Approfondimento operativo

Fondo INAIL da 35 milioni, scuole e infortuni in itinere: le misure formative dell'art. 11 dopo il DL 159/2025

Dal 2026 l'INAIL versa almeno 35 milioni l'anno per la sicurezza nei percorsi duali e la formazione RLS, e promuove progetti nelle scuole sugli infortuni.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026✓ Operativo

Dal 2026 l’INAIL trasferisce ogni anno almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per occupazione e formazione. Le risorse finanziano la cultura della sicurezza nei percorsi di istruzione e formazione svolti in modalità duale e la formazione degli RLS. Lo prevede l’art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. 81/2008, inserito dal DL 159/2025, insieme a nuovi compiti INAIL verso scuole e imprese.

Le tre disposizioni sono collocate nell’art. 11, l’articolo del Testo unico dedicato alle attività promozionali. Non creano obblighi per le imprese, ma decidono dove vanno risorse pubbliche per la formazione. Qui sotto il funzionamento del trasferimento, chi può beneficiarne e cosa risulta attuato a ottobre 2026.

Le tre novità dell’articolo 11 in sintesi

Il DL 159/2025, all’art. 5, comma 1, lettera b), aggiunge tre commi all’art. 11 del D.Lgs. 81/2008. Sono norme del testo originario del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2025; la legge di conversione n. 198/2025 ha precisato alcuni passaggi, tra cui il riparto sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Comma Contenuto Destinatari finali Risorse
4-bis Trasferimento annuale al Fondo sociale per occupazione e formazione Percorsi duali di IeFP, IFTS, ITS, università e AFAM; RLS aziendali, territoriali e di sito Almeno 35 milioni di euro l’anno dal 2026
5-ter Interventi di formazione prevenzionale tramite i Fondi interprofessionali Lavoratori di tutti i settori, in particolare costruzioni, logistica e trasporti Bilancio INAIL a legislazione vigente
6-bis Campagne informative e progetti formativi nelle scuole Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione Bilancio INAIL a legislazione vigente

Nella stessa lettera b) c’è anche il comma 5-quater, sul sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di DPI con tecnologie innovative. Riguarda le attrezzature, non la formazione, e qui non viene trattato.

Come funziona il trasferimento da 35 milioni

Il comma 4-bis stabilisce che l’INAIL, previo accordo con il Ministero del Lavoro e nell’ambito delle risorse disponibili, trasferisce annualmente “un importo non inferiore a 35.000.000 di euro”. La destinazione è il Fondo sociale per occupazione e formazione dell’art. 18, comma 1, lettera a), del DL 185/2008. Non è un fondo nuovo, e non si chiama “fondo per la cultura della sicurezza”, come talvolta si legge.

Il meccanismo contabile è descritto nell’ultimo periodo del comma: l’INAIL versa la somma all’entrata del bilancio dello Stato, che poi la riassegna al Fondo. Le risorse si aggiungono a quelle dell’art. 68, comma 4, lettera a), della L. 144/1999 e vanno ripartite sentita la Conferenza Stato-Regioni, come precisato in conversione.

Il passaggio dalla norma ai finanziamenti richiede quindi tre atti: l’accordo INAIL-Ministero, il trasferimento e il riparto. Nessuno dei tre risulta pubblicato nelle fonti ufficiali consultate al 14 ottobre 2026, compresi i monitoraggi trimestrali del Ministero del Lavoro.

Prima finalità: la sicurezza nei percorsi duali

La prima destinazione riguarda interventi “mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro”. Devono svolgersi nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di istruzione tecnologica superiore (ITS), universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La condizione decisiva è la modalità duale, cioè l’alternanza tra formazione e lavoro, in conformità agli standard del decreto del Ministro del Lavoro del 2 agosto 2022. Restano fuori, quindi, i percorsi scolastici ordinari senza componente duale. La norma valorizza i supporti digitali come la realtà simulata e aumentata per l’apprendimento esperienziale e precisa che gli interventi sono ulteriori rispetto a quelli già previsti dal comma 1, lettera c), dell’art. 11.

Esempio: un centro di formazione professionale accreditato che gestisce un percorso IeFP duale per operatori edili può proporre un modulo di simulazione immersiva sul lavoro in quota. L’attività rientra nella finalità della norma. Il finanziamento dipende però dall’avviso che darà attuazione al riparto, e la simulazione non sostituisce l’addestramento pratico richiesto dall’Accordo 59/CSR per le attrezzature.

Seconda finalità: la formazione degli RLS

La stessa somma finanzia “iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo”. Le iniziative devono basarsi su piani formativi concordati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il canale, quindi, è quello delle parti sociali e della bilateralità, non della singola azienda. La misura si collega a un’altra novità del decreto: dal 31 ottobre 2025 anche gli RLS delle imprese con meno di 15 lavoratori hanno un obbligo di aggiornamento periodico, le cui modalità sono rimesse al contratto collettivo. Il tema è approfondito nella pagina sull’aggiornamento RLS nelle piccole imprese.

Formazione prevenzionale tramite i Fondi interprofessionali

Il comma 5-ter chiede all’INAIL di promuovere interventi di formazione prevenzionale attraverso i Fondi interprofessionali dell’art. 118 della L. 388/2000, sentite le parti sociali. L’obiettivo riguarda tutti i settori, con attenzione particolare a costruzioni, logistica e trasporti, indicati come comparti ad alta incidenza infortunistica.

