Le visite mediche della sorveglianza sanitaria si fanno in orario di lavoro e il tempo impiegato è tempo di lavoro. Lo dice dal 31 ottobre 2025 l’art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/2008, modificato dal DL 159/2025: sono esclusi solo i controlli compiuti in fase preassuntiva, prima che il rapporto inizi.
La regola non nasce dal nulla. La Circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) osserva che il decreto “chiarisce quanto già consolidato a livello giurisprudenziale”. La novità quindi non è tanto il principio quanto la sua scrittura nella legge, che toglie spazio alle prassi aziendali di segno opposto e rende più semplice contestarle in ispezione.
Che cosa ha aggiunto il DL 159/2025 all’art. 20
L’art. 20 elenca gli obblighi del lavoratore. Alla lettera i) del comma 2 c’era già il dovere di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal medico competente. L’art. 17, comma 1, lett. a), del DL 159/2025 ha aggiunto una coda alla frase: i controlli “devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”.
La modifica è nel testo originario del decreto-legge, non in quello aggiunto in conversione. Per questo è applicabile dal 31 ottobre 2025, data di entrata in vigore del DL, e non dal 31 dicembre 2025, quando è entrata in vigore la legge di conversione n. 198/2025. Il dettaglio conta per le visite programmate a novembre e dicembre 2025: anche quelle andavano già trattate come orario di lavoro.
C’è un aspetto curioso nella collocazione. La regola sta nell’articolo che descrive gli obblighi del lavoratore, ma il suo effetto pratico pesa sul datore di lavoro, che organizza turni, convocazioni e buste paga. Per gli altri obblighi dell’art. 20 rimandiamo alla scheda sugli obblighi dei lavoratori nell’art. 20; qui ci occupiamo solo del tempo delle visite.
Quali controlli rientrano nell’orario e quali no
Il perimetro è dato da due espressioni: controlli “previsti dal presente decreto legislativo” e controlli “comunque disposti dal medico competente”. In pratica coincide con la sorveglianza sanitaria dell’art. 41 e con gli accertamenti integrativi che il medico ritiene necessari, compresi quelli affidati a specialisti ai sensi dell’art. 39, comma 5.
| Tipo di controllo | Riferimento | Computato nell’orario? |
|---|---|---|
| Visita preventiva svolta dopo l’assunzione | art. 41, c. 2, lett. a) | Sì |
| Visita preventiva in fase preassuntiva | art. 41, c. 2, lett. a) | No, esclusa dalla norma |
| Visita periodica | art. 41, c. 2, lett. b) | Sì |
| Visita su richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene correlata ai rischi | art. 41, c. 2, lett. c) | Sì |
| Visita per cambio mansione | art. 41, c. 2, lett. d) | Sì |
| Visita alla cessazione del rapporto, nei casi previsti | art. 41, c. 2, lett. e) | Sì |
| Visita al rientro dopo oltre 60 giorni di assenza per motivi di salute | art. 41, c. 2, lett. e-ter) | Sì |
| Visita per sospetto di alcol o sostanze, prima o durante il turno | art. 41, c. 2, lett. e-quater) | Sì, per sua natura avviene in turno |
| Esami clinici, di laboratorio o strumentali chiesti dal medico competente | art. 41, c. 4; art. 39, c. 5 | Sì |
| Screening oncologici del SSN | art. 17, c. 2, DL 159/2025 | Solo se il contratto collettivo prevede permessi retribuiti |
L’ultima riga merita una precisazione. Gli screening di popolazione non sono controlli disposti dal medico competente: il DL 159 consente alla contrattazione collettiva di introdurre permessi retribuiti per farli in orario, ma non li rende obbligatori. Il tema è sviluppato nella pagina sulla prevenzione oncologica nei luoghi di lavoro.
Perché la visita preassuntiva è esclusa
La fase preassuntiva è quella in cui il candidato non è ancora un lavoratore dell’azienda. L’art. 41, comma 2, lett. a), consente che la visita preventiva si svolga anche in questo momento, per verificare prima dell’assunzione l’assenza di controindicazioni alla mansione. Non essendoci ancora un contratto, non esiste un orario di lavoro in cui computare il tempo.
