Con il DL 159/2025 la sicurezza sul lavoro è entrata tra i requisiti della Rete del lavoro agricolo di qualità. Oggi impediscono l’iscrizione anche le condanne per violazioni di salute e sicurezza e le sanzioni o contravvenzioni in materia, anche non definitive, degli ultimi tre anni, salvo regolarizzazione nei termini. In cambio le imprese iscritte hanno una quota riservata delle risorse INAIL.
Per un’impresa agricola la domanda pratica è come gestire i verbali per non perdere l’iscrizione. La risposta sta in un controllo triennale ordinato e nella regolarizzazione rapida, spiegati qui con una tabella prima e dopo e un esempio.
Che cos’è la Rete e come si entra
La Rete è stata istituita presso l’INPS dall’articolo 6 del DL 91/2014 (convertito dalla L. 116/2014), ed è stata rafforzata più volte in funzione anti-caporalato. Possono aderire le imprese agricole dell’art. 2135 del codice civile in possesso dei requisiti del comma 1. Con apposite convenzioni possono partecipare anche sportelli per l’immigrazione, centri per l’impiego, enti bilaterali e agenzie per il lavoro.
La procedura è semplice e interamente telematica:
- l’impresa presenta la domanda all’INPS in via telematica;
- la cabina di regia, presieduta dal rappresentante INPS e composta da ministeri, enti e parti sociali, decide entro 30 giorni;
- l’impresa ammessa compare nell’elenco pubblicato sul sito INPS;
- la cabina di regia esclude le imprese che perdono i requisiti.
Il quarto punto è quello che il DL 159 rende più delicato. I requisiti vanno mantenuti nel tempo, e un verbale ispettivo in materia di sicurezza oggi può incidere.
I requisiti prima e dopo il DL 159/2025
L’articolo 2, comma 1, del DL 159 ha modificato le lettere a) e b) dell’art. 6, comma 1. Le altre condizioni sono rimaste come prima. Il testo vigente dell’art. 6 è quello aggiornato al 31 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione.
| Requisito (art. 6, c. 1, DL 91/2014) | Prima del DL 159/2025 | Dopo il DL 159/2025 |
|---|---|---|
| Lett. a), condanne penali | Lavoro e legislazione sociale, reati contro la PA, fiscali, sfruttamento del lavoro e altri reati elencati | Si aggiungono le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro |
| Lett. b), sanzioni amministrative degli ultimi 3 anni | Lavoro, legislazione sociale, obblighi fiscali e contributivi, anche non definitive | Si aggiungono contravvenzioni e sanzioni amministrative in materia di sicurezza, anche non definitive |
| Lett. b), eccezione | Regolarizzazione delle inosservanze sanabili e pagamento agevolato nei termini | Invariata, ora vale anche per la sicurezza |
| Lett. c), regolarità contributiva | Versamenti previdenziali e premi assicurativi in regola | Invariato |
| Lett. c-bis), contratti collettivi | Applicazione dei contratti dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 | Invariato |
| Lett. c-ter), gruppo | Non essere controllata o collegata (art. 2359 c.c.) a soggetti privi dei requisiti | Invariato |
La novità più rilevante è nella lettera b). Prima l’impresa poteva subire una prescrizione per un’impalcatura senza parapetti o un trattore senza struttura di protezione senza conseguenze sulla Rete. Ora anche quell’atto, se non definito con la regolarizzazione, impedisce l’iscrizione per tre anni.
Come si salva il requisito: regolarizzare nei termini
La lettera b) contiene una via d’uscita. Il requisito non viene meno se il trasgressore ha regolarizzato le inosservanze sanabili e pagato in misura agevolata prima che il provvedimento diventi definitivo. La circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) chiarisce cosa significa per le due tipologie di illecito:
- Contravvenzioni in materia di sicurezza: l’impresa deve adempiere alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza secondo il D.Lgs. 758/1994, nel termine assegnato, e pagare in sede amministrativa la somma prevista. Così la contravvenzione si estingue.
- Illeciti amministrativi sanabili: l’impresa deve regolarizzare l’inosservanza e pagare in misura agevolata entro i termini di legge.
Conta quindi la velocità del flusso interno. Il verbale deve arrivare subito a chi può eseguire i lavori o gli acquisti richiesti, e la prova dell’adempimento va trasmessa all’organo di vigilanza prima della scadenza. Una proroga del termine si chiede per tempo e con motivazioni tecniche, non dopo.
Esempio: un verbale in azienda vitivinicola
Esempio: durante la vendemmia un ispettore rileva in un’azienda vitivinicola iscritta alla Rete due irregolarità. Un rimorchio ha protezioni mancanti sull’albero cardanico, e due stagionali non hanno ricevuto la formazione prevista. Per entrambe le contravvenzioni scatta una prescrizione con un termine per regolarizzare.
Nello scenario corretto l’azienda sostituisce la protezione, organizza la formazione, comunica l’adempimento all’organo di vigilanza e paga in sede amministrativa entro il termine. Le contravvenzioni si estinguono e il requisito della lettera b) resta integro.
Nello scenario sbagliato l’azienda archivia il verbale aspettando una sanzione “definitiva”, nella convinzione che contino solo quelle. Scaduto il termine, la contravvenzione segue la via penale. Durante il procedimento il requisito della lettera b) viene meno, perché la norma considera anche gli atti ancorché non definitivi, e la cabina di regia può escludere l’impresa dalla Rete.
