Il DPCM sul volontariato di protezione civile previsto dal comma 13 dell’articolo 3-bis del D.Lgs. 81/2008 è facoltativo e senza termine: il Governo “può” adottarlo per aggiungere misure ulteriori. Non è una condizione per applicare la norma. Gli obblighi su formazione, addestramento, controllo sanitario e DPI dei volontari sono già esigibili oggi.
Molte sintesi del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 hanno presentato questo DPCM come un tassello mancante, quasi che l’intero regime dei volontari fosse in sospeso. Non è così, e la differenza ha conseguenze pratiche: chi aspetta il decreto per riorganizzare formazione e dotazioni lascia scoperti obblighi che sono in vigore dal 31 ottobre 2025 e che, dal 31 dicembre 2025, sono presidiati da sanzioni interdittive.
Il comma 13 dell’articolo 3-bis autorizza, non ordina
Il nuovo articolo 3-bis, inserito nel Testo unico dall’articolo 18 del DL 159/2025, si chiude con una clausola di aggiornamento. Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, oppure dell’Autorità politica delegata per la protezione civile, possono intervenire sul regime dei volontari. La formula usata dal legislatore è esplicita:
“possono essere definite ulteriori misure relative all’informazione, alla formazione, all’addestramento”
Tre elementi del testo vanno letti insieme. Il verbo è “possono”, non “sono definite entro”. Non c’è alcun termine in giorni o mesi, a differenza di quasi tutti gli altri atti attuativi del decreto. Le misure sono “ulteriori”, cioè si aggiungono a un nucleo che l’articolo già contiene e devono rispettare i livelli generali di tutela fissati dallo stesso articolo 3-bis.
In altre parole, il DPCM può soltanto affinare. Non può ridurre gli obblighi dei commi 3 e 4, né rinviarne l’applicazione.
Perché il DPCM non va trattato come un provvedimento atteso
Nel DL 159/2025 ci sono atti attuativi veri e propri, con un termine scritto nella legge. L’Accordo Stato-Regioni sull’accreditamento dei soggetti formatori andava adottato entro il 29 gennaio 2026; il decreto sulle modalità del badge di cantiere entro il 1° marzo 2026. In quei casi la norma non funziona del tutto finché l’atto manca, e il ritardo pesa. Il confronto è utile per capire dove si colloca il DPCM sui volontari.
| Atto | Fonte | Natura | Termine | Effetto se manca |
|---|---|---|---|---|
| DPCM su ulteriori misure | art. 3-bis, c. 13 | Facoltativo | Nessuno | Nessuno: l’articolo si applica comunque |
| Direttiva sugli standard minimi | art. 3-bis, c. 3, e art. 15 D.Lgs. 1/2018 | Richiamata dalla norma | Nessuno | La formazione si misura sugli standard già esistenti |
| Decreto Capo Dipartimento 12/01/2012 | art. 3-bis, c. 8 | Già adottato | Non applicabile | Regola la sorveglianza sanitaria oggi |
| Accordo sui soggetti formatori | art. 6 DL 159 | Obbligatorio | 29/01/2026 | Resta l’accreditamento regionale previgente |
Per una visione d’insieme degli atti con scadenza, e del loro stato a ottobre 2026, conviene consultare lo scadenzario dei decreti attuativi del DL 159. Il DPCM sui volontari non vi compare come adempimento in ritardo proprio perché la legge non gliene assegna uno.
La direttiva sugli standard minimi pesa più del DPCM
L’atto davvero rilevante per il volontariato è un altro. In sede di conversione, la legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha aggiunto al comma 3 dell’articolo 3-bis un riferimento preciso: formazione, informazione e addestramento devono rispettare standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con una direttiva adottata ai sensi dell’articolo 15 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018).
L’articolo 15 del Codice disciplina le direttive con cui il Presidente del Consiglio dà indirizzi al Servizio nazionale della protezione civile. La scelta di questo strumento indica che gli standard dovranno valere su scala nazionale, per organizzazioni nazionali, regionali e gruppi comunali. Nelle fonti ufficiali consultate al 14 ottobre 2026, sul sito del Dipartimento non risulta pubblicata una direttiva con questo oggetto.