L’esclusione riguarda solo il tempo, non il costo. Le visite restano a carico del datore di lavoro per l’art. 41, comma 4, anche quando sono svolte prima dell’assunzione: chiedere al candidato di pagare il medico o gli esami sarebbe un errore distinto, e più grave.
Occorre attenzione al confine. Se il contratto è già firmato e il lavoratore ha iniziato a prestare servizio, la visita preventiva non è più preassuntiva, anche se è la prima visita del rapporto. Chi fa svolgere la visita “preventiva” il primo giorno di lavoro ma la registra come preassuntiva per non conteggiarla sbaglia classificazione.
Turni, notti e trasferte: come organizzare le convocazioni
La norma dice che il controllo si computa nell’orario. Non regola in modo espresso il tempo di spostamento verso l’ambulatorio esterno, né la collocazione della visita nella giornata. Su questi aspetti decidono l’organizzazione aziendale, il contratto collettivo e le regole generali sull’orario del D.Lgs. 66/2003.
Una buona programmazione segue questi passaggi:
- Estrarre dal protocollo sanitario l’elenco delle scadenze del mese, distinguendo le visite periodiche da quelle legate a eventi (rientri, cambi mansione).
- Confrontare le scadenze con i turni pubblicati, collocando la visita dentro il turno ordinario del lavoratore quando possibile.
- Per chi lavora di notte, evitare convocazioni subito dopo il turno: il tempo della visita si somma all’orario e può comprimere il riposo giornaliero di 11 ore consecutive previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 66/2003.
- Se l’ambulatorio è esterno, stabilire per iscritto come si tratta lo spostamento (mezzo aziendale, rimborso, conteggio del tempo) in coerenza con il contratto collettivo.
- Inviare la convocazione indicando solo data, ora, luogo e tipo di visita, senza diagnosi né motivi clinici.
- Registrare la presenza come orario di lavoro con una causale neutra, distinta da ferie e permessi.
Esempio: un’azienda con 40 addetti su tre turni fa arrivare il medico competente in sede due mattine al mese. Un operatore del turno di notte (22-6) ha la visita periodica in scadenza. Convocarlo alle 9 significherebbe aggiungere tempo di lavoro dopo la notte e ridurre il riposo; collocarlo nella mattina in cui rientra dal riposo settimanale, oppure all’inizio di un turno, evita il problema. Se proprio non è possibile, il tempo fuori turno va pagato secondo il contratto e il riposo va rispettato.
Che cosa cambia in busta paga e nei controlli ispettivi
Il riflesso più immediato è sulla rilevazione presenze. Il tempo della visita deve comparire come orario lavorato: se la visita è dentro il turno, nulla cambia rispetto a una normale giornata; se è fuori turno, quel tempo si aggiunge all’orario contrattuale e segue le maggiorazioni previste dal contratto collettivo per il lavoro supplementare o straordinario.
Durante un accesso ispettivo il tema emerge confrontando tre documenti: il programma di sorveglianza sanitaria con le date delle visite, il libro unico del lavoro e i giustificativi di assenza. Se nello stesso giorno della visita compare una giornata di ferie, un permesso ROL o un’assenza non retribuita, la prassi è difforme dalla norma.
L’obbligo di organizzare le visite è del datore di lavoro. L’art. 18, comma 1, lett. g), gli impone di inviare i lavoratori alla visita entro le scadenze del programma di sorveglianza sanitaria. Una politica aziendale che scoraggia la visita, rendendola un costo per il lavoratore, finisce per far saltare proprio quelle scadenze.
Gli errori più diffusi nelle aziende
Alcune prassi erano diffuse prima del DL 159 e oggi sono apertamente in contrasto con il testo:
- chiedere al lavoratore di prendere ferie, ROL o un permesso personale per andare alla visita;
- contare come orario solo il tempo trascorso nello studio medico, ignorando l’attesa nello stesso ambulatorio;
- convocare il lavoratore a fine turno notturno senza considerare il riposo giornaliero;
- registrare come “preassuntiva” una visita fatta dopo l’inizio del rapporto;
- indicare nella convocazione o nel sistema presenze il motivo clinico o l’esame da svolgere, visibile a capireparto e colleghi.
