità dei corsi; categorie di soggetti formatori In vigore dal 19/05/2025
Atto successivo previsto dall’Accordo 59/CSR, Parte I, punto 1 Accordo 59/CSR Requisiti minimi dei soggetti formatori ed eventuale repertorio o elenco nazionale Non risulta adottato
Accordo sull’accreditamento Art. 6 DL 159/2025 Criteri e requisiti di accreditamento regionale, anche per la conferma degli enti già accreditati Termine 29/01/2026 scaduto, non adottato

Va tenuto distinto anche il monitoraggio dell’applicazione degli accordi e il controllo sulle attività formative, che l’art. 37, comma 2, lettera b-bis), affida all’accordo sulla formazione. È una funzione diversa dall’accreditamento previsto dall’art. 6.

Cosa cambierà per gli enti già accreditati

Quando l’accordo sarà adottato, gli enti già accreditati non decadranno automaticamente: la norma parla di requisiti da possedere ai fini della conferma. È ragionevole attendersi una fase di adeguamento, ma tempi e modalità saranno decisi dall’accordo e oggi non sono noti.

I tre assi indicati dalla legge permettono comunque di preparare un’autovalutazione:

  • competenza ed esperienza certificata in sicurezza, cioè una storia documentata di corsi SSL e non solo di formazione professionale generica;
  • organizzazione adeguata, con responsabile del progetto formativo, procedure per registri, verifiche e conservazione;
  • risorse, comprese sedi, attrezzature per le esercitazioni pratiche e docenti qualificati.

Un errore commerciale da evitare è presentarsi come ente “accreditato DL 159”. Nessun accreditamento di questo tipo esiste ancora. L’ente può dichiararsi accreditato dalla Regione secondo il sistema vigente, ma la formula che richiama il decreto suggerisce un titolo che nessuna amministrazione ha rilasciato.

Come verificare un ente formatore prima di affidargli un corso

Finché il nuovo accordo non arriva, il committente può controllare un ente sulla base di regole già scritte nella Parte I dell’Accordo 59/CSR. La sequenza che segue è un metodo di verifica, utile anche per documentare la scelta in caso di ispezione:

  1. Individuare la categoria dell’ente (istituzionale, accreditato, altro soggetto) e chiedere il relativo titolo.
  2. Se è accreditato, controllare in quale Regione e confrontarla con il luogo in cui si terrà il corso.
  3. Per corsi diversi da quelli di lavoratori, preposti e dirigenti, ad esempio per RSPP o datori di lavoro, chiedere la prova dell’esperienza almeno triennale in formazione SSL.
  4. Se è un’associazione sindacale o datoriale, chiedere l’autocertificazione dei requisiti: la FAQ n. 3 precisa che va consegnata a chi richiede il corso.
  5. Verificare che i docenti abbiano i requisiti del decreto interministeriale del 6 marzo 2013.
  6. Controllare il progetto formativo e i limiti organizzativi: massimo 30 partecipanti, salvo l’e-learning, e almeno un docente ogni 6 discenti nelle prove pratiche.
  7. Pretendere registro presenze, ammissione alla verifica finale con almeno il 90% di frequenza, verbale firmato dal responsabile del progetto.
  8. Controllare che l’attestato riporti gli elementi minimi del punto 6 e chiedere conferma che l’ente conservi il fascicolo del corso per almeno 10 anni.

La qualità effettiva del percorso si misura poi sul lavoro, con la verifica di efficacia prevista dall’Accordo 59/CSR: il metodo è spiegato nella guida alla verifica dell’efficacia della formazione. Per i percorsi di RSPP e ASPP, dove l’esperienza triennale dell’ente conta, si veda la pagina sulla formazione RSPP dopo il nuovo Accordo. Le altre novità formative del decreto, dall’aggiornamento degli RLS nelle piccole imprese al fascicolo elettronico, sono riassunte nella pagina sulla formazione sicurezza nel DL 159/2025.

Risposte rapide

Domande frequenti

Il nuovo accreditamento dei soggetti formatori previsto dal DL 159/2025 è già in vigore?

No. L'art. 6 del DL 159/2025 chiedeva un Accordo in Conferenza Stato-Regioni entro 90 giorni, cioè entro il 29 gennaio 2026. Al 14 ottobre 2026 l'accordo non risulta adottato: non compare nei monitoraggi del Ministero del Lavoro dei primi due trimestri 2026 né tra le notizie ufficiali. Oggi valgono le regole della Parte I dell'Accordo 59/CSR del 2025.

Un ente accreditato in una Regione può fare corsi sicurezza in un'altra Regione?

Secondo la FAQ n. 1 del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026, l'accreditamento regionale, rilasciato secondo l'Intesa del 20 marzo 2008, vale solo nella Regione o Provincia autonoma che lo ha concesso. Chi vuole operare in più Regioni deve accreditarsi in ciascuna. Gli attestati emessi in conformità all'Accordo 59/CSR restano però validi su tutto il territorio nazionale.

Chi può erogare oggi la formazione sicurezza dei lavoratori?

L'Accordo 59/CSR del 17 aprile 2025 individua tre gruppi: soggetti istituzionali (ministeri, Regioni, ASL, università, INAIL, INL, ordini professionali e altri), soggetti accreditati dalle Regioni e altri soggetti, cioè fondi interprofessionali, organismi paritetici e associazioni datoriali o sindacali con requisiti. Anche il datore di lavoro può organizzare direttamente i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti, rispettando l'Accordo.

Gli enti già accreditati dovranno rifare l'accreditamento?

L'art. 6, comma 2, del DL 159/2025 stabilisce che i nuovi requisiti dovranno essere posseduti anche dai soggetti già accreditati, ai fini della conferma dell'accreditamento. Le modalità e i tempi della conferma saranno fissati dall'Accordo, che non è stato ancora adottato. Fino ad allora l'accreditamento regionale ottenuto resta valido secondo le regole attuali.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.