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Circolare INL n. 1/2026: il testo commentato tema per tema e i chiarimenti sul DL 159/2025

La circolare INL 1/2026 tema per tema: cosa dice su appalti, scale, DPI, formazione, visite mediche e volontari, da quando vale e cosa è cambiato dopo.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026✓ Operativo

La circolare INL n. 1/2026, protocollo del 23 febbraio 2026, è il documento con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro spiega ai propri uffici come applicare il DL 159/2025 convertito dalla legge 198/2025. In dodici pagine commenta diciannove paragrafi tematici, dagli appalti alla sorveglianza sanitaria, e indica per ciascuno cosa è già operativo e cosa attende un decreto.

Il commento che segue ripercorre la circolare nell’ordine in cui è scritta. Per patente a crediti e badge, che sono i temi più cercati, qui c’è solo una sintesi: le istruzioni operative per il cantiere sono nella pagina sulla circolare INL 1/2026 su patente e badge.

Estremi, destinatari e valore del documento

Il documento porta il protocollo INL.R.0000001 del 23 febbraio 2026 ed è firmato dal Direttore generale Danilo Papa. Sul sito dell’Ispettorato l’elenco delle circolari lo indica come circolare del 26 febbraio 2026, pubblicata online il 22 aprile 2026. Prima di emanarla l’INL ha acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, espresso con nota prot. n. 1901 del 19 febbraio 2026.

I destinatari sono le Direzioni interregionali, gli Ispettorati territoriali e d’area metropolitana, INPS, INAIL, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, la Guardia di finanza e il Coordinamento tecnico delle Regioni. Per conoscenza la ricevono le Province autonome di Trento e Bolzano e l’Ispettorato regionale di Palermo.

Come ogni circolare, non modifica la legge e non vincola il giudice. Vincola però gli uffici a cui è rivolta: per le imprese è la previsione più affidabile di ciò che verrà controllato. La circolare stessa avverte che alcune novità sono direttamente operative, altre sono rimesse a decreti ministeriali.

La mappa della circolare

La tabella riassume ogni paragrafo con la norma commentata e la posizione dell’Ispettorato. È lo strumento più rapido per capire quale parte riguarda la propria attività.

Paragrafo della circolare Norma commentata Indicazione dell’INL Operativo da
Vigilanza, appalto e subappalto art. 3, c. 1, DL 159; art. 29, c. 7, DL 19/2024 controlli prioritari su chi opera in subappalto, anche con i dati di notifiche e banche dati 31 ottobre 2025
Badge di cantiere art. 3, c. 2-3 non sostituisce la tessera; serve il decreto attuativo dopo il DM, non adottato
Patente: lavoro nero art. 27, c. 7-bis; Allegato I-bis 5 crediti per lavoratore, dalla notifica del verbale illeciti dal 1° gennaio 2026
Patente: sanzioni art. 27, c. 11 minimo 12.000 euro, pagamento ridotto di 4.000 violazioni dopo il 31 ottobre 2025
Patente: sospensione art. 27, c. 8 decisione sui verbali redatti sul luogo dell’infortunio 31 ottobre 2025; criterio riformulato dal 31 dicembre 2025
Spese processuali art. 13, c. 2 INL esente, compreso il contributo unificato 31 ottobre 2025
Domicilio digitale art. 13, c. 3 amministratori con domicilio diverso da quello dell’impresa comunicazione entro il 31 dicembre 2025
Comunicazioni obbligatorie art. 14, c. 2 possibili anche tramite SIISL, con modalità da decreto 1° aprile 2026
Rete del lavoro agricolo art. 2, c. 1 nuove cause ostative su salute e sicurezza 31 ottobre 2025
Notifica preliminare Allegato XII, punto 12 indicare le imprese in subappalto notifiche dal 31 ottobre 2025
Violenza e molestie art. 15, c. 1, lett. z-bis) obbligo nei luoghi di lavoro del Titolo II 31 ottobre 2025
DPI art. 77, c. 4, lett. a) il DVR deve individuare gli indumenti che sono DPI 31 ottobre 2025
Scale art. 113, c. 2 procedure aggiornate e DPI disponibili sulle scale senza gabbia 31 dicembre 2025; 1° febbraio 2026 per le esistenti
Sistemi anticaduta art. 115 parapetti e reti prima; quattro tipi di sistemi individuali 31 ottobre 2025
Formazione art. 6 DL 159; art. 37; art. 1-bis accreditamento rinviato; RLS sotto 15; fascicolo; turismo 30 giorni varie
Modelli organizzativi art. 30, c. 5 ISO 45001:2023+A1:2024 al posto di OHSAS 18001 31 ottobre 2025
Sorveglianza sanitaria artt. 20, 25, 41, 51 visita per alcol e droghe: attendere l’accordo Stato-Regioni varie
Volontariato e organi artt. 3-bis, 5, 6, 12 sanzioni proprie per i volontari; INL negli organi 31 dicembre 2025 per le parti aggiunte in conversione

