Dossier tematico

Near miss e mancati infortuni nel DL 159/2025: linee guida, dati e strumenti digitali

Cosa prevede davvero l'art. 15 del DL 159/2025 sui near miss, a che punto sono linee guida e decreto al 14 ottobre 2026 e quali strumenti INAIL usare ora.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026

Un near miss, o mancato infortunio, è un incidente che non ha provocato lesioni ma avrebbe potuto farlo. L’art. 15 del DL 159/2025 affida al Ministero del Lavoro, d’intesa con l’INAIL, il compito di adottare linee guida per tracciarli nelle imprese con più di 15 dipendenti: al 14 ottobre 2026 quelle linee guida non sono ancora state pubblicate.

Questa sezione del sito raccoglie tutto ciò che ruota attorno a quella norma: il contenuto esatto dell’articolo, lo stato di attuazione, gli strumenti INAIL già disponibili e i due temi digitali collegati, cioè l’interconnessione delle banche dati della prevenzione e i sistemi di gestione basati sulla norma ISO 45001.

Che cosa dice davvero l’articolo 15 del DL 159/2025

La rubrica dell’articolo è “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni”. Il comma 1 prevede due atti distinti. Il primo sono le linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 30 aprile 2026.

Il secondo è un decreto del Ministro del Lavoro, senza un termine fissato, che deve stabilire come quelle imprese comunicano i dati aggregati sugli eventi segnalati e sulle azioni correttive o preventive adottate. Lo stesso decreto fissa i criteri per un rapporto annuale di monitoraggio nazionale, utile anche a programmare interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

La legge di conversione, la L. 198/2025, ha aggiunto un periodo importante: le linee guida devono tenere conto delle procedure INAIL già elaborate, anche con le parti sociali e gli organismi paritetici. Su quelle procedure il testo è esplicito:

“Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida”

Il comma 2 è una clausola di invarianza: le attività si svolgono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. L’articolo non contiene sanzioni.

Nessun registro obbligatorio: linee guida e dati aggregati sono cose diverse

Molti testi in circolazione parlano di “registro dei mancati infortuni obbligatorio”. La norma non usa questa espressione e non impone oggi alcun registro con un formato definito. Esiste invece un percorso in due tempi, riassunto nella tabella.

Elemento Cosa prevede l’art. 15 Stato al 14 ottobre 2026
Linee guida MLPS-INAIL Metodo per identificare, tracciare e analizzare i near miss nelle imprese oltre 15 dipendenti Termine del 30/04/2026 scaduto, atto non adottato
DM sui dati aggregati Modalità di comunicazione dei dati e criteri del rapporto nazionale annuale Nessun termine, non adottato
Procedure INAIL esistenti Restano ferme fino all’aggiornamento Utilizzabili
Sanzioni Non previste dall’articolo —

Chi deve comunicare cosa, e come prepararsi alla futura trasmissione dei dati, è spiegato nella guida su chi dovrà comunicare i dati sui mancati infortuni oltre i 15 dipendenti. Il contenuto atteso delle linee guida e la loro cronologia sono trattati nella pagina sulle linee guida ministeriali sui near miss.

A che punto è l’attuazione

Il monitoraggio del Ministero del Lavoro sul primo trimestre 2026 riferisce che sull’art. 15 si sono già svolte due riunioni con l’INAIL. Il monitoraggio del secondo trimestre non segnala l’adozione né delle linee guida né del decreto. Fino al 13 ottobre 2026 non risulta alcuna notizia ufficiale di segno contrario.

In pratica il termine del 30 aprile 2026 è passato senza l’atto previsto. Per le imprese questo significa che non esiste un modello ministeriale da adottare, ma neppure un motivo per rinviare la gestione degli eventi. La data di eventuale pubblicazione sarà registrata nello scadenzario dei decreti attuativi del DL 159.

Gli strumenti INAIL che restano validi nel frattempo

L’INAIL ha prodotto negli anni diversi materiali sui near miss, liberamente consultabili. Sono un riferimento concreto perché la legge stessa chiede alle future linee guida di partire dalle procedure dell’Istituto.

  1. Procedura per la segnalazione dei near miss (2021). Pubblicata dall’INAIL con il contributo di Contarp, Consulenza statistico attuariale e Dimeila, insieme a Utilitalia e Fondazione Rubes Triva. Descrive il flusso dalla segnalazione alla verifica dell’efficacia, con un capitolo dedicato ai cantieri edili.
  2. Modello InformoNM. Nato da un progetto di ricerca INAIL 2019-2021, adatta alle aziende il modello Infor.MO usato dalle ASL per gli infortuni mortali e gravi.
  3. Metodologia Condivido (edizione novembre 2025). Versione semplificata del modello, con un modulo di segnalazione compilato da lavoratore, preposto o RLS e un modulo di analisi e trattamento affidato al servizio di prevenzione e protezione. È collegata a una piattaforma web con area riservata.

Come si usa questo metodo per arrivare alle cause, con un esempio passo per passo, è spiegato nella guida all’analisi delle cause dei near miss.

