Approfondimento operativo

Giudizio di idoneità alla mansione: prescrizioni, limitazioni e ricorso entro 30 giorni

I quattro giudizi del medico competente, come attuare prescrizioni e limitazioni, cosa fare se c'è inidoneità e come presentare ricorso entro 30 giorni.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026

Il giudizio di idoneità è la conclusione scritta con cui il medico competente dice se un lavoratore può svolgere la sua mansione specifica, e a quali condizioni. Può essere di idoneità piena, di idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, di inidoneità temporanea o permanente. Va consegnato a lavoratore e datore e si può impugnare entro trenta giorni.

La disciplina sta nei commi 6-9 dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e nell’art. 42, e il DL 159/2025 non l’ha modificata. Le novità del decreto sulla sorveglianza sanitaria toccano altri aspetti, riassunti nella pagina su sorveglianza sanitaria e medico competente. Qui si segue il giudizio dal momento in cui è firmato a quello in cui produce effetti sul posto di lavoro.

Che cosa valuta il giudizio e che cosa non deve contenere

Il giudizio non misura la salute in generale né il valore professionale della persona. Mette in relazione le condizioni del lavoratore con i rischi e le richieste di una mansione precisa, quella descritta nel documento di valutazione dei rischi e nel protocollo sanitario. Lo stesso lavoratore può essere inidoneo a una mansione e pienamente idoneo a un’altra.

Per questo il giudizio non contiene diagnosi, referti o valori degli esami. Questi dati restano nella cartella sanitaria e di rischio, che il medico custodisce con il segreto professionale. Al datore arriva solo ciò che serve per organizzare il lavoro: l’esito e, quando ci sono, le condizioni da rispettare. È la stessa linea del codice etico internazionale richiamato dall’art. 39, che limita le informazioni alla direzione all’idoneità e alle limitazioni necessarie, come spiegato nella scheda sul codice etico ICOH e il medico competente.

I quattro giudizi del comma 6 e le loro conseguenze

L’art. 41, comma 6, ammette soltanto quattro esiti. Ciascuno ha effetti diversi sull’organizzazione e sulla posizione del lavoratore.

Giudizio Cosa significa Effetto pratico per il datore
Idoneità Nessuna controindicazione alla mansione specifica Il lavoratore può essere adibito alla mansione fino alla visita successiva
Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni Il lavoratore può svolgere la mansione a determinate condizioni Va organizzato il lavoro in modo da rispettare le condizioni; se temporanea, va annotata la scadenza
Inidoneità temporanea Il lavoratore non può svolgere la mansione per un periodo definito Il comma 7 impone di indicare i limiti temporali; si valutano compiti alternativi per quel periodo
Inidoneità permanente Il lavoratore non potrà più svolgere quella mansione Si applica l’art. 42: ricerca di mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori

Prescrizioni e limitazioni non sono definite separatamente dalla legge. Nella pratica la prescrizione indica una condizione da rispettare, come un dispositivo di protezione specifico o pause programmate, mentre la limitazione esclude un compito o un’esposizione, per esempio il sollevamento oltre un certo peso o il lavoro notturno. Ciò che conta è che siano formulate in modo attuabile: una limitazione vaga obbliga il datore a interpretare e lo espone a errori.

Forma scritta, copie e informazione al lavoratore

Il comma 6-bis prevede che in tutti i casi il medico esprima il giudizio “per iscritto”, dando copia al lavoratore e al datore di lavoro. Una comunicazione verbale, o un’email del medico al solo ufficio personale, non basta a dimostrare che il lavoratore abbia ricevuto il giudizio e possa quindi impugnarlo.

L’art. 25, comma 1, lettera h), aggiunge che il medico informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Conviene che la copia consegnata al lavoratore porti la data di consegna o una firma per ricevuta: da quel momento decorre il termine per il ricorso.

Dalla prescrizione al posto di lavoro: il compito del datore

Una volta ricevuto il giudizio, l’obbligo passa al datore di lavoro. L’art. 42 gli chiede di attuare le misure indicate dal medico; l’art. 18, comma 1, lettera bb), di vigilare perché i lavoratori soggetti a sorveglianza non siano adibiti alla mansione senza il prescritto giudizio di idoneità. La violazione di quest’ultimo obbligo è punita dall’art. 55, comma 5, lettera g), con una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro, importo soggetto a rivalutazione periodica.

Un percorso ordinato per attuare un’idoneità con prescrizioni o limitazioni si può riassumere così.

  1. Ricevere il giudizio in un canale riservato, separato dalla documentazione sanitaria, e registrarne data ed eventuale scadenza.
  2. Tradurre ogni prescrizione o limitazione in compiti concreti: cosa il lavoratore può fare, cosa no, con quali attrezzature.
  3. Informare il preposto solo delle condizioni operative, senza motivazioni cliniche.
  4. Se una prescrizione non è chiara o appare inattuabile, chiedere un chiarimento al medico prima di decidere, lasciandone traccia scritta.
  5. Verificare dopo qualche settimana che le condizioni siano davvero rispettate sul posto, non solo comunicate.
  6. Programmare la nuova visita alla scadenza del giudizio temporaneo.

Inidoneità alla mansione: cosa prevede l’articolo 42

Quando il giudizio è di inidoneità alla mansione specifica, l’art. 42 prevede che il datore adibisca il lavoratore, “ove possibile”, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. La norma richiama espressamente la L. 68/1999 sul collocamento delle persone con disabilità.

