La formazione dei volontari di protezione civile, insieme ad addestramento e DPI, è un obbligo dell’organizzazione fissato dai commi 3 e 4 dell’articolo 3-bis del D.Lgs. 81/2008. Va calibrata sugli scenari di rischio e sui compiti assegnati, non su un corso uguale per tutti. Ne risponde il legale rappresentante, con sanzioni interdittive in vigore dal 31 dicembre 2025.
Il regime è speciale rispetto a quello dei lavoratori: niente monte ore fisso, nessun rinvio all’Accordo Stato-Regioni del 2025, niente equiparazione del presidente dell’associazione al datore di lavoro. In cambio, la legge lega ogni obbligo a due variabili molto concrete, lo scenario e il compito, e fa coincidere la responsabilità con chi decide l’impiego dei volontari.
Cosa impongono i commi 3 e 4 dell’articolo 3-bis
L’articolo 3-bis è stato introdotto dall’articolo 18 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 ed è in vigore dal 31 ottobre 2025. Il comma 2, lettera a), equipara il volontario al lavoratore esclusivamente per le attività dei commi 3 e 4. È un’equiparazione mirata: serve a dare al volontario il diritto a una preparazione e a dotazioni adeguate, non a trasferire sull’associazione l’intero Testo unico.
Il comma 3 chiede che il volontario riceva formazione, informazione e addestramento negli scenari di rischio individuati dalle autorità di protezione civile e in relazione ai compiti svolti. La legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha aggiunto che questi percorsi devono rispettare standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con una direttiva ai sensi dell’articolo 15 del Codice della protezione civile. Lo stesso comma prevede il controllo sanitario, approfondito nella pagina sul controllo sanitario dei volontari.
Il comma 4 riguarda le dotazioni. Il volontario deve essere dotato di attrezzature e DPI idonei per lo specifico impiego e deve ricevere formazione e addestramento al loro uso, conformi alle indicazioni del fabbricante.
Formazione, informazione e addestramento non sono la stessa cosa
Il comma 1 dell’articolo 3-bis definisce separatamente i tre concetti, e la distinzione è utile per organizzare i percorsi. Un errore frequente è considerare la presenza a un corso teorico sufficiente per ogni attività.
| Obbligo | A cosa serve | Forma tipica | Prova da conservare |
|---|---|---|---|
| Formazione | Trasmettere conoscenze sui rischi dello scenario e sulle procedure | Corso con programma e verifica finale | Registro presenze, programma, esito della verifica |
| Informazione | Comunicare rischi e regole specifiche di un intervento o di un luogo | Briefing, schede, istruzioni scritte | Traccia del briefing e del materiale consegnato |
| Addestramento | Far acquisire la capacità pratica di usare attrezzature e DPI e di eseguire manovre | Esercitazione pratica guidata | Verbale con nominativi, attrezzatura usata, esito osservato |
Il punto debole più comune è l’addestramento. Per un volontario che utilizza motoseghe, motopompe o funi, la parte pratica è quella che riduce davvero il rischio, ed è anche quella che più spesso resta senza traccia scritta.
Scenari di rischio e compiti: la base di ogni percorso
La legge non elenca gli scenari, ma rinvia a quelli individuati dalle autorità di protezione civile. Il riferimento più concreto resta l’Allegato 1 del decreto del Capo del Dipartimento del 12 gennaio 2012, che il nuovo articolo richiama al comma 8 per la sorveglianza sanitaria.
Gli scenari minimi
Il decreto del 2012 indica come scenari minimi gli eventi atmosferici avversi, il rischio idrogeologico per alluvioni e frane, il rischio sismico e vulcanico, gli incendi boschivi e di interfaccia, i rischi chimico-industriali e da trasporti, i rischi ambientali e igienico-sanitari e i contesti privi di rischi specifici. Nei rischi chimico-industriali e ambientali il volontariato opera solo a supporto degli enti competenti.