Digitalizzazione: SINP e interconnessione dei dati di vigilanza

Il secondo filone della sezione riguarda il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008. Il DL 159/2025 non modifica l’art. 8, ma il Ministero sta lavorando sul sistema in parallelo.

Secondo i monitoraggi del 2026, è in corso la revisione del DM 25 maggio 2016, n. 183, che contiene le regole tecniche del SINP. Il prototipo MiniSinp Vigilanza, affidato tecnicamente all’INAIL, dovrebbe consentire a INL e ASL di condividere le informazioni sui controlli per evitare duplicazioni. Restano da definire gli aspetti giuridici della trasmissione dei flussi, a partire dalla protezione dei dati personali.

L’art. 15 non dice attraverso quale piattaforma arriveranno i dati aggregati sui near miss. Collegare i due temi è quindi un’ipotesi, non una regola. Il quadro aggiornato è nella pagina su SINP e interconnessione delle banche dati.

Sistemi di gestione: perché la ISO 45001 entra nel discorso

L’art. 10 del DL 159/2025 ha aggiornato l’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 81/2008: il riferimento alla vecchia BS OHSAS 18001:2007 è stato sostituito dalla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. I modelli organizzativi conformi a questa norma o alle Linee guida UNI-INAIL si presumono conformi ai requisiti dell’articolo per le parti corrispondenti.

Il legame con i near miss è diretto. La ISO 45001 definisce il near miss come incidente senza lesioni ma con potenziale lesivo e chiede all’organizzazione di gestire incidenti e non conformità con azioni correttive. Un’impresa certificata, quindi, dovrebbe avere già un processo di segnalazione. Come leggere la norma rispetto all’art. 30 è spiegato nella guida su ISO 45001 e sistemi di gestione.

Dal 28 aprile 2026 la norma è consultabile gratuitamente sulla piattaforma UNI nata dalla convenzione con Ministero e INAIL. Secondo il Ministero, tra il 28 aprile e il 30 giugno 2026 è stata la più consultata, con oltre 1.200 accessi. I dettagli sono nella pagina sulla consultazione gratuita delle norme UNI.

Da dove partire, in base alla dimensione dell’impresa

La soglia dei 15 dipendenti riguarda gli atti futuri, non l’utilità della gestione dei near miss. Una sequenza ragionevole, valida finché le linee guida non saranno pubblicate:

  1. Imprese oltre 15 dipendenti: adottare una procedura scritta ispirata a quelle INAIL, separando segnalazione e analisi, e registrare gli eventi in modo che possano essere aggregati quando il decreto lo chiederà.
  2. Imprese fino a 15 dipendenti: non sono destinatarie delle linee guida, ma possono usare un modulo semplice e un canale di segnalazione diretto al datore di lavoro o all’RSPP.
  3. Imprese con sistema ISO 45001: verificare che la procedura su incidenti e non conformità copra davvero i near miss e che le azioni vengano chiuse con una verifica.
  4. Tutte: tenere un riferimento interno che segua la pubblicazione delle linee guida e del decreto, per aggiornare moduli e campi senza ricostruire il sistema.

Il resto del decreto, dalla patente a crediti alla sorveglianza sanitaria, è riassunto nella guida completa al DL 159/2025.

Mappa del dossier

Pagine da consultare

Risposte rapide

Domande frequenti

Il DL 159/2025 obbliga le imprese a tenere un registro dei near miss?

No. L'art. 15 del DL 159/2025 non istituisce alcun registro obbligatorio. Prevede due atti: linee guida del Ministero del Lavoro, d'intesa con l'INAIL, per identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni nelle imprese con più di 15 dipendenti, e un decreto ministeriale sulla comunicazione dei dati aggregati. Finché questi atti non sono adottati, non esiste un formato di registro imposto dalla legge.

Le linee guida ministeriali sui near miss sono state pubblicate?

Al 14 ottobre 2026 no. Il termine fissato dall'art. 15 era di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, cioè il 30 aprile 2026. Il monitoraggio del Ministero del Lavoro riporta due riunioni con l'INAIL nel primo trimestre 2026, mentre quello del secondo trimestre non segnala alcuna adozione. Il termine è quindi scaduto senza che l'atto sia stato emanato.

Che cosa si intende per near miss o mancato infortunio?

È un incidente avvenuto durante il lavoro che non ha causato lesioni o malattie ma avrebbe potuto farlo. La metodologia INAIL Condivido richiama la definizione della norma UNI ISO 45001: incidente che non causa lesione o malattia ma con un potenziale per farlo. Va distinto dalla situazione pericolosa, cioè un pericolo rilevato senza che sia accaduto alcun evento.

Nel frattempo quali strumenti si possono usare per gestire i near miss?

Le procedure INAIL già esistenti. La legge di conversione ha stabilito che le procedure INAIL per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni restano ferme fino all'eventuale aggiornamento. Tra i materiali pubblicati ci sono la procedura INAIL del 2021, il modello InformoNM e la metodologia Condivido, con moduli separati per segnalazione e analisi.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.