Approfondimento operativo

Organismi paritetici e convenzioni con ASL e medici competenti: la sorveglianza sanitaria nelle microimprese

Il comma 3-quater dell'art. 51 nel DL 159/2025: chi può usare le convenzioni degli organismi paritetici con ASL e medici e cosa resta al datore.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026✓ Operativo

Dal 31 ottobre 2025 gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori, e dei lavoratori aderenti alla bilateralità, possono stipulare convenzioni con le ASL o con medici competenti per aiutare le microimprese a garantire la sorveglianza sanitaria. Lo prevede il nuovo comma 3-quater dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2008. La convenzione facilita l’accesso al servizio, ma non sposta gli obblighi del datore.

La novità è stata introdotta dall’art. 17, comma 1, lettera e), del DL 159/2025; in conversione la L. 198/2025 ha corretto solo il riferimento all’articolo modificato. Si inserisce tra le misure del decreto sulla salute dei lavoratori, riassunte nella pagina su sorveglianza sanitaria e medico competente. Qui si guarda a chi può usare queste convenzioni, a cosa non cambia per l’impresa e a come valutarne il contenuto.

Il testo del comma 3-quater e la sua finalità

La norma è breve e va letta parola per parola, perché ogni elemento delimita il campo di applicazione.

“Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41”.

Il periodo si chiude indicando lo strumento: convenzioni con le aziende sanitarie locali oppure convenzioni con medici competenti. Tre elementi meritano attenzione. Il verbo è “possono”, quindi si tratta di una facoltà dell’organismo e non di un servizio garantito. L’oggetto è “favorire l’assolvimento”, cioè agevolare, non adempiere al posto dell’impresa. La finalità è collegata alla medicina del territorio, cioè al rafforzamento dei servizi sanitari locali anche nell’ambito del lavoro.

Chi può beneficiarne: soglia dei dieci lavoratori e bilateralità

Il perimetro è doppio. Da un lato gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori; dall’altro quelli dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità. La norma non definisce come si calcola la soglia né richiama un metodo di computo specifico, perciò conviene verificare con l’organismo quali criteri adotta nella convenzione.

Non è un canale aperto a qualsiasi impresa. Un’azienda con venti dipendenti che non aderisce ad alcun sistema bilaterale resta fuori dal comma 3-quater e deve organizzare la sorveglianza come sempre, con un medico competente nominato direttamente o tramite una struttura esterna. La convenzione, inoltre, opera solo dove l’organismo l’ha effettivamente stipulata: la norma non prevede decreti attuativi né termini, e la sua diffusione dipende dalle scelte delle parti sociali nei diversi settori e territori.

Cosa resta in capo al datore di lavoro

La convenzione non modifica la ripartizione delle responsabilità fissata dal Testo unico. La tabella mostra chi fa cosa quando un’impresa si appoggia a una convenzione promossa dall’organismo paritetico.

Attività Chi ne risponde Riferimento
Valutare i rischi e redigere il documento di valutazione Datore di lavoro, non delegabile artt. 17 e 28
Nominare il medico competente quando la sorveglianza è obbligatoria Datore di lavoro art. 18, c. 1, lett. a)
Fornire al medico informazioni su rischi, organizzazione e processi Datore di lavoro art. 18, c. 2
Inviare i lavoratori a visita entro le scadenze Datore di lavoro art. 18, c. 1, lett. g)
Programmare la sorveglianza ed esprimere i giudizi Medico competente artt. 25 e 41
Attuare prescrizioni e limitazioni Datore di lavoro artt. 18, c. 1, lett. bb), e 42
Promuovere e stipulare la convenzione, mettere in contatto impresa e servizio Organismo paritetico art. 51, c. 3-quater

In un’ispezione, quindi, la convenzione non è una difesa per la mancata nomina o per le visite scadute. Lo è, semmai, la prova che l’impresa ha nominato il medico tramite la convenzione e gli ha fornito tutto ciò che serviva. Le sanzioni per gli obblighi del datore e l’elenco delle visite sono nella scheda sull’articolo 41 comma per comma.

L’articolo 51 prima e dopo il DL 159/2025

Gli organismi paritetici avevano già un ruolo ampio prima del decreto. Il DL 159 aggiunge la funzione sanitaria e rafforza gli obblighi di trasparenza, ma non introduce i commi 3-bis e 3-ter, che erano già in vigore.

Comma Contenuto Cosa ha fatto il DL 159
3 Supporto alle imprese per soluzioni tecniche e organizzative Nessuna modifica
3-bis Formazione, attestazioni delle attività di supporto, asseverazione dei modelli organizzativi dell’art. 30 Nessuna modifica
3-ter Commissioni paritetiche tecnicamente competenti per le attività del 3-bis Nessuna modifica
3-quater Convenzioni con ASL o medici competenti per la sorveglianza sanitaria Nuovo, in vigore dal 31/10/2025
8 Comunicazione alle aziende dei nominativi degli RLST Soppresso il secondo periodo
8-bis Comunicazione annuale dei dati di attività Sostituito; in conversione aggiunto l’invio all’INL

Il nuovo comma 8-bis prevede che gli organismi, tramite l’INAIL, comunichino ogni anno agli organi di vigilanza territorialmente competenti e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati su imprese aderenti e imprese formate, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, asseverazioni rilasciate e aziende per cui sono state svolte attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo. Per chi ispeziona sono informazioni utili a orientare i controlli.