Per le imprese è il punto più vicino all’operatività quotidiana: molte aziende aderiscono già a un Fondo interprofessionale per finanziare la formazione continua. Le risorse restano quelle del bilancio INAIL, senza un importo fissato dalla legge, e gli eventuali avvisi saranno pubblicati dai singoli Fondi. Alla data di aggiornamento non risultano avvisi collegati a questa norma tra le fonti ufficiali consultate.

Scuole e infortuni in itinere: il comma 6-bis

Il comma 6-bis affida all’INAIL campagne informative e progetti formativi per le istituzioni scolastiche, “con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere”. Il contenitore didattico è l’insegnamento dell’educazione civica della L. 92/2019, e le attività si svolgono con le risorse ordinarie dell’Istituto.

La norma va letta accanto all’art. 7 del DL 159/2025, che ha un oggetto diverso. L’art. 7 riguarda la tutela assicurativa: chiarisce, come interpretazione autentica, che la copertura INAIL degli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro comprende anche il tragitto tra abitazione e luogo del percorso. Lo stesso articolo vieta di adibire gli studenti a lavorazioni ad elevato rischio individuate nel DVR del soggetto ospitante. Entrambi i punti sono trattati nella pagina sulle tutele INAIL per gli studenti in scuola-lavoro.

Tema Comma 6-bis art. 11 D.Lgs. 81/2008 Art. 7 DL 159/2025
Natura Prevenzione e informazione Tutela assicurativa e limiti alle mansioni
Destinatari Scuole del sistema nazionale di istruzione Studenti in formazione scuola-lavoro
Effetto Progetti e campagne INAIL Copertura anche in itinere; divieto di lavorazioni ad elevato rischio

Cosa risulta attuato a ottobre 2026

Sul versante scuole, il monitoraggio del Ministero del Lavoro sul I trimestre 2026 riporta la firma, il 12 febbraio 2026, di un nuovo Protocollo d’intesa tra INAIL, Ministero del Lavoro, INL e Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha durata quadriennale ed è dedicato alla cultura della sicurezza nei contesti scolastici, anche nella formazione scuola-lavoro. Il Comitato di coordinamento previsto dal Protocollo è stato costituito con decreto del 18 marzo 2026.

Lo stesso monitoraggio elenca iniziative territoriali dell’INAIL nelle scuole, alcune dedicate a sicurezza stradale e infortuni in itinere. Non le presenta però come attuazione specifica del comma 6-bis, e sarebbe scorretto attribuirgliele.

Sul versante finanziario il quadro è più incerto. Il trasferimento dei 35 milioni per il 2026 e il relativo riparto non risultano da atti pubblicati; per seguire gli sviluppi è disponibile lo scadenzario dei decreti attuativi del DL 159.

Come prepararsi a usare queste risorse

Per enti formativi, scuole e parti sociali la scelta pratica è arrivare al primo avviso con un progetto già costruito. I passaggi che seguono sono un metodo, non requisiti di legge:

  1. Verificare che il percorso rientri tra quelli indicati dal comma 4-bis e sia svolto in modalità duale secondo gli standard del 2022.
  2. Definire obiettivi osservabili: comportamenti sicuri da ottenere, non solo ore erogate.
  3. Prevedere come misurare i risultati, con un metodo analogo alla verifica dell’efficacia della formazione richiesta alle imprese.
  4. Per gli RLS, collegarsi alle parti sociali e agli organismi paritetici che dovranno concordare i piani formativi.
  5. Per le imprese di costruzioni, logistica e trasporti, monitorare gli avvisi del proprio Fondo interprofessionale.
  6. Seguire il riparto sentita la Conferenza Stato-Regioni, che indicherà quote e modalità di accesso.

Le altre misure formative del decreto, dall’accreditamento degli enti alla consultazione gratuita delle norme UNI, sono riassunte nella pagina sulla formazione sicurezza nel DL 159/2025.

Risposte rapide

Domande frequenti

A cosa servono i 35 milioni che l'INAIL trasferisce ogni anno dal 2026?

Il nuovo art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. 81/2008 destina almeno 35 milioni annui al Fondo sociale per occupazione e formazione. Le risorse finanziano interventi sulla cultura della sicurezza nei percorsi IeFP, IFTS, ITS, universitari e AFAM svolti in modalità duale, anche con realtà simulata e aumentata, e iniziative di formazione per RLS aziendali, territoriali e di sito produttivo.

Un'impresa può chiedere direttamente i fondi INAIL del comma 4-bis per formare i dipendenti?

No, non è un contributo a sportello per le imprese. Le risorse passano al Fondo sociale per occupazione e formazione e vanno ripartite sentita la Conferenza Stato-Regioni. Per gli RLS servono piani formativi concordati tra le organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Al 14 ottobre 2026 il riparto non risulta pubblicato dalle fonti ufficiali consultate.

Cosa prevede il DL 159/2025 sugli infortuni in itinere degli studenti?

Ci sono due misure distinte. L'art. 11, comma 6-bis, del D.Lgs. 81/2008 chiede all'INAIL campagne e progetti nelle scuole per ridurre gli infortuni in itinere, nell'ambito dell'educazione civica. L'art. 7 del DL 159/2025 chiarisce invece che la tutela INAIL degli studenti in formazione scuola-lavoro copre anche il tragitto tra casa e luogo del percorso.

Il fondo da 35 milioni è un nuovo fondo per la cultura della sicurezza?

No. Il decreto non crea un fondo nuovo: le risorse INAIL confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione già previsto dall'art. 18, comma 1, lettera a), del DL 185/2008. Tecnicamente l'INAIL versa la somma all'entrata del bilancio dello Stato, che la riassegna al Fondo. La finalità è vincolata ai percorsi duali e alla formazione degli RLS.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.