Il codice univoco anticontraffazione è la caratteristica che il DL 159/2025 aggiunge alla tessera di riconoscimento di cantiere per renderla non falsificabile e verificabile. La legge ne fissa lo scopo, non la tecnica: formato, supporto, dati leggibili e modalità di controllo dipendono dal decreto Lavoro-MIT, che al 14 ottobre 2026 non risulta adottato.
Questa incertezza ha un effetto pratico immediato. Sul mercato circolano badge e app presentati come “conformi al DL 159”, ma oggi nessuno può certificare una conformità a regole tecniche che non esistono ancora.
Cosa dice esattamente l’art. 3, comma 2
La norma obbliga le imprese che operano nei cantieri edili in appalto e subappalto, pubblico o privato, a dotare i dipendenti della tessera di riconoscimento “dotata di un codice univoco anticontraffazione”. La tessera è quella già prevista dall’art. 18, comma 1, lett. u), e dall’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Lo stesso obbligo varrà negli ulteriori ambiti a rischio più elevato da individuare con decreto del Ministro del Lavoro.
La tessera, usata come badge con gli elementi identificativi del lavoratore, è resa disponibile anche in modalità digitale tramite strumenti nazionali interoperabili con il SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa dell’art. 5, comma 3, del DL 48/2023. Per chi è assunto tramite offerte pubblicate sul SIISL la tessera digitale è generata in automatico e precompilata, e il datore di lavoro può integrarla.
La circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) ne dà la lettura che conta in ispezione: il badge “non sostituisce la tessera di riconoscimento”, ma le aggiunge il codice univoco. In altre parole, il codice è un attributo della tessera, non un documento nuovo.
Cosa la legge lascia al decreto attuativo
Il comma 3 affida a un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative. Prima dell’adozione sono previsti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e del Garante per la protezione dei dati personali e il confronto con le parti sociali. Il termine era di sessanta giorni dalla legge di conversione, cioè il 1° marzo 2026, ed è scaduto senza adozione.
Il decreto dovrà disciplinare anche le misure di controllo e sicurezza nei cantieri, il monitoraggio dei flussi della manodopera e i tipi di informazioni trattate. Ne segue che oggi mancano almeno questi elementi:
- il formato del codice e il supporto fisico o digitale che lo contiene;
- chi genera il codice e su quale piattaforma nazionale viene registrato;
- quali dati il controllore può leggere e con quale strumento;
- come si revoca il codice quando il rapporto di lavoro cessa;
- se e come le letture alimentano il monitoraggio dei flussi di manodopera.
Il monitoraggio del Ministero del Lavoro sul primo trimestre 2026 riferisce una prima riunione tecnica a febbraio 2026 con Ministero, INL, INAIL e Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili. Quello sul secondo trimestre si limita a un generico avanzamento dell’iter. Lo stato aggiornato è seguito nella pagina su quando il badge di cantiere diventa obbligatorio.
Tessera, badge nazionale e badge del cratere a confronto
L’unico sistema con un codice anticontraffazione già funzionante è quello della ricostruzione post-sisma 2016. Il confronto aiuta a capire che cosa il decreto nazionale potrebbe prevedere, senza però dare per scontato che lo copierà.
| Elemento | Tessera di riconoscimento (oggi) | Badge DL 159/2025 (atteso) | Badge post-sisma 2016 (operativo) |
|---|---|---|---|
| Base giuridica | Artt. 18 e 26 D.Lgs. 81/2008, art. 5 L. 136/2010 | Art. 3, commi 2-3, DL 159/2025 | Art. 35 DL 189/2016, Ordinanza 216/2024 |
| Contenuto minimo | Fotografia, generalità, datore di lavoro | Stesso contenuto più codice univoco | Anagrafica, foto, impresa, qualifica, Cassa Edile |
| Protezione anticontraffazione | Nessuna prevista | Codice univoco, formato da definire | Ologramma non riproducibile per legge; tag di 16 caratteri in chip NFC e QR code |
| Versione digitale | Facoltativa | Tramite strumenti nazionali interoperabili con il SIISL | Lettura con App Badge Cantiere |
| Chi la rilascia | Il datore di lavoro | Da definire | Casse Edili, con app della CNCE |
| Stato al 14/10/2026 | Obbligatoria | Decreto non adottato | Avviato il 13/05/2026 nei primi cantieri |
Nel cratere il codice non è stampato in chiaro: è contenuto nel chip e nel QR code, e i primi caratteri identificano la Cassa Edile e la categoria del lavoratore. La lettura registra data, ora e coordinate GPS dello strumento. Come funziona in pratica è descritto nella pagina sul badge di cantiere post-sisma 2016.
Il nodo della protezione dei dati
Un codice anticontraffazione serve a dimostrare che la tessera è autentica e appartiene a quella persona. Non richiede di per sé geolocalizzazione, registrazione delle presenze o dati biometrici: sono funzioni diverse, che il legislatore ha rinviato espressamente al decreto, con il parere del Garante, nella parte su controlli, flussi di manodopera e tipi di informazioni trattate.
