L’art. 4 del DL 159/2025 autorizza l’Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere 300 ispettori a tempo indeterminato tra il 2026 e il 2028 e porta il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro da 710 a 810 unità. Non nascono nuovi obblighi per le imprese: cresce la capacità di controllo, orientata soprattutto verso subappalti e sicurezza.
Le misure dell’art. 4 in sintesi
Il potenziamento degli organi di vigilanza è distribuito su più leve: personale ispettivo, struttura dirigenziale dell’INL, contingente dell’Arma e risorse finanziarie. La tabella riassume i numeri contenuti nel testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.
| Misura | Contenuto | Tempi |
|---|---|---|
| Assunzioni INL | 300 unità a tempo indeterminato, senza mobilità preventiva | 2026, 2027 e 2028 |
| Profili INL | Ispettore di vigilanza ordinaria e ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, area funzionari | Concorsi su base regionale |
| Spesa per le assunzioni | 9.346.420 euro per il 2026; 16.912.839 euro annui dal 2027 | A regime dal 2027 |
| Dirigenza INL | Dirigenti generali da 8 a 10; dirigenti non generali da 94 a 100 | Riorganizzazione entro il 31/12/2025 |
| Dotazione organica INL | Da 7.812 a 7.776 unità | Con la riorganizzazione |
| Carabinieri tutela lavoro | Contingente da 710 a 810 unità | Tranche dal 1/9/2026 e dal 1/9/2027 |
| Risorse per l’efficientamento INL | Limite dell’art. 31, comma 10, DL 19/2024 da 20 a 30 milioni annui | Dal DL 159/2025 |
La lieve riduzione della dotazione organica complessiva, da 7.812 a 7.776 unità, accompagna l’aumento delle posizioni dirigenziali: il testo rimodula la pianta organica dell’Ispettorato per sostenere una struttura di comando più ampia.
Le 300 assunzioni dell’Ispettorato: profili e concorsi regionali
Le assunzioni riguardano l’area dei funzionari del CCNL Funzioni centrali, nelle due famiglie professionali dell’ispettore di vigilanza ordinaria e dell’ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza. La distinzione conta: il primo profilo si occupa soprattutto di rapporti di lavoro, contribuzione e lavoro irregolare; il secondo controlla l’applicazione del D.Lgs. 81/2008, dai cantieri agli impianti.
I concorsi sono per titoli ed esami e si svolgono su base regionale. Ogni candidato può concorrere per un solo ambito regionale: la scelta serve a legare il nuovo personale al territorio e a ridurre le richieste di trasferimento che svuotano gli uffici nelle aree meno ambite. L’autorizzazione esclude la mobilità preventiva, così da accelerare i tempi di ingresso.
Lo stato dei bandi non risulta dalle fonti ufficiali consultate al 14 ottobre 2026. Chi segue le procedure deve fare riferimento al portale inPA e alla sezione concorsi del sito dell’INL, che pubblicano bandi, calendari e graduatorie.
Carabinieri per la tutela del lavoro: le due tranche
Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro opera in raccordo con l’Ispettorato e interviene sia sui controlli in materia di lavoro sia su quelli di sicurezza, con le prerogative di polizia giudiziaria proprie dell’Arma. Il DL 159/2025 aumenta il contingente di 100 unità, da 710 a 810, e autorizza assunzioni straordinarie in deroga alle facoltà ordinarie.
| Decorrenza | Ufficiali | Ispettori | Appuntati e carabinieri | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Dal 1° settembre 2026 | 5 | 22 | 24 | 51 |
| Dal 1° settembre 2027 | 4 | 22 | 23 | 49 |
| Complessivo | 9 | 44 | 47 | 100 |
Al 14 ottobre 2026 è quindi già decorsa la prima finestra di assunzione prevista dalla norma. L’effettiva presa di servizio del personale e la sua distribuzione sui nuclei territoriali dipendono dall’organizzazione interna dell’Arma e non risultano da atti pubblici consultati.
Risorse e strumenti oltre al personale
L’art. 4 interviene anche sull’art. 31, comma 10, del DL 19/2024, che consente di destinare risorse all’efficientamento dell’Ispettorato per un adeguato presidio del territorio, con misure individuate da un decreto del Ministro del Lavoro su proposta del direttore dell’INL. Il limite annuo sale da 20 a 30 milioni di euro.
Altre due norme del decreto, collocate nell’art. 13, completano il quadro. Il comma 1 introduce nell’art. 5 del D.Lgs. 149/2015 il comma 2-bis, che prevede per gli ispettori una somma forfetaria per ogni 24 ore di missione, alternativa alle altre indennità: serve un decreto ministeriale che, secondo il monitoraggio del Ministero del Lavoro sul primo trimestre 2026, era in preparazione con il coinvolgimento dell’INL, e la cui adozione non risulta. Il comma 2, di interpretazione autentica, chiarisce che l’Ispettorato è esente dalle spese degli atti processuali e dal contributo unificato, cosa che rende meno onerosa la difesa in giudizio dei provvedimenti.
