Dal 31 ottobre 2025 la notifica preliminare dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 non può più limitarsi a elencare le imprese già scelte: al punto 12 dell’Allegato XII deve specificare quali operano in subappalto. Lo ha stabilito il DL 159/2025, e l’Ispettorato usa questo dato per decidere dove concentrare i controlli.
Cosa è cambiato nel punto 12 dell’Allegato XII
L’Allegato XII elenca i contenuti della notifica: data della comunicazione, indirizzo del cantiere, committente, natura dell’opera, responsabile dei lavori, coordinatori, date e durata presunte, numero massimo presunto di lavoratori, numero previsto di imprese e autonomi, imprese già selezionate e ammontare presunto dei lavori. Il DL 159/2025 interviene su una sola voce, il punto 12.
| Punto 12 | Testo |
|---|---|
| Prima del DL 159/2025 | “Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.” |
| Dal 31 ottobre 2025 | “Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate, specificando quelle che operano in regime di subappalto.” |
La modifica è contenuta nell’art. 3, comma 4, lett. c), del DL 159/2025. Sembra un dettaglio redazionale, ma cambia la natura del dato. Prima la notifica diceva chi era stato scelto; ora deve dire anche in quale posizione della filiera si trova ciascuna impresa, cioè se lavora con un contratto diretto o come subappaltatrice.
Da quando si applica: le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025
La nuova formulazione è nel testo originario del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2025, e la legge di conversione n. 198/2025 non l’ha modificata. Alcune ricostruzioni la collocano al 31 dicembre 2025, data di entrata in vigore della conversione: è un errore, perché quella data riguarda solo le parti aggiunte dal Parlamento.
La Circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) conferma che la modifica è immediatamente operativa e si applica alle notifiche trasmesse dopo l’entrata in vigore del decreto. Per i cantieri aperti prima la notifica originaria resta valida; quando però si trasmette un aggiornamento, conviene compilarlo con la distinzione richiesta oggi, così da non avere in cantiere un documento con un formato superato.
Quali cantieri richiedono la notifica
L’obbligo non riguarda tutti i cantieri. L’art. 99, comma 1, lo prevede in tre casi:
- cantieri dell’art. 90, comma 3, cioè quelli in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che all’inizio non vi rientravano ma vi ricadono per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- cantieri con una sola impresa la cui entità presunta è pari ad almeno 200 uomini-giorno.
Il secondo caso è quello che più spesso sfugge ed è strettamente legato al subappalto. Un cantiere partito con un’unica impresa sotto la soglia dei 200 uomini-giorno può diventare soggetto a notifica nel momento in cui l’impresa affida una lavorazione a un subappaltatore: da lì in avanti le imprese esecutrici sono più di una e il committente deve attivarsi.
Chi trasmette, a chi e cosa va affisso
La notifica è un obbligo del committente o del responsabile dei lavori, da adempiere prima dell’inizio dei lavori. I destinatari a cui il committente la invia, secondo l’art. 99, sono:
- l’ASL territorialmente competente;
- la Direzione provinciale del lavoro, oggi Ispettorato territoriale del lavoro;
- il prefetto, solo per i lavori pubblici.
Il comma 1.1 aggiunge che sono gli stessi destinatari a inoltrare la notifica alla cassa edile territorialmente competente: la norma non pone a carico del committente un invio separato, ma è utile sapere che il dato arriva anche al sistema delle casse edili.
Il comma 1-bis stabilisce che le comunicazioni alimentano una banca dati presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, con modalità tecniche fissate da un decreto del direttore dell’INL. Molte Regioni gestiscono l’invio con portali telematici propri: la modalità concreta dipende dal territorio. Il comma 2 aggiunge che una copia della notifica va affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza; il comma 3 consente agli organismi paritetici del settore edile di chiederne copia.
Nei lavori soggetti a titolo abilitativo la notifica ha anche un secondo destinatario indiretto. L’art. 90, comma 9, lett. c), impone al committente di trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, copia della notifica insieme al DURC delle imprese e degli autonomi e alla dichiarazione sulle verifiche di idoneità e patente.
Perché all’Ispettorato serve sapere chi è in subappalto
La modifica del punto 12 va letta insieme a un’altra norma dello stesso articolo del decreto. L’art. 3, comma 1, ha aggiunto all’art. 29, comma 7, del DL 19/2024 una regola di priorità: nell’orientare la vigilanza per il rilascio dell’attestato di conformità, l’INL controlla per primi i datori di lavoro che operano in subappalto, pubblico o privato.
Per applicare questa regola l’Ispettorato deve sapere chi sono i subappaltatori, e la Circolare n. 1/2026 indica le notifiche preliminari come una delle fonti da utilizzare, accanto alle banche dati degli appalti in agricoltura e nella logistica. In pratica la notifica diventa lo strumento con cui l’INL seleziona i cantieri e le imprese da visitare. Come funzionano l’attestato e la Lista di conformità INL è spiegato nella pagina dedicata; gli effetti sulla programmazione dei controlli sono approfonditi nella guida al controllo prioritario INL nel subappalto.
