Approfondimento operativo

Formazione sicurezza nel turismo e nei pubblici esercizi: il termine di 30 giorni dell'art. 1-bis

Bar, ristoranti e hotel chiudono la formazione sicurezza dei neoassunti in 30 giorni: chi rientra, cosa resta immediato e come calcolare il termine.

A cura di Pubblicato il 15 luglio 2026Aggiornato il 14 ottobre 2026✓ Operativo

Bar, ristoranti, alberghi e le altre imprese turistico-ricettive possono concludere la formazione sicurezza dei nuovi assunti entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, o dall’inizio della somministrazione. Lo prevede l’art. 1-bis del DL 159/2025, inserito dalla legge di conversione n. 198/2025 e in vigore dal 31 dicembre 2025. Fuori da questi settori la formazione resta dovuta al momento dell’assunzione.

La norma nasce per un problema concreto: nel turismo e nella ristorazione gli ingressi sono rapidi, concentrati nei picchi stagionali e spesso decisi a pochi giorni dall’apertura. Il legislatore ha scelto di riconoscere questa specificità, ma con un perimetro stretto e un contenuto preciso, che conviene leggere parola per parola.

Cosa dice esattamente l’art. 1-bis del DL 159/2025

La disposizione si intitola Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il testo è breve e merita la citazione integrale della parte operativa.

“la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”

La motivazione dichiarata è il “basso livello di rischio” e le “peculiari modalità di erogazione del servizio”. La Circolare INL n. 1/2026 (prot. del 23 febbraio 2026) qualifica la norma come una deroga all’art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, limitata ai lavoratori impiegati nei pubblici esercizi dell’art. 5 della legge n. 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive. Tre elementi del testo hanno conseguenze pratiche:

  • il verbo è “si concludono”: i 30 giorni sono un termine di chiusura del percorso, non un periodo in cui la formazione può non essere ancora iniziata;
  • il termine copre anche l’addestramento specifico, quando previsto dalla valutazione dei rischi;
  • la deroga riguarda solo la lettera a) del comma 4, cioè l’ingresso in azienda.

Perché la deroga pesa di più dopo l’Accordo 59/CSR

Fino al 2025 molti consulenti facevano riferimento a una tolleranza di 60 giorni per completare la formazione dei neoassunti, legata ai vecchi accordi Stato-Regioni. Il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. 59/CSR del 17 aprile 2025, in vigore dal 19 maggio 2025 secondo la FAQ ministeriale n. 11 (la Gazzetta Ufficiale è del 24 maggio 2025), ha abrogato quegli accordi.

Il Ministero del Lavoro, nella FAQ n. 9 pubblicata il 27 marzo 2026, ha risposto in modo netto: la possibilità di formare entro 60 giorni dall’assunzione non esiste più. La formazione va erogata nelle occasioni dell’art. 37, comma 4. Con la FAQ n. 32 ha aggiunto che l’Accordo ribadisce lo stesso precetto.

Il risultato è un doppio regime, che conviene avere chiaro prima di pianificare la stagione.

Situazione Settori generici Pubblici esercizi e imprese turistico-ricettive
Nuova assunzione Formazione in occasione della costituzione del rapporto Conclusione entro 30 giorni (dal 31/12/2025)
Lavoratore somministrato All’inizio dell’utilizzazione Entro 30 giorni dall’inizio dell’utilizzazione
Cambio mansione In occasione del cambio In occasione del cambio (nessuna deroga)
Nuove attrezzature, tecnologie, sostanze All’introduzione All’introduzione (nessuna deroga)
Tolleranza di 60 giorni dei vecchi accordi Non più applicabile (FAQ n. 9) Non più applicabile; vale solo l’art. 1-bis

Chi rientra: pubblici esercizi e imprese turistico-ricettive

Il primo gruppo è definito con precisione dall’art. 5, comma 1, della legge n. 287/1991. Comprende:

  1. ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili;
  2. bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili;
  3. gli esercizi dei due gruppi precedenti in cui la somministrazione avviene insieme ad attività di trattenimento e svago, come sale da ballo, locali notturni e stabilimenti balneari;
  4. i bar in cui è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche.

Il secondo gruppo, le imprese turistico-ricettive, non è definito dall’art. 1-bis, che non rinvia ad alcuna norma definitoria. Nella prassi il riferimento naturale sono le strutture ricettive classificate dalla normativa di settore e regionale: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici e strutture extralberghiere gestite in forma d’impresa. Nei casi di confine, per esempio un’attività mista o un’azienda che gestisce anche servizi non turistici, è prudente applicare la deroga solo ai lavoratori effettivamente impiegati nell’attività ricettiva o di somministrazione, come indica la stessa circolare INL.

