L’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 obbliga ogni lavoratore a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle persone su cui ricadono le sue azioni, nei limiti di formazione, istruzioni e mezzi ricevuti. Il DL 159/2025 ha toccato un solo punto: dal 31 ottobre 2025 i controlli sanitari obbligatori si svolgono in orario di lavoro, tranne quelli preassuntivi.
Il resto dell’articolo è immutato, ma la modifica cambia il modo in cui l’azienda organizza la sorveglianza sanitaria e il modo in cui può contestare un’assenza alla visita. Qui sotto trovi l’articolo lettera per lettera, il regime sanzionatorio dell’art. 59 e i punti in cui gli obblighi del lavoratore incontrano quelli del datore e del preposto.
Che cosa impone l’articolo 20, lettera per lettera
Il comma 1 fissa il principio: il lavoratore si prende cura di sé e degli altri presenti sul luogo di lavoro “conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. Il comma 2 traduce il principio in nove condotte, il comma 3 riguarda la tessera di riconoscimento negli appalti.
| Lettera | Contenuto in sintesi | Sanzionata dall’art. 59 |
|---|---|---|
| a) | Contribuire, con datore, dirigenti e preposti, all’adempimento degli obblighi di sicurezza | No |
| b) | Osservare disposizioni e istruzioni su protezione collettiva e individuale | Sì |
| c) | Usare correttamente attrezzature, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza | Sì |
| d) | Usare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione | Sì |
| e) | Segnalare subito carenze di mezzi e dispositivi e ogni pericolo, anche all’RLS, e intervenire nelle urgenze nei limiti delle proprie competenze | Sì |
| f) | Non rimuovere né modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo | Sì |
| g) | Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza che possono mettere a rischio sé o altri | Sì |
| h) | Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore | Sì |
| i) | Sottoporsi ai controlli sanitari previsti o disposti dal medico competente, in orario di lavoro salvo i preassuntivi | Sì |
La lettera a) è l’unica senza sanzione penale: descrive un atteggiamento di collaborazione più che una condotta precisa. Tutte le altre sono obblighi verificabili, che un ispettore o un giudice può accertare sui fatti.
La sola novità del DL 159: controlli sanitari in orario di lavoro
L’art. 17, comma 1, lettera a), del DL 159/2025 ha aggiunto alla lettera i) l’inciso secondo cui i controlli sanitari “devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”. La disposizione appartiene al testo originario del decreto ed è quindi in vigore dal 31 ottobre 2025; la legge di conversione n. 198/2025 non l’ha modificata.
La Circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) osserva che la norma chiarisce quanto era già consolidato in giurisprudenza. In pratica la regola non nasce dal nulla, ma da oggi non lascia margini: convocare un dipendente a visita nel giorno di riposo senza riconoscergli quel tempo come lavoro non è più difendibile.
| Aspetto | Prima del 31/10/2025 | Dal 31/10/2025 |
|---|---|---|
| Fonte della regola | Orientamenti giurisprudenziali | Testo dell’art. 20, comma 2, lett. i) |
| Visite periodiche, al cambio mansione, al rientro | Collocazione oraria discussa caso per caso | Computate nell’orario di lavoro |
| Visita preassuntiva | Nessuna regola espressa | Esclusa dal computo |
| Margine per contestare l’assenza | Ampio se la visita era fuori orario | Ridotto: serve una convocazione in orario |
Le questioni organizzative (turni, sedi esterne, recuperi) sono approfondite nella guida alle visite mediche in orario di lavoro. Per l’impianto complessivo delle visite vale il commento all’articolo 41 sulla sorveglianza sanitaria.
Il limite del comma 1: formazione, istruzioni e mezzi ricevuti
Gli obblighi del lavoratore non sono autonomi. Il comma 1 li ancora a ciò che il datore ha fornito, e l’art. 15, comma 2, aggiunge che le misure di sicurezza non possono in nessun caso comportare oneri economici per i lavoratori. Un dipendente non può essere chiamato a usare correttamente un’attrezzatura su cui non è stato addestrato, né a indossare un DPI che non gli è stato consegnato.
Per questo l’articolo 20 non funziona come scarico di responsabilità. Il datore valuta i rischi e fornisce i mezzi, il preposto vigila sull’osservanza delle disposizioni e interviene davanti a comportamenti non conformi, il lavoratore applica ciò che ha ricevuto. Se uno dei primi due anelli manca, la condotta del lavoratore va letta alla luce di quella mancanza.
Quando la condotta del lavoratore pesa davvero
La responsabilità individuale emerge con chiarezza quando il lavoratore aveva formazione, istruzioni e mezzi adeguati e ha scelto di non usarli: ha rimosso un carter, ha disattivato un sensore, ha eseguito un intervento di manutenzione riservato ad altri. Sono le lettere f) e g), le più frequenti nei verbali che riguardano direttamente i lavoratori.
Sanzioni per il lavoratore: cosa prevede l’art. 59
L’art. 59, comma 1, lettera a), punisce le violazioni dell’art. 20, comma 2, lettere da b) a i), con l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro. La lettera b) dello stesso comma punisce la violazione del comma 3, cioè la mancata esposizione della tessera di riconoscimento, con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
Gli importi indicati sono quelli nominali del testo. L’art. 306, comma 4-bis, prevede che ammende e sanzioni amministrative del decreto siano rivalutate ogni cinque anni sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo: in un verbale le cifre possono quindi risultare più alte. Trattandosi di contravvenzioni punite in alternativa con arresto o ammenda, al lavoratore si applica la procedura di prescrizione ed estinzione già prevista per i datori di lavoro.