La formula “ove possibile” impone una verifica reale delle alternative, non una presunzione. Prima di concludere che non esistono mansioni compatibili, il datore dovrebbe esaminare l’organico, i compiti disponibili e gli adattamenti praticabili, e conservare traccia di questa analisi. Un’inidoneità temporanea richiede lo stesso ragionamento, limitato al periodo indicato dal medico.

Il ricorso entro trenta giorni all’organo di vigilanza

Il comma 9 dell’art. 41 è l’unico rimedio specifico previsto dal Testo unico contro il giudizio del medico competente.

“Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente”.

L’organo di vigilanza è il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’azienda sanitaria locale competente per il luogo di lavoro. Dopo eventuali ulteriori accertamenti dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio. Il testo non riserva il ricorso al solo lavoratore e non gli attribuisce effetto sospensivo: finché non interviene la decisione, il giudizio impugnato continua a dover essere rispettato.

I passaggi pratici sono questi.

  1. Annotare la data di comunicazione del giudizio: è il giorno da cui contano i trenta giorni.
  2. Verificare sul sito dell’azienda sanitaria locale la modalità di presentazione richiesta, che può variare tra territori.
  3. Allegare copia del giudizio ed esporre i motivi; chi ha documentazione sanitaria utile può allegarla.
  4. Attendere la convocazione per gli eventuali accertamenti e la decisione, che sostituisce il giudizio originario se lo modifica o lo revoca.

Giudizi temporanei, scadenze e nuove visite

Un giudizio non è definitivo per natura. Quello di inidoneità temporanea deve indicare i propri limiti temporali e, alla scadenza, richiede una nuova valutazione; lo stesso vale per l’idoneità parziale temporanea. Anche un giudizio di piena idoneità può cambiare alla visita periodica successiva, dopo un cambio di mansione o al rientro da un’assenza per malattia superiore a sessanta giorni, quando il medico ritiene necessaria la visita.

Il DL 159/2025 ha aggiunto una nuova occasione di giudizio: la visita prima o durante il turno per ragionevole sospetto di alcol o sostanze, nelle attività ad elevato rischio di infortuni. Il suo esito segue le regole dei commi 6-9, ma l’Ispettorato attende l’accordo Stato-Regioni del comma 4-bis prima di considerarla pienamente applicabile; lo stato aggiornato è nella scheda sulla visita per alcol e sostanze. L’elenco completo delle visite è nella pagina sull’articolo 41 comma per comma.

Gli errori che emergono più spesso nei controlli

In ispezione il giudizio raramente è contestato in sé. Le criticità riguardano quasi sempre il modo in cui l’azienda lo ha gestito.

Il primo errore è adibire il lavoratore alla mansione con un giudizio scaduto, tipico dei giudizi temporanei di cui nessuno ha annotato la scadenza. Il secondo è diffondere più del necessario: inoltrare al reparto l’intera documentazione ricevuta, o spiegare ai colleghi il motivo della limitazione. Il terzo è considerare l’inidoneità come causa automatica di uscita dall’azienda, senza aver verificato le alternative richieste dall’art. 42.

Esempio: un magazziniere riceve un’idoneità parziale temporanea per sei mesi, con divieto di movimentare carichi oltre un certo peso. L’azienda informa il capo turno della sola limitazione, lo assegna al controllo delle bolle e al carico leggero, e inserisce in agenda la scadenza. A cinque mesi programma la nuova visita, che si svolge in orario di lavoro come previsto dalla regola sulle visite mediche in orario di lavoro. Se il lavoratore non condivide il giudizio, ha trenta giorni dalla consegna per rivolgersi all’organo di vigilanza.

Risposte rapide

Domande frequenti

Entro quanto si può fare ricorso contro il giudizio del medico competente?

Entro trenta giorni dalla data in cui il giudizio è stato comunicato. Il ricorso va presentato all'organo di vigilanza territorialmente competente, che dopo eventuali ulteriori accertamenti conferma, modifica o revoca il giudizio. Lo prevede l'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, che ammette il ricorso contro tutti i giudizi, compresi quelli formulati in fase preassuntiva.

Che differenza c'è tra prescrizione e limitazione nel giudizio di idoneità?

La legge le colloca entrambe nel giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, senza definirle separatamente. Nell'uso corrente la prescrizione indica una condizione da rispettare, per esempio un dispositivo di protezione o una pausa, mentre la limitazione esclude un compito o un'esposizione, come il sollevamento oltre un certo peso. In entrambi i casi il lavoratore resta idoneo alla mansione, con condizioni.

Cosa deve fare il datore di lavoro dopo un giudizio di inidoneità?

Secondo l'art. 42 del D.Lgs. 81/2008 attua le misure indicate dal medico e, se il giudizio è di inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Deve anche tenere conto della L. 68/1999 sul collocamento dei disabili. La verifica delle alternative va documentata.

Il datore di lavoro può conoscere la diagnosi alla base del giudizio?

No. Il giudizio comunicato al datore riguarda l'idoneità alla mansione e le eventuali prescrizioni o limitazioni necessarie per organizzare il lavoro. Diagnosi, referti ed esiti degli esami restano nella cartella sanitaria e di rischio, custodita dal medico competente con il segreto professionale. Anche il codice etico ICOH, richiamato dall'art. 39, limita le informazioni al datore all'idoneità e alle limitazioni.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.