Approfondimento operativo

Visita medica per alcol e sostanze nell'art. 41: ragionevole motivo, mansioni a rischio e accordo atteso

Visita prima o durante il turno se c'è ragionevole motivo di alcol o droghe: solo mansioni a rischio, ruolo del medico, accordo atteso entro il 31/12/2026.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026○ Non ancora operativo

Il DL 159/2025 ha aggiunto all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 una visita del medico competente da svolgere prima o durante il turno, quando c’è un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o droghe. Vale solo per le mansioni ad elevato rischio di infortuni e, secondo l’INL, va applicata dopo l’accordo Stato-Regioni atteso entro il 31 dicembre 2026.

La norma colma un vuoto pratico. Fino a ottobre 2025 la sorveglianza sanitaria conosceva controlli programmati (preventivi, periodici, al cambio mansione) ma non una visita legata a un episodio concreto, nel momento in cui il lavoratore sta per iniziare o sta svolgendo un’attività pericolosa. La nuova lettera crea questa possibilità, ma con limiti precisi di presupposto, di perimetro e di soggetti.

Il testo della lettera e-quater

L’art. 17, comma 1, lett. d), del DL 159/2025 ha inserito nell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 la lettera e-quater). La sorveglianza sanitaria comprende ora anche:

“visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope”

La finalità è verificare che il lavoratore non si trovi sotto l’effetto di quelle sostanze. Il testo aggiunge due limiti: la visita riguarda le attività ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’art. 15 della L. 125/2001 e dell’art. 125 del DPR 309/1990, e deve rispettare le disposizioni vigenti sui controlli per alcol e sostanze.

Lo stesso articolo ha modificato il comma 4 dell’art. 41, che elenca le visite in cui possono essere svolti gli accertamenti su alcol dipendenza e assunzione di sostanze: oltre a quelle preventive, periodiche, al cambio mansione e al rientro dopo lunga assenza, ora vi rientra anche la visita della lettera e-quater.

Cosa cambia rispetto ai controlli già esistenti

Aspetto Prima del DL 159/2025 Dopo il DL 159/2025
Visite con accertamenti su alcol e sostanze Preventiva, periodica, cambio mansione, rientro dopo 60 giorni Le stesse, più la visita e-quater
Visita legata a un sospetto concreto nel turno Non prevista tra le visite dell’art. 41 Prevista, con ragionevole motivo
Momento della visita Programmato secondo il protocollo sanitario Prima o durante il turno
Lavoratori interessati Mansioni degli elenchi su alcol e droghe Invariati: solo mansioni ad elevato rischio
Chi esegue i controlli alcolimetrici Medico competente o medici del lavoro dei servizi ASL Medico competente o personale sanitario dei servizi ASL
Revisione delle procedure nazionali Intese 2006 e 2007, accordo 2008 Accordo Stato-Regioni entro il 31/12/2026

La penultima riga riflette una modifica dell’art. 15, comma 2, della L. 125/2001 contenuta nel DL 159: i controlli alcolimetrici restano riservati al medico competente e ai servizi di prevenzione delle ASL, ma per questi ultimi la norma parla ora di “personale sanitario”. Il datore di lavoro non entra mai nell’elenco di chi può eseguire il test.

A quali mansioni si applica

Il perimetro non è nuovo: la lettera e-quater rinvia agli elenchi già costruiti dalle norme di settore, che sono due e non coincidono.

Per l’alcol, l’art. 15 della L. 125/2001 vieta l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni o per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi. Le attività sono state individuate dall’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, con un elenco ampio che comprende, tra l’altro, le mansioni di guida e trasporto, la conduzione di macchine per la movimentazione di terra e merci, le attività in quota nell’edilizia, alcune professioni sanitarie e l’insegnamento.