Restano fuori le imprese che non rientrano in questi due gruppi, anche se classificate a rischio basso: un negozio, un ufficio o un’agenzia di viaggi senza attività ricettiva seguono la regola generale.

Cosa non aspetta i 30 giorni

Il termine riguarda la formazione dell’art. 37. Altri obblighi del D.Lgs. 81/2008 non sono toccati dalla deroga e restano esigibili dal primo giorno di lavoro.

  • Informazione dell’art. 36: rischi, procedure di emergenza, nominativi degli addetti al primo soccorso e all’antincendio vanno comunicati subito.
  • Attrezzature che richiedono abilitazione: la formazione per gli operatori delle attrezzature dell’art. 73, comma 5, è un percorso distinto, che l’art. 1-bis non menziona; prima dell’uso il lavoratore deve essere abilitato.
  • Vigilanza del preposto: il capo reparto o il capo cuoco deve sorvegliare il neoassunto proprio nel periodo in cui la formazione non è ancora completa.
  • Accesso alle zone a rischio grave e specifico: l’art. 18, comma 1, lett. e), consente l’accesso solo ai lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate e specifico addestramento.

In pratica, i 30 giorni danno flessibilità sul calendario dei corsi, non sulla protezione. Un addetto di cucina che il primo giorno usa un’affettatrice deve sapere come usarla prima di toccarla, anche se l’attestato del corso arriverà alla terza settimana.

Quante ore e con quali modalità

L’Allegato IV dell’Accordo 59/CSR colloca i codici ATECO 55 (alloggio) e 56 (ristorazione) nella classe di rischio basso. Il corso minimo per i lavoratori è quindi di 8 ore: 4 di formazione generale e 4 di formazione specifica. L’aggiornamento è quinquennale, di 6 ore.

Sono durate minime. L’Accordo precisa che contenuti e durata dipendono dalla valutazione dei rischi e che le ore indicate non comprendono l’addestramento. Le modalità ammesse sono queste:

Parte del corso Presenza Videoconferenza sincrona E-learning
Formazione generale Sì Sì Sì
Formazione specifica, rischio basso Sì Sì Sì, ma non per mansioni esposte a rischio medio o alto
Addestramento Sì No, per la parte pratica No

La nota dell’Accordo sulle aziende a rischio basso è decisiva nel turismo: l’e-learning non è consentito per i lavoratori che svolgono mansioni che li espongono a un rischio medio o alto. Un manutentore d’albergo o un addetto alla piscina possono rientrare in questa eccezione, a seconda di quanto emerge dal DVR.

Come calcolare il termine: esempi stagionali

Il termine decorre dalla costituzione del rapporto, cioè dalla data di inizio indicata nel contratto e nella comunicazione obbligatoria, oppure dal primo giorno di utilizzazione per il somministrato. Applicando la regola ordinaria di computo, il giorno iniziale non si conta.

Esempio: uno stabilimento balneare con bar assume 10 stagionali con decorrenza 15 maggio 2026. Il percorso formativo deve chiudersi entro il 14 giugno 2026. Se il datore organizza due sessioni in aula, il 22 maggio per la formazione generale e il 5 giugno per la specifica, rispetta il termine; se rinvia la specifica a fine giugno perché il lido è pieno, è fuori termine dal 15 giugno.

Esempio: un hotel riceve un facchino da un’agenzia per il lavoro dal 1° luglio 2026. Il termine di 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione, non dalla data del contratto con l’agenzia. Chi debba erogare la formazione tra agenzia e albergo dipende dal contratto di somministrazione: l’Accordo 59/CSR rinvia sul punto all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015.

Per gli stagionali che tornano ogni anno, la domanda pratica è se serva ripetere il corso. Un attestato valido per la stessa classe di rischio e per mansioni equivalenti può essere riconosciuto, mentre va pianificato l’aggiornamento quinquennale. Se la mansione cambia, si torna al caso del cambio mansione, che non gode della deroga.

Le sanzioni se il termine scade

Il mancato adempimento dell’obbligo formativo dell’art. 37, comma 1, è una contravvenzione punita dall’art. 55, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro, importi base soggetti alle rivalutazioni periodiche. Il comma 6-bis dello stesso articolo prevede che gli importi siano raddoppiati se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicati oltre dieci.