Segnalare pericoli e fermarsi: le lettere e) e g)
La lettera e) chiede di segnalare “immediatamente” carenze e pericoli al datore, al dirigente o al preposto, e di avvisare anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle situazioni di urgenza il lavoratore si adopera direttamente, ma solo nell’ambito delle sue competenze e possibilità.
Una segnalazione serve se l’organizzazione la raccoglie e la gestisce. Il DL 159, all’art. 15, ha previsto linee guida ministeriali sui mancati infortuni per le imprese con più di 15 dipendenti: il termine del 30 aprile 2026 è scaduto senza adozione, come spiegato nella pagina sulle linee guida ministeriali sui near miss. Nel frattempo, un canale semplice per le segnalazioni dei lavoratori è il modo più diretto per rendere esigibile la lettera e).
La lettera g) è il rovescio della medaglia: il lavoratore non improvvisa operazioni che non gli competono. Davanti a un guasto, la condotta corretta è fermarsi e chiamare chi è abilitato, non tentare una riparazione.
Tessera di riconoscimento: il comma 3 negli appalti
Il comma 3 obbliga i lavoratori di imprese che operano in appalto o subappalto a esporre la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore. I lavoratori autonomi che operano nello stesso luogo devono provvedervi per proprio conto.
Il DL 159, all’art. 3, ha previsto che questa tessera diventi un badge con codice univoco anticontraffazione nei cantieri edili, ma la piena operatività dipende da un decreto attuativo che al 14 ottobre 2026 non risulta adottato. Oggi resta esigibile la tessera tradizionale: i dettagli sono nella pagina sulla tessera di riconoscimento in appalto e subappalto.
Esempio: un’assenza alla visita periodica
Esempio: un’azienda metalmeccanica organizza le visite periodiche presso un ambulatorio convenzionato. Un operaio del turno di notte riceve la convocazione per le 9 del mattino del giorno successivo a un turno 22-6, senza indicazione su come sarà conteggiato quel tempo, e non si presenta.
Prima di contestare la lettera i), l’azienda deve rispondere a tre domande:
- La visita era collocata nell’orario di lavoro del dipendente o, se fuori turno, quel tempo è stato riconosciuto e retribuito come lavoro?
- La convocazione è stata comunicata per tempo e in modo tracciabile, con data, ora e luogo?
- È stata offerta una data alternativa compatibile con il turno e con il riposo?
Se anche una sola risposta è negativa, la contestazione al lavoratore è fragile e il problema va risolto a monte, nel calendario della sorveglianza sanitaria. Se invece tutte le condizioni erano rispettate e l’assenza è ingiustificata, la violazione della lettera i) è contestabile.
L’errore più frequente: usare l’articolo 20 per coprire lacune organizzative
In caso di infortunio capita che l’azienda produca la firma del lavoratore su un modulo di consegna dei DPI e su un elenco di “regole di comportamento”, sostenendo che la responsabilità sia sua. Una firma prova la consegna, non l’idoneità del dispositivo alla mansione né la comprensione delle istruzioni.
In sede ispettiva l’attenzione si sposta quindi su ciò che precede la condotta: valutazione del rischio, scelta del DPI, addestramento, vigilanza del preposto. Le stesse logiche valgono per le nuove regole sui DPI introdotte dal decreto, come l’obbligo di mantenere efficienti anche gli indumenti di lavoro che il DVR qualifica come DPI, descritto nella pagina sull’igiene ed efficienza dei DPI.
Per il quadro degli altri obblighi e tutele toccati dal decreto, dal modello organizzativo dell’art. 30 alla prevenzione di violenza e molestie, la pagina di riferimento è l’hub su modelli organizzativi, obblighi e tutele.
Risposte rapide
Domande frequenti
Cosa ha cambiato il DL 159/2025 nell'articolo 20 del Testo unico?
Una sola cosa: alla lettera i) del comma 2 è stato aggiunto che i controlli sanitari a cui il lavoratore deve sottoporsi vanno computati nell'orario di lavoro, con l'eccezione di quelli svolti in fase preassuntiva. La modifica è dell'art. 17 del decreto originario ed è in vigore dal 31 ottobre 2025. Gli altri obblighi dell'articolo 20 sono rimasti invariati.
Il lavoratore che non si presenta alla visita del medico competente commette un reato?
La violazione dell'art. 20, comma 2, lettera i), rientra tra quelle punite dall'art. 59 del D.Lgs. 81/2008 con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro, importi nominali soggetti a rivalutazione periodica. Prima di contestarla conviene però verificare che la convocazione fosse in orario di lavoro e comunicata in modo tracciabile.
Quali obblighi dell'articolo 20 sono sanzionati e quali no?
L'art. 59 punisce penalmente le violazioni del comma 2, lettere da b) a i): istruzioni, uso di attrezzature e DPI, segnalazioni, divieti di rimozione e di operazioni non di competenza, formazione e controlli sanitari. Resta fuori la lettera a), il dovere generale di cooperazione. La mancata esposizione della tessera di riconoscimento (comma 3) ha invece una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
Anche la visita preassuntiva va pagata come orario di lavoro?
No. La nuova formulazione della lettera i) esclude espressamente i controlli compiuti in fase preassuntiva, quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato. Tutte le altre visite a cui il lavoratore è tenuto, come quelle periodiche, al cambio di mansione o al rientro dopo lunga assenza, si collocano invece nell'orario di lavoro.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.