Compilare il punto 12 senza errori: procedura in sei passaggi
Il dato richiesto è semplice, ma richiede che committente, responsabile dei lavori e impresa affidataria si scambino informazioni aggiornate. Una sequenza che funziona nella maggior parte dei cantieri è questa.
- Censire la filiera prima dell’invio. Il committente chiede all’affidataria l’elenco delle imprese già selezionate e, per ciascuna, il tipo di rapporto: contratto diretto con il committente o subappalto.
- Raccogliere i dati identificativi. Ragione sociale e codice fiscale o partita IVA di ogni impresa, verificati sulla visura e non trascritti da preventivi.
- Marcare i subappaltatori. Nel punto 12, o nel campo previsto dal portale regionale, indicare espressamente quali imprese operano in subappalto.
- Coordinare il punto 11. Il numero previsto di imprese e autonomi deve essere coerente con l’elenco del punto 12 e con il cronoprogramma.
- Fissare un evento che attiva l’aggiornamento. Ogni nuova autorizzazione al subappalto, o il suo diniego, deve arrivare a chi gestisce la notifica prima che l’impresa entri in cantiere.
- Sostituire la copia affissa. Dopo ogni aggiornamento la copia esposta in cantiere va cambiata, conservando le versioni precedenti con la ricevuta di invio.
Esempio: un condominio affida il rifacimento delle facciate a un’impresa edile, che subappalta i ponteggi e la tinteggiatura a due imprese diverse. La notifica iniziale indica tre imprese, due delle quali marcate come subappaltatrici. A metà lavori l’affidataria chiama un’impresa per la sostituzione dei pluviali: prima dell’ingresso il responsabile dei lavori aggiorna la notifica con la quarta impresa, anch’essa in subappalto, verifica la sua idoneità e la patente a crediti e sostituisce la copia affissa.
Gli errori che emergono in ispezione
Il difetto più comune è una notifica ferma al giorno dell’apertura del cantiere. Le imprese indicate non coincidono più con quelle presenti, e l’ispettore trova al lavoro soggetti che nel documento non compaiono. Il secondo errore è indicare solo il numero complessivo di imprese al punto 11, lasciando vuoto o generico il punto 12: dopo il DL 159/2025 la distinzione fra appaltatori e subappaltatori è un contenuto obbligatorio.
C’è poi l’errore opposto: elencare imprese solo potenziali, contattate per un preventivo e mai entrate in cantiere. Anche questo rende il dato inattendibile. Infine, la notifica viene a volte aggiornata senza allineare gli altri controlli: un subappaltatore inserito nel documento ma mai verificato sull’idoneità tecnico-professionale o sulla tessera di riconoscimento resta un rischio per il committente.
Conseguenze di una notifica mancante o incompleta
La conseguenza più pesante per una notifica omessa è quella dell’art. 90, comma 10: quando la notifica è richiesta e manca, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo, e l’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. Per un cantiere privato significa il blocco formale dei lavori fino alla regolarizzazione.
Una notifica presente ma non aggiornata non porta automaticamente alla sospensione del titolo, ma espone il committente a contestazioni e indebolisce la sua posizione in caso di infortunio, perché mostra che non governava la composizione della filiera. Le altre misure del decreto sui controlli in cantiere, dal badge alla tessera, sono riassunte nella pagina vigilanza, appalti e badge di cantiere.
Risposte rapide
Domande frequenti
Da quando la notifica preliminare deve indicare le imprese in subappalto?
Dal 31 ottobre 2025. La modifica al punto 12 dell'Allegato XII fa parte del testo originario del DL 159/2025, non della legge di conversione. La Circolare INL n. 1/2026 la definisce immediatamente operativa e applicabile alle notifiche trasmesse dopo l'entrata in vigore del decreto. Le notifiche inviate prima restano valide, ma un loro aggiornamento successivo segue la nuova formulazione.
Chi deve trasmettere la notifica preliminare e a chi?
La trasmette il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, all'ASL e all'Ispettorato territoriale del lavoro competenti; per i lavori pubblici anche al prefetto. Per l'art. 99, comma 1.1, sono poi i destinatari a inoltrarla alla cassa edile territorialmente competente. Una copia va affissa in cantiere in modo visibile e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.
Se entra un nuovo subappaltatore a lavori iniziati bisogna aggiornare la notifica?
L'art. 99 richiede una notifica conforme all'Allegato XII con i suoi eventuali aggiornamenti, e il punto 12 chiede di identificare le imprese selezionate specificando quelle in subappalto. Se la filiera cambia, la notifica non rappresenta più il cantiere: l'aggiornamento è il modo per riallinearla. Conviene trasmetterlo prima che la nuova impresa entri, così che la copia affissa corrisponda alla realtà.
Cosa succede se la notifica preliminare manca?
Per l'art. 90, comma 10, del D.Lgs. 81/2008, in assenza della notifica quando è richiesta è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo, e l'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. Inoltre, nei lavori soggetti a titolo abilitativo, il committente deve trasmettere copia della notifica all'amministrazione prima dell'inizio dei lavori, insieme al DURC e alla dichiarazione sulle verifiche di idoneità.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.