Approfondimento operativo

Prevenzione oncologica nei luoghi di lavoro: il nuovo compito del medico competente e i permessi per gli screening

Il DL 159/2025 affida al medico competente la promozione degli screening oncologici LEA e apre ai permessi retribuiti via contratto. Cosa fare in azienda.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026✓ Operativo

Il DL 159/2025 porta la prevenzione oncologica dentro la sicurezza sul lavoro per due strade. Il medico competente ha un nuovo compito: informare i lavoratori e promuovere l’adesione agli screening oncologici dei LEA. La contrattazione collettiva, inoltre, può prevedere permessi retribuiti per fare quegli screening in orario di lavoro.

Sono due misure di natura diversa. La prima è un obbligo che grava sul medico competente ed è operativa dall’entrata in vigore del decreto; la seconda è una facoltà affidata ai contratti collettivi, che produce effetti solo dove le parti sociali decidono di usarla. Molte sintesi in circolazione citano solo i permessi e dimenticano il compito del medico, che è la novità più concreta per le aziende con sorveglianza sanitaria.

Il nuovo compito del medico competente: art. 25, lettera a-bis

L’art. 17, comma 1, lett. b), del DL 159/2025 ha inserito nell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 la lettera a-bis). Il medico competente informa lavoratrici e lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, “promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA)”, con informazioni sulla loro finalità e utilità, anche attraverso le campagne promosse dal Ministero della Salute.

La Circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) richiama la disposizione tra le novità in materia di sorveglianza sanitaria, senza aggiungere indicazioni operative. Il testo non fissa un numero di incontri, un modulo o una frequenza: lascia al medico la scelta degli strumenti, dentro le occasioni di contatto che già esistono.

La nuova lettera si affianca alla lettera a) dello stesso comma, che già chiedeva al medico di collaborare all’attuazione dei programmi volontari di promozione della salute. La differenza è netta: la promozione della salute era un’attività collaborativa e facoltativa per l’azienda, mentre l’informazione sulla prevenzione oncologica è un compito proprio del medico, che non dipende dall’esistenza di un programma aziendale.

Che cosa sono gli screening oncologici dei LEA

Gli screening richiamati dalla norma non sono esami scelti dal medico competente. Sono i programmi organizzati dal Servizio sanitario nazionale e inclusi nei livelli essenziali di assistenza, offerti gratuitamente alle fasce di popolazione indicate dalla programmazione sanitaria: screening per il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto.

Il ruolo del medico competente è quindi di collegamento. Non prescrive mammografie o test a carico dell’azienda per tutti i dipendenti, ma spiega perché aderire agli inviti dell’azienda sanitaria, a chi sono rivolti e come prenotarli. La regione e l’ASL restano titolari del programma, delle chiamate e della gestione dei risultati.

Questo distingue la misura dalla sorveglianza sanitaria in senso stretto. Gli accertamenti dell’art. 41 sono mirati ai rischi professionali e portano a un giudizio di idoneità alla mansione; lo screening è prevenzione di popolazione e non ha alcun effetto sull’idoneità.

Permessi retribuiti per gli screening: cosa prevede l’art. 17, comma 2

Il comma 2 dell’art. 17 del DL 159/2025 riguarda la contrattazione collettiva. I contratti, con le risorse destinate allo scopo, possono introdurre misure di promozione della salute e permessi retribuiti per svolgere durante l’orario di lavoro gli screening oncologici del SSN.

Il verbo è “possono”. La norma non crea un diritto immediato del singolo lavoratore e non obbliga il datore di lavoro a concedere permessi in assenza di una previsione contrattuale. Crea una base legale esplicita per le parti sociali, nazionali o aziendali, che vogliano negoziare questa tutela.

Aspetto Art. 25, c. 1, lett. a-bis) Art. 17, c. 2, DL 159/2025
Chi è il destinatario Medico competente Contrattazione collettiva
Natura Obbligo Facoltà
Contenuto Informare e promuovere l’adesione agli screening LEA Permessi retribuiti e misure di promozione della salute
Quando produce effetti Dal 31 ottobre 2025 Solo dopo l’accordo collettivo
Riguarda tutte le aziende? Solo quelle con medico competente nominato Solo quelle che applicano un contratto che lo prevede

Il permesso per lo screening resta diverso dal tempo delle visite del medico competente. Queste ultime sono sempre orario di lavoro per legge, come spiega la pagina sulle visite mediche in orario di lavoro; lo screening lo diventa solo se il contratto lo stabilisce.

Come il medico competente può svolgere il compito informativo

La legge non indica le modalità, ma le occasioni già previste dal D.Lgs. 81/2008 offrono canali naturali. Un’organizzazione coerente può seguire questi passaggi:

  1. Durante le visite periodiche, il medico dedica un breve spazio all’informazione sugli screening adatti all’età e al sesso del lavoratore, senza trasformarlo in un esame.
  2. Nella riunione periodica dell’art. 35 il medico presenta l’iniziativa al datore di lavoro, all’RSPP e all’RLS, insieme alla relazione sui dati collettivi anonimi della sorveglianza.
  3. Il materiale delle campagne del Ministero della Salute e dell’ASL territoriale viene reso disponibile nei luoghi di lavoro o sui canali interni.
  4. Il medico annota nella propria documentazione di aver svolto l’informazione, in forma generale e senza registrare l’adesione del singolo lavoratore.
  5. L’azienda verifica se il contratto collettivo applicato prevede permessi per screening e lo comunica ai dipendenti.

