Per la maggior parte delle imprese il DL 159/2025 cambia quattro cose già in vigore: visite mediche in orario di lavoro, prevenzione di violenza e molestie, gestione di DPI e indumenti protettivi, aggiornamento degli RLS anche sotto 15 lavoratori. Edilizia, turismo e agricoltura hanno in più regole proprie, e alcune novità attendono ancora un decreto.
Questa pagina non ripercorre il decreto articolo per articolo: lo fa la guida completa al DL 159/2025. Qui le novità sono ordinate per tipo di impresa, con una lista di controlli per ciascuna, in modo che chi gestisce un’azienda possa capire in pochi minuti quali regole lo riguardano e quali no.
Quali novità riguardano la tua impresa
La tabella incrocia i principali profili aziendali con le misure del decreto. “In vigore” indica regole già esigibili al 14 ottobre 2026; “da seguire” indica previsioni che dipendono da un atto non ancora adottato.
| Tipo di impresa | Novità in vigore | Da seguire |
|---|---|---|
| Tutte le imprese | visite in orario di lavoro; violenza e molestie nell’art. 15; DPI e indumenti art. 77; scale fisse oltre 5 metri | linee guida near miss (sopra 15 dipendenti) |
| Edilizia e appalti | sanzione minima 12.000 euro senza patente; 5 crediti per lavoratore in nero; subappalti nella notifica preliminare; art. 115 | badge con codice anticontraffazione |
| Imprese sotto 15 lavoratori | aggiornamento periodico dell’RLS secondo il CCNL | — |
| Turismo e pubblici esercizi | formazione dei nuovi assunti entro 30 giorni | — |
| Agricoltura | nuovi requisiti della Rete del lavoro agricolo di qualità | modalità della quota di risorse INAIL riservata, affidate a un DM |
| Mansioni ad alto rischio infortuni | — | visita per alcol e sostanze, dopo l’Accordo atteso entro il 31/12/2026 |
| Datori che assumono con incentivi | pubblicazione su SIISL in fase sperimentale | obbligo per le assunzioni dal 1/12/2026 |
Imprese edili e filiera degli appalti
È il settore su cui il decreto pesa di più, perché combina sanzioni più alte e controlli più mirati. Chi lavora in cantiere senza patente a crediti, o con meno di 15 crediti, paga il 10% del valore dei lavori con un minimo di 12.000 euro, senza possibilità di diffida, e resta escluso per sei mesi dai lavori pubblici. Secondo la circolare INL n. 1/2026 il minimo vale per le violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025.
Il lavoro nero costa ora 5 crediti per ogni lavoratore irregolare, sottratti alla notifica del verbale, per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. Nelle notifiche preliminari va indicato quali imprese operano in subappalto, e l’INL userà proprio questo dato per scegliere dove ispezionare, dato che il decreto gli chiede di dare priorità al subappalto.
Lista di controllo per l’impresa affidataria o il committente:
- verificare la patente a crediti e il punteggio di ogni impresa e autonomo prima dell’ingresso in cantiere, ricontrollandoli durante i lavori;
- compilare la notifica preliminare indicando le imprese in subappalto;
- controllare che ogni lavoratore abbia la tessera di riconoscimento con foto, generalità e datore di lavoro;
- aggiornare le procedure per i lavori in quota secondo l’ordine del nuovo art. 115: parapetti e reti prima dei sistemi individuali;
- non acquistare sistemi di badge “conformi al DL 159”: il decreto che ne fissa le modalità non è ancora stato adottato.
Le regole della patente sono spiegate nell’hub sulla patente a crediti 2026, mentre la differenza tra tessera oggi obbligatoria e futuro badge è trattata nella sezione su vigilanza, appalti e badge di cantiere.
Piccole imprese e PMI di ogni settore
Le modifiche al D.Lgs. 81/2008 non hanno soglie dimensionali, salvo poche eccezioni, quindi valgono anche per un negozio o un piccolo laboratorio. Le visite mediche obbligatorie, escluse quelle preassuntive, vanno fissate e computate nell’orario di lavoro. Tra le misure generali di tutela entra la programmazione di misure contro violenza e molestie: va considerata nella valutazione dei rischi, soprattutto dove il personale ha contatti con il pubblico.
Il datore deve mantenere puliti ed efficienti i DPI e, se la valutazione dei rischi li qualifica come tali, anche gli indumenti di lavoro: per una tuta ad alta visibilità qualificata come DPI nel DVR, lavaggio, riparazione e sostituzione spettano al datore. Nelle imprese con meno di 15 lavoratori l’RLS ha ora un obbligo di aggiornamento periodico, le cui modalità sono rimesse alla contrattazione collettiva nazionale.
Per le imprese fino a 10 lavoratori c’è un’opportunità più che un obbligo: gli organismi paritetici possono stipulare convenzioni con le ASL o con medici competenti per favorire la sorveglianza sanitaria. Conviene chiedere all’organismo paritetico del proprio settore se ne ha attivate.
Turismo, bar e ristoranti: formazione entro 30 giorni
L’art. 1-bis, aggiunto in conversione e in vigore dal 31 dicembre 2025, riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive. In questi settori la formazione specifica e l’eventuale addestramento si concludono entro 30 giorni dall’inizio del rapporto o della missione in somministrazione. Il termine conta dalla data di inizio effettivo, non da quella di firma del contratto.
Esempio: un albergo assume un cameriere stagionale che inizia il 2 maggio. La formazione specifica deve essere completata entro il 1° giugno. Nei primi giorni il lavoratore va comunque informato sui rischi della mansione e affiancato, e l’attestato deve riportare date coerenti con il termine. Il dettaglio è nella pagina sulla formazione nel turismo entro 30 giorni.