Appalti, notifica preliminare e Lista di conformità

La circolare apre con l’art. 3, comma 1, che aggiunge un periodo alla norma sulla Lista di conformità INL. L’Ispettorato, nell’orientare la vigilanza per il rilascio dell’attestato, dispone in via prioritaria i controlli sui datori di lavoro che operano in subappalto, pubblico o privato.

Per programmare questi controlli ogni ufficio dovrà usare tutte le informazioni disponibili. La circolare ne cita tre: le notifiche preliminari, la banca dati degli appalti in agricoltura dell’art. 2-quinquies del DL 63/2024 e quella degli appalti della logistica dell’art. 1-quater del DL 73/2025.

La notifica preliminare dell’art. 99 diventa così una fonte di programmazione ispettiva. Dopo la modifica del punto 12 dell’Allegato XII deve indicare codice fiscale o partita IVA delle imprese già selezionate e quali operano in subappalto. Secondo l’INL la regola è immediatamente operativa per le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025. Compilazione e aggiornamento sono spiegati nella pagina sulla notifica preliminare e il subappalto.

Badge e patente a crediti in sintesi

Sul badge la circolare fissa due punti: la tessera con codice anticontraffazione non sostituisce quella già prevista dal D.Lgs. 81/2008 e dalla legge 136/2010, e la sua piena operatività dipende dal decreto dell’art. 3, comma 3. Al 14 ottobre 2026 quel decreto non risulta adottato, quindi resta esigibile la tessera di riconoscimento ordinaria.

Sulla patente la circolare conferma la decorrenza del minimo di 12.000 euro dalle violazioni successive al 31 ottobre 2025, il nuovo regime delle decurtazioni per lavoro nero dal 1° gennaio 2026 e i criteri per la sospensione dopo un infortunio grave. Importi, esempi di calcolo e verifiche da fare in cantiere sono nella pagina dedicata, citata in apertura, per non ripeterli qui.

Spese processuali, domicilio digitale e SIISL

Tre paragrafi brevi riguardano adempimenti amministrativi. Il primo commenta l’art. 13, comma 2: l’esenzione dalle spese degli atti processuali e dal contributo unificato, prevista dall’art. 158 del DPR 115/2002, si applica anche all’INL. Per l’Ispettorato è una semplificazione con effetti sull’efficienza dei propri uffici.

Il secondo riguarda il domicilio digitale. Nelle imprese costituite in forma societaria l’obbligo grava sull’amministratore unico o delegato o, in mancanza, sul presidente del consiglio di amministrazione. Il domicilio dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa; le società già iscritte dovevano comunicarlo entro il 31 dicembre 2025 e devono farlo a ogni conferimento o rinnovo dell’incarico.

Il terzo riguarda le comunicazioni obbligatorie dell’art. 9-bis del DL 510/1996. Dal 1° aprile 2026 datori di lavoro e consulenti abilitati possono effettuarle anche tramite il SIISL, secondo modalità affidate a un decreto ministeriale. Dopo la circolare il Ministero ha firmato il DM 5 ottobre 2026 n. 134, attuativo dei commi da 1 a 4 dell’art. 14, inviato agli organi di controllo secondo la notizia dell’8 ottobre 2026.

Rete del lavoro agricolo di qualità

L’art. 2 del decreto modifica i requisiti per entrare e restare nella Rete. Diventano ostative anche le condanne penali per violazioni in materia di salute e sicurezza e, soprattutto, le contravvenzioni e sanzioni amministrative degli ultimi tre anni, anche non definitive.