Esempio: un’impresa metalmeccanica con 60 dipendenti e sorveglianza sanitaria per rumore e movimentazione dei carichi. Il medico competente, durante le visite periodiche, consegna un foglio informativo sugli screening regionali e ricorda ai lavoratori nella fascia d’età interessata di controllare gli inviti dell’ASL. In riunione periodica propone di pubblicare sulla bacheca aziendale le date delle giornate di screening organizzate dal distretto. L’azienda non raccoglie alcun dato su chi aderisce.

Riservatezza: ciò che il datore di lavoro non deve sapere

La promozione degli screening è un terreno delicato per la protezione dei dati. L’adesione a un programma oncologico, e ancora di più il suo esito, è un dato relativo alla salute che non serve alla gestione del rapporto di lavoro.

In pratica valgono alcune regole semplici. Il datore di lavoro non chiede referti né esiti. Se esiste un permesso retribuito contrattuale, il giustificativo è un’attestazione di presenza della struttura sanitaria. Il medico competente può parlare dell’iniziativa con l’azienda solo in forma aggregata e anonima, come già prevede l’art. 25, comma 1, lett. i), per i risultati della sorveglianza sanitaria.

C’è poi un limite di metodo. Lo screening non va mai usato come argomento nel giudizio di idoneità alla mansione, né come criterio per assegnare turni o incarichi. Per le regole sul giudizio si veda la pagina su giudizio di idoneità, prescrizioni e ricorso.

Prevenzione oncologica e rischio cancerogeno professionale: due piani distinti

La nuova lettera a-bis parla di prevenzione oncologica in generale. Non riguarda la gestione degli agenti cancerogeni e mutageni presenti nel ciclo produttivo, che resta regolata dal Titolo IX, Capo II, del D.Lgs. 81/2008 con le sue misure specifiche: sostituzione degli agenti, sistemi chiusi, riduzione dell’esposizione, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria mirata.

Confondere i due piani porta a errori seri. Un’azienda con esposizione a cancerogeni non migliora la propria posizione promuovendo gli screening di popolazione: la priorità resta eliminare o ridurre l’esposizione. Viceversa, un ufficio senza rischi cancerogeni professionali è comunque interessato dalla lettera a-bis, se ha nominato il medico competente per altri rischi, come l’uso di videoterminali.

Errori ricorrenti e cose da non confondere

  • Presentare lo screening come obbligatorio o legarlo alla visita periodica in modo che il lavoratore non possa rifiutarlo.
  • Chiedere al lavoratore il referto per giustificare l’assenza.
  • Attribuire al DL 159 il fondo ministeriale da 500.000 euro per screening e defibrillatori (DAE): è una misura distinta, regolata dal DM 17 dicembre 2025 e da un avviso del 2026, che il monitoraggio del Ministero del Lavoro del II trimestre 2026 tiene separata dal decreto.
  • Ritenere che il permesso retribuito spetti senza previsione contrattuale.
  • Pensare che le aziende senza medico competente siano obbligate a nominarlo per svolgere l’informazione oncologica: l’obbligo segue la nomina, non la crea.

Dove si colloca la misura nel decreto

La prevenzione oncologica è una delle modifiche dell’art. 17 del DL 159/2025, lo stesso articolo che ha inserito la visita per alcol e sostanze, il decreto sulle strutture del medico competente e il ruolo degli organismi paritetici nelle piccole imprese. Il quadro d’insieme è nella pagina dedicata alla sorveglianza sanitaria e al medico competente; per le convenzioni che possono portare la sorveglianza nelle imprese fino a 10 lavoratori si veda la scheda sugli organismi paritetici e le convenzioni con le ASL.

La misura non richiede atti attuativi e a ottobre 2026 è pienamente applicabile. Le altre novità del decreto sono raccolte nella guida completa al DL 159/2025.

Risposte rapide

Domande frequenti

Il medico competente deve parlare di screening oncologici ai lavoratori?

Sì. Il DL 159/2025 ha aggiunto all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 la lettera a-bis): il medico competente informa lavoratrici e lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica e promuove l'adesione agli screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza, spiegandone finalità e utilità, anche con le campagne del Ministero della Salute. È un compito informativo, non l'obbligo di eseguire gli esami.

Ho diritto a un permesso retribuito per fare lo screening oncologico?

Non in via automatica. L'art. 17, comma 2, del DL 159/2025 consente alla contrattazione collettiva di introdurre, con le risorse destinate allo scopo, permessi retribuiti per svolgere durante l'orario di lavoro gli screening oncologici del Servizio sanitario nazionale. Il diritto nasce quindi solo se il contratto collettivo, nazionale o aziendale, lo prevede. Conviene verificare il contratto applicato.

Lo screening oncologico diventa parte della sorveglianza sanitaria?

No. Gli screening del SSN sono programmi di popolazione per mammella, cervice uterina e colon-retto, gestiti dalle aziende sanitarie. La sorveglianza sanitaria dell'art. 41 riguarda invece i rischi professionali e porta a un giudizio di idoneità alla mansione. Il medico competente informa e promuove gli screening, ma l'adesione resta volontaria e l'esito non entra nel giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro può chiedere il referto dello screening?

No. Il datore di lavoro non ha titolo per conoscere l'esito di uno screening oncologico. Se il contratto collettivo prevede un permesso retribuito, basta un'attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria, senza indicazione del risultato. I dati clinici restano tra il lavoratore, il servizio sanitario e, se il lavoratore lo desidera, il medico competente.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.