Il controllo sulle società collegate
La lettera c-ter) richiede che l’impresa non sia controllata o collegata, ai sensi dell’art. 2359 c.c., a soggetti privi dei requisiti. Dopo il DL 159 il perimetro del controllo si allarga: una sanzione per sicurezza a una società del gruppo, per esempio quella che gestisce il magazzino o il trasporto, può incidere sull’iscrizione dell’azienda agricola.
Nei gruppi agricoli con più società conviene quindi un unico registro dei verbali, condiviso fra le amministrazioni. Va aggiornato quando arriva un atto e rivisto almeno a ogni chiusura d’esercizio.
Cosa si guadagna: vigilanza mirata e risorse INAIL riservate
Il primo vantaggio esisteva già. Secondo l’art. 6, comma 6, Ministero del Lavoro e INPS orientano la vigilanza verso le imprese non iscritte. La norma fa salvi i controlli in materia di salute e sicurezza, quelli su richiesta di lavoratori, sindacati o autorità e quelli verso imprese con procedimenti penali in corso. L’iscrizione non mette quindi al riparo dagli accessi per la sicurezza.
Il secondo vantaggio è nuovo. L’articolo 2, comma 2, del DL 159 riserva dal 1° gennaio 2026 una quota delle risorse INAIL per i progetti dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 alle imprese agricole iscritte alla Rete che hanno adottato misure di miglioramento della sicurezza. La riserva rispetta la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le modalità spettano a un decreto Lavoro-Agricoltura su proposta INAIL, sentite Conferenza Stato-Regioni e parti sociali, da adottare entro 60 giorni dal decreto-legge. A metà ottobre 2026 non compare nei monitoraggi del Ministero del Lavoro, quindi conviene verificare nei singoli avvisi INAIL se la quota riservata è già indicata.
Checklist per mantenere l’iscrizione
Una verifica annuale, più una a ogni nuovo verbale, copre quasi tutti i rischi:
- elenco degli atti degli ultimi tre anni (verbali, prescrizioni, ordinanze-ingiunzione) per l’impresa e le società collegate, con data di notifica;
- per ogni atto in materia di sicurezza: tipo di illecito, termine di regolarizzazione, data di adempimento e di pagamento;
- certificati dei carichi pendenti e del casellario per i soggetti rilevanti, per escludere condanne ostative;
- DURC e regolarità dei premi INAIL;
- contratto collettivo applicato a operai e impiegati agricoli, verificato rispetto all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015;
- documentazione degli interventi di miglioramento della sicurezza, utile se si partecipa ai bandi INAIL.
Le imprese agricole hanno anche altri impegni dopo il decreto. La panoramica per settore è nella pagina su cosa cambia per le imprese con il DL 159/2025, e le indicazioni dell’Ispettorato sono raccolte nella scheda sulla circolare INL n. 1/2026. Per l’altra leva economica del decreto, lo sconto sul premio per chi ha pochi infortuni, si veda la guida al bonus INAIL per i datori virtuosi. Tutte le misure su incentivi e tutele sono nella sezione modelli organizzativi, obblighi e tutele.
Risposte rapide
Domande frequenti
Quali sono i requisiti per iscriversi alla Rete del lavoro agricolo di qualità?
L'impresa agricola deve: non avere condanne penali per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e, dal DL 159/2025, salute e sicurezza; non avere avuto negli ultimi tre anni sanzioni amministrative, anche non definitive, nelle stesse materie; essere in regola con contributi e premi; applicare i contratti collettivi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015; non essere controllata o collegata a soggetti privi dei requisiti. La domanda si presenta all'INPS in via telematica.
Una prescrizione per violazioni di sicurezza fa perdere l'iscrizione alla Rete?
Non necessariamente. Dopo il DL 159/2025 contano anche contravvenzioni e sanzioni in materia di sicurezza non ancora definitive, riferite agli ultimi tre anni. Il requisito però resta soddisfatto se l'impresa regolarizza le inosservanze sanabili e paga in misura agevolata nei termini. Secondo la circolare INL n. 1/2026, per le contravvenzioni significa adempiere alla prescrizione del D.Lgs. 758/1994 e pagare in sede amministrativa.
Quali vantaggi dà l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità?
Ministero del Lavoro e INPS orientano la vigilanza verso le imprese non iscritte. Restano fermi i controlli in materia di salute e sicurezza e quelli avviati su richiesta di lavoratori, sindacati o autorità. Dal 1° gennaio 2026 l'art. 2 del DL 159/2025 riserva inoltre alle imprese iscritte, che hanno adottato misure di miglioramento della sicurezza, una quota delle risorse INAIL per i progetti dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
La quota riservata delle risorse INAIL per le imprese agricole è già utilizzabile?
La riserva è prevista dal 1° gennaio 2026, ma le modalità di attuazione spettano a un decreto Lavoro-Agricoltura su proposta INAIL, da adottare entro 60 giorni dal decreto-legge. A metà ottobre 2026 il decreto non compare nei monitoraggi del Ministero del Lavoro. Conviene quindi controllare nei bandi INAIL se è indicata una quota dedicata alle imprese iscritte alla Rete e quali requisiti richiede.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.