La circolare precisa come funziona l’eccezione prevista dalla norma. Le sanzioni non contano se il trasgressore ha regolarizzato le inosservanze sanabili e pagato in misura agevolata prima del provvedimento definitivo. Per le violazioni prevenzionistiche soggette al D.Lgs. 758/1994 serve quindi adempiere alla prescrizione e pagare in sede amministrativa.

L’INL comunica anche di aver integrato le note e i prospetti inviati alla Cabina di regia presso l’INPS, che decide sulle iscrizioni. Requisiti e vantaggi della Rete sono trattati nella pagina sulla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Molestie, DPI, scale e sistemi anticaduta

Sulla nuova lettera z-bis dell’art. 15, che inserisce tra le misure generali di tutela la prevenzione di condotte violente o moleste, la circolare aggiunge un solo chiarimento: l’obbligo vale nei luoghi di lavoro rientranti nel Titolo II del D.Lgs. 81/2008.

Per i DPI l’indicazione è più operativa. L’art. 77 estende la manutenzione e l’igiene agli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa individuazione nella valutazione dei rischi. In ispezione si verificherà quindi che il DVR indichi quali indumenti sono DPI.

Le verifiche sulle scale verticali

Il paragrafo sulle scale è il più dettagliato. La nuova formulazione dell’art. 113, comma 2, non parla più di “scale a pioli” ma di scale verticali permanenti, fissate a un supporto e usate come accesso, alte più di 5 metri e inclinate oltre 75 gradi. Devono avere, in alternativa e in base alla valutazione del rischio, un sistema di protezione individuale o una gabbia di sicurezza.

La circolare spiega perché la scelta è lasciata alla valutazione: in alcuni casi la gabbia può ostacolare le operazioni di soccorso. Sulle scale esistenti senza gabbia gli ispettori controlleranno due cose: che le procedure di utilizzo prevedano i sistemi individuali e che questi siano davvero a disposizione. La sanzione per datori e dirigenti è quella dell’art. 159, comma 2, lett. c). Distanze, transitorio e scelta tra gabbia e DPI sono approfonditi nella pagina sulle scale verticali oltre 5 metri.

Sul nuovo art. 115 la circolare ricorda la priorità di parapetti e reti, i quattro tipi di sistemi individuali e la precedenza di trattenuta, posizionamento e funi sull’arresto caduta. Per i sistemi su fune restano fermi l’art. 111, comma 4, e l’art. 116.

Formazione e modelli organizzativi

Sulla formazione la circolare si limita a descrivere le norme. Ricorda il rinvio dell’art. 6 a un Accordo Stato-Regioni sull’accreditamento dei formatori, l’estensione dell’aggiornamento periodico agli RLS delle imprese sotto i 15 lavoratori con modalità affidate alla contrattazione collettiva e la sostituzione del libretto formativo con il fascicolo elettronico del lavoratore.

Per gli RLS la circolare conferma che restano invariate le ore minime oltre la soglia: 4 ore annue tra 15 e 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50. Per turismo e pubblici esercizi richiama l’art. 1-bis, introdotto in conversione: formazione e addestramento specifico si concludono entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio della somministrazione.

Sui modelli organizzativi la circolare registra la sostituzione dello standard OHSAS 18001:2007 con la UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 nell’art. 30, comma 5. I modelli conformi a questa norma o alle Linee guida UNI-INAIL del 2001 si presumono conformi “per le parti corrispondenti”.

Sorveglianza sanitaria: la visita per alcol e droghe può attendere

La circolare conferma che i controlli sanitari obbligatori vanno computati nell’orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi, e qualifica la norma come chiarimento di un orientamento giurisprudenziale già consolidato. Richiama poi il nuovo compito del medico competente di promuovere gli screening oncologici previsti dai LEA.