Aziende agricole e Rete del lavoro agricolo di qualità
L’art. 2 rende più severi i requisiti per entrare o restare nella Rete del lavoro agricolo di qualità. Oltre alle condanne penali per violazioni di salute e sicurezza, diventano ostative anche contravvenzioni e sanzioni amministrative in materia, anche se non definitive, riferite agli ultimi tre anni. Non contano se l’azienda ha regolarizzato e pagato in misura agevolata prima del provvedimento definitivo.
Dal 1° gennaio 2026 una quota delle risorse INAIL per i progetti di miglioramento è riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete che hanno adottato misure di sicurezza, con modalità affidate a un decreto attuativo. L’INL, inoltre, userà la banca dati degli appalti in agricoltura per orientare i controlli. Il quadro completo è nella pagina su lavoro agricolo e Rete di qualità.
Lista di controllo per l’azienda agricola:
- verificare se negli ultimi tre anni ci sono state contestazioni in materia di sicurezza e se sono state regolarizzate;
- conservare la prova dell’adempimento delle prescrizioni e dei pagamenti agevolati;
- controllare l’applicazione dei contributi agricoli dopo il decreto interministeriale del 1° aprile 2026.
Aziende con sorveglianza sanitaria e mansioni a rischio
Per HR e medico competente cambiano tre aspetti. Le visite periodiche e gli accertamenti si computano nell’orario di lavoro, quindi la pianificazione deve tenere conto di turni e spostamenti. Il medico competente deve informare i lavoratori sulla prevenzione oncologica e promuovere gli screening del Servizio sanitario nazionale; la contrattazione collettiva può prevedere permessi retribuiti per farli in orario.
La terza novità, la visita per ragionevole motivo di ritenere che un lavoratore sia sotto effetto di alcol o droghe, vale solo per le attività ad elevato rischio infortuni. La circolare INL ritiene necessario attendere l’Accordo Stato-Regioni che deve rivedere gli accertamenti entro il 31 dicembre 2026: fino ad allora non conviene introdurre procedure aziendali nuove. Gli approfondimenti sono nell’hub sulla sorveglianza sanitaria.
Imprese sopra 15 dipendenti, sistemi di gestione e incentivi
Le imprese con più di 15 dipendenti sono le destinatarie delle future linee guida sui mancati infortuni. Il termine del 30 aprile 2026 è scaduto senza adozione e non esiste un registro obbligatorio: chi già raccoglie segnalazioni può continuare a usare le procedure INAIL, che la legge lascia espressamente ferme.
Chi ha un modello organizzativo dell’art. 30 deve aggiornare il riferimento allo standard: al posto della OHSAS 18001 c’è ora la UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. Sul fronte economico, le nuove aliquote INAIL in bonus si applicano dal 1° gennaio 2026 e sono state confermate dal decreto interministeriale del 2 aprile 2026.
Chi assume con agevolazioni contributive deve infine tenere conto dell’art. 14: secondo il DM n. 134 del 5 ottobre 2026, per le assunzioni dal 1° dicembre 2026 la posizione va pubblicata sul SIISL prima o contestualmente all’assunzione.
L’errore più frequente nei controlli
L’errore tipico è applicare le novità solo dal 31 dicembre 2025, data della legge di conversione. Gran parte delle regole che interessano le imprese, dalla sanzione per la patente all’art. 115, fino alle visite in orario e alla prevenzione delle molestie, era già nel decreto originario ed è esigibile dal 31 ottobre 2025. L’errore opposto è trattare come obbligatori il badge o il registro dei near miss, che invece attendono ancora un atto.
Per ogni misura la data esatta di partenza e l’eventuale termine per l’atto attuativo sono raccolti nella pagina su scadenze e date chiave del DL 159/2025.
Risposte rapide
Domande frequenti
Cosa deve fare subito un'impresa per adeguarsi al DL 159/2025?
Deve verificare le norme già in vigore che riguardano la propria attività: visite mediche in orario di lavoro, prevenzione di violenza e molestie nella valutazione dei rischi, manutenzione di DPI e indumenti di lavoro qualificati come DPI, aggiornamento degli RLS anche sotto 15 lavoratori. Le imprese edili devono controllare in più la patente a crediti propria e dei subappaltatori e indicare i subappalti nella notifica preliminare.
Il DL 159/2025 riguarda anche le piccole imprese con pochi dipendenti?
Sì. Le modifiche al D.Lgs. 81/2008 valgono per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione. Per le imprese sotto 15 lavoratori il decreto introduce l'aggiornamento periodico dell'RLS, con modalità fissate dai contratti collettivi nazionali. Per quelle fino a 10 lavoratori gli organismi paritetici possono stipulare convenzioni con ASL o medici competenti per favorire la sorveglianza sanitaria.
Bar e ristoranti hanno tempi diversi per la formazione dei nuovi assunti?
Sì. L'art. 1-bis del DL 159/2025, in vigore dal 31 dicembre 2025, stabilisce che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive la formazione e l'eventuale addestramento specifico si concludono entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro o della somministrazione. La norma motiva la scelta con il basso livello di rischio e le modalità di erogazione del servizio.
Quando diventa obbligatorio pubblicare le offerte di lavoro sul SIISL per avere gli incentivi?
Secondo il decreto ministeriale n. 134 del 5 ottobre 2026, annunciato dal Ministero del Lavoro l'8 ottobre, fino al 30 novembre 2026 la pubblicazione è facoltativa e le agevolazioni non si perdono. Per le assunzioni dal 1° dicembre 2026 la posizione va pubblicata sul SIISL prima o contestualmente all'assunzione, riportando l'identificativo nel flusso UNIEMENS.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.