Nel frattempo non si parte da zero. Il Dipartimento pubblica linee guida con proposte di standard su DPI, attività formative e addestrative e controllo sanitario per tre settori: logistica, rischio idraulico, preparazione e somministrazione dei pasti. Sono state elaborate nel 2019 con il parere favorevole della Consulta nazionale del volontariato e della Commissione speciale protezione civile delle Regioni. Non sono un atto normativo, ma sono il riferimento tecnico più vicino a ciò che la direttiva dovrà fissare.
Quali atti regolano oggi la sicurezza dei volontari
Il quadro vigente si ricostruisce a partire dalla legge e scendendo verso gli atti tecnici. La guida all’articolo 3-bis sulla sicurezza dei volontari analizza la norma comma per comma; qui interessa capire quale documento usare per ciascun obbligo.
La legge e il decreto del 2012
L’articolo 3-bis contiene già definizioni, obblighi, esclusioni e sanzioni. Secondo la circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026), il nuovo articolo sostituisce la disciplina a cui rinviava il vecchio articolo 3, comma 3-bis, cioè il DM 13 aprile 2011. Il comma 8 richiama invece espressamente il decreto del Capo del Dipartimento del 12 gennaio 2012 (GU n. 82 del 6 aprile 2012) per le modalità della sorveglianza sanitaria. Quel decreto contiene anche gli elenchi minimi di scenari di rischio e di compiti dei volontari, che restano la base più concreta per costruire i percorsi.
La continuità con il passato
L’articolo 18, comma 2, del DL 159/2025 evita la ripartenza da zero. Formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario già svolti prima del decreto valgono come adempimento, purché compatibili con gli scenari di rischio. Chi aveva un sistema ordinato secondo le regole del 2011-2012 deve verificarne la coerenza, non rifarlo.
Il rapporto tra controllo sanitario generale e sorveglianza mirata è trattato nella pagina sul controllo sanitario dei volontari.
Come verrebbe adottato un eventuale DPCM
Se il Governo decidesse di usare la facoltà del comma 13, la procedura è descritta dalla norma e coinvolge più livelli istituzionali. Conoscerla aiuta a capire che un testo non può comparire all’improvviso: passa per sedi pubbliche e verbalizzate.
- Il Capo del Dipartimento della protezione civile formula la proposta.
- Sulla proposta si raggiunge l’intesa in Conferenza Stato-Regioni.
- Viene sentita la Conferenza unificata, per il coinvolgimento degli enti locali.
- Il decreto è adottato dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità politica delegata.
- Il contenuto deve rispettare i livelli generali di tutela dell’articolo 3-bis e il comma 12, che vieta applicazioni capaci di omettere o ritardare le attività di protezione civile.
Una bozza o un documento in discussione non produce obblighi. Fino all’adozione, le organizzazioni applicano la legge e gli atti già in vigore.
Gli obblighi e le sanzioni che non aspettano alcun decreto
Il motivo più concreto per non trattare il DPCM come un rinvio è il sistema sanzionatorio introdotto in conversione, operativo dal 31 dicembre 2025. Il comma 13-bis esclude per legali rappresentanti e volontari l’applicazione degli articoli 55, 56 e 59 del Testo unico e vieta di equipararli a datore di lavoro, dirigente o preposto. Al loro posto ci sono sanzioni interdittive specifiche.
- Il legale rappresentante che viola i commi 3 o 4, cioè formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e DPI, è interdetto dalle attività di protezione civile da 6 mesi a 2 anni.
- Se il legale rappresentante è anche sindaco, si applica solo una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro.
- Il volontario, anche coordinatore, che viola il dovere di cura di sé e degli altri o le regole dei commi 3 e 4 è interdetto da 1 a 6 mesi.
Nessuna di queste conseguenze è subordinata a un decreto attuativo. Il cosiddetto vuoto normativo, per chi guida un’organizzazione, non esiste.