Per le sostanze stupefacenti e psicotrope, l’art. 125 del DPR 309/1990 è attuato dall’Intesa del 30 ottobre 2007 e dalle procedure dell’Accordo del 18 settembre 2008. L’elenco delle mansioni è più ristretto e ruota soprattutto intorno ai trasporti e alle attività che richiedono abilitazioni per lavori pericolosi.

Ne deriva una prima verifica che ogni azienda deve fare: il documento di valutazione dei rischi e il protocollo sanitario devono già indicare quali mansioni rientrano nell’uno, nell’altro o in entrambi gli elenchi. Per un impiegato amministrativo la visita e-quater non esiste; per un autista di mezzi pesanti sì, sia per alcol sia per sostanze.

Che cosa è un ragionevole motivo

La legge non definisce il ragionevole motivo. Il senso dell’espressione si ricava dalla finalità della norma: deve trattarsi di elementi concreti e osservabili riferiti a quel lavoratore in quel momento, non di sospetti generici, voci, abitudini della vita privata o appartenenza a una categoria.

Elementi che possono costituire un motivo ragionevole sono, ad esempio, alterazioni evidenti dell’equilibrio o della parola, alito alcolico percepito durante il turno, comportamenti anomali rispetto all’abituale, o un incidente o quasi incidente di cui il lavoratore è stato protagonista. Non lo sono il fatto che il lavoratore sia stato visto bere fuori dall’orario, una precedente vicenda già chiusa, o la segnalazione anonima di un collega priva di riscontri.

Proprio su questo punto la Circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) si ferma. L’Ispettorato osserva che il legislatore pone la condizione della presenza di ragionevole motivo e ritiene necessario, per una corretta applicazione, attendere l’accordo Stato-Regioni del comma 4-bis, che potrà precisare modalità e condizioni della visita.

Lo stato di attuazione e l’accordo del comma 4-bis

L’art. 5, comma 1, lett. e), del DL 159/2025 ha inserito nell’art. 41 il comma 4-bis. Entro il 31 dicembre 2026 la Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, deve rivedere con un accordo le condizioni e le modalità per accertare tossicodipendenza e alcol dipendenza. Se l’accordo non arriva, decorsi 60 giorni dal termine il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro, può provvedere con decreto.

A ottobre 2026 l’accordo non risulta concluso e il termine non è ancora scaduto. La situazione è quindi ibrida: la lettera e-quater è formalmente in vigore dal 31 ottobre 2025, ma l’organo di vigilanza ne collega l’applicazione corretta a un atto che ancora non c’è. Per questo la misura è classificata come sospesa in attesa del provvedimento.

Nel frattempo restano pienamente operativi gli strumenti già vigenti: il divieto di assunzione di alcol nelle mansioni a rischio, i controlli alcolimetrici del medico competente, gli accertamenti periodici per le mansioni dell’elenco droghe secondo le procedure del 2008. Le date di tutti gli atti attesi sono riepilogate nello scadenzario dei decreti attuativi.

Come impostare la procedura aziendale in attesa dell’accordo

Un’azienda con mansioni a rischio può preparare una procedura che funzioni oggi e che si adatti senza stravolgimenti quando l’accordo sarà pubblicato:

  1. Individuare nel DVR e nel protocollo sanitario le mansioni rientranti negli elenchi alcol e droghe, mansione per mansione.
  2. Scrivere, con il medico competente, quali segnali osservabili giustificano l’attivazione della procedura e chi può attivarla.
  3. Stabilire che il preposto che rileva il segnale sospende il lavoratore dall’attività a rischio e lo assegna, se possibile, a un compito non pericoloso o lo fa accompagnare.
  4. Prevedere come contattare il medico competente durante i turni, compresi notti e fine settimana, e cosa fare se non è raggiungibile.
  5. Garantire che la segnalazione sia riservata, scritta in termini di fatti osservati e non di diagnosi.
  6. Fissare che al datore di lavoro arriva solo il giudizio del medico e le eventuali limitazioni, non gli esiti degli esami.
  7. Programmare la revisione della procedura entro breve tempo dalla pubblicazione dell’accordo Stato-Regioni.