I compiti
Tra i compiti minimi figurano assistenza alla popolazione, informazione, logistica, soccorso e assistenza sanitaria, uso di attrezzature e mezzi speciali, preparazione dei pasti, lotta agli incendi boschivi, supporto in sala operativa, presidio del territorio, ripristino non specialistico, radiocomunicazioni, attività subacquea e cinofila. Ogni combinazione tra scenario e compito richiede una preparazione diversa.
Quali DPI servono ai volontari e come vanno gestiti
La legge non contiene un elenco di DPI. Usa un criterio funzionale, l’idoneità allo specifico impiego, che obbliga l’organizzazione a partire dal compito e non dal catalogo del fornitore. Un volontario della logistica in magazzino e uno che lavora in alveo durante una piena hanno esigenze diverse anche se appartengono alla stessa squadra.
Per tre settori il Dipartimento della protezione civile mette a disposizione linee guida con proposte di standard su DPI, formazione e controllo sanitario: logistica, rischio idraulico, preparazione e somministrazione dei pasti. Sono state elaborate nel 2019 con il parere favorevole della Consulta nazionale del volontariato e delle Regioni. Non sono vincolanti come una legge, ma sono il riferimento tecnico più solido disponibile in attesa della direttiva sugli standard minimi.
Il secondo elemento del comma 4 è l’addestramento all’uso conforme alle indicazioni del fabbricante. In pratica significa conservare la nota informativa di ogni DPI, verificare taglie e compatibilità tra dispositivi indossati insieme e provare la vestizione prima dell’impiego reale. Per le imprese la manutenzione dei DPI è regolata dall’articolo 77 del Testo unico, illustrato nella pagina sull’obbligo di efficienza e igiene dei DPI; per i volontari l’obbligo deriva dal comma 4, ma quel modello di gestione è un buon termine di paragone.
Standard nazionali e piani regionali: chi decide i contenuti
I contenuti dei percorsi sono costruiti su tre livelli. Al vertice ci saranno gli standard minimi nazionali della direttiva prevista dal comma 3, che al 14 ottobre 2026 non risulta pubblicata tra gli atti del Dipartimento. Il loro rapporto con l’eventuale DPCM del comma 13 è spiegato nella pagina sul DPCM e gli atti attuativi per il volontariato.
Al livello intermedio, secondo l’impostazione del decreto del 2012, Regioni, organizzazioni nazionali, Croce Rossa e Soccorso alpino disciplinano nel dettaglio i propri piani formativi, che devono includere uno spazio dedicato alla sicurezza. Al livello operativo, la singola organizzazione traduce quei piani nei corsi per i propri volontari.
La continuità è garantita dall’articolo 18, comma 2, del DL 159/2025: formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario già svolti valgono come adempimento, se compatibili con gli scenari di rischio. Non serve rifare i corsi; serve verificare che coprano i compiti assegnati oggi.
Chi risponde e quali sanzioni si applicano
Gli obblighi dei commi 3 e 4 gravano sul legale rappresentante dell’organizzazione, salvo che esistano rapporti di lavoro, per i quali si applicano le regole ordinarie. Il comma 13-bis, introdotto in conversione, esclude per legali rappresentanti e volontari gli articoli 55, 56 e 59 del Testo unico e ne vieta l’equiparazione a datore di lavoro, dirigente o preposto. Al loro posto ci sono sanzioni proprie, operative dal 31 dicembre 2025.
- Il legale rappresentante che viola i commi 3 o 4 è interdetto dalle attività di protezione civile da 6 mesi a 2 anni.
- Se il legale rappresentante è anche sindaco, come accade per molti gruppi comunali, si applica solo la sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro.
- Il volontario, anche coordinatore, che viola il dovere di cura di sé e degli altri o le regole dei commi 3 e 4 è interdetto da 1 a 6 mesi.
Il dovere del volontario non è simbolico. Il comma 2, lettera a), gli chiede di tutelare la propria sicurezza e quella degli altri nei limiti della formazione ricevuta e delle istruzioni e dotazioni fornite. Usare un’attrezzatura per cui non si è addestrati, o rifiutare i DPI consegnati, può esporre anche lui all’interdizione.
Un percorso di abilitazione al compito in sei passaggi
Il modo più semplice per dimostrare di aver rispettato i commi 3 e 4 è legare ogni impiego a una decisione documentata di abilitazione. Lo schema seguente funziona sia per un gruppo comunale sia per un’organizzazione regionale.