Per un’impresa questo significa che i sistemi di accesso adottati oggi vanno valutati per quello che sono, cioè strumenti aziendali. Se registrano presenze o posizione, la base giuridica e i limiti sono quelli ordinari della disciplina privacy e dei controlli sui lavoratori, non l’art. 3 del DL 159. Anche nel cratere, dove il sistema è pubblico, il Commissario ha dovuto approvare una valutazione d’impatto e accordi sul trattamento con ogni Cassa Edile prima dell’avvio.
Come valutare un sistema di badge proposto oggi
Molte imprese ricevono offerte di badge “pronti per il DL 159”. Prima di firmare conviene verificare alcuni punti, nell’ordine.
- Il fornitore dichiara la conformità a un decreto attuativo? Se sì, chiedere gli estremi: al 14 ottobre 2026 non ne esiste uno.
- Il badge riporta in modo leggibile fotografia, generalità del lavoratore e datore di lavoro, così da valere comunque come tessera ordinaria?
- Il codice è revocabile subito quando il lavoratore cessa o cambia impresa?
- Quali dati raccoglie oltre all’identificazione, e chi li vede?
- Il contratto consente di migrare o dismettere il sistema senza penali quando arriverà il decreto?
- I dati restano esportabili in un formato aperto, nel caso il decreto preveda il caricamento su una piattaforma nazionale?
Esempio: un’impresa con 40 dipendenti riceve l’offerta di badge con QR code stampato e app di timbratura, venduti come “badge di cantiere obbligatorio”. Il QR stampato è copiabile con una fotografia e non ha alcun riconoscimento normativo. Può comunque servire per gestire gli ingressi, purché la tessera esposta contenga i dati richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e l’impresa non lo presenti agli ispettori come adempimento dell’art. 3.
Cosa controlla oggi l’ispettore
Fino al decreto, l’ispettore verifica la tessera di riconoscimento ordinaria. Per datore di lavoro e dirigente la sua mancanza è punita dall’art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 81/2008 con la sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, che la legge di conversione ha esteso anche agli ulteriori ambiti a rischio più elevato. L’assenza di un codice anticontraffazione, invece, non è oggi contestabile perché il codice non è stato definito.
L’errore più frequente in accesso è un altro: tessere incomplete o non aggiornate, per esempio con il nome dell’impresa precedente dopo un cambio di appalto, o badge aziendali senza fotografia. Il contenuto della tessera e le responsabilità tra appaltatore e subappaltatore sono trattati nella guida alla tessera di riconoscimento in appalto e subappalto.
Dopo il decreto: chi dovrà avere il codice
Secondo la circolare INL n. 1/2026, una volta adottato il decreto il badge sarà obbligatorio per tutte le imprese e anche per i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto, anche se non sono imprese edili. Negli ulteriori ambiti a rischio più elevato è prevista anche l’estensione della patente a crediti, come ricorda la pagina sulle istruzioni della circolare INL su patente e badge.
Per prepararsi senza sprechi basta un lavoro che servirà in ogni caso: anagrafiche dei lavoratori corrette, tessere complete per tutti, procedure di revoca alla cessazione e un elenco aggiornato delle imprese presenti in ogni cantiere. Il quadro generale dei controlli su appalti e cantieri è nella sezione vigilanza, appalti e badge di cantiere.
Risposte rapide
Domande frequenti
Cos'è il codice univoco anticontraffazione del badge di cantiere?
È l'elemento che il DL 159/2025, art. 3, comma 2, aggiunge alla tessera di riconoscimento già obbligatoria nei cantieri in appalto e subappalto, per renderla non duplicabile e verificabile. La legge non ne stabilisce formato, supporto o modalità di lettura: questi aspetti spettano al decreto Lavoro-MIT del comma 3, che al 14 ottobre 2026 non risulta adottato.
Un badge con QR code acquistato da un fornitore privato è valido come badge di legge?
No. Finché il decreto attuativo non definisce il codice e gli strumenti digitali interoperabili con il SIISL, nessun prodotto privato può dirsi conforme all'art. 3 del DL 159/2025. Un badge aziendale può essere utile per gestire gli accessi, ma non sostituisce la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.
Il badge di cantiere digitale sarà gratuito per il lavoratore?
Il testo coordinato dell'art. 3, comma 2, dice che la tessera è resa disponibile al lavoratore anche in modalità digitale tramite strumenti nazionali interoperabili con il SIISL, ma non contiene la parola gratuitamente. La gratuità compare nella sintesi pubblicata dal Ministero del Lavoro dopo la conversione. Costi e modalità concrete dipenderanno dal decreto attuativo.
Quale sanzione si rischia oggi se manca la tessera di riconoscimento?
Per datore di lavoro e dirigente l'art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore privo di tessera. La legge di conversione l'ha estesa anche agli ulteriori ambiti a rischio più elevato che saranno individuati con decreto. Il codice anticontraffazione, non essendo ancora definito, oggi non è contestabile.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.
- Testo coordinato DL 159/2025 con Legge 198/2025 — Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025
- Circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) — Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Monitoraggio attuativo I trimestre 2026 — Ministero del Lavoro
- Decreto del Commissario straordinario n. 332 del 13 aprile 2026 — sisma2016.gov.it