Il passaggio più rilevante riguarda la nuova lettera e-quater dell’art. 41: la visita prima o durante il turno quando c’è un ragionevole motivo di ritenere il lavoratore sotto l’effetto di alcol o droghe, nelle attività ad elevato rischio di infortuni. Per l’INL, per applicarla correttamente “si ritiene necessario attendere” l’Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026 dall’art. 41, comma 4-bis. Al 14 ottobre 2026 l’accordo non risulta concluso; la situazione è seguita nella pagina sulla visita medica per alcol e sostanze.

L’ultimo punto riguarda il nuovo comma 3-quater dell’art. 51. Gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori possono favorire la sorveglianza sanitaria con convenzioni con le ASL o con medici competenti.

Volontariato di protezione civile e organi istituzionali

La circolare descrive il passaggio dal DM 13 aprile 2011 al nuovo art. 3-bis del D.Lgs. 81/2008. Elenca gli obblighi del legale rappresentante verso il volontario: formazione secondo standard minimi fissati con direttiva nazionale, controllo sanitario, attrezzature e DPI idonei. Ricorda che le sedi, salvo vi si svolga attività lavorativa, e i luoghi di esercitazione e intervento non sono luoghi di lavoro.

Sottolinea inoltre che l’art. 3-bis esclude l’apparato sanzionatorio ordinario e prevede sanzioni interdittive o amministrative proprie. Rappresentanti legali e volontari, anche coordinatori, non sono equiparati a datore di lavoro, dirigente o preposto. Il quadro completo è nella sezione su volontariato e protezione civile.

Chiude il documento l’elenco delle modifiche agli organi istituzionali: un rappresentante INL entra nel Comitato dell’art. 5, nella Commissione consultiva permanente dell’art. 6 e nella Commissione per gli interpelli dell’art. 12.

Cosa la circolare non commenta

Alcune misure del decreto non compaiono nella circolare, perché non riguardano direttamente l’attività ispettiva. Non sono commentati, tra gli altri, le linee guida sui mancati infortuni dell’art. 15, la revisione delle aliquote INAIL dell’art. 1, le assunzioni di ispettori dell’art. 4, le tutele per gli studenti dell’art. 7, le borse di studio dell’art. 8 e le convenzioni INAIL-UNI per la consultazione gratuita delle norme.

Per queste misure il riferimento resta il testo di legge e, dove esistono, i provvedimenti attuativi. Il testo coordinato del DL 159 con la legge 198/2025 è il punto di partenza; la guida completa al DL 159/2025 ne riassume lo stato misura per misura.

Risposte rapide

Domande frequenti

Che data ha la circolare INL n. 1/2026?

Il protocollo è INL.R.0000001 del 23 febbraio 2026, giorno della firma digitale del Direttore generale Danilo Papa. Nell'elenco delle circolari sul sito dell'Ispettorato compare come circolare del 26 febbraio 2026 ed è stata messa online il 22 aprile 2026. Per evitare equivoci conviene citarla come Circolare INL n. 1/2026, prot. del 23 febbraio 2026.

Quali argomenti tratta la circolare INL 1/2026?

Commenta le novità del DL 159/2025 che incidono sulla vigilanza: priorità ai controlli sul subappalto, badge, patente a crediti, spese processuali, domicilio digitale, comunicazioni obbligatorie via SIISL, Rete del lavoro agricolo, notifica preliminare, molestie, DPI, scale, sistemi anticaduta, formazione, modelli organizzativi, sorveglianza sanitaria, volontariato di protezione civile e composizione degli organi istituzionali.

La circolare INL 1/2026 è vincolante per le imprese?

Non crea obblighi nuovi: è un'istruzione rivolta agli uffici dell'Ispettorato e agli altri organi destinatari, come INPS, INAIL, Carabinieri del lavoro e Guardia di finanza. Indica però come gli ispettori leggeranno la legge durante i controlli. Per le imprese è quindi il riferimento più concreto per capire cosa verrà verificato e da quale data.

Cosa controllano gli ispettori sulle scale fisse senza gabbia secondo la circolare?

Per le scale verticali permanenti già installate e prive di gabbia, gli ispettori verificano che le procedure di utilizzo siano state aggiornate prevedendo i sistemi di protezione individuale e che questi siano effettivamente a disposizione dei lavoratori. Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 la nuova regola vale dal 1° febbraio 2026. La violazione è punita ai sensi dell'art. 159, comma 2, lett. c).

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.