- Elencare per ciascun volontario gli scenari e i compiti per cui l’organizzazione intende impiegarlo.
- Confrontare i corsi già frequentati con quei compiti e registrare le lacune.
- Pianificare formazione integrativa e addestramento pratico per colmare le lacune, con verifica finale.
- Assegnare i DPI idonei al compito, provarne la vestizione e registrarne la consegna con la nota del fabbricante.
- Autorizzare il volontario per quel compito, indicando chi decide e la data.
- Rivedere l’abilitazione dopo ogni cambio di attrezzatura, di scenario o dopo un’esercitazione con criticità.
Esempio: un volontario formato per la logistica viene chiamato durante un’allerta idraulica per azionare una motopompa. Ha frequentato il corso base, ma non ha mai provato stivali a coscia e guanti in dotazione per il rischio idraulico. Secondo il comma 4 il compito richiede addestramento all’uso di quell’attrezzatura e di quei DPI: il coordinatore deve assegnarlo a un’altra attività. Se lo impiega comunque, espone sé stesso all’interdizione e il legale rappresentante a una contestazione per il comma 4.
Dove si inciampa più spesso
Il primo inciampo è trattare la disponibilità come competenza: in emergenza la tentazione di impiegare chiunque sia presente è forte, ma il criterio della legge resta il compito per cui il volontario è preparato. Il secondo è consegnare DPI senza alcuna prova pratica, magari di taglia sbagliata o incompatibili tra loro.
Il terzo errore è confondere il regime dei volontari con quello dei lavoratori. Per i dipendenti dell’associazione valgono l’articolo 37 del Testo unico e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, come spiega la sezione sulla formazione sicurezza dopo il DL 159. Per i volontari, invece, il riferimento è l’articolo 3-bis. Per il quadro generale della disciplina dei volontari si può partire dalla pagina su volontariato e protezione civile.
Risposte rapide
Domande frequenti
Chi deve garantire la formazione ai volontari di protezione civile?
L'organizzazione di protezione civile, e per essa il legale rappresentante, salvo che con il volontario esista un rapporto di lavoro. L'articolo 3-bis, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 gli attribuisce gli obblighi dei commi 3 e 4: formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, attrezzature e DPI. Non diventa per questo datore di lavoro: il comma 13-bis lo esclude espressamente.
Quante ore di formazione servono a un volontario di protezione civile?
L'articolo 3-bis non fissa un monte ore. La formazione va commisurata agli scenari di rischio e ai compiti assegnati e deve rispettare gli standard minimi nazionali definiti con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del Codice della protezione civile. I piani di dettaglio sono disciplinati da Regioni, organizzazioni nazionali, Croce Rossa e Soccorso alpino, che devono riservare uno spazio specifico alla sicurezza.
La formazione fatta prima del DL 159/2025 è ancora valida?
Sì, a una condizione. L'articolo 18, comma 2, del DL 159/2025 riconosce come adempimento la formazione, l'informazione, l'addestramento e il controllo sanitario già svolti prima del decreto, purché compatibili con gli scenari di rischio. Conviene quindi verificare che i corsi frequentati coprano i compiti realmente assegnati e integrare solo dove manca la copertura, senza ripetere tutto.
Cosa rischia un'organizzazione che non fornisce DPI idonei ai volontari?
Il legale rappresentante che viola il comma 4 dell'articolo 3-bis, cioè non assicura attrezzature e DPI idonei con il relativo addestramento, è punito con l'interdizione dalle attività di protezione civile da 6 mesi a 2 anni. Se è un sindaco si applica solo una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro. Le regole sono in vigore dal 31 dicembre 2025.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.
- Art. 3-bis D.Lgs. 81/2008, testo vigente su Normattiva
- Testo coordinato DL 159/2025 con Legge 198/2025, GU n. 301 del 30/12/2025
- Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012, Dipartimento della Protezione Civile
- Linee guida su DPI, attività formative e addestrative e controllo sanitario, Dipartimento della Protezione Civile