Dove si concentreranno i controlli
Il personale in più non viene distribuito a caso. Lo stesso decreto contiene regole che indicano dove l’Ispettorato deve guardare per primo:
- l’art. 3, comma 1, impone all’INL di disporre in via prioritaria i controlli sui datori di lavoro in subappalto, pubblico o privato, nell’ambito delle verifiche per la Lista di conformità INL;
- la notifica preliminare deve ora indicare quali imprese operano in subappalto, e la Circolare INL n. 1/2026 la cita tra le fonti per selezionare gli obiettivi, come spiegato nella pagina sulla notifica preliminare e l’art. 99;
- la stessa circolare richiama le banche dati degli appalti in agricoltura (art. 2-quinquies DL 63/2024) e nella logistica (art. 1-quater DL 73/2025);
- il domicilio digitale degli amministratori, distinto da quello della società, rende più rapida la notifica degli atti a chi ha la responsabilità di vertice, come illustrato nella guida al domicilio digitale degli amministratori.
A questo si aggiunge la patente a crediti, che dopo il DL 159/2025 prevede la decurtazione dei crediti per lavoro irregolare già alla notifica del verbale. Più ispettori significa più verbali e, nei cantieri, effetti più rapidi sul punteggio.
Cosa conviene fare in azienda: una verifica in cinque punti
Il potenziamento non richiede adempimenti specifici, ma aumenta la probabilità che un’incoerenza venga notata. Per un’impresa che lavora in appalto o subappalto, una verifica interna periodica può seguire questa traccia.
- Allineare persone e documenti. Ogni lavoratore presente in cantiere o presso il committente deve risultare dalla comunicazione obbligatoria, dal libro unico e dalla tessera di riconoscimento.
- Controllare la filiera. Contratti, autorizzazioni al subappalto e notifica preliminare devono indicare le stesse imprese.
- Verificare la formazione per mansione. Gli attestati devono corrispondere alle attività svolte davvero, con aggiornamenti in corso di validità secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
- Rendere reperibili i documenti. DVR, POS, nomine, verbali di consegna dei DPI e registro dei controlli delle attrezzature devono essere accessibili in cantiere o in tempi brevi.
- Individuare chi assiste all’accesso. Una persona informata sull’organizzazione, che sappia dove si trovano i documenti e possa rispondere sulle procedure.
Esempio: un’impresa di manutenzioni con trenta dipendenti lavora in subappalto presso tre stabilimenti. In sede la documentazione è in ordine, ma in uno dei siti operano due tecnici con tessere che indicano ancora la vecchia ragione sociale e un attestato di aggiornamento scaduto. Un controllo della vigilanza tecnica partirebbe proprio da lì: la verifica interna serve a trovare queste discrepanze prima.
Cosa non cambia e gli equivoci da evitare
L’art. 4 non è una sanatoria e non modifica le sanzioni. Non cambia neppure le regole sull’accesso ispettivo: gli ispettori conservano i poteri previsti dalla normativa vigente, e i Carabinieri del Comando operano con le prerogative di polizia giudiziaria. Chi interpreta il potenziamento come un nuovo obbligo formale, magari preparando un fascicolo “per l’ispezione” scollegato dalla realtà del cantiere, rischia l’effetto opposto: l’ispettore confronta i documenti con ciò che osserva.
Un altro equivoco riguarda i tempi. Le assunzioni sono scaglionate su tre anni e i concorsi regionali richiedono mesi; l’aumento di capacità si vedrà quindi gradualmente. Il quadro completo delle misure su controlli, appalti e badge è nella pagina vigilanza, appalti e badge di cantiere; per una visione d’insieme del decreto si può partire dalla guida al DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Quanti ispettori assume l'INL con il DL 159/2025?
L'art. 4 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato 300 unità complessive negli anni 2026, 2027 e 2028, senza mobilità preventiva. I profili sono quelli di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, nell'area funzionari del CCNL Funzioni centrali. I concorsi sono per titoli ed esami su base regionale.
Di quanto aumentano i Carabinieri per la tutela del lavoro?
Il contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro passa da 710 a 810 unità, con 100 militari in più. Le assunzioni straordinarie sono previste in due tranche: dal 1° settembre 2026 cinque ufficiali, ventidue ispettori e ventiquattro appuntati e carabinieri; dal 1° settembre 2027 quattro ufficiali, ventidue ispettori e ventitré appuntati e carabinieri.
Il potenziamento dell'INL introduce nuovi obblighi per le imprese?
No. L'art. 4 è una norma organizzativa: aumenta personale e risorse degli organi di vigilanza, ma non crea adempimenti né sanzioni a carico dei datori di lavoro. L'effetto per le imprese è indiretto e consiste in una maggiore capacità di controllo, che il decreto orienta in via prioritaria verso le filiere in subappalto e verso i settori in cui opera la vigilanza tecnica.
I concorsi per i 300 posti INL sono già stati banditi?
Lo stato dei bandi non risulta dalle fonti ufficiali consultate per questa pagina al 14 ottobre 2026. La legge fissa il quadro: concorsi per titoli ed esami su base regionale, con candidatura in un solo ambito regionale. Per bandi e scadenze aggiornati vanno consultati il portale inPA e la sezione concorsi del sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.