Come valutare una convenzione prima di aderire

Una convenzione utile è quella che rende la sorveglianza più accessibile senza ridurla a un pacchetto standard. Prima di aderire, il titolare di una microimpresa può verificare alcuni punti concreti.

  1. Che l’organismo sia quello di riferimento per il proprio settore e territorio, e che la convenzione copra imprese della propria dimensione.
  2. Chi sarà il medico competente: nome, titoli richiesti dall’art. 38 e iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti.
  3. Come avviene la nomina formale da parte del datore, che resta necessaria.
  4. Quali prestazioni sono incluse: visite, esami integrativi mirati al rischio, sopralluogo almeno annuale degli ambienti di lavoro.
  5. Dove si svolgono le visite e con quali tempi, ricordando che dal 31 ottobre 2025 i controlli sanitari rientrano nell’orario di lavoro, salvo i preassuntivi.
  6. Come sono custodite le cartelle sanitarie e di rischio e chi vi accede, in coerenza con l’indipendenza del medico richiesta dall’art. 39.
  7. Quali costi restano a carico dell’impresa, visto che visite ed esami sono a carico del datore ai sensi dell’art. 41, comma 4.

Se la convenzione è con un’ASL, conviene chiarire anche che il personale assegnato agli uffici di vigilanza non può svolgere l’attività di medico competente, come stabilisce l’art. 39, comma 3. La convenzione deve quindi indicare con quale servizio e con quale professionista si lavora.

Esempio: un’impresa artigiana di sette addetti

Esempio: un’impresa di impiantistica con sette addetti, aderente alla bilateralità del proprio settore, deve attivare la sorveglianza per rumore e movimentazione manuale dei carichi. L’organismo paritetico territoriale ha stipulato una convenzione con un gruppo di medici competenti e propone all’impresa di aderire.

Il titolare firma l’adesione, nomina formalmente il medico indicato dalla convenzione e gli trasmette il documento di valutazione dei rischi con l’elenco delle mansioni. Il medico prepara il protocollo, visita i lavoratori in orario di lavoro e consegna i giudizi. Il titolare li archivia separati dalla documentazione sanitaria e annota le scadenze. Se a una visita successiva emerge una limitazione, è il titolare, non l’organismo, a dover riorganizzare i compiti secondo le regole del giudizio di idoneità e delle prescrizioni.

Le altre funzioni degli organismi che interessano l’impresa

La convenzione sanitaria non è l’unico servizio che un organismo paritetico può offrire. L’asseverazione dell’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, prevista dall’art. 51, comma 3-bis, riguarda i modelli dell’art. 30, a loro volta toccati dal DL 159 con il riferimento alle norme tecniche: il quadro è nella pagina sulle modifiche al modello organizzativo dell’articolo 30.

Per le imprese edili e degli impianti che operano nei cantieri, il DM 18 settembre 2024, n. 132 attribuisce crediti ulteriori della patente a crediti sia per il modello organizzativo asseverato da un organismo paritetico, sia per almeno due visite in cantiere del medico competente insieme all’RLS o all’RLST. Il dettaglio dei punteggi è nella scheda sui crediti aggiuntivi della patente a crediti. In entrambi i casi l’intervento dell’organismo è un supporto: la prova dell’adempimento, in ispezione, resta a carico dell’impresa.

Risposte rapide

Domande frequenti

Cosa prevede il nuovo comma 3-quater dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2008?

Consente agli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti alla bilateralità di adottare iniziative per favorire l'assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria dell'art. 41, tramite convenzioni con le aziende sanitarie locali o con medici competenti. La finalità dichiarata è il potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio. È stato introdotto dall'art. 17 del DL 159/2025 ed è in vigore dal 31 ottobre 2025.

Aderire alla convenzione dell'organismo paritetico sostituisce la nomina del medico competente?

No. Il comma 3-quater parla di iniziative per favorire l'assolvimento degli obblighi, non di un loro trasferimento. La nomina del medico competente resta un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), così come la trasmissione delle informazioni sui rischi, l'invio a visita entro le scadenze e l'attuazione dei giudizi di idoneità. La convenzione rende più semplice trovare il servizio.

Gli organismi paritetici sono obbligati ad attivare queste convenzioni?

No. Il testo usa il verbo possono: l'attivazione dipende dalla scelta di ciascun organismo e dagli accordi che riesce a concludere con le ASL o con i medici competenti. La norma non fissa termini né prevede decreti attuativi. Per sapere se una convenzione esiste nel proprio settore e territorio, l'impresa deve rivolgersi direttamente all'organismo paritetico di riferimento.

Cosa cambia per gli organismi paritetici con il comma 8-bis riscritto?

Il DL 159/2025 ha sostituito il comma 8-bis dell'art. 51: ogni anno, tramite l'INAIL, gli organismi comunicano agli organi di vigilanza territorialmente competenti e, dopo la conversione, anche all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati su imprese aderenti e formate, RLST, asseverazioni rilasciate e aziende con consulenza e monitoraggio dall'esito positivo. Il decreto ha anche soppresso il secondo periodo del comma 8.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.