Nel turismo questa regola pesa: una struttura che assume decine di stagionali in pochi giorni e lascia scadere i 30 giorni per tutti si espone alla sanzione triplicata. La deroga, quindi, alleggerisce la logistica ma non riduce la conseguenza di un ritardo.

Errori tipici che emergono in ispezione

Gli errori più frequenti nascono da una lettura estensiva della norma.

  • Usare i 30 giorni per il cambio mansione. Il cameriere spostato in cucina a metà stagione va formato sulla nuova mansione al momento del cambio.
  • Applicare la deroga a settori vicini. Un’impresa di pulizie che lavora in appalto per un hotel non è un’impresa turistico-ricettiva: i suoi addetti seguono la regola generale.
  • Calendario senza prova. Il datore deve poter dimostrare la data di inizio del rapporto e la data di conclusione del corso. Registri presenze, verbale della verifica finale e attestato con le date sono la prova che l’ispettore chiederà.
  • Confondere conclusione del corso ed efficacia. Chiudere il corso nei 30 giorni non esaurisce l’obbligo: l’Accordo 59/CSR chiede anche di verificare l’efficacia della formazione durante il lavoro.

Checklist per la stagione

  1. Verificare che l’attività rientri nell’art. 5 della legge n. 287/1991 o sia un’impresa turistico-ricettiva.
  2. Per ogni assunzione registrare la data di inizio e calcolare la scadenza dei 30 giorni.
  3. Prima del primo turno erogare informazione, istruzioni sulle attrezzature e affiancamento, e indicare il preposto di riferimento.
  4. Fissare le sessioni di formazione generale e specifica con margine rispetto alla scadenza, tenendo conto dei turni.
  5. Verificare con il DVR quali mansioni sono a rischio medio o alto ed escluderle dall’e-learning.
  6. Archiviare attestati, registri e verbali delle verifiche finali.
  7. Programmare la verifica di efficacia a distanza dal corso.

Dove si colloca nel DL 159/2025

L’art. 1-bis è una delle poche misure del decreto che riducono un vincolo per le imprese. Le altre novità sulla formazione vanno nella direzione opposta: l’aggiornamento periodico degli RLS nelle imprese sotto i 15 lavoratori, la registrazione delle competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore e il futuro accreditamento dei soggetti formatori. Il quadro complessivo è nella pagina sulla formazione sicurezza nel DL 159/2025; l’impatto per settore, turismo compreso, è riassunto in cosa cambia per le imprese.

Risposte rapide

Domande frequenti

Nei bar e negli hotel la formazione sicurezza si può fare entro 30 giorni dall'assunzione?

Sì. Dal 31 dicembre 2025 l'art. 1-bis del DL 159/2025, inserito dalla legge di conversione n. 198/2025, consente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistico-ricettive di concludere la formazione e l'eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, o dall'inizio dell'utilizzazione per i lavoratori somministrati. Negli altri settori la formazione resta dovuta al momento dell'assunzione.

La finestra di 30 giorni vale anche per cambio mansione o nuove attrezzature?

No. L'art. 1-bis richiama solo la lettera a) dell'art. 37, comma 4, D.Lgs. 81/2008, cioè la formazione legata alla costituzione del rapporto o all'inizio della somministrazione. Per il trasferimento o cambiamento di mansioni (lettera b) e per l'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose (lettera c) la formazione va erogata in occasione dell'evento, come prima, anche in un ristorante o in un albergo.

Esiste ancora la regola dei 60 giorni per formare i neoassunti?

No. Il Ministero del Lavoro, nella FAQ n. 9 sull'Accordo 59/CSR pubblicata il 27 marzo 2026, ha chiarito che la formazione deve avvenire nelle occasioni previste dall'art. 37, comma 4, a partire dalla costituzione del rapporto. L'unica finestra temporale prevista oggi dalla legge è quella di 30 giorni dell'art. 1-bis, limitata ai pubblici esercizi di somministrazione e alle imprese turistico-ricettive.

Quante ore di formazione servono a un cameriere o a un addetto di hotel?

L'Accordo Stato-Regioni 59/CSR colloca i codici ATECO 55 (alloggio) e 56 (ristorazione) nella classe di rischio basso: il corso lavoratori minimo è di 8 ore, 4 di formazione generale e 4 di specifica. Sono minimi: se la valutazione dei rischi evidenzia mansioni più esposte, come cucina con attrezzature taglienti o manutenzione, durata e contenuti vanno aumentati. L'aggiornamento è quinquennale, di 6 ore.

Fonti ufficiali

Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.