L’ultimo punto non riguarda l’orario ma la riservatezza, e si incontra spesso proprio quando si riorganizzano le convocazioni. Al responsabile di reparto serve sapere quando il lavoratore sarà assente dalla linea, non perché. Le informazioni sanitarie restano nella cartella sanitaria e di rischio custodita dal medico competente.
Il rapporto con le altre visite riformate dal decreto
Il DL 159/2025 ha toccato la sorveglianza sanitaria anche in altri punti. La nuova visita della lettera e-quater, per sospetto di alcol o sostanze, si svolge per definizione prima o durante il turno, quindi è sempre orario di lavoro; le sue condizioni di applicazione sono spiegate nella pagina sulla visita medica per alcol e sostanze, che resta in attesa dell’accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026.
Per il quadro di tutte le visite, delle periodicità e dei soggetti coinvolti la guida di riferimento è quella sull’articolo 41 e la sorveglianza sanitaria. L’esito della visita, cioè il giudizio di idoneità e le eventuali prescrizioni, è trattato nella pagina su giudizio di idoneità e ricorso.
Chi deve aggiornare procedure e regolamenti interni può partire dalla panoramica sulla sorveglianza sanitaria dopo il DL 159 e verificare le altre novità del decreto nella guida completa al DL 159/2025.
Checklist per adeguare la procedura aziendale
Una revisione rapida della procedura di sorveglianza sanitaria può seguire queste verifiche:
- la procedura dice espressamente che le visite e gli accertamenti disposti dal medico competente sono orario di lavoro;
- la causale usata nel sistema presenze è distinta da ferie e permessi e non rivela informazioni sanitarie;
- le visite preassuntive sono identificate come tali solo quando il rapporto non è ancora iniziato;
- esiste una regola scritta per spostamenti e visite presso ambulatori esterni;
- il calendario delle visite viene incrociato con i turni notturni e con il riposo giornaliero;
- il contratto collettivo applicato è stato controllato per eventuali previsioni su permessi per screening oncologici.
La misura non rinvia ad alcun decreto attuativo: a ottobre 2026 è pienamente operativa e il testo dell’art. 20, letto insieme alla circolare INL, basta per applicarla.
Risposte rapide
Domande frequenti
La visita del medico competente si fa in orario di lavoro?
Sì. Dal 31 ottobre 2025 l'art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i controlli sanitari previsti dal decreto o disposti dal medico competente sono computati nell'orario di lavoro. Il tempo della visita è quindi tempo di lavoro a tutti gli effetti. L'unica eccezione riguarda i controlli svolti in fase preassuntiva, cioè prima che il rapporto di lavoro sia costituito.
Se la visita medica cade fuori dal mio turno, devo essere pagato?
La norma dice che il controllo va computato nell'orario di lavoro, quindi il tempo impiegato non può restare a carico del lavoratore. Se la visita viene fissata fuori turno, quel tempo si aggiunge all'orario e va trattato secondo le regole del contratto collettivo applicato, ad esempio come lavoro supplementare o straordinario. La soluzione più semplice resta programmare la visita dentro il turno.
Il datore può chiedermi di usare ferie o permessi per la visita medica del lavoro?
No. Le visite della sorveglianza sanitaria sono un obbligo del datore di lavoro, che ne sostiene il costo (art. 41, comma 4) e deve inviare i lavoratori alla visita entro le scadenze (art. 18, comma 1, lett. g). Dopo il DL 159/2025 è esplicito che il tempo della visita è orario di lavoro: scalarlo da ferie, ROL o permessi personali contraddice la norma.
La visita preassuntiva è retribuita?
No, la nuova regola esclude espressamente i controlli compiuti in fase preassuntiva: in quel momento il rapporto di lavoro non è ancora iniziato e non esiste un orario da cui computare il tempo. Resta fermo che il costo della visita è sempre a carico del datore di lavoro. La visita preventiva svolta dopo l'assunzione, invece, rientra pienamente nell'orario di lavoro.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.