Esempio: in un deposito di materiali edili, il preposto nota a inizio turno che un carrellista ha difficoltà di equilibrio e risposte confuse. Annota i fatti con orario, gli toglie le chiavi del carrello elevatore e lo affida a un collega in un’area senza mezzi in movimento. Contatta il medico competente secondo la procedura. Non utilizza etilometri acquistati dall’azienda e non informa i colleghi del motivo dell’allontanamento.

Errori che espongono l’azienda

  • Eseguire test a campione o generalizzati in nome della nuova visita, anche su mansioni fuori dagli elenchi.
  • Affidare l’etilometro o il test salivare al preposto o all’ufficio del personale.
  • Usare come ragionevole motivo informazioni sulla vita privata o voci non verificate.
  • Lasciare il lavoratore alla guida o al comando di un mezzo mentre si attende il medico.
  • Trasmettere esiti di laboratorio o diagnosi all’ufficio del personale.
  • Anticipare soglie, test e protocolli dell’accordo futuro come se fossero già in vigore.

Il quarto punto merita attenzione: l’attesa dell’accordo riguarda la visita sanitaria, non il dovere di sicurezza. Allontanare dal rischio un lavoratore che appare alterato è una misura organizzativa che il datore di lavoro e il preposto possono e devono adottare subito.

Collegamenti con le altre visite e con il giudizio di idoneità

La visita e-quater, svolgendosi prima o durante il turno, è sempre tempo di lavoro: il principio è spiegato nella pagina sulle visite mediche in orario di lavoro. Il quadro completo delle visite, delle periodicità e dei protocolli è nella guida all’articolo 41 sulla sorveglianza sanitaria.

L’esito della visita è un giudizio sulla mansione, che può prevedere limitazioni temporanee; le regole sul giudizio e sul ricorso sono nella pagina su giudizio di idoneità e prescrizioni. Per le altre novità dell’art. 17 del decreto si parte dalla panoramica sulla sorveglianza sanitaria e il medico competente.

Risposte rapide

Domande frequenti

Il datore di lavoro può far fare l'alcol test a un dipendente?

No, non direttamente. L'art. 15 della L. 125/2001 riserva i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro al medico competente e al personale sanitario dei servizi di prevenzione delle ASL. Il datore di lavoro, il dirigente o il preposto possono e devono allontanare dal rischio un lavoratore che appare alterato, ma l'accertamento sanitario spetta al medico. La nuova visita dell'art. 41 segue la stessa logica.

La visita per sospetto di alcol o droghe vale per tutti i lavoratori?

No. La lettera e-quater dell'art. 41 si applica solo alle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni individuate in base all'art. 15 della L. 125/2001 per l'alcol e all'art. 125 del DPR 309/1990 per le sostanze stupefacenti. Per gli altri lavoratori questa visita non è prevista, anche se l'azienda conserva gli strumenti ordinari per gestire un comportamento che crea pericolo.

La nuova visita per alcol e sostanze è già applicabile?

La lettera e-quater è in vigore dal 31 ottobre 2025, ma la Circolare INL n. 1/2026 ritiene necessario attendere, per una corretta applicazione, l'accordo Stato-Regioni dell'art. 41, comma 4-bis, che dovrà ridefinire condizioni e modalità degli accertamenti entro il 31 dicembre 2026. A ottobre 2026 l'accordo non risulta concluso. Restano operative le procedure già vigenti per le mansioni a rischio.

Cosa succede se l'accordo Stato-Regioni non arriva entro il 31 dicembre 2026?

L'art. 41, comma 4-bis, prevede una soluzione di riserva: decorsi 60 giorni dalla scadenza senza accordo, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro, può definire condizioni e modalità degli accertamenti con proprio decreto. In pratica, un intervento ministeriale sostitutivo non potrebbe arrivare prima di marzo 2027.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.