Cosa fare finché il DPCM non c’è
Il comportamento corretto è mantenere il sistema in esercizio e tenere traccia di ciò che potrebbe cambiare. Le attività con più rendimento sono poche e verificabili.
Esempio: un gruppo comunale di 40 volontari impiegati in rischio idrogeologico e logistica decide nel novembre 2025 di rinviare il corso annuale sulle motopompe “in attesa del decreto”. In caso di evento, chi impiega volontari non addestrati su quell’attrezzatura viola il comma 4 già vigente. Il rinvio non trova alcun appoggio nel comma 13. La scelta corretta era svolgere il corso secondo le linee guida del Dipartimento sul rischio idraulico e annotare a verbale che il programma sarà rivisto quando la direttiva sugli standard minimi sarà pubblicata.
In pratica conviene:
- ricondurre ogni volontario operativo a scenari e compiti, usando gli elenchi del decreto del 2012;
- verificare che formazione e addestramento pregressi coprano quei compiti, così da potersi avvalere dell’articolo 18, comma 2;
- documentare la consegna e la prova dei DPI per ciascun impiego, come chiarito nella pagina su formazione, addestramento e DPI dei volontari;
- tenere un registro delle fonti da monitorare: Gazzetta Ufficiale, sito del Dipartimento, ordini del giorno della Conferenza Stato-Regioni.
Dove seguire gli aggiornamenti
Una direttiva ai sensi dell’articolo 15 del Codice e un DPCM del comma 13 sarebbero pubblicati in Gazzetta Ufficiale e rilanciati dal Dipartimento della protezione civile, in particolare nell’area dedicata al volontariato. Le intese passano per la Conferenza Stato-Regioni, i cui ordini del giorno sono pubblici e anticipano di qualche settimana l’adozione.
Per inquadrare il volontariato nel resto del decreto, la pagina introduttiva su volontariato e protezione civile collega tutti gli approfondimenti della sezione, mentre la guida completa al DL 159/2025 riassume le misure sugli altri ambiti. Se uno degli atti descritti fosse adottato, la prima verifica da fare è semplice: controllare se introduce requisiti nuovi o se si limita a formalizzare standard che l’organizzazione già applica.
Risposte rapide
Domande frequenti
Il DPCM sul volontariato di protezione civile è obbligatorio?
No. Il comma 13 dell'articolo 3-bis del D.Lgs. 81/2008 dice che con DPCM "possono" essere definite ulteriori misure. È una facoltà del Governo, senza termine di adozione. L'articolo 3-bis è già applicabile senza decreti: formazione, addestramento, controllo sanitario e DPI sono obblighi in vigore dal 31 ottobre 2025, e le sanzioni interdittive introdotte in conversione valgono dal 31 dicembre 2025.
Che differenza c'è tra il DPCM e la direttiva sugli standard minimi?
La direttiva, adottata ai sensi dell'articolo 15 del Codice della protezione civile, fissa gli standard minimi di sicurezza nazionali a cui devono attenersi formazione, informazione e addestramento dei volontari. È richiamata dal comma 3. Il DPCM del comma 13 è invece uno strumento eventuale per aggiungere ulteriori misure, nel rispetto dei livelli generali di tutela già previsti dall'articolo.
Il DM 13 aprile 2011 sui volontari è ancora in vigore?
Secondo la circolare INL n. 1/2026 il nuovo articolo 3-bis sostituisce la disciplina a cui rinviava il vecchio articolo 3, comma 3-bis, cioè il DM 13 aprile 2011. Il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 resta invece richiamato espressamente dal comma 8 per le modalità della sorveglianza sanitaria dei volontari esposti oltre le soglie.
Un'associazione può sospendere gli addestramenti in attesa dei decreti?
No. Gli obblighi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3-bis non dipendono da atti successivi. Il legale rappresentante che non li assicura rischia l'interdizione dalle attività di protezione civile da sei mesi a due anni. La formazione e il controllo sanitario già svolti restano validi, per l'articolo 18, comma 2, del DL 159/2025, se compatibili con